TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASSETTI CARLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASSETTI CARLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASSETTI Parte_2 C.F._2 CARLA, elettivamente domiciliato in VIALE E. PANZACCHI N. 25 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. NASSETTI CARLA
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato in data 29.01.2025; premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Milano, in data 30.05.2015 – atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 715, Parte I, anno 2015; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]); Per_1 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (16.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
pagina 1 di 4
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, preso atto della inequivoca volontà delle stesse di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025 visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_2
e
(nata a [...], il [...]) Parte_1
Unitisi in matrimonio a Milano, in data 30.05.2015 – atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 715, Parte I, anno 2015
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: dà atto e dispone che la figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla cura, all'istruzione e alla salute della stessa, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, nell'abitazione già individuata in cui si trasferiranno;
dà atto che il sig. rimarrà nella casa coniugale, condotta in locazione, sita in Parte_2
Bologna, via Clemente Primodì n.1, mentre la sig.ra con la figlia si trasferirà in altra Parte_1 abitazione sita in Bologna, via Vizzani n.41; dà atto e dispone che la frequentazione paterna della figlia minore, e in ogni caso, salvo diversi accordi dei genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore, e in considerazione della presenza del padre in Italia, si svolgerà:
Dal giovedì pomeriggio alle ore 19,00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 17,00 di ogni settimana nell'arco del mese, ad eccezione della settimana al mese di cui al punto successivo;
Dalla domenica alle ore 19,00 fino al giovedì alle ore 19,00 nella settimana al mese in cui il padre sarà presente in Italia;
una settimana nel periodo Natalizio con alternanza annuale fra i genitori dei periodi comprensivi del giorno di Natale e del giorno di Capodanno;
in caso di contestazione nel periodo comprensivo del Natale, starà con la mamma negli anni pari, con il papà nei dispari;
Per_1
3 gg. a Pasqua con alternanza annuale dei periodi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; in caso di contestazione, nel periodo comprensivo del giorno di Pasqua starà Per_1 con la mamma negli anni dispari, con il papà nei pari;
pagina 2 di 4 2/3 settimane anche non consecutive da distribuire fra estate e inverno da concordare fra i genitori entro il mese di febbraio di ogni anno;
Le altre festività alternate.
Il padre si occuperà di prelevare e riaccompagnare nelle giornate di permanenza presso di lui, Per_1 nonché di eventuali accompagnamenti e ritiri della figlia ad attività ludiche, sportive, ricreative o formative nei tempi di permanenza presso quest'ultimo; dà atto e dispone che il sig. si impegna a versare alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 300,00 ogni mese rivalutabile ISTAT annualmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, che sarà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra anticipatamente e quindi entro il 5 di ogni mese;
Pt_1 dà atto e dispone che entrambi i genitori si impegnano a contribuire al 50% fra di loro, alle spese straordinarie per la figlia, facendo riferimento per la loro individuazione, le condizioni i termini e le modalità di rimborso, al Protocollo in materia di Spese Straordinarie del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità pagina 3 di 4 dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'assegno Unico Universale e/o qualsivoglia altra misura di sostegno o ammortizzatore sociale che sarà riconosciuta al nucleo, sarà percepito in via esclusiva dalla signora che avrà Pt_1 l'onere di farne richiesta;
dà atto che il sig. si impegna, inoltre, a continuare ad alimentare con la somma di € 150,00 Parte_2 al mese la polizza UnipolSai n.315/116511 ove la sig.ra è beneficiaria fiduciaria a favore della Pt_1 minore;
dà atto che i beni mobili che arredano la casa coniugale ivi rimarranno e non saranno oggetto di suddivisione fra i coniugi ad eccezione degli effetti personali, degli altri oggetti e beni mobili di esclusiva proprietà della signora e di che madre e figlia porteranno con sé al momento del Pt_1 Per_1 loro trasferimento. dà atto che i coniugi danno atto di non essere titolari di diritti reali su beni personali e che, durante il matrimonio, essi hanno acquistato la Fiat Panda tg.ET345JH intestata a e una bicicletta Parte_1 elettrica, beni che essi intendono mantenere in uso a entrambi con suddivisione al 50% delle relative spese, e ciò indipendentemente dall'intestazione formale;
dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento. dà atto che i coniugi dichiarano di non aver altri beni mobili e/o immobili in comproprietà e che con l'esatta esecuzione di tutte le condizioni contenute nel presente ricorso essi hanno conferito un definitivo assetto ai loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla più a che pretendere l'una dall'altra e di rilasciarsi ora per allora ampia e definitiva liberatoria. dà atto che i coniugi dichiarano reciproco consenso al rilascio di passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.06.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASSETTI CARLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASSETTI CARLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASSETTI Parte_2 C.F._2 CARLA, elettivamente domiciliato in VIALE E. PANZACCHI N. 25 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. NASSETTI CARLA
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato in data 29.01.2025; premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Milano, in data 30.05.2015 – atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 715, Parte I, anno 2015; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]); Per_1 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (16.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
pagina 1 di 4
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, preso atto della inequivoca volontà delle stesse di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025 visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nato a [...], il [...]) Parte_2
e
(nata a [...], il [...]) Parte_1
Unitisi in matrimonio a Milano, in data 30.05.2015 – atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 715, Parte I, anno 2015
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: dà atto e dispone che la figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla cura, all'istruzione e alla salute della stessa, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, nell'abitazione già individuata in cui si trasferiranno;
dà atto che il sig. rimarrà nella casa coniugale, condotta in locazione, sita in Parte_2
Bologna, via Clemente Primodì n.1, mentre la sig.ra con la figlia si trasferirà in altra Parte_1 abitazione sita in Bologna, via Vizzani n.41; dà atto e dispone che la frequentazione paterna della figlia minore, e in ogni caso, salvo diversi accordi dei genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore, e in considerazione della presenza del padre in Italia, si svolgerà:
Dal giovedì pomeriggio alle ore 19,00 fino alla domenica pomeriggio alle ore 17,00 di ogni settimana nell'arco del mese, ad eccezione della settimana al mese di cui al punto successivo;
Dalla domenica alle ore 19,00 fino al giovedì alle ore 19,00 nella settimana al mese in cui il padre sarà presente in Italia;
una settimana nel periodo Natalizio con alternanza annuale fra i genitori dei periodi comprensivi del giorno di Natale e del giorno di Capodanno;
in caso di contestazione nel periodo comprensivo del Natale, starà con la mamma negli anni pari, con il papà nei dispari;
Per_1
3 gg. a Pasqua con alternanza annuale dei periodi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; in caso di contestazione, nel periodo comprensivo del giorno di Pasqua starà Per_1 con la mamma negli anni dispari, con il papà nei pari;
pagina 2 di 4 2/3 settimane anche non consecutive da distribuire fra estate e inverno da concordare fra i genitori entro il mese di febbraio di ogni anno;
Le altre festività alternate.
Il padre si occuperà di prelevare e riaccompagnare nelle giornate di permanenza presso di lui, Per_1 nonché di eventuali accompagnamenti e ritiri della figlia ad attività ludiche, sportive, ricreative o formative nei tempi di permanenza presso quest'ultimo; dà atto e dispone che il sig. si impegna a versare alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 300,00 ogni mese rivalutabile ISTAT annualmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, che sarà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra anticipatamente e quindi entro il 5 di ogni mese;
Pt_1 dà atto e dispone che entrambi i genitori si impegnano a contribuire al 50% fra di loro, alle spese straordinarie per la figlia, facendo riferimento per la loro individuazione, le condizioni i termini e le modalità di rimborso, al Protocollo in materia di Spese Straordinarie del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità pagina 3 di 4 dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'assegno Unico Universale e/o qualsivoglia altra misura di sostegno o ammortizzatore sociale che sarà riconosciuta al nucleo, sarà percepito in via esclusiva dalla signora che avrà Pt_1 l'onere di farne richiesta;
dà atto che il sig. si impegna, inoltre, a continuare ad alimentare con la somma di € 150,00 Parte_2 al mese la polizza UnipolSai n.315/116511 ove la sig.ra è beneficiaria fiduciaria a favore della Pt_1 minore;
dà atto che i beni mobili che arredano la casa coniugale ivi rimarranno e non saranno oggetto di suddivisione fra i coniugi ad eccezione degli effetti personali, degli altri oggetti e beni mobili di esclusiva proprietà della signora e di che madre e figlia porteranno con sé al momento del Pt_1 Per_1 loro trasferimento. dà atto che i coniugi danno atto di non essere titolari di diritti reali su beni personali e che, durante il matrimonio, essi hanno acquistato la Fiat Panda tg.ET345JH intestata a e una bicicletta Parte_1 elettrica, beni che essi intendono mantenere in uso a entrambi con suddivisione al 50% delle relative spese, e ciò indipendentemente dall'intestazione formale;
dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento. dà atto che i coniugi dichiarano di non aver altri beni mobili e/o immobili in comproprietà e che con l'esatta esecuzione di tutte le condizioni contenute nel presente ricorso essi hanno conferito un definitivo assetto ai loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla più a che pretendere l'una dall'altra e di rilasciarsi ora per allora ampia e definitiva liberatoria. dà atto che i coniugi dichiarano reciproco consenso al rilascio di passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.06.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4