TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 10 ottobre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. G. Perrucci come da Parte_1
mandato in atti
contro
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. L. Ghia come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, notificato in data 15/11/2023, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso atto di precetto notificato in data 31/10/2023, con il quale , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
ha intimato il pagamento della somma di €. 23.012,73 in forza del contratto di mutuo a rogito del Notar Dott. di Lecce del 12/03/2004, Rep. 143728, Persona_1 Racc. n. 28666.
Con comparsa di risposta del 09.01.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., per contestare l'assunto
[...]
attoreo e chiederne il rigetto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e disposta CTU contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Il sig. adduce quale motivo di opposizione: Parte_1
erroneità della somma precettata;
difformità del TAE rispetto al TAN dichiarato in contratto;
applicazione di interessi anatocistici vietati dall'art.1283, quale conseguenza dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese.
Erroneità della somma precettata.
L'opponente adduce che nel piano di riparto, approvato in data 2 ottobre 2019 nella procedura esecutiva n. 636/2016, promossa da , risultano degli errori di Pt_2
calcolo nella determinazione del residuo della sorte capitale dovuta.
La procedura esecutiva, richiamata dall'opponente, risulta conclusasi con la vendita dell'immobile esecutato e l'approvazione del progetto di riparto delle somme.
“in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di
2 legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata" (Cass. n. 17371/2011; conf. Cass. 24/10/2018 n. 26927; Cass. n. 23182/2014;
Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 12242 del 2016; Cass. n. 26078 del 2005, Cass. n. 7036 del 2003; Cass. n. 5580 del 2003).
Applicazione di interessi anatocistici vietati dall'art.1283, quale conseguenza dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese.
Orbene, deve rilevarsi come mediante l'applicazione del suddetto metodo il capitale rimborsato risulti produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili, poiché non giunti a scadenza;
tale notazione esclude il ricorrere di un'applicazione vietata dall'interesse composto, atteso che il profilo di nullità cx art.1283 c.c.. cui si riferisce il cristallizzato orientamento della Corte
nomofilattica, risulta attuale solo in presenza si interessi occulti computati su interessi già scaduti;
con la scelta dell'ammortamento alla francese, al contrario, il contraente opta per un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata;
il maggior costo
3 del finanziamento rispetto ai metodi in cui le rate sono difformi è,pertanto,
ancorato alla presenza della rata costante, sicchè non è riconducibile ad unanatocis1no vietato.
In ordine alla usurarietà dei tassi applicati ai rapporti, occorre osservare che la
Suprema Corte con la pronuncia SS.UU. n. 24675/17, ha negato la rilevanza del fenomeno indicato come cd. usura sopravvenuta - ritenuta attuale da della Pt_3
giurisprudenza di legittimità di merito sia in relazione ai contratti, conclusi prima dell'entrata in vigore della I.108/96, che in relazione alle modifiche oltre soglia dei tassi intervenuti in rapporti sorti successivamente a tale data, precisando che “
Allorchè il taso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel
corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base
alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o la inefficacia della
clausola contrattuale di terminazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al
momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi
secondo il tasso validamente concordato può essere qualificato per il solo fatto del
sopraggiunto superamento del tasso soglia, contrario al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto”.
4 Ne consegue la verifica del rispetto delle previsioni di cui alla l. 108/96 deve essere
effettuata unicamente con riferimento alla originaria convenzione di tasso, ovvero
a quelle successivamente concluse dalla parti.
Nella nota sentenza SS.UU. n. 19597 /20 è stato evidenziato che l'accertamento relativo al rispetto delle soglie debba avvenire mediante raffronto da un lato del tasso corrispettivo applicato, costituito dal tasso debitore relativo al momento della sottoscrizione del contratto e dagli ulteriori esborsi funzionale all'erogazione del credito, con i parametri ex I. 108/96 ed, dall'altro, del tasso di mora al tasso effettivo globale medio, aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori ( 2,1%),moltiplicato per il coefficiente in aumento e sommato ai punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriori tolleranza dai DM di riferimento.
In ultimo, la sentenza Cass. Civ. n. 8109/2022 ha precisato che non siano accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica del rispetto delle previsioni di contrasto all'usura, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, quali la commissione di estinzione anticipata, siccome non collegati all'erogazione del credito.
Il ctu, all'esito di un'indagine condotta in ossequio ai cennati parametri, come tale suscettibile di condivisione, ha accertato che Il TAEG risulta inferiore al tasso soglia previsto.
5 Il dott. ha, altresì, verificato che il tasso degli interessi corrispettivi e di mora Pt_4
sono minori del tasso soglia previsto.
Ha, infine, escluso “il superamento in TAEG/ISC sugli interessi corrispettivi”.
In conclusione, ha confermato l'ammontare della somma precettata.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile-, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'atto di precetto notificato in data 31.10.2023;
2) Condanna il sig alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., che si quantificano in 2.540,00, di cui € 2.540,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
3) Pone a carico della parte soccombente le spese della CTU
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
6