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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 13/2025 R.G.L. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Torino presso lo studio del Prof. Avv. R. De Luca Tamajo e degli Avv.ti
F. Toffoletto, A. Ammirati, A. Pantò e E. Moro, che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Verzuolo (CN) presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. C. Arnaudo che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 9.1.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata il 2.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 364/2024 pubblicata il 16.7.2024 il Tribunale di Cuneo ha
Par condannato (per brevità anche soltanto “ ”) a pagare al ricorrente Parte_1
euro 1.749,16 a titolo di lavoro straordinario prestato per il c.d. “tempo Controparte_1 di consegne” (cinque minuti al giorno, essendo tenuto a presentarsi con detto anticipo rispetto l'inizio del turno per venire destinato dal capo reparto alla sua postazione e
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per ricevere dall'operaio del turno precedente lo scambio delle consegne) nel periodo gennaio 2014-luglio 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale ha premesso che: l'art. 82 del CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede che ciascun lavoratore, all'inizio del turno, deve trovarsi già alla propria postazione di lavoro pronto ad iniziare la sua prestazione e, prima della fine del turno, non può abbandonarla;
analoga disposizione è contenuta nel mansionario dell'“addetto isola produzioni pastiglie freno a disco” (mansione a cui è addetto il ricorrente); il passaggio di consegne tra un turno e l'altro è connaturato alla natura e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa svolta presso la convenuta e all'esigenza di non interrompere il ciclo produttivo. Ha ritenuto la domanda fondata in base alle deposizioni di tutti i testi (richiamando le testimonianze di , Persona_1 Tes_1 [...]
e ) e all'ordine di servizio sub doc. 2 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 ricorrente, denominato “Comunicato n. 16/94” datato 23.11.1994, con il quale il datore di lavoro richiedeva a tutto il personale di “… trovarsi al posto di lavoro 5 minuti prima Tes_ dell'inizio dell'orario”, ordine di servizio riconosciuto dai testi , che hanno Per_1
affermato che esso è stato affisso nella bacheca aziendale per qualche tempo ed era stato addirittura consegnato a qualche operaio all'atto dell'assunzione.
Il Tribunale ha ritenuto che il tempo impiegato per lo scambio delle consegne debba essere considerato quale orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 66/2003 in quanto strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa ed anzi necessario per essa e che detto tempo costituisca dunque attività eterodiretta dal datore di lavoro.
Secondo il Tribunale il tempo di consegne quantificato dalla parte ricorrente, pari a cinque minuti a turno, è congruo e ragionevole, oltre che conforme a quanto previsto dall'ordine di servizio del 23.11.1994; ha pertanto condannato la convenuta a pagare al ricorrente la somma indicata nel conteggio da quest'ultimo prodotto, soltanto genericamente contestato dalla convenuta.
2. Propone appello sostenendo che il Tribunale: Parte_1
1) abbia accolto erroneamente la domanda sulla base sia delle deposizioni rese dai testi attorei (a scapito immotivato di quelli aziendali), nonostante la loro inattendibilità per avere analoghe cause pendenti (in particolare il teste Per_1
Tes_
o perché smentiti da risultanze documentali (teste ) e nonostante la loro irrilevanza per avere lavorato con l'appellato soltanto per qualche periodo (testi e ), sia dei tabulati delle timbrature presenze (prodotti in Tes_2 Tes_5
misura del tutto parziale dal ricorrente), nonostante vi risultasse (in base agli
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estratti prodotti dall'appellante come doc. 8) che in numerose giornate il lavoratore non si era presentato con l'anticipo di cinque minuti e non aveva perciò rispettato la presunta direttiva aziendale (di cui, peraltro, era stata negata l'esistenza);
2) abbia fatto malgoverno delle fonti normative applicabili alla fattispecie, che non prevedono alcun obbligo nel senso rivendicato dal lavoratore ed escludono che l'eventuale anticipo temporale sull'ingresso in azienda (fisiologicamente necessario per indossare la divisa e per compiere il tragitto tra la bollatrice e il macchinario di adibizione) possa ritenersi tempo lavorativo retribuibile come straordinario;
3) abbia quantificato infondatamente il presunto credito dell'appellato mediante il semplice conteggio contabile da lui versato in atti, nonostante non fosse suffragato da alcun riscontro probatorio.
Resiste l'appellato, sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza.
All'udienza del 22.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. Il primo e il secondo motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente, non possono essere accolti.
3.1. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha attribuito maggior attendibilità ai testi indicati dal lavoratore rispetto a quelli indicati Par da , ma ha valutato le dichiarazioni degli uni e degli altri complessivamente, ritenendo che le circostanze di fatto rilevanti, pienamente confermate dai testi indicati dal lavoratore, non risultino smentite dai testi indicati dalla società.
Il collegio condivide questa valutazione dell'istruttoria orale.
I testi , (indicati dal Tes_1 Persona_1 Testimone_2 Testimone_6 lavoratore, che lavorano o hanno lavorato in passato, come l'appellato, nel reparto Par pressatura), dipendenti di come operai rispettivamente il primo dal 2004/2005, il secondo dal 2005 e il terzo e il quarto da novembre 2016, hanno espressamente confermato che l'appellato è tenuto ad entrare almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio turno per prendere le consegne. I testi hanno riferito che il lavoratore del turno che precede indica al lavoratore del turno successivo gli ordini da chiudere e se ci sono
Tes_ state criticità sulle lavorazioni (v. testi e e lo informa su eventuali Per_1
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cambiamenti sulle produzioni dei pezzi (v. teste informazioni necessarie perché Per_1
la macchina funziona a ciclo continuo (v. teste Per_1
Dalle deposizioni dei testi indicati dal lavoratore emerge che la disposizione relativa ai cinque minuti per il passaggio delle consegne è sempre stata rispettata, tanto da Tes_ costituire prassi consolidata tra gli operati (v. teste ) e che pertanto non vi sono
Tes_ state a tale riguardo contestazioni disciplinari né sanzioni (v. teste ).
Il teste ha inoltre dichiarato che l'indicazione di essere presenti sul posto di Per_1 lavoro cinque minuti prima dell'inizio turno è stata comunque anche impartita oralmente da tutti i capiturno (il teste ha ricordato in particolare il capoturno . Tes_7
Anche i testi hanno confermato l'obbligo di entrare almeno cinque Tes_2 Tes_5 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio del turno, per prendere le consegne dall'addetto del turno precedente;
il teste ha aggiunto che il dott. gli Tes_2 Tes_8
dice di entrare cinque minuti prima.
Par Gli altri testi, indicati da , come si è accennato, non smentiscono la necessità di arrivare alla postazione qualche minuto prima dell'inizio del turno: , Testimone_9
Par dipendente dal 2020, responsabile del personale, ha dichiarato: “Può succedere che all'inizio del turno gli operai necessitino di avere indicazioni sul lavoro da svolgere
e sulla macchina su cui operare. Ma è solo una eventualità nel senso che dipende perché che ci sono operai che sono addetti sempre alla stessa macchina e che quindi non necessitano di avere indicazioni dal supervisor all'inizio del turno e operai che invece ruotano su diverse macchine e che quindi necessitano di indicazioni dal capoturno. C'è poi un altro passaggio eventuale che è quello del passaggio di consegne con l'addetto alla macchina del turno che precede;
diciamo che è una buona norma che ci sia questo passaggio di consegne ma non c'è una disposizione che lo imponga” (n.d.e., sottolineature dell'estensore).
A sua volta il teste dipendente della convenuta dal 2003, dapprima Tes_10
come operaio, poi come Cif Leader e attualmente come Team Leader, ha dichiarato
“C'era una sorta di accordo tra noi operai in base al quale si arrivava sulla postazione qualche minuto prima per avere le consegne dal lavoratore del turno precedente, ma nessuno mai all'interno dell'azienda ci aveva dato tale disposizione … In qualità di
Team Leader entro circa 30 minuti prima del turno e preparo il foglio con l'indicazione delle macchine e degli operai che sono addetti alle varie macchine e lo consegno ai due supervisor che gestiscono il personale dell'area di cui sono leader e che gestiscono tre isole ciascuno. Sono loro che all'inizio turno danno indicazioni ai vari
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operai. Gli operai devono quindi essere presenti in reparto qualche minuto prima dell'inizio turno per ricevere le indicazioni perché non c'è mai una macchina fissa per ogni operaio in quanto ruotano sui vari macchinari. … non c'è mai stata una indicazione che disponesse il passaggio di consegne tra gli operai;
può capitare che ci sia uno scambio di informazioni veloce tra l'operaio che finisce il turno e quello in entrata ma può anche non capitare. E' il supervisor che informa l'operaio che inizia il turno” (n.d.e., sottolineature dell'estensore). Par Il teste , dipendente di dal 2014, Team Leader, ha dichiarato che Testimone_11
non gli risulta che esista un documento che richiede espressamente ai lavoratori di prendere servizio in anticipo rispetto all'orario di inizio turno;
di non essere informato sulle consegne al cambio turno;
e (genericamente) che non gli risulta che al ricorrente sia stato chiesto di entrare almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio turno e di non essere a conoscenza di scambi di informazioni nei cambi di turni.
A sua volta il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza di un Testimone_4 documento aziendale che richiede di prendere servizio in anticipo rispetto all'orario di inizio turno, ma ha aggiunto che al momento del cambio del turno vengono date le consegne, e che a lui non è mai stato chiesto di presentarsi prima dell'inizio del turno, ma di farlo ogni tanto spontaneamente.
Par Quindi, in realtà, neppure i testi indicati da smentiscono – ma anzi alcuni confermano, v. teste ben a conoscenza della circostanza in quanto Team Tes_7
Leader - la necessità di un passaggio di consegne tra il lavoratore che termina il turno e il lavoratore che entra nel turno successivo, e dunque non smentiscono il fatto che tra i due turni si realizzi, seppure per pochi minuti, una sovrapposizione proprio per questo scambio di informazioni relative al lavoro.
Vi è pertanto coerenza tra le deposizioni di tutti i testi.
Tes_ Né il fatto che in base ad alcune delle bollature relative ai testi risulti che Per_1 in alcune circostanze (l'appellante afferma che ciò sia avvenuto “in numerose occasioni”, senza, peraltro, ulteriori specificazioni) detti testi si siano presentati sul posto di lavoro all'inizio esatto del rispettivo turno o comunque senza rispettare la direttiva aziendale sui cinque minuti per il tempo di consegne, è idoneo a smentire che, ordinariamente, detti testi, come gli altri lavoratori, si presentassero invece con i cinque minuti di anticipo secondo la prescrizione aziendale.
Il teste che al momento della sua escussione aveva pendente davanti al Per_1
Par Tribunale di Cuneo una causa nei confronti di di oggetto identico a quella
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dell'attuale appellato, non è né incapace di testimoniare (a differenza di quanto Par eccepito dalla difesa di nel corso dell'udienza del 13.4.2023) né inattendibile.
Sotto il profilo della capacità a testimoniare è sufficiente richiamare il costante orientamento di legittimità secondo cui “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. 26044/2023).
Detto teste oltre che capace è anche attendibile in quanto le circostanze da lui riferite
– come si è osservato - trovano riscontro nelle deposizioni degli altri testi, compresi quelli indicati dall'attuale appellante e, in ogni caso, non sono smentite da questi ultimi.
L'istruttoria orale ha pertanto confermato la necessità di un passaggio di consegne tra il lavoratore addetto ad un turno e quello addetto al turno successivo, da effettuare qualche minuto prima dell'inizio del turno.
3.2. Del resto, la stessa appellante ammette di avere “sempre richiesto ai propri dipendenti soltanto il rigoroso rispetto dell'orario di lavoro, all'evidenza di fondamentale importanza per un'azienda che lavora su ciclo produttivo continuativo e con turnazione oraria.
In caso di ritardo nell'inizio del turno, infatti, si rischierebbe lo stop della produzione, salvo che i lavoratori del turno precedente non accettino di prolungare la propria prestazione oltre la fine del turno (in attesa del subentro del collega del turno successivo)” (pag. 6 appello); affermazione che, invece di smentirlo, conferma e rende verosimile il fatto che, proprio per scongiurare l'arresto della produzione, ai lavoratori era stato ordinato di presentarsi con un anticipo di cinque minuti riservato al cambio delle consegne. Tes_ Par 3.3. I testi e che lavorano da molto tempo alle dipendenze di (così Per_1 come il teste seppure dipendente della convenuta soltanto dal 2016), hanno Tes_2 inoltre riconosciuto l'ordine di servizio sub doc. 2 ricorrente, denominato “Comunicato
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n. 16/94” datato 23.11.1994 (intitolato “orario di inizio lavoro” e in cui è scritto: “si ribadisce che tutto il personale deve trovarsi al posto di lavoro 5 minuti prima dell'inizio dell'orario”), affermando che detto ordine di servizio è stato in passato affisso in bacheca.
È vero (come rilevato dall'appellante) che gli altri testi hanno dichiarato di non avere mai visto affisso in bacheca detto ordine di servizio;
tuttavia, ha iniziato a Tes_9 lavorare alle dipendenze dell'appellante dal 2020, e pertanto quanto da lui dichiarato circa la (non) affissione del documento nella bacheca è pienamente compatibile con la circostanza riferita da detti testi in merito all'affissione in anni passati, mentre gli altri testi (v. testi , ) hanno riferito, più genericamente, che non gli Tes_7 Tes_11 Tes_4 risultava l'esistenza di un ordine scritto di provenienza aziendale con tale contenuto, senza in tal modo smentire l'esistenza, in passato, di tale ordine di servizio.
L'ordine di servizio è un ulteriore elemento di conferma delle testimonianze, di per sé
– come già osservato - univoche e concordi.
3.4. D'altra parte, le timbrature presenze prodotte dall'appellante riguardano un numero esiguo di occasioni in cui si sono verificati ingressi in orario (senza anticipo),
a fronte di ingressi anticipati avvenuti nella stragrande maggioranza dei turni a cui si riferiscono dette timbrature, e in ogni caso esse sono relative a pochi mesi rispetto al lungo periodo (quasi 8 anni) per cui è causa.
3.5. Accertato dunque che l'appellato, in moltissime giornate, si presentava sul posto di lavoro cinque minuti prima dell'inizio del proprio turno, il collegio condivide la conclusione del Tribunale circa la qualificazione di detto tempo, occorrente per il passaggio di consegne, come “orario di lavoro” ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d. lgs. 66/2003 (“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”).
Come si è osservato, il tempo di consegne è quello in cui, giunto alla postazione assegnata dal supervisor, il lavoratore che sta per terminare il proprio turno dà al lavoratore che deve iniziare il turno successivo le indicazioni relative al lavoro e lo informa di eventuali problemi: si tratta pertanto di attività prodromiche alla prestazione lavorativa strettamente intesa (l'attività produttiva assegnata al lavoratore) e necessarie rispetto ad essa, e, come tali, da ritenersi eterodirette, e non – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - mero atto di diligenza preparatoria, assai improbabilmente affidata all'assoluta discrezionalità del dipendente.
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Quello di cinque minuti (calcolati in difetto) è il tempo presuntivamente minimo per l'operazione di avvicendamento nel turno;
detta quantificazione trova inoltre conferma nel tempo indicato dal datore di lavoro nel citato ordine di servizio del 23.11.1994, a dimostrazione del fatto che il datore di lavoro ha ritenuto congruo e necessario per lo scambio di consegne un periodo di cinque minuti.
4. È infondato, infine, anche il terzo motivo di gravame.
Non è vero che le dedotte lacune allegatorie e probatorie sul quantum del credito attoreo avevano fatto sì che la convenuta si trovasse “nell'impossibilità di potere contestare nel dettaglio i singoli importi rivendicati” (pag. 27 appello). Invero, parte ricorrente, nell'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva precisato in proposito che “Il conteggio di 5 minuti al giorno di lavoro straordinario effettuato e non retribuito è stato calcolato per difetto, tenendo unicamente conto dei 5 minuti di lavoro richiesti prima dell' orario assegnato ed ha portato al maturare di circa un'ora e mezza mensile di lavoro straordinario, come meglio dettagliato nel conteggio prodotto, conteggio che tiene conto dei turni effettivi, come desunti dai prospetti paga. Le differenze retributive maturate a tale titolo ammontano ad € 1.749,16 per il periodo gennaio 2014 – luglio 2021 e tengono contro della maggiorazione prevista per lo svolgimento di lavoro straordinario, pari al 35% della retribuzione ordinaria ( senza tenere conto che, spesso, tale straordinario veniva svolto in turni notturni o festivi, per
i quali avrebbe dovuto essere applicata una maggiorazione più alta ), come previsto dall' art. 36 del CCNL applicato” (pagg.
3-4 ricorso di primo grado). Par Nulla, dunque, impediva ad , che, perdipiù, disponeva dei tabulati delle timbrature presenze, di produrre, impregiudicate tutte le difese sull'an, un 'controconteggio' idoneo a evidenziare, sul diretto piano tecnico-contabile, le manchevolezze della quantificazione del credito avversario – sicché la relativa censura si rivela del tutto generica e, come tale, inaccoglibile.
5. Alla luce delle superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed escludono la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, l'appello dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per
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l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 22.5.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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