Ordinanza cautelare 8 gennaio 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/03/2026, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6223 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Interregionale Carabinieri Ogaden, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento n. -OMISSIS-del Comando Interregionale carabinieri “Ogaden” notificato in pari data;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) del provvedimento n. -OMISSIS-del Comando Interregionale carabinieri “Ogaden” notificato in pari data;
b) del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. 1-OMISSIS-, mai notificato al ricorrente e richiamato nella memoria di costituzione della difesa erariale;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Interregionale Carabinieri Ogaden;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Generale di Brigata -OMISSIS-, odierno ricorrente, espone di essere stato eletto in data 10 settembre 2025 alla carica di Segretario Regionale per la Campania dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) "Nuovo Sindacato Carabinieri" (NSC), accettando la carica in data 15 settembre 2025 e dandone comunicazione al proprio Comando.
A seguito di tale elezione, il ricorrente richiedeva un permesso sindacale per la giornata del 3 ottobre 2025. Con provvedimento n. -OMISSIS- il Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” revocava il permesso inizialmente concesso e, contestualmente, comunicava al Gen. -OMISSIS- la sussistenza di una causa di ineleggibilità alla predetta carica sindacale, ai sensi dell'art. 1477-ter del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare - COM). Tale ineleggibilità era ricondotta alla presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per delitto non colposo, divenuta irrevocabile in data 20 aprile 2024.
Avverso il predetto provvedimento, il Gen. -OMISSIS- ha proposto il ricorso in epigrafe. Successivamente, a seguito del deposito della memoria di costituzione dell'Amministrazione resistente, che richiamava un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (prot. -OMISSIS-) a fondamento della propria tesi, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per impugnare anche tale parere, ritenendolo atto presupposto e lesivo.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto, con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, le seguenti censure:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1477-ter COM e dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorrente sostiene che l'Amministrazione abbia illegittimamente equiparato la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna. A suo dire, la "Riforma Cartabia" (D.lgs. n. 150/2022), modificando l'art. 445 c.p.p., avrebbe "sterilizzato" gli effetti extra-penali del patteggiamento, stabilendo che le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano il patteggiamento alla condanna non producono effetti, salvo l'applicazione di pene accessorie (non avvenuta nel suo caso). Poiché l'art. 1477-ter COM si limita a menzionare la "condanna" senza operare un esplicito riferimento al patteggiamento, tale istituto non potrebbe essere assimilato alla causa di ineleggibilità.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti; incompetenza. Si lamenta che il provvedimento impugnato sia stato adottato dal Comando Interregionale su mera disposizione telefonica del Comando Generale, senza un'autonoma istruttoria e valutazione. Si contesta inoltre che la mera sussistenza di una causa di ineleggibilità non possa comportare la decadenza automatica dalla carica, richiedendo quest’ultima un apposito provvedimento formale.
Violazione dell'art. 39 della Costituzione e delle norme a tutela delle cariche elettive. L'azione dell'Amministrazione è ritenuta lesiva della libertà sindacale e delle prerogative connesse alla carica ricoperta, configurando un'indebita ingerenza nell'attività del sindacato.
Irrilevanza della sentenza penale a seguito dell'esito favorevole dei procedimenti disciplinari. Il ricorrente evidenzia come i procedimenti disciplinari di Stato e di Corpo, avviati per i medesimi fatti oggetto del procedimento penale, si siano entrambi conclusi con un giudizio di infondatezza degli addebiti e senza l'irrogazione di sanzioni, il che renderebbe illogico e sproporzionato far discendere conseguenze negative dalla sola sentenza penale.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando memorie difensive con cui ha argomentato l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e meritano accoglimento.
La questione centrale e dirimente del presente giudizio attiene all'interpretazione degli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità a cariche direttive nelle APCSM, prevista dall'art. 1477-ter, comma 2, lett. a), del Codice dell'Ordinamento Militare, alla luce delle modifiche introdotte all'art. 445 c.p.p. dalla c.d. "Riforma Cartabia" (D.lgs. n. 150/2022).
La censura principale, su cui si fonda l'intero impianto del gravame, è fondata.
L'Amministrazione resistente ha operato una non condivisibile interpretazione del combinato disposto normativo, giungendo a conclusioni non conformi sia alla ratio legis che alla più recente e condivisibile giurisprudenza. Il novellato art. 445, comma 1-bis, c.p.p. dispone: "La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna."
La difesa erariale fonda la propria tesi sul terzo periodo della norma, qualificandolo come clausola residuale di equiparazione. Tale lettura, tuttavia, si rivela formalistica, finendo così per vanificare la portata innovativa e garantista del secondo periodo, introdotto proprio dalla Riforma Cartabia con l'evidente scopo di ridurre gli effetti pregiudizievoli e automatici del patteggiamento in ambiti extra-penali.
La corretta interpretazione sistematica della norma impone di considerare il secondo periodo come una disposizione speciale che deroga alla regola generale del terzo. Pertanto, ogniqualvolta una norma extra-penale (quale è indubbiamente l'art. 1477-ter COM) preveda conseguenze negative a seguito di una "condanna", occorre verificare se essa contenga un'esplicita equiparazione al patteggiamento. In assenza di tale equiparazione e in assenza anche di pene accessorie, la sentenza di patteggiamento non può produrre gli effetti della condanna.
Tale interpretazione è stata autorevolmente avallata dal Consiglio di Stato, il quale, con il parere della Sez. I, n. 524/2024, ha chiarito che la nuova formulazione dell'art. 445 c.p.p. ha determinato l'abrogazione implicita delle norme extra-penali che equiparavano espressamente il patteggiamento alla condanna, con la conseguenza che i soggetti con sentenza di patteggiamento senza pene accessorie non incorrono più in cause di incandidabilità. Il principio, espresso in materia di incandidabilità, è logicamente estensibile alla materia dell'ineleggibilità a cariche sindacali, che parimenti attiene ai requisiti soggettivi per l'accesso a un munus pubblico.
Anche la giurisprudenza di merito ha seguito questa linea interpretativa. Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza n. 96/2025, ha affermato che: "la norma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 è dunque volta a regolare l’utilizzo, nei giudizi diversi da quello penale, della sentenza di patteggiamento... la sorte delle norme extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna, le quali sono ormai improduttive di effetti, salvo che la sentenza di patteggiamento abbia previsto pene accessorie.".
Orbene, l'art. 1477-ter COM si limita a menzionare le "condanne per delitti non colposi", senza alcun riferimento alla sentenza di patteggiamento. Pertanto, in assenza di un'esplicita equiparazione e non essendo state applicate pene accessorie al ricorrente, l'Amministrazione non poteva far discendere dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. la causa di ineleggibilità. L'operato dell'Amministrazione si configura, dunque, come una illegittima applicazione analogica in malam partem di una causa ostativa, in violazione dei principi di legalità e tassatività.
3.- Le suesposte considerazioni, di per sé sufficienti all'accoglimento del ricorso, sono corroborate dalla fondatezza delle censure di carattere sintomatico dell'eccesso di potere. L'Amministrazione ha qualificato il proprio provvedimento come meramente ricognitivo di una causa di ineleggibilità operante ex lege. Tale qualificazione presuppone, tuttavia, la certezza e l'incontestabilità del presupposto giuridico, che, come si è visto, è del tutto assente. L'Amministrazione ha di contro proceduto ad un'applicazione automatica e acritica di una norma sulla base di un'interpretazione errata, o quantomeno altamente controversa, senza alcuna ponderazione degli interessi in gioco, tra cui la libertà sindacale (art. 39 Cost.) e la stabilità delle cariche elettive.
Inoltre, assume rilievo sintomatico la circostanza, dedotta dal ricorrente e non specificamente contestata, che il provvedimento sia scaturito da una mera "disposizione telefonica" del Comando Generale, che ha imposto una linea interpretativa uniforme. Ciò denota un difetto di autonoma istruttoria e valutazione da parte dell'organo formalmente competente, che si è limitato a recepire passivamente un indirizzo superiore, in violazione dei principi di corretta formazione della volontà amministrativa.
Infine, appare manifestamente illogico e sproporzionato che la medesima vicenda, oggetto di un'approfondita inchiesta formale in sede disciplinare, si sia conclusa con un giudizio di "non fondatezza" degli addebiti, mentre, sulla base di un procedimento penale definito con un rito che non comporta un pieno accertamento del fatto, si faccia discendere una conseguenza così grave come l'ineleggibilità a una carica rappresentativa. Sebbene i due procedimenti (disciplinare e di verifica dei requisiti) siano formalmente autonomi, l'Amministrazione non può ignorare le conclusioni cui essa stessa è pervenuta in sede di accertamento disciplinare, pena una palese contraddittorietà del proprio operato, sintomatica di eccesso di potere.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
4.- Le spese di lite, stante la complessità e la novità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UD, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
IO FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FF | AN UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.