Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.3876/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3876/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] tivamente domiciliato in Salerno alla Via F. P. Volpe n. C.F._1
'avv. Giovanni Carrella che lo rappresenta e difende in virtu di mandato in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno alla Via G. B. Vitagl dell'avv. Andrea Tata che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 4 maggio 2022, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile nel Comune d ) in data 24 luglio 1999 con e che, dalla loro unione non erano nati figli, Controparte_1 chiedeva pronun ne dal coniuge. In particolare, il ricorrente, rilevata l'intollerabilità della convivenza, chiedeva la separazione personale con pronuncia di addebito nei confronti della moglie, precisando che, nel mese di gennaio/febbraio 2010, quest'ultima aveva deciso di trasferirsi in Toscana senza alcuna valida giustificazione e aveva ivi instaurato una convivenza con un altro uomo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva d' che, aderendo alla CP_1 domanda di separazione, contestava quanto al o in merito ai motivi che avevano determinato la crisi coniugale, precisando di essere andata via di casa in seguito alla scoperta di una relazione extraconiugale del marito e dei suoi precedenti comportamenti di disinteresse nei propri confronti;
rilevava inoltre di essere disoccupata e di avere svolto durante la convivenza matrimoniale soltanto lavori saltuari e precari e, pertanto, oltre alla pronuncia di addebito nei confronti del resistente, chiedeva altresì l'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il suo mantenimento.
2. In data 8 novembre 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. per rinuncia della parte.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In merito alla pronuncia di separazione, si evidenzia che, dalle contrapposte domande avanzate da entrambe le parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dall'insistenza nelle pretese attinenti alle statuizioni accessorie emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni del ricorrente risultano confermate dalla resistente ed attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha previsto l'obbligo a carico di di versare alla moglie la somma di Parte_1
€ 250,00 a titolo di manteni . Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Domande di addebito Le domande di addebito avanzate dalle parti devono essere rigettate. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilita della separazione ad uno dei coniugi non puo derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilita della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorche non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Nel caso di specie, si evidenzia che nessuna delle parti ha fornito una prova certa sui fatti dedotti e, pertanto, non sussistono specifici riscontri sia sotto il profilo delle circostanze allegate sia, soprattutto, sotto quello del nesso causale;
a tal proposito, si rileva che anche il dedotto abbandono della casa familiare non può comportare nel caso di specie una pronuncia di addebito in ragione delle reciproche allegazioni che lasciano verosimilmente presumere la sussistenza di una crisi coniugale antecedente al suddetto allontanamento. Mantenimento in favore della moglie Occorre, dunque, valutare la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla resistente di cui il ricorrente ne ha chiesto il rigetto. A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Inoltre, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Tanto premesso, si evidenzia che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaio con una retribuzione mensile di circa € 1.200,00, di dovere corrispondere mensilmente la somma di € 500,00 a titolo di locazione e di avere instaurato una convivenza con un'altra donna, mentre la resistente ha dichiarato di non lavorare e di avere svolto durante il matrimonio soltanto lavori saltuari, nonché di avere ricevuto dal marito la somma di € 600,00 mensili fino al mese di gennaio 2021, versamento giustificato dal ricorrente per l'uso dell'abitazione di proprietà della moglie (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, si evidenzia che, dalla documentazione depositata, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo pari a € 19.200,00 nell'anno 2022,
€ 19.103,00 nell'anno 2021, pari a € 17.478,00 nell'anno 2020 e pari a € 19.331,00 nell'anno 2019, producendo altresì il contratto di locazione da cui risulta il pagamento di un canone di € 500,00 mensili, mentre la resistente risulta comproprietaria dell'ex casa familiare ma non ha prodotto alcuna documentazione attestante la propria posizione economica nonostante l'espressa richiesta del G.I. (cfr. documentazione in atti). Orbene, nel caso di specie, non può più dirsi sussistente il diritto della resistente di ricevere una somma per il proprio mantenimento considerato che, se è vero che è pacifico che durante la convivenza matrimoniale la stessa ha svolto soltanto lavori saltuari e il tenore di vita è stato garantito soprattutto dalle entrate del marito, tuttavia, la stessa non ha allegato alcunchè in merito al citato tenore di vita nè ha fornito riscontri documentali sulla sua attuale posizione economica, nonostante l'espressa richiesta da parte del G.I. nel corso dell'istruttoria, essendo a suo carico l'onere probatorio sugli elementi fondanti il diritto richiesto. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente con conseguente revoca dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma mensile Parte_1 Controparte_1 di € 250, a dalla presente pr Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
Piano di SO (NA) il 16.10.1973, C.F.: e CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2 tto matrimonio civile nel Comun data 24 luglio 1999; b. rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente con conseguente revoca dell'obbligo posto a carico di di Parte_1 corrispondere a la somma mens on Controparte_1 decorrenza dalla a;
d. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 26, Parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999); e. dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi