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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 20/03/2024 al n. 672/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 20/03/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. SASSI Parte_1 C.F._1
GIULIA, elettivamente domiciliata in VIA C. BATTISTI, 9 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. SASSI GIULIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SO AR AR, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. SO AR
AR convenuto E CON L'INTERVENTO EX LEGE DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio all'udienza di rimessione in decisione del 04/11/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1) Disporsi l'affido del minore figlio Parte_1 Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione e residenza preferenziale presso la madre e mantenimento della ripartizione paritetica del tempo che Per_1
trascorrerà con ciascun genitore secondo il sottoindicato schema già condiviso ed attualmente applicato dai genitori:
2) Disporsi per il minore figlio la forma di mantenimento diretto in pagina 2 di 29 ragione della paritetica permanenza settimanale di dall'uno o Per_1
dall'altro genitore.
3) Entrambi i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di carattere straordinario che riguarderanno il figlio con particolare riferimento alla salute, alla educazione ed alla istruzione.
4) Disporsi affinchè la Sig.ra in continuità con i provvedimenti Pt_1
provvisori adottati dal Tribunale ed attualmente vigenti, possa continuare a percepire in via esclusiva l'NO CO per il figlio , come peraltro Per_1
già avviene sin dalla cessazione della convivenza, nonché eventuali altri bonus inerenti il minore, con obbligo a carico del Sig. di prestare l'assenso e CP_1
rendersi disponibile a sottoscrivere la relativa modulistica nonché fornire la documentazione necessaria per la fruizione delle predette misure economiche da parte della madre e ciò in ragione della netta ed evidente disparità di reddito delle parti.
5) Disporsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione in favore della madre dell'importo di € 50,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, ad integrazione del mantenimento diretto da parte di quest'ultima del figlio minore - con Per_1
decorrenza dalla emananda sentenza - e ciò in ragione della netta ed evidente disparità di reddito tra le parti. Dette somme verranno riversate direttamente dal padre a decorrere dalla emananda sentenza sul Libretto di Deposito n. 489
007 00 126/0 acceso a nome del minore nell'anno 2018 presso Deutsche AN ed accantonate dalla madre per le necessità future di mantenimento del figlio.
pagina 3 di 29 6) Disporsi che le spese relative alla Polizza Sanitaria del minore e alla Polizza
Responsabilità Civile relativa al figlio che i genitori andranno a stipulare vengano suddivise al 50%.
7) Disporsi che per quanto non previsto dalla copertura della Polizza Sanitaria i genitori si rivolgeranno al SSN con ripartizione al 50% dei relativi tickets;
diversamente ognuno dei genitori potrà liberamente far ricorso a strutture e/o professionisti privati e sostenere in via esclusiva il costo delle prestazioni, senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'altro.
8) Disporsi a carico del padre il pagamento integrale delle attività sportive stagionali (es. sci, permanenza in campus estivi).
9) Le vacanze estive e invernali non inerenti alle attività sportive del minore saranno a carico del genitore con cui il bambino trascorrerà il periodo.
10) Disporsi affinchè le spese relative alle attività sportive extrascolastiche del minore vengano sostenute dai genitori in ragione del 50% se vi sarà il consenso di entrambi;
in caso di dissenso il genitore proponente provvederà autonomamente al costo, sempre tenuto conto della volontà di che Per_1
potrà esprimere il suo gradimento, o meno, circa l'attività sportiva indicata dai genitori. Per l'annualità 2025-2026 dare atto che i genitori hanno già condiviso con la scelta del basket. Per_1
11) Il vestiario del minore sarà a carico dei genitori in ragione del 50%.
12) Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi come sopra previsti.
pagina 4 di 29 13) Nel caso in cui l'altro genitore non potesse sostituirlo, per impegni precedentemente presi e non prorogabili, potrà essere richiesta da entrambi la disponibilità del nonno materno, Sig. che sin dalla tenera età Persona_2
ha accudito il nipote ed attualmente lo segue anche nei compiti di scuola e nelle attività sportive.
14) Salvo diversi accordi che potranno sempre intervenire tra le parti, Per_1
trascorrerà con i genitori una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01) e tre giorni per le vacanze di Pasqua (dal giovedì alla domenica o dal lunedì al mercoledì) con l'alternanza di anno in anno dei periodi suddetti tra il padre e la madre.
15) In ogni caso il giorno 26/12, compleanno della , se non Pt_1 Per_1
assente da Mantova dato il periodo di vacanza dalla scuola, potrà pranzare o cenare con la madre anche se in quel giorno, in attuazione della alternanza annuale relativa alle festività natalizie, dovesse essere affidato al padre;
analoga consuetudine verrà ovviamente adottata per i festeggiamenti del compleanno del padre.
16) Nella ricorrenza del compleanno (01/10), potrà trascorrere la Per_1
giornata con entrambi i genitori, pranzando con chi avrà trascorso la notte precedente e cenando con chi pernotterà la sera del giorno in questione con l'alternanza di anno in anno. In ogni caso i genitori avranno cura di pianificare concordemente detta giornata in modo che possa godere della Per_1
compagnia, anche alternata, di entrambi e/o festeggiare, se lo desiderasse, con amici, genitori e parenti stretti.
pagina 5 di 29 17) I genitori potranno trascorrere con sino a due settimane ciascuno Per_1
durante il periodo estivo, anche non consecutive, fuori Mantova in villeggiatura oppure presso le rispettive residenze, in date che dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso, dei suoi impegni di natura sportiva e ludica ed ovviamente degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
18) Durante le vacanze trascorse fuori casa con uno dei genitori, consone alle abitudini di vita di , questi dovrà essere reperibile, comunicare il luogo Per_1
di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie del figlio e di parlare con esso telefonicamente o in videochiamata una volta al giorno.
19) Durante le settimane continuative di vacanza (estive o natalizie che siano) ciascun genitore, in caso di permanenza a Mantova, potrà godere in via esclusiva della compagnia di per tutto il tempo di propria competenza, Per_1
salvo diversa richiesta di o migliori accordi che potranno comunque Per_1
intervenire.
20) Stante la gestione paritetica di e dunque la possibilità di prevedere Per_1
ed individuare con anticipo le settimane del periodo estivo in cui il bimbo starà con la madre o con il padre ciascun genitore potrà iscrivere il figlio al CRED che riterrà preferibile e sosterrà la spesa in via esclusiva per la settimana di competenza, senza nulla richiedere all'altro e così vicendevolmente, ferma restando la comune volontà dei genitori a che frequenti sempre un Per_1
CRED estivo. I genitori si impegnano, nel contempo, ad accompagnare e riprendere presso il Centro Estivo e ciò indipendentemente da chi lo Per_1 pagina 6 di 29 avrà scelto quando il bimbo sarà presso l'uno o l'altra. Entrambi i genitori, in caso di necessità e/o indisposizione di potranno fare riferimento al Per_1
nonno per l'accudimento di . Per_2 Per_1
21) Per l'espatrio del minore il consenso non dovrà ritenersi presunto e sarà necessaria di volta in volta la manifestazione esplicita di assenso da parte dell'altro genitore.
22) Disporsi affinchè entrambi genitori abbiano accesso e operatività sul
Libretto di Deposito n. 489 007 00 126/0 acceso a nome del minore nell'anno
2018 presso Deutsche AN con reciproco obbligo di rendiconto annuale.
23) I pagamenti a favore di rimarranno a carico di entrambi i genitori Pt_2
in ragionde del 50% con anticipazione del costo a carico della che Pt_1
avrà diritto alla rifusione della quota di spettanza da parte del a cui avrà CP_1
cura di trasmettere la copia del bonifico;
per tali ragioni la madre si impegna dunque proseguire nel mantenimento della crioconservanzione delle cellule staminali del cordone ombelicale di . Per_1
24) Disporsi affinchè tutte le spese di natura straordinaria, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Mantova vengano ripartite in misura del 75% a carico del padre e in misura del 25% a carico della madre e ciò in ragione della netta ed evidente disparità di reddito dei genitori come documentalmente evincibile dalle allegazioni in atti.
25) Per le ragioni di cui al punto 24) disporsi affinchè tutte le spese relative alla frequentazione degli Istituti Redentore da parte di vengano poste a Per_1
pagina 7 di 29 carico del padre in misura del 75% e a carico della madre in misura del 25%, trattandosi di spesa di natura straordinaria.
26) Darsi atto che qualunque decisione circa la prosecuzione o meno della frequentazione di degli Istituti Redentore di Mantova anche per la Per_1
Scuola Secondaria di I grado (medie) verrà assunta consensualmente dai genitori al completamento del ciclo della Scuola Primaria, atteso che la conclusione del percorso scolastico di primo grado presso gli Istituti Redentore appare assolutamente opportuno e nell'interesse del minore data la sfavorevole esperienza vissuta dal figlio il primo anno presso l'Istituto . Parte_3
27) Darsi atto che nell'ipotesi in cui si rendesse necessario per Per_1
proseguire il percorso psicopedagogico individuale già svolto la ripartizione delle relative spese avverrà al 50% tra i genitori.
28) Poiché, frequenta il catechismo in vista del Sacramento della Per_1
Cresima presso la Parrocchia di San Barnaba di Mantova i genitori si impegnano a condurlo agli incontri quando il figlio sarà presso di loro nelle date fissate dalle Catechiste.
29) I genitori si obbligano a dare comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e mutamento di utenza telefonica e-mail.
30) Spese legali compensate fra le parti;
- per : “Disporsi l'affido del minore figlio Controparte_1
ad entrambi i genitori con collocazione e residenza preferenziale Per_1
presso la madre e mantenimento della ripartizione paritetica del tempo che trascorrerà con ciascun genitore secondo il sottoindicato schema Per_1
condiviso dai genitori pagina 8 di 29
2) Entrambi i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di carattere straordinario che riguarderanno il figlio con particolare riferimento alla salute, alla educazione ed alla istruzione;
3) In considerazione della permanenza paritetica di presso ciascun Per_1
genitore, le parti concordano di provvedere al mantenimento diretto di Per_1
ponendo tuttavia a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del pagina 9 di 29 figlio mediante corresponsione in favore della madre dell'importo di € 50,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT ad integrazione del mantenimento diretto e ciò per consentire a di usufruire Parte_1
appieno dell'assegno unico universale;
4) Quanto alle spese di natura straordinaria come previste dal Protocollo e diverse da quelle espressamente pattuite dalle parti nelle presenti conclusioni congiuntamente rassegnate esse dovranno essere ripartite nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
5) Ripartirsi la retta annuale concernente la frequentazione da parte di Per_1
degli Istituti Redentore nella misura del 25% a carico della madre e del 75% a carico del padre, con la precisazione che il padre provvederà all'assolvimento delle rate comunicate dalla segreteria per l'inizio di ogni nuovo anno scolastico sino al raggiungimento del 75% dell'importo totale dovuto, mentre la madre corrisponderà il relativo saldo pari al 25% del totale dovuto;
6) L'NO CO sarà percepito dai genitori in ragione del 50% come per legge;
7) Le parti concordano di suddividere per giusta metà le spese relative:
- alla Polizza Sanitaria in favore del minore, con la precisazione che sarà il padre a stipulare e mantenere quella che riterrà più idonea alle esigenze del figlio anticipandone i costi;
- alla Polizza Responsabilità Civile in favore del minore che verrà stipulata e mantenuta dalla madre, anche in ragione della residenza del figlio presso di lei, anticipandone i costi.
pagina 10 di 29 Per quanto non previsto dalla Polizza Sanitaria ci si rivolgerà al SSN con ripartizione al 50% dei relativi tickets;
8) Il padre provvederà al pagamento integrale delle attività sportive stagionali
(es. sci, permanenza in campus estivi);
9) Le vacanze estive e invernali non inerenti alle attività sportive del minore saranno a carico del genitore con cui il bambino trascorrerà il periodo;
10) Le spese relative alle attività sportive extrascolastiche del minore saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% se vi sia il consenso di entrambi;
diversamente ognuno provvederà singolarmente trattandosi di attività per cui è richiesto il preventivo accordo. Per l'anno in corso vi è adesione totale della circa la pratica del basket;
Pt_1
11) Il vestiario del minore sarà a carico dei genitori in ragione del 50%;
12) Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi come sopra previsti;
13) Nel caso in cui l'altro genitore non potesse sostituirlo, per impegni precedentemente presi e non prorogabili, potrà essere richiesta da entrambi la disponibilità del nonno materno, Sig. che sin dalla tenera età Persona_2
ha accudito il nipote ed attualmente lo segue anche nei compiti di scuola e nelle attività sportive;
14) Salvo diversi accordi che potranno sempre intervenire tra le parti, Per_1
trascorrerà con i genitori una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01) e tre giorni per le vacanze di Pasqua (dal giovedì
pagina 11 di 29 alla domenica o dal lunedì al mercoledì) con l'alternanza di anno in anno dei periodi suddetti tra il padre e la madre;
15) In ogni caso il giorno 26/12, compleanno della , se non Pt_1 Per_1
assente da Mantova dato il periodo di vacanza dalla scuola, potrà pranzare o cenare con la madre anche se in quel giorno, in attuazione della alternanza annuale relativa alle festività natalizie, dovesse essere affidato al padre;
analoga consuetudine verrà ovviamente adottata per i festeggiamenti del compleanno del padre;
16) Nella ricorrenza del compleanno (01/10), potrà trascorrere la Per_1
giornata con entrambi i genitori, pranzando con chi avrà trascorso la notte precedente e cenando con chi pernotterà la sera del giorno in questione con l'alternanza di anno in anno. In ogni caso i genitori avranno cura di pianificare concordemente detta giornata in modo che possa godere della Per_1
compagnia, anche alternata, di entrambi e/o festeggiare, se lo desiderasse, con amici, genitori e parenti stretti;
17) I genitori potranno trascorrere con sino a due settimane ciascuno Per_1
durante il periodo estivo, anche non consecutive, fuori Mantova in villeggiatura oppure presso le rispettive residenze, in date che dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso, dei suoi impegni di natura sportiva e ludica ed ovviamente degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
18) Durante le vacanze trascorse fuori casa con uno dei genitori, consone alle abitudini di vita di , questi dovrà essere reperibile, comunicare il luogo Per_1
di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà pagina 12 di 29 diritto di avere notizie del figlio e di parlare con esso telefonicamente o in videochiamata una volta al giorno;
19) Durante le settimane continuative di vacanza (estive o natalizie che siano) ciascun genitore, in caso di permanenza a Mantova, potrà godere in via esclusiva della compagnia di per tutto il tempo di propria competenza, Per_1
salvo diversa richiesta di o migliori accordi che potranno comunque Per_1
intervenire;
20) Stante la gestione paritetica di e dunque la possibilità di prevedere Per_1
ed individuare con anticipo le settimane del periodo estivo in cui il bimbo starà con la madre o con il padre ciascun genitore potrà iscrivere il figlio al CRED che riterrà preferibile e sosterrà la spesa in via esclusiva per la settimana di competenza, senza nulla richiedere all'altro e così vicendevolmente. I genitori si impegnano, nel contempo, ad accompagnare e riprendere presso il Per_1
Centro Estivo e ciò indipendentemente da chi lo avrà scelto quando il bimbo sarà presso l'uno o l'altra. Entrambi i genitori, in caso di necessità e/o indisposizione di potranno fare riferimento al nonno per Per_1 Per_2
l'accudimento di;
Per_1
21) Per l'espatrio del minore il consenso non dovrà ritenersi presunto e sarà necessaria di volta in volta la manifestazione esplicita di assenso da parte dell'altro genitore;
22) Disporsi affinchè entrambi genitori abbiano accesso e operatività sul
Libretto di Deposito n. 489 007 00 126/0 acceso a nome del minore nell'anno
2018 presso Deutsche AN con obbligo di tempestiva reciproca rendicontazione qualora venissero eseguite operazioni di prelievo che in ogni caso dovranno pagina 13 di 29 essere convenute in modo consensuale tra i genitori sino alla maggiore età di
; Per_1
23) provvederà annualmente al deposito della complessiva Parte_1
somma di € 600,00 sul deposito n. 48900700126/0 acceso a nome del minore nell'anno 2018 presso Deutsche AN a far data dall'anno 2026;
24) I pagamenti a favore di rimarranno a carico di entrambi i genitori Pt_2
in ragione del 50% con anticipazione del costo a carico della che avrà Pt_1
diritto alla rifusione della quota di spettanza da parte del a cui avrà cura CP_1
di trasmettere la copia del bonifico;
per tali ragioni la madre si impegna dunque proseguire nel mantenimento della crioconservanzione delle cellule staminali del cordone ombelicale di;
Per_1
25) Darsi atto che qualunque decisione circa la prosecuzione o meno della frequentazione di degli Istituti Redentore di Mantova anche per la Per_1
Scuola Secondaria di I grado (medie) verrà assunta consensualmente dai genitori al completamento del ciclo della Scuola Primaria, dandosi atto che la conclusione del percorso scolastico di primo grado presso gli Istituti Redentore appare assolutamente opportuno e nell'interesse del minore data la sfavorevole esperienza vissuta dal figlio il primo anno presso l'Istituto ; Parte_3
26) Poiché, frequenta il catechismo in vista dei Sacramenti della Per_1
Comunione e della Cresima presso la Parrocchia di San Barnaba di Mantova i genitori si impegnano a condurlo agli incontri quando il figlio sarà presso di loro nelle date fissate dalle Catechiste. Darsi atto che i genitori concorreranno in ragione del 50% alle spese che si dovessero rendere necessarie;
pagina 14 di 29 27) I genitori si obbligano a dare comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e mutamento di utenza telefonica e-mail;
28) Spese legali rifuse”;
- per Pubblico Ministero: “V° parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iniziata in modalità contenziosa dalla ricorrente le parti hanno Parte_1
infine formulato le conclusioni indicate in epigrafe che sono quasi conformi salvo alcuni punti che verranno pertanto affrontati nella presente sentenza oltre al tema del contributo al mantenimento del figlio che dovrà essere rivalutata d'ufficio dal Collegio.
In particolare, rileva il Collegio, come i punti di mancato accordo attengono all'attribuzione dell'NO CO (che la ricorrente chiede nella misura del
100% così da poter fruire anche degli altri contributi, per esempio regionali, nella misura del 100% ed il convenuto chiede sia Controparte_1
distribuito al 50%).
Quanto alle spese straordinarie la ricorrente chiede che, fatta eccezione per quelle oggetto di accordo, esse siano ripartite nella ragione del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre.
Tutti gli altri punti sono stati già oggetto di accordo delle parti che infatti hanno depositato conclusioni congiunte sugli altri punti della regolamentazione della responsabilità genitoriale, anche se il Collegio dovrà rivalutare quello relativo al contributo al mantenimento del figlio.
pagina 15 di 29 2 I punti tuttora controversi
2.1 Le spese straordinarie diverse da quelle oggetto di specifica pattuizione
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che, in relazione alle uniche due questioni che restano controverse, quanto alle spese straordinarie le parti hanno dettagliatamente individuato la ripartizione di quasi tutte le spese straordinarie. Allo stato possono dirsi non ancora affrontate le spese per un eventuale percorso scolastico secondario ed universitario (pubblico o privato che sia) e per esempio, il costo per il conseguimento della patente di guida.
Ritiene il Collegio che la disparità dei redditi delle parti giustifichi che, eventuali spese straordinarie non oggetto di esplicito accordo tra le parti, debba essere ripartito nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
2.2 L'attribuzione dell'assegno unico
Quanto alla ripartizione tra i genitori dell'NO CO per il figlio , Per_1
ritiene il Collegio che tale NO possa essere interamente attribuito ad uno dei due genitori pur in presenza di collocamento paritario quanto ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e nonostante l'affido della prole sia stato deciso in forma condivisa ad entrambi i genitori, condividendo quanto affermato recentemente da Cass. Sez. 1, Ord. n. 4672 del 22/02/2025 che ha statuito nella parte motiva che “Il terzo motivo è infondato. L'art. 6 co.4 D.Lgs.
230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_2 pagina 16 di 29 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che
"per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi". Secondo il ricorrente, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge. Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse
CP_ dalla Circolare dell n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo. Al riguardo, va osservato che la norma pagina 17 di 29 in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario,
è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non
CP_ affidatari, che emergano nella fase di richiesta all Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell' interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative
CP_ rese in proposito dall Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a pagina 18 di 29 contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell' interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
Il convenuto deduce che, aver previsto un contributo del padre di euro 50 mensili, servirebbe proprio a garantire il beneficio economico che la madre avrebbe dalla percezione dell'assegno unico al 100%.
Osserva il Collegio che la deduzione non è esatta.
Il padre ha consentito ad offrire un contributo di euro 50 mensili a fronte però del fatto che la madre acconsenta di accantonare una somma pari ad euro 600 annui (quindi esattamente lo stesso importo che riceve a titolo di contributo al mantenimento del figlio dal padre), quindi per la madre quel contributo rappresenta una mera partita di giro poiché tanto riceve ed altrettanto accantona sul deposito n. 48900700126/0 acceso a nome del minore nell'anno 2018 presso
Deutsche AN.
La manifesta disparità economica tra le parti non viene quindi in alcun modo temperata dal contributo di 50 euro mensili che il padre si offre di versare perché questa somma sarà accantonata per future ed ipotetiche esigenze del figlio.
Come si è rilevato nella riservata del 08/10/2024, la madre ha un reddito mensile di circa 1.600 euro, il padre invece ha un reddito mensile di circa 6.400 euro
(ricavi lordi annui 192.897, componenti negative pari ad euro 38.070 che quindi restituiscono un reddito lordo di euro 154.827 che sottratti oneri deducibili portano ad un reddito imponibile di euro 125.583 da cui sottrarre una imposta lorda di euro 46.901, detrazioni per euro 503 e quindi una imposta netta di euro pagina 19 di 29 46.398 oltre ad IRPEF regionale e comunale per euro 2.741 con un reddito mensile medio di circa 6.370 visto che quello annuo è pari ad euro 76.444), senza considerare che il convenuto è titolare di un conto corrente che porta come saldo attivo l'importo di euro 117.000.
La disparità è quindi palese perché, al netto, il convenuto ha un reddito che è il quadruplo di quello della ricorrente (e nella componente lorda il moltiplicatore sarebbe ancora maggiore) oltre ad avere liquidità nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro sicché l'incidenza di un contributo pubblico quale è l'NO unico e quali possono essere ulteriori contributi regionali, provinciali o comunali, possono risultare percentualmente molto significativi per la ricorrente e quindi possono incidere sulla qualità e quantità delle spese che possono essere effettuate nell'esclusivo interesse del figlio minore mentre sono insignificanti per il convenuto.
L'NO CO andrà quindi attribuito al 100% a favore della madre così che ella possa beneficiare anche degli ulteriori contributi visto che viene allegato e non confutato, che il convenuto non si attivi per far avere alla ricorrente la documentazione necessaria ad ottenere un ISEE aggiornato così procurando un danno che non trova una spiegazione logica diversa da una mera ripicca che in ultima analisi danneggia il minore perché lo priva di contributi pubblici pensati proprio per il sostegno alla natalità.
3. La determinazione dell'importo del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre a prescindere dalle richieste ed accordi delle parti
In relazione alla misura dell'importo dell'assegno di mantenimento a favore del pagina 20 di 29 figlio minore, rileva il Collegio che le parti hanno concordato, nelle conclusioni rassegnate in atti, un contributo da parte del padre a favore della madre di euro
50 mensili.
Come si è già più sopra rilevato, i redditi dei due genitori sono straordinariamente sperequati visto che la madre ha un reddito di circa 1600 euro mensili (ultima busta paga disponibile 1.578,00 relativa a marzo 2024, mentre il padre ha un reddito mensile di circa 6.400 euro).
Le parti hanno concordato un contributo di 50 euro e però la madre si è impegnata a versare un importo annuo di euro 600 su di un deposito presso
Deutsche AN. Quindi, in concreto, il padre non versa alcun contributo per le spese mensili di mantenimento del figlio, pur avendo un reddito che è almeno 4 volte quello della madre.
In queste condizioni appare evidente al Collegio che il tenore di vita che sarà garantito al figlio, allorquando starà presso la madre e presso il padre, sarà manifestamente sperequato (non per nulla il padre si è offerto di pagare le vacanze in montagna a sciare piuttosto che quelle estive, mentre il reddito della madre rende improbabile che ella possa offrire le medesime occasioni di svago al figlio).
In questo contesto ritiene il Collegio che sia imprescindibile attribuire alla ricorrente un contributo al mantenimento del figlio, nonostante le parti abbiano concordato dei tempi di pari permanenza del figlio presso ciascun genitore, poiché l'assegno serve a tutela degli interessi del minore allorquando il minore starà presso la madre.
In tal senso è pacifico il potere riconosciuto al Tribunale di determinare d'ufficio pagina 21 di 29 sia l'an che il quantum dell'assegno di mantenimento del minore nel suo superiore interesse (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 270 del 13/01/2004, che conferma Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6312 del 22/06/1999, secondo cui “Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti”).
Tenendo conto dei redditi delle parti, l'importo di euro 300 mensili, come richiesto nel ricorso introduttivo dalla ricorrente, appare certamente adeguato, anche in considerazione del fatto che la ricorrente si è infine impegnata a versare la somma annuale di euro 600 in un deposito a favore del minore presso
Deutsche AN il che porta, di fatto, il contributo alla minor somma di euro 250 mensili.
4. La liquidazione delle spese di soccombenza
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza, non potendo al contrario compensarle, visto che, su tutte le domande controverse tra le parti, il convenuto è risultato soccombente e la ricorrente al contrario vittoriosa.
L'importo medio delle spese di lite (7.616) va tuttavia compensate nella misura del 50% vista la necessarietà del procedimento sicché il convenuto sarà condannato in dispositivo a pagare la restante quota del 50% (3.808).
pagina 22 di 29
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dispone l'affido del minore figlio ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza preferenziale presso la madre e mantenimento della ripartizione paritetica del tempo che trascorrerà con ciascun genitore Per_1
secondo il sottoindicato schema già condiviso ed attualmente applicato dai genitori:
2) Pone a carico di (C.F. Controparte_1
) l'obbligo di corrispondere, un contributo per il C.F._2
mantenimento del figlio , a (C.F. Per_1 Parte_1
) entro il giorno 10 di ogni mese pari ad euro 300 C.F._1
pagina 23 di 29 mensili rivalutabile annualmente agli indici ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo (20/03/2024);
3) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
4) Entrambi i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di carattere straordinario che riguarderanno il figlio con particolare riferimento alla salute, alla educazione ed alla istruzione.
5) Dispone che (C.F. ) Parte_1 C.F._1
percepisca il 100% dell'NO CO per il figlio , senza necessità di Per_1
consenso da parte del padre, così come percepisca sempre al 100% ogni altro contributo pubblico previsto per il figlio minore;
Per_1
6) Dispone che le spese relative alla Polizza Sanitaria del minore e alla
Polizza Responsabilità Civile relativa al figlio che i genitori andranno a stipulare vengano suddivise al 50%;
7) Dispone che per quanto non previsto dalla copertura della Polizza
Sanitaria, i genitori si rivolgeranno al SSN con ripartizione al 50% dei relativi tickets;
diversamente ognuno dei genitori potrà liberamente far ricorso a strutture e/o professionisti privati e sostenere in via esclusiva il costo delle prestazioni, senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'altro;
8) Dispone a carico del padre il pagamento integrale delle attività sportive stagionali (es. sci, permanenza in campus estivi);
9) Le vacanze estive e invernali non inerenti alle attività sportive del minore saranno a carico del genitore con cui il bambino trascorrerà il periodo;
10) Dispone che le spese relative alle attività sportive extrascolastiche del minore vengano sostenute dai genitori in ragione del 50% se vi sarà il consenso pagina 24 di 29 di entrambi;
in caso di dissenso il genitore proponente provvederà autonomamente al costo, sempre tenuto conto della volontà di che Per_1
potrà esprimere il suo gradimento, o meno, circa l'attività sportiva indicata dai genitori. Per l'annualità 2025-2026 si dà atto che i genitori hanno già condiviso con la scelta del basket;
Per_1
11) Il vestiario del minore sarà a carico dei genitori in ragione del 50%;
12) Dispone che le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova, non espressamente regolamentate dai genitori, saranno poste a carico del padre nella misura del 75% e della madre nella misura del 25%;
13) Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi come sopra previsti;
14) Nel caso in cui l'altro genitore non potesse sostituirlo, per impegni precedentemente presi e non prorogabili, potrà essere richiesta da entrambi la disponibilità del nonno materno, Sig. che sin dalla tenera età ha Persona_2
accudito il nipote ed attualmente lo segue anche nei compiti di scuola e nelle attività sportive;
15) Salvo diversi accordi che potranno sempre intervenire tra le parti,
trascorrerà con i genitori una settimana durante le vacanze natalizie Per_1
(dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01) e tre giorni per le vacanze di Pasqua
(dal giovedì alla domenica o dal lunedì al mercoledì) con l'alternanza di anno in anno dei periodi suddetti tra il padre e la madre;
pagina 25 di 29 16) In ogni caso il giorno 26/12, compleanno della , se non Pt_1 Per_1
assente da Mantova dato il periodo di vacanza dalla scuola, potrà pranzare o cenare con la madre anche se in quel giorno, in attuazione della alternanza annuale relativa alle festività natalizie, dovesse essere affidato al padre;
analoga consuetudine verrà ovviamente adottata per i festeggiamenti del compleanno del padre;
17) Nella ricorrenza del compleanno (01/10), potrà trascorrere la Per_1
giornata con entrambi i genitori, pranzando con chi avrà trascorso la notte precedente e cenando con chi pernotterà la sera del giorno in questione con l'alternanza di anno in anno. In ogni caso i genitori avranno cura di pianificare concordemente detta giornata in modo che possa godere della Per_1
compagnia, anche alternata, di entrambi e/o festeggiare, se lo desiderasse, con amici, genitori e parenti stretti;
18) I genitori potranno trascorrere con sino a due settimane Per_1
ciascuno durante il periodo estivo, anche non consecutive, fuori Mantova in villeggiatura oppure presso le rispettive residenze, in date che dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso, dei suoi impegni di natura sportiva e ludica ed ovviamente degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
19) Durante le vacanze trascorse fuori casa con uno dei genitori, consone alle abitudini di vita di , questi dovrà essere reperibile, comunicare il luogo Per_1
di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie del figlio e di parlare con esso telefonicamente o in videochiamata una volta al giorno;
pagina 26 di 29 20) Durante le settimane continuative di vacanza (estive o natalizie che siano) ciascun genitore, in caso di permanenza a Mantova, potrà godere in via esclusiva della compagnia di per tutto il tempo di propria competenza, salvo Per_1
diversa richiesta di o migliori accordi che potranno comunque Per_1
intervenire;
21) Stante la gestione paritetica di e dunque la possibilità di Per_1
prevedere ed individuare con anticipo le settimane del periodo estivo in cui il bimbo starà con la madre o con il padre ciascun genitore potrà iscrivere il figlio al CRED che riterrà preferibile e sosterrà la spesa in via esclusiva per la settimana di competenza, senza nulla richiedere all'altro e così vicendevolmente, ferma restando la comune volontà dei genitori a che frequenti sempre Per_1
un CRED estivo. I genitori si impegnano, nel contempo, ad accompagnare e riprendere presso il Centro Estivo e ciò indipendentemente da chi lo Per_1
avrà scelto quando il bimbo sarà presso l'uno o l'altra. Entrambi i genitori, in caso di necessità e/o indisposizione di potranno fare riferimento al Per_1
nonno per l'accudimento di;
Per_2 Per_1
22) Per l'espatrio del minore il consenso non dovrà ritenersi presunto e sarà necessaria di volta in volta la manifestazione esplicita di assenso da parte dell'altro genitore;
23) Entrambi i genitori avranno accesso e operatività sul Libretto di Deposito
n. 489 007 00 126/0 acceso a nome del minore nell'anno 2018 presso Deutsche
AN con reciproco obbligo di rendiconto annuale;
24) I pagamenti a favore di rimarranno a carico di entrambi i genitori Pt_2
in ragione del 50% con anticipazione del costo a carico della che avrà Pt_1 pagina 27 di 29 diritto alla rifusione della quota di spettanza da parte del a cui avrà cura CP_1
di trasmettere la copia del bonifico;
per tali ragioni la madre si impegna dunque proseguire nel mantenimento della crioconservanzione delle cellule staminali del cordone ombelicale di;
Per_1
25) Le spese relative alla frequentazione degli Istituti Redentore da parte di vengono poste a carico del padre in misura del 75% ed a carico della Per_1
madre in misura del 25%, trattandosi di spesa di natura straordinaria;
26) Si dà atto che qualunque decisione circa la prosecuzione o meno della frequentazione di degli Istituti Redentore di Mantova anche per la Per_1
Scuola Secondaria di I grado (medie) verrà assunta consensualmente dai genitori al completamento del ciclo della Scuola Primaria, atteso che la conclusione del percorso scolastico di primo grado presso gli Istituti Redentore appare assolutamente opportuno e nell'interesse del minore data la sfavorevole esperienza vissuta dal figlio il primo anno presso l'Istituto ; Parte_3
27) Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario per proseguire il Per_1
percorso psicopedagogico individuale già svolto la ripartizione delle relative spese avverrà al 50% tra i genitori;
28) Poiché, frequenta il catechismo in vista del Sacramento della Per_1
Cresima presso la Parrocchia di San Barnaba di Mantova i genitori si impegnano a condurlo agli incontri quando il figlio sarà presso di loro nelle date fissate dalle
Catechiste;
29) I genitori si obbligano a dare comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e mutamento di utenza telefonica e-mail;
pagina 28 di 29 30) NA (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
a rifondere a (C.F. ) le spese di Parte_1 C.F._1
lite del presente procedimento che si liquidano in euro 39,41 per esborsi, euro
3.808,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A..
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale in Mantova, il 13 novembre
2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 20/03/2024 al n. 672/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 20/03/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. SASSI Parte_1 C.F._1
GIULIA, elettivamente domiciliata in VIA C. BATTISTI, 9 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. SASSI GIULIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SO AR AR, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. SO AR
AR convenuto E CON L'INTERVENTO EX LEGE DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio all'udienza di rimessione in decisione del 04/11/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1) Disporsi l'affido del minore figlio Parte_1 Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione e residenza preferenziale presso la madre e mantenimento della ripartizione paritetica del tempo che Per_1
trascorrerà con ciascun genitore secondo il sottoindicato schema già condiviso ed attualmente applicato dai genitori:
2) Disporsi per il minore figlio la forma di mantenimento diretto in pagina 2 di 29 ragione della paritetica permanenza settimanale di dall'uno o Per_1
dall'altro genitore.
3) Entrambi i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di carattere straordinario che riguarderanno il figlio con particolare riferimento alla salute, alla educazione ed alla istruzione.
4) Disporsi affinchè la Sig.ra in continuità con i provvedimenti Pt_1
provvisori adottati dal Tribunale ed attualmente vigenti, possa continuare a percepire in via esclusiva l'NO CO per il figlio , come peraltro Per_1
già avviene sin dalla cessazione della convivenza, nonché eventuali altri bonus inerenti il minore, con obbligo a carico del Sig. di prestare l'assenso e CP_1
rendersi disponibile a sottoscrivere la relativa modulistica nonché fornire la documentazione necessaria per la fruizione delle predette misure economiche da parte della madre e ciò in ragione della netta ed evidente disparità di reddito delle parti.
5) Disporsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione in favore della madre dell'importo di € 50,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, ad integrazione del mantenimento diretto da parte di quest'ultima del figlio minore - con Per_1
decorrenza dalla emananda sentenza - e ciò in ragione della netta ed evidente disparità di reddito tra le parti. Dette somme verranno riversate direttamente dal padre a decorrere dalla emananda sentenza sul Libretto di Deposito n. 489
007 00 126/0 acceso a nome del minore nell'anno 2018 presso Deutsche AN ed accantonate dalla madre per le necessità future di mantenimento del figlio.
pagina 3 di 29 6) Disporsi che le spese relative alla Polizza Sanitaria del minore e alla Polizza
Responsabilità Civile relativa al figlio che i genitori andranno a stipulare vengano suddivise al 50%.
7) Disporsi che per quanto non previsto dalla copertura della Polizza Sanitaria i genitori si rivolgeranno al SSN con ripartizione al 50% dei relativi tickets;
diversamente ognuno dei genitori potrà liberamente far ricorso a strutture e/o professionisti privati e sostenere in via esclusiva il costo delle prestazioni, senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'altro.
8) Disporsi a carico del padre il pagamento integrale delle attività sportive stagionali (es. sci, permanenza in campus estivi).
9) Le vacanze estive e invernali non inerenti alle attività sportive del minore saranno a carico del genitore con cui il bambino trascorrerà il periodo.
10) Disporsi affinchè le spese relative alle attività sportive extrascolastiche del minore vengano sostenute dai genitori in ragione del 50% se vi sarà il consenso di entrambi;
in caso di dissenso il genitore proponente provvederà autonomamente al costo, sempre tenuto conto della volontà di che Per_1
potrà esprimere il suo gradimento, o meno, circa l'attività sportiva indicata dai genitori. Per l'annualità 2025-2026 dare atto che i genitori hanno già condiviso con la scelta del basket. Per_1
11) Il vestiario del minore sarà a carico dei genitori in ragione del 50%.
12) Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi come sopra previsti.
pagina 4 di 29 13) Nel caso in cui l'altro genitore non potesse sostituirlo, per impegni precedentemente presi e non prorogabili, potrà essere richiesta da entrambi la disponibilità del nonno materno, Sig. che sin dalla tenera età Persona_2
ha accudito il nipote ed attualmente lo segue anche nei compiti di scuola e nelle attività sportive.
14) Salvo diversi accordi che potranno sempre intervenire tra le parti, Per_1
trascorrerà con i genitori una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01) e tre giorni per le vacanze di Pasqua (dal giovedì alla domenica o dal lunedì al mercoledì) con l'alternanza di anno in anno dei periodi suddetti tra il padre e la madre.
15) In ogni caso il giorno 26/12, compleanno della , se non Pt_1 Per_1
assente da Mantova dato il periodo di vacanza dalla scuola, potrà pranzare o cenare con la madre anche se in quel giorno, in attuazione della alternanza annuale relativa alle festività natalizie, dovesse essere affidato al padre;
analoga consuetudine verrà ovviamente adottata per i festeggiamenti del compleanno del padre.
16) Nella ricorrenza del compleanno (01/10), potrà trascorrere la Per_1
giornata con entrambi i genitori, pranzando con chi avrà trascorso la notte precedente e cenando con chi pernotterà la sera del giorno in questione con l'alternanza di anno in anno. In ogni caso i genitori avranno cura di pianificare concordemente detta giornata in modo che possa godere della Per_1
compagnia, anche alternata, di entrambi e/o festeggiare, se lo desiderasse, con amici, genitori e parenti stretti.
pagina 5 di 29 17) I genitori potranno trascorrere con sino a due settimane ciascuno Per_1
durante il periodo estivo, anche non consecutive, fuori Mantova in villeggiatura oppure presso le rispettive residenze, in date che dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso, dei suoi impegni di natura sportiva e ludica ed ovviamente degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
18) Durante le vacanze trascorse fuori casa con uno dei genitori, consone alle abitudini di vita di , questi dovrà essere reperibile, comunicare il luogo Per_1
di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie del figlio e di parlare con esso telefonicamente o in videochiamata una volta al giorno.
19) Durante le settimane continuative di vacanza (estive o natalizie che siano) ciascun genitore, in caso di permanenza a Mantova, potrà godere in via esclusiva della compagnia di per tutto il tempo di propria competenza, Per_1
salvo diversa richiesta di o migliori accordi che potranno comunque Per_1
intervenire.
20) Stante la gestione paritetica di e dunque la possibilità di prevedere Per_1
ed individuare con anticipo le settimane del periodo estivo in cui il bimbo starà con la madre o con il padre ciascun genitore potrà iscrivere il figlio al CRED che riterrà preferibile e sosterrà la spesa in via esclusiva per la settimana di competenza, senza nulla richiedere all'altro e così vicendevolmente, ferma restando la comune volontà dei genitori a che frequenti sempre un Per_1
CRED estivo. I genitori si impegnano, nel contempo, ad accompagnare e riprendere presso il Centro Estivo e ciò indipendentemente da chi lo Per_1 pagina 6 di 29 avrà scelto quando il bimbo sarà presso l'uno o l'altra. Entrambi i genitori, in caso di necessità e/o indisposizione di potranno fare riferimento al Per_1
nonno per l'accudimento di . Per_2 Per_1
21) Per l'espatrio del minore il consenso non dovrà ritenersi presunto e sarà necessaria di volta in volta la manifestazione esplicita di assenso da parte dell'altro genitore.
22) Disporsi affinchè entrambi genitori abbiano accesso e operatività sul
Libretto di Deposito n. 489 007 00 126/0 acceso a nome del minore nell'anno
2018 presso Deutsche AN con reciproco obbligo di rendiconto annuale.
23) I pagamenti a favore di rimarranno a carico di entrambi i genitori Pt_2
in ragionde del 50% con anticipazione del costo a carico della che Pt_1
avrà diritto alla rifusione della quota di spettanza da parte del a cui avrà CP_1
cura di trasmettere la copia del bonifico;
per tali ragioni la madre si impegna dunque proseguire nel mantenimento della crioconservanzione delle cellule staminali del cordone ombelicale di . Per_1
24) Disporsi affinchè tutte le spese di natura straordinaria, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Mantova vengano ripartite in misura del 75% a carico del padre e in misura del 25% a carico della madre e ciò in ragione della netta ed evidente disparità di reddito dei genitori come documentalmente evincibile dalle allegazioni in atti.
25) Per le ragioni di cui al punto 24) disporsi affinchè tutte le spese relative alla frequentazione degli Istituti Redentore da parte di vengano poste a Per_1
pagina 7 di 29 carico del padre in misura del 75% e a carico della madre in misura del 25%, trattandosi di spesa di natura straordinaria.
26) Darsi atto che qualunque decisione circa la prosecuzione o meno della frequentazione di degli Istituti Redentore di Mantova anche per la Per_1
Scuola Secondaria di I grado (medie) verrà assunta consensualmente dai genitori al completamento del ciclo della Scuola Primaria, atteso che la conclusione del percorso scolastico di primo grado presso gli Istituti Redentore appare assolutamente opportuno e nell'interesse del minore data la sfavorevole esperienza vissuta dal figlio il primo anno presso l'Istituto . Parte_3
27) Darsi atto che nell'ipotesi in cui si rendesse necessario per Per_1
proseguire il percorso psicopedagogico individuale già svolto la ripartizione delle relative spese avverrà al 50% tra i genitori.
28) Poiché, frequenta il catechismo in vista del Sacramento della Per_1
Cresima presso la Parrocchia di San Barnaba di Mantova i genitori si impegnano a condurlo agli incontri quando il figlio sarà presso di loro nelle date fissate dalle Catechiste.
29) I genitori si obbligano a dare comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e mutamento di utenza telefonica e-mail.
30) Spese legali compensate fra le parti;
- per : “Disporsi l'affido del minore figlio Controparte_1
ad entrambi i genitori con collocazione e residenza preferenziale Per_1
presso la madre e mantenimento della ripartizione paritetica del tempo che trascorrerà con ciascun genitore secondo il sottoindicato schema Per_1
condiviso dai genitori pagina 8 di 29
2) Entrambi i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di carattere straordinario che riguarderanno il figlio con particolare riferimento alla salute, alla educazione ed alla istruzione;
3) In considerazione della permanenza paritetica di presso ciascun Per_1
genitore, le parti concordano di provvedere al mantenimento diretto di Per_1
ponendo tuttavia a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del pagina 9 di 29 figlio mediante corresponsione in favore della madre dell'importo di € 50,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT ad integrazione del mantenimento diretto e ciò per consentire a di usufruire Parte_1
appieno dell'assegno unico universale;
4) Quanto alle spese di natura straordinaria come previste dal Protocollo e diverse da quelle espressamente pattuite dalle parti nelle presenti conclusioni congiuntamente rassegnate esse dovranno essere ripartite nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
5) Ripartirsi la retta annuale concernente la frequentazione da parte di Per_1
degli Istituti Redentore nella misura del 25% a carico della madre e del 75% a carico del padre, con la precisazione che il padre provvederà all'assolvimento delle rate comunicate dalla segreteria per l'inizio di ogni nuovo anno scolastico sino al raggiungimento del 75% dell'importo totale dovuto, mentre la madre corrisponderà il relativo saldo pari al 25% del totale dovuto;
6) L'NO CO sarà percepito dai genitori in ragione del 50% come per legge;
7) Le parti concordano di suddividere per giusta metà le spese relative:
- alla Polizza Sanitaria in favore del minore, con la precisazione che sarà il padre a stipulare e mantenere quella che riterrà più idonea alle esigenze del figlio anticipandone i costi;
- alla Polizza Responsabilità Civile in favore del minore che verrà stipulata e mantenuta dalla madre, anche in ragione della residenza del figlio presso di lei, anticipandone i costi.
pagina 10 di 29 Per quanto non previsto dalla Polizza Sanitaria ci si rivolgerà al SSN con ripartizione al 50% dei relativi tickets;
8) Il padre provvederà al pagamento integrale delle attività sportive stagionali
(es. sci, permanenza in campus estivi);
9) Le vacanze estive e invernali non inerenti alle attività sportive del minore saranno a carico del genitore con cui il bambino trascorrerà il periodo;
10) Le spese relative alle attività sportive extrascolastiche del minore saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% se vi sia il consenso di entrambi;
diversamente ognuno provvederà singolarmente trattandosi di attività per cui è richiesto il preventivo accordo. Per l'anno in corso vi è adesione totale della circa la pratica del basket;
Pt_1
11) Il vestiario del minore sarà a carico dei genitori in ragione del 50%;
12) Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi come sopra previsti;
13) Nel caso in cui l'altro genitore non potesse sostituirlo, per impegni precedentemente presi e non prorogabili, potrà essere richiesta da entrambi la disponibilità del nonno materno, Sig. che sin dalla tenera età Persona_2
ha accudito il nipote ed attualmente lo segue anche nei compiti di scuola e nelle attività sportive;
14) Salvo diversi accordi che potranno sempre intervenire tra le parti, Per_1
trascorrerà con i genitori una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01) e tre giorni per le vacanze di Pasqua (dal giovedì
pagina 11 di 29 alla domenica o dal lunedì al mercoledì) con l'alternanza di anno in anno dei periodi suddetti tra il padre e la madre;
15) In ogni caso il giorno 26/12, compleanno della , se non Pt_1 Per_1
assente da Mantova dato il periodo di vacanza dalla scuola, potrà pranzare o cenare con la madre anche se in quel giorno, in attuazione della alternanza annuale relativa alle festività natalizie, dovesse essere affidato al padre;
analoga consuetudine verrà ovviamente adottata per i festeggiamenti del compleanno del padre;
16) Nella ricorrenza del compleanno (01/10), potrà trascorrere la Per_1
giornata con entrambi i genitori, pranzando con chi avrà trascorso la notte precedente e cenando con chi pernotterà la sera del giorno in questione con l'alternanza di anno in anno. In ogni caso i genitori avranno cura di pianificare concordemente detta giornata in modo che possa godere della Per_1
compagnia, anche alternata, di entrambi e/o festeggiare, se lo desiderasse, con amici, genitori e parenti stretti;
17) I genitori potranno trascorrere con sino a due settimane ciascuno Per_1
durante il periodo estivo, anche non consecutive, fuori Mantova in villeggiatura oppure presso le rispettive residenze, in date che dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso, dei suoi impegni di natura sportiva e ludica ed ovviamente degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
18) Durante le vacanze trascorse fuori casa con uno dei genitori, consone alle abitudini di vita di , questi dovrà essere reperibile, comunicare il luogo Per_1
di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà pagina 12 di 29 diritto di avere notizie del figlio e di parlare con esso telefonicamente o in videochiamata una volta al giorno;
19) Durante le settimane continuative di vacanza (estive o natalizie che siano) ciascun genitore, in caso di permanenza a Mantova, potrà godere in via esclusiva della compagnia di per tutto il tempo di propria competenza, Per_1
salvo diversa richiesta di o migliori accordi che potranno comunque Per_1
intervenire;
20) Stante la gestione paritetica di e dunque la possibilità di prevedere Per_1
ed individuare con anticipo le settimane del periodo estivo in cui il bimbo starà con la madre o con il padre ciascun genitore potrà iscrivere il figlio al CRED che riterrà preferibile e sosterrà la spesa in via esclusiva per la settimana di competenza, senza nulla richiedere all'altro e così vicendevolmente. I genitori si impegnano, nel contempo, ad accompagnare e riprendere presso il Per_1
Centro Estivo e ciò indipendentemente da chi lo avrà scelto quando il bimbo sarà presso l'uno o l'altra. Entrambi i genitori, in caso di necessità e/o indisposizione di potranno fare riferimento al nonno per Per_1 Per_2
l'accudimento di;
Per_1
21) Per l'espatrio del minore il consenso non dovrà ritenersi presunto e sarà necessaria di volta in volta la manifestazione esplicita di assenso da parte dell'altro genitore;
22) Disporsi affinchè entrambi genitori abbiano accesso e operatività sul
Libretto di Deposito n. 489 007 00 126/0 acceso a nome del minore nell'anno
2018 presso Deutsche AN con obbligo di tempestiva reciproca rendicontazione qualora venissero eseguite operazioni di prelievo che in ogni caso dovranno pagina 13 di 29 essere convenute in modo consensuale tra i genitori sino alla maggiore età di
; Per_1
23) provvederà annualmente al deposito della complessiva Parte_1
somma di € 600,00 sul deposito n. 48900700126/0 acceso a nome del minore nell'anno 2018 presso Deutsche AN a far data dall'anno 2026;
24) I pagamenti a favore di rimarranno a carico di entrambi i genitori Pt_2
in ragione del 50% con anticipazione del costo a carico della che avrà Pt_1
diritto alla rifusione della quota di spettanza da parte del a cui avrà cura CP_1
di trasmettere la copia del bonifico;
per tali ragioni la madre si impegna dunque proseguire nel mantenimento della crioconservanzione delle cellule staminali del cordone ombelicale di;
Per_1
25) Darsi atto che qualunque decisione circa la prosecuzione o meno della frequentazione di degli Istituti Redentore di Mantova anche per la Per_1
Scuola Secondaria di I grado (medie) verrà assunta consensualmente dai genitori al completamento del ciclo della Scuola Primaria, dandosi atto che la conclusione del percorso scolastico di primo grado presso gli Istituti Redentore appare assolutamente opportuno e nell'interesse del minore data la sfavorevole esperienza vissuta dal figlio il primo anno presso l'Istituto ; Parte_3
26) Poiché, frequenta il catechismo in vista dei Sacramenti della Per_1
Comunione e della Cresima presso la Parrocchia di San Barnaba di Mantova i genitori si impegnano a condurlo agli incontri quando il figlio sarà presso di loro nelle date fissate dalle Catechiste. Darsi atto che i genitori concorreranno in ragione del 50% alle spese che si dovessero rendere necessarie;
pagina 14 di 29 27) I genitori si obbligano a dare comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e mutamento di utenza telefonica e-mail;
28) Spese legali rifuse”;
- per Pubblico Ministero: “V° parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iniziata in modalità contenziosa dalla ricorrente le parti hanno Parte_1
infine formulato le conclusioni indicate in epigrafe che sono quasi conformi salvo alcuni punti che verranno pertanto affrontati nella presente sentenza oltre al tema del contributo al mantenimento del figlio che dovrà essere rivalutata d'ufficio dal Collegio.
In particolare, rileva il Collegio, come i punti di mancato accordo attengono all'attribuzione dell'NO CO (che la ricorrente chiede nella misura del
100% così da poter fruire anche degli altri contributi, per esempio regionali, nella misura del 100% ed il convenuto chiede sia Controparte_1
distribuito al 50%).
Quanto alle spese straordinarie la ricorrente chiede che, fatta eccezione per quelle oggetto di accordo, esse siano ripartite nella ragione del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre.
Tutti gli altri punti sono stati già oggetto di accordo delle parti che infatti hanno depositato conclusioni congiunte sugli altri punti della regolamentazione della responsabilità genitoriale, anche se il Collegio dovrà rivalutare quello relativo al contributo al mantenimento del figlio.
pagina 15 di 29 2 I punti tuttora controversi
2.1 Le spese straordinarie diverse da quelle oggetto di specifica pattuizione
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che, in relazione alle uniche due questioni che restano controverse, quanto alle spese straordinarie le parti hanno dettagliatamente individuato la ripartizione di quasi tutte le spese straordinarie. Allo stato possono dirsi non ancora affrontate le spese per un eventuale percorso scolastico secondario ed universitario (pubblico o privato che sia) e per esempio, il costo per il conseguimento della patente di guida.
Ritiene il Collegio che la disparità dei redditi delle parti giustifichi che, eventuali spese straordinarie non oggetto di esplicito accordo tra le parti, debba essere ripartito nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
2.2 L'attribuzione dell'assegno unico
Quanto alla ripartizione tra i genitori dell'NO CO per il figlio , Per_1
ritiene il Collegio che tale NO possa essere interamente attribuito ad uno dei due genitori pur in presenza di collocamento paritario quanto ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e nonostante l'affido della prole sia stato deciso in forma condivisa ad entrambi i genitori, condividendo quanto affermato recentemente da Cass. Sez. 1, Ord. n. 4672 del 22/02/2025 che ha statuito nella parte motiva che “Il terzo motivo è infondato. L'art. 6 co.4 D.Lgs.
230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_2 pagina 16 di 29 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che
"per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi". Secondo il ricorrente, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge. Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse
CP_ dalla Circolare dell n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo. Al riguardo, va osservato che la norma pagina 17 di 29 in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario,
è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non
CP_ affidatari, che emergano nella fase di richiesta all Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell' interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative
CP_ rese in proposito dall Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a pagina 18 di 29 contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell' interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.
Il convenuto deduce che, aver previsto un contributo del padre di euro 50 mensili, servirebbe proprio a garantire il beneficio economico che la madre avrebbe dalla percezione dell'assegno unico al 100%.
Osserva il Collegio che la deduzione non è esatta.
Il padre ha consentito ad offrire un contributo di euro 50 mensili a fronte però del fatto che la madre acconsenta di accantonare una somma pari ad euro 600 annui (quindi esattamente lo stesso importo che riceve a titolo di contributo al mantenimento del figlio dal padre), quindi per la madre quel contributo rappresenta una mera partita di giro poiché tanto riceve ed altrettanto accantona sul deposito n. 48900700126/0 acceso a nome del minore nell'anno 2018 presso
Deutsche AN.
La manifesta disparità economica tra le parti non viene quindi in alcun modo temperata dal contributo di 50 euro mensili che il padre si offre di versare perché questa somma sarà accantonata per future ed ipotetiche esigenze del figlio.
Come si è rilevato nella riservata del 08/10/2024, la madre ha un reddito mensile di circa 1.600 euro, il padre invece ha un reddito mensile di circa 6.400 euro
(ricavi lordi annui 192.897, componenti negative pari ad euro 38.070 che quindi restituiscono un reddito lordo di euro 154.827 che sottratti oneri deducibili portano ad un reddito imponibile di euro 125.583 da cui sottrarre una imposta lorda di euro 46.901, detrazioni per euro 503 e quindi una imposta netta di euro pagina 19 di 29 46.398 oltre ad IRPEF regionale e comunale per euro 2.741 con un reddito mensile medio di circa 6.370 visto che quello annuo è pari ad euro 76.444), senza considerare che il convenuto è titolare di un conto corrente che porta come saldo attivo l'importo di euro 117.000.
La disparità è quindi palese perché, al netto, il convenuto ha un reddito che è il quadruplo di quello della ricorrente (e nella componente lorda il moltiplicatore sarebbe ancora maggiore) oltre ad avere liquidità nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro sicché l'incidenza di un contributo pubblico quale è l'NO unico e quali possono essere ulteriori contributi regionali, provinciali o comunali, possono risultare percentualmente molto significativi per la ricorrente e quindi possono incidere sulla qualità e quantità delle spese che possono essere effettuate nell'esclusivo interesse del figlio minore mentre sono insignificanti per il convenuto.
L'NO CO andrà quindi attribuito al 100% a favore della madre così che ella possa beneficiare anche degli ulteriori contributi visto che viene allegato e non confutato, che il convenuto non si attivi per far avere alla ricorrente la documentazione necessaria ad ottenere un ISEE aggiornato così procurando un danno che non trova una spiegazione logica diversa da una mera ripicca che in ultima analisi danneggia il minore perché lo priva di contributi pubblici pensati proprio per il sostegno alla natalità.
3. La determinazione dell'importo del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre a prescindere dalle richieste ed accordi delle parti
In relazione alla misura dell'importo dell'assegno di mantenimento a favore del pagina 20 di 29 figlio minore, rileva il Collegio che le parti hanno concordato, nelle conclusioni rassegnate in atti, un contributo da parte del padre a favore della madre di euro
50 mensili.
Come si è già più sopra rilevato, i redditi dei due genitori sono straordinariamente sperequati visto che la madre ha un reddito di circa 1600 euro mensili (ultima busta paga disponibile 1.578,00 relativa a marzo 2024, mentre il padre ha un reddito mensile di circa 6.400 euro).
Le parti hanno concordato un contributo di 50 euro e però la madre si è impegnata a versare un importo annuo di euro 600 su di un deposito presso
Deutsche AN. Quindi, in concreto, il padre non versa alcun contributo per le spese mensili di mantenimento del figlio, pur avendo un reddito che è almeno 4 volte quello della madre.
In queste condizioni appare evidente al Collegio che il tenore di vita che sarà garantito al figlio, allorquando starà presso la madre e presso il padre, sarà manifestamente sperequato (non per nulla il padre si è offerto di pagare le vacanze in montagna a sciare piuttosto che quelle estive, mentre il reddito della madre rende improbabile che ella possa offrire le medesime occasioni di svago al figlio).
In questo contesto ritiene il Collegio che sia imprescindibile attribuire alla ricorrente un contributo al mantenimento del figlio, nonostante le parti abbiano concordato dei tempi di pari permanenza del figlio presso ciascun genitore, poiché l'assegno serve a tutela degli interessi del minore allorquando il minore starà presso la madre.
In tal senso è pacifico il potere riconosciuto al Tribunale di determinare d'ufficio pagina 21 di 29 sia l'an che il quantum dell'assegno di mantenimento del minore nel suo superiore interesse (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 270 del 13/01/2004, che conferma Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6312 del 22/06/1999, secondo cui “Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti”).
Tenendo conto dei redditi delle parti, l'importo di euro 300 mensili, come richiesto nel ricorso introduttivo dalla ricorrente, appare certamente adeguato, anche in considerazione del fatto che la ricorrente si è infine impegnata a versare la somma annuale di euro 600 in un deposito a favore del minore presso
Deutsche AN il che porta, di fatto, il contributo alla minor somma di euro 250 mensili.
4. La liquidazione delle spese di soccombenza
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza, non potendo al contrario compensarle, visto che, su tutte le domande controverse tra le parti, il convenuto è risultato soccombente e la ricorrente al contrario vittoriosa.
L'importo medio delle spese di lite (7.616) va tuttavia compensate nella misura del 50% vista la necessarietà del procedimento sicché il convenuto sarà condannato in dispositivo a pagare la restante quota del 50% (3.808).
pagina 22 di 29
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dispone l'affido del minore figlio ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza preferenziale presso la madre e mantenimento della ripartizione paritetica del tempo che trascorrerà con ciascun genitore Per_1
secondo il sottoindicato schema già condiviso ed attualmente applicato dai genitori:
2) Pone a carico di (C.F. Controparte_1
) l'obbligo di corrispondere, un contributo per il C.F._2
mantenimento del figlio , a (C.F. Per_1 Parte_1
) entro il giorno 10 di ogni mese pari ad euro 300 C.F._1
pagina 23 di 29 mensili rivalutabile annualmente agli indici ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo (20/03/2024);
3) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
4) Entrambi i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di carattere straordinario che riguarderanno il figlio con particolare riferimento alla salute, alla educazione ed alla istruzione.
5) Dispone che (C.F. ) Parte_1 C.F._1
percepisca il 100% dell'NO CO per il figlio , senza necessità di Per_1
consenso da parte del padre, così come percepisca sempre al 100% ogni altro contributo pubblico previsto per il figlio minore;
Per_1
6) Dispone che le spese relative alla Polizza Sanitaria del minore e alla
Polizza Responsabilità Civile relativa al figlio che i genitori andranno a stipulare vengano suddivise al 50%;
7) Dispone che per quanto non previsto dalla copertura della Polizza
Sanitaria, i genitori si rivolgeranno al SSN con ripartizione al 50% dei relativi tickets;
diversamente ognuno dei genitori potrà liberamente far ricorso a strutture e/o professionisti privati e sostenere in via esclusiva il costo delle prestazioni, senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'altro;
8) Dispone a carico del padre il pagamento integrale delle attività sportive stagionali (es. sci, permanenza in campus estivi);
9) Le vacanze estive e invernali non inerenti alle attività sportive del minore saranno a carico del genitore con cui il bambino trascorrerà il periodo;
10) Dispone che le spese relative alle attività sportive extrascolastiche del minore vengano sostenute dai genitori in ragione del 50% se vi sarà il consenso pagina 24 di 29 di entrambi;
in caso di dissenso il genitore proponente provvederà autonomamente al costo, sempre tenuto conto della volontà di che Per_1
potrà esprimere il suo gradimento, o meno, circa l'attività sportiva indicata dai genitori. Per l'annualità 2025-2026 si dà atto che i genitori hanno già condiviso con la scelta del basket;
Per_1
11) Il vestiario del minore sarà a carico dei genitori in ragione del 50%;
12) Dispone che le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova, non espressamente regolamentate dai genitori, saranno poste a carico del padre nella misura del 75% e della madre nella misura del 25%;
13) Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi come sopra previsti;
14) Nel caso in cui l'altro genitore non potesse sostituirlo, per impegni precedentemente presi e non prorogabili, potrà essere richiesta da entrambi la disponibilità del nonno materno, Sig. che sin dalla tenera età ha Persona_2
accudito il nipote ed attualmente lo segue anche nei compiti di scuola e nelle attività sportive;
15) Salvo diversi accordi che potranno sempre intervenire tra le parti,
trascorrerà con i genitori una settimana durante le vacanze natalizie Per_1
(dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01) e tre giorni per le vacanze di Pasqua
(dal giovedì alla domenica o dal lunedì al mercoledì) con l'alternanza di anno in anno dei periodi suddetti tra il padre e la madre;
pagina 25 di 29 16) In ogni caso il giorno 26/12, compleanno della , se non Pt_1 Per_1
assente da Mantova dato il periodo di vacanza dalla scuola, potrà pranzare o cenare con la madre anche se in quel giorno, in attuazione della alternanza annuale relativa alle festività natalizie, dovesse essere affidato al padre;
analoga consuetudine verrà ovviamente adottata per i festeggiamenti del compleanno del padre;
17) Nella ricorrenza del compleanno (01/10), potrà trascorrere la Per_1
giornata con entrambi i genitori, pranzando con chi avrà trascorso la notte precedente e cenando con chi pernotterà la sera del giorno in questione con l'alternanza di anno in anno. In ogni caso i genitori avranno cura di pianificare concordemente detta giornata in modo che possa godere della Per_1
compagnia, anche alternata, di entrambi e/o festeggiare, se lo desiderasse, con amici, genitori e parenti stretti;
18) I genitori potranno trascorrere con sino a due settimane Per_1
ciascuno durante il periodo estivo, anche non consecutive, fuori Mantova in villeggiatura oppure presso le rispettive residenze, in date che dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso, dei suoi impegni di natura sportiva e ludica ed ovviamente degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
19) Durante le vacanze trascorse fuori casa con uno dei genitori, consone alle abitudini di vita di , questi dovrà essere reperibile, comunicare il luogo Per_1
di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie del figlio e di parlare con esso telefonicamente o in videochiamata una volta al giorno;
pagina 26 di 29 20) Durante le settimane continuative di vacanza (estive o natalizie che siano) ciascun genitore, in caso di permanenza a Mantova, potrà godere in via esclusiva della compagnia di per tutto il tempo di propria competenza, salvo Per_1
diversa richiesta di o migliori accordi che potranno comunque Per_1
intervenire;
21) Stante la gestione paritetica di e dunque la possibilità di Per_1
prevedere ed individuare con anticipo le settimane del periodo estivo in cui il bimbo starà con la madre o con il padre ciascun genitore potrà iscrivere il figlio al CRED che riterrà preferibile e sosterrà la spesa in via esclusiva per la settimana di competenza, senza nulla richiedere all'altro e così vicendevolmente, ferma restando la comune volontà dei genitori a che frequenti sempre Per_1
un CRED estivo. I genitori si impegnano, nel contempo, ad accompagnare e riprendere presso il Centro Estivo e ciò indipendentemente da chi lo Per_1
avrà scelto quando il bimbo sarà presso l'uno o l'altra. Entrambi i genitori, in caso di necessità e/o indisposizione di potranno fare riferimento al Per_1
nonno per l'accudimento di;
Per_2 Per_1
22) Per l'espatrio del minore il consenso non dovrà ritenersi presunto e sarà necessaria di volta in volta la manifestazione esplicita di assenso da parte dell'altro genitore;
23) Entrambi i genitori avranno accesso e operatività sul Libretto di Deposito
n. 489 007 00 126/0 acceso a nome del minore nell'anno 2018 presso Deutsche
AN con reciproco obbligo di rendiconto annuale;
24) I pagamenti a favore di rimarranno a carico di entrambi i genitori Pt_2
in ragione del 50% con anticipazione del costo a carico della che avrà Pt_1 pagina 27 di 29 diritto alla rifusione della quota di spettanza da parte del a cui avrà cura CP_1
di trasmettere la copia del bonifico;
per tali ragioni la madre si impegna dunque proseguire nel mantenimento della crioconservanzione delle cellule staminali del cordone ombelicale di;
Per_1
25) Le spese relative alla frequentazione degli Istituti Redentore da parte di vengono poste a carico del padre in misura del 75% ed a carico della Per_1
madre in misura del 25%, trattandosi di spesa di natura straordinaria;
26) Si dà atto che qualunque decisione circa la prosecuzione o meno della frequentazione di degli Istituti Redentore di Mantova anche per la Per_1
Scuola Secondaria di I grado (medie) verrà assunta consensualmente dai genitori al completamento del ciclo della Scuola Primaria, atteso che la conclusione del percorso scolastico di primo grado presso gli Istituti Redentore appare assolutamente opportuno e nell'interesse del minore data la sfavorevole esperienza vissuta dal figlio il primo anno presso l'Istituto ; Parte_3
27) Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario per proseguire il Per_1
percorso psicopedagogico individuale già svolto la ripartizione delle relative spese avverrà al 50% tra i genitori;
28) Poiché, frequenta il catechismo in vista del Sacramento della Per_1
Cresima presso la Parrocchia di San Barnaba di Mantova i genitori si impegnano a condurlo agli incontri quando il figlio sarà presso di loro nelle date fissate dalle
Catechiste;
29) I genitori si obbligano a dare comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e mutamento di utenza telefonica e-mail;
pagina 28 di 29 30) NA (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
a rifondere a (C.F. ) le spese di Parte_1 C.F._1
lite del presente procedimento che si liquidano in euro 39,41 per esborsi, euro
3.808,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A..
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale in Mantova, il 13 novembre
2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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