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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. AN ND ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 975 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 tra
, con l' avv. Di Ciaccio Parte_1
opponente e
, con l'avv. Faggella Pellegrino Controparte_1
opposto
Conclusioni : come da verbale del 27.6.25
Motivi della decisione
Ritenuto che ha proposto opposizione al DI 184/24 , contestando di aver mai Parte_1
sottoscritto il contratto di c/c invocato dal ricorrente in monitorio , la legittimazione del ricorrente e comunque l'illegittima applicazione di condizioni contrattuali;
che nella memoria ex art. 171 ter n 1 cpc , l'opposta ha aderito alle contestazioni di controparte
, dichiarando di rinunciare al credito fatto valere in sede monitoria , come pure al DI , CP_2
e chiedendo la cessazione della materia del contendere , con compensazione delle spese o comunque con liquidazione al minimo;
che in tal modo l'opposta ha rinunciato all'azione , così compiendo un atto dispositivo del diritto azionato;
che il difensore dell'opposta risulta munito di idoneo potere , risultando dalla procura in atti che lo stesso ha la facoltà di rinunciare alle domande , il che importa rinuncia all'azione e quindi rinuncia al diritto ( cfr. procura in atti ) ;
1 che la rinuncia all'azione ( che non abbisogna di accettazione della controparte , a differenza della rinuncia agli atti ) , importa la cessazione della materia del contendere ( Cass. 41490/21
e 18255/04 ) ; che alla cessazione della materia del contendere deve accompagnarsi la revoca del DI opposto
, quale conseguenza della rinuncia al diritto;
che la pronuncia va assunta nella forma della sentenza , trattandosi di pronuncia di natura decisoria ( Cass. 6550/08) ;
che alla parte rinunciante vanno addossate le spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale ( lo stesso rinunciante ha aderito alle contestazioni mosse dall'opponente ) ;
che le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo , opportunamente ridotte tenuto conto che la causa è stata decisa a seguito della rinuncia all'azione ;
PQM
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il DI;
condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.500 per compensi ed euro 259 per spese , oltre accessori come per legge .
Frosinone 27.6.25
Il Giudice
AN ND
2
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. AN ND ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 975 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 tra
, con l' avv. Di Ciaccio Parte_1
opponente e
, con l'avv. Faggella Pellegrino Controparte_1
opposto
Conclusioni : come da verbale del 27.6.25
Motivi della decisione
Ritenuto che ha proposto opposizione al DI 184/24 , contestando di aver mai Parte_1
sottoscritto il contratto di c/c invocato dal ricorrente in monitorio , la legittimazione del ricorrente e comunque l'illegittima applicazione di condizioni contrattuali;
che nella memoria ex art. 171 ter n 1 cpc , l'opposta ha aderito alle contestazioni di controparte
, dichiarando di rinunciare al credito fatto valere in sede monitoria , come pure al DI , CP_2
e chiedendo la cessazione della materia del contendere , con compensazione delle spese o comunque con liquidazione al minimo;
che in tal modo l'opposta ha rinunciato all'azione , così compiendo un atto dispositivo del diritto azionato;
che il difensore dell'opposta risulta munito di idoneo potere , risultando dalla procura in atti che lo stesso ha la facoltà di rinunciare alle domande , il che importa rinuncia all'azione e quindi rinuncia al diritto ( cfr. procura in atti ) ;
1 che la rinuncia all'azione ( che non abbisogna di accettazione della controparte , a differenza della rinuncia agli atti ) , importa la cessazione della materia del contendere ( Cass. 41490/21
e 18255/04 ) ; che alla cessazione della materia del contendere deve accompagnarsi la revoca del DI opposto
, quale conseguenza della rinuncia al diritto;
che la pronuncia va assunta nella forma della sentenza , trattandosi di pronuncia di natura decisoria ( Cass. 6550/08) ;
che alla parte rinunciante vanno addossate le spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale ( lo stesso rinunciante ha aderito alle contestazioni mosse dall'opponente ) ;
che le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo , opportunamente ridotte tenuto conto che la causa è stata decisa a seguito della rinuncia all'azione ;
PQM
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il DI;
condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.500 per compensi ed euro 259 per spese , oltre accessori come per legge .
Frosinone 27.6.25
Il Giudice
AN ND
2