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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 859/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso,
[...]
dall'avvocato Roberto Pala, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
con sede legale in Venezia – Mestre (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Claudio
Morpugno, Anna Menicatti e Andrea Tommaso Paglia del Foro di
Milano, presso i quali è elettivamente domiciliata
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Giudice Designato,
disattesa ogni contraria istanza,
a) accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di
licenziamento allegata dalla , condannandola a Controparte_1
pagina 1 corrispondere al Sig. l'indennità prevista dall'art. 3, D.lgs Parte_1
23/2015 con quantificazione entro la forbice fra le sei e le trentasei
mensilità che tenga conto dei criteri indicati da Corte Cost. 194/2018, in
particolare la condizione economica delle parti e il comportamento delle
medesime prima e dopo il licenziamento, nonché il rilevante contributo
dato dal lavoratore allo sviluppo economico della società datrice di
lavoro e la anzianità di servizio;
b) in ogni caso spese e competenze professionali di assistenza legale,
interamente rifusi, oltre al rimborso del contributo unificato ed oltre a
rimborso forfettario, Iva se dovuta e C.P.A. come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale
adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e
deduzione, così giudicare:
Nel merito:
(i) rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto infondato, per
tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva e, di
conseguenza, assolvere da ogni e qualsivoglia Controparte_1
pretesa azionata dal sig. nel ricorso introduttivo del presente Pt_1
giudizio;
(ii) in via subordinata, salvo gravame: occorrendo, e nella denegata
ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta
causa del licenziamento del sig. si chiede accertare e dichiarare Pt_1
che i fatti come contestati con la lettera del 24.8.2023 integrano la
sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, limitando il risarcimento
del danno da liquidarsi in favore del ricorrente alla misura della
indennità di mancato preavviso contrattualmente prevista.
(iii) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice non ravveda la sussistenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo soggettivo del licenziamento del sig. per tutti i Pt_1
motivi esposti in memoria, si chiede comunque dichiarare risolto il
Contr rapporto di lavoro tra ed il sig. limitando il pagamento da Pt_1
pagina 2 parte della Società in favore del lavoratore ad una indennità risarcitoria
onnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto.
(iv) In via di ulteriore subordine e di eccezione di compensazione: nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario si
chiede, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale esposta, accertarsi e dichiararsi tenuta, e per l'effetto, condannarsi il ricorrente
alla restituzione in favore della convenuta di tutte le competenze
corrisposte alla cessazione del rapporto.
(v) Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte
delle avversarie domande, si chiede detrarsi da quanto eventualmente
dovuto al sig. a titolo di indennità risarcitoria, anche mediante Pt_1
compensazione totale o parziale delle somme allo stesso eventualmente
dovute, ogni importo percepito dal medesimo successivamente ai fatti di
causa in forza di altri rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato e/o
indennità percepite a vario titolo, anche indennità di disoccupazione,
(c.d. aliunde perceptum) ovvero che avrebbe potuto percepire
dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d.
aliunde percipiendum), nella misura che risulterà accertata in corso di
causa.
In ogni caso:
(vi) rigettarsi il ricorso avversario;
(vii) con vittoria di spese, compensi professionali, oltre ad accessori ed
al rimborso spese come per legge dovuti”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024 il signor Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice
del Lavoro, nei confronti della società (di Controparte_1
Contr seguito, per brevità, , impugnando giudizialmente il licenziamento per giusta causa, intimatogli con comunicazione del 6 settembre 2023.
pagina 3 1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della
(di seguito, per brevità, , a far data Controparte_2 CP_2
dal 1° gennaio 2010, con anzianità convenzionale dal 9 aprile 2001 e con inquadramento contrattuale, da ultimo, nel livello A2 di cui al C.C.N.L.
dell'Industria Turistica AICA, disimpegnando le mansioni di capo servizio amministrativo presso la struttura alberghiera Pullman Timi
Ama, sita in Villasimius.
Oltre alle mansioni amministrativo/finanziarie rientranti nell'inquadramento contrattuale sopra citato e alla responsabilità del reparto economato con il controllo di tutta la filiera acquisti, egli era anche il supervisore del reparto tecnico, svolgendo le mansioni di redattore delle varie procedure interne dell'hotel, per quanto riguarda sia i cicli attivi che quelli passivi.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, in applicazione dell'art. 2112 del codice civile e degli accordi sindacali intercorsi, il suo rapporto di lavoro subordinato era stato trasferito, senza soluzione di continuità e con
Contr conservazione integrale delle condizioni contrattuali in essere, alla ,
nuovo gestore della struttura ricettiva.
Contr Con lettera raccomandata a mani del 24 agosto 2023, la aveva contestato al ricorrente un addebito disciplinare dal seguente tenore letterale: “Egregio Sig. Pt_1
Lei è dipendente di (la "Società") con Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di
"quadro" ai sensi del CCNL Turismo Industria, con mansione di “Capo servizio amministrativo” del nostro Pullman Almar Timi Ama Resort &
Spa, sita in Villasimius (SU), via dei Ginepri n. 3.
Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n°300/1970 e
della disciplina contrattuale collettiva da noi applicata relativamente
all'intercorrente rapporto di lavoro, Le contestiamo, tanto singolarmente
pagina 4 quanto complessivamente, i seguenti fatti, attivando, pertanto, la
presente procedura disciplinare.
Nello specifico, Lei, nel suo ruolo di “Capo servizio amministrativo”,
ha, in nome e per conto della nostra Società;
(i) negoziato - definendone tutte le condizioni economiche e normative
- il contratto (il “Contratto”) con la società X SO. c.f. e p.iva n. CP_3
, con sede legale in via degli Oleandri, n. 10 Villasimius P.IVA_2
(SU), avente ad oggetto la messa a disposizione, da parte della
menzionata società, a favore del Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa,
un “Food Truck” per la preparazione di pietanze da somministrare alla
clientela del resort.
(ii) curato tutti gli adempimenti volti alla formalizzazione e
sottoscrizione del contratto fra le parti, avvenuto in data 28.6.2023, ivi
compresa la sottoposizione del Contratto alla firma dell'Amministratore
delegato della nostra Società, dott. . CP_4
Fra le condizioni del Contratto, della durata prevista dall'11 maggio
sino al 1° ottobre 2023, vi era, inter alia, la previsione un corrispettivo a
favore di X SO. pari a complessivi € 12.000,00, oltre i.v.a. CP_5
Tuttavia, solo di recente, siamo venuti a conoscenza della circostanza
Pa che Lei risulta sia detenere il 50% delle quote sociali di X . CP_3
sia essere amministratore e legale rappresentate di detta società, ad oggi
divenuta nostra fornitrice.
Circostanze, le già menzionate, mai portate a conoscenza della nostra
Società né prima, né durante e nemmeno dopo la negoziazione e
sottoscrizione del Contratto, quantunque si tratti di attività e
adempimenti tutti da Lei curati per conto della nostra Società.
Lei, pertanto, risulta aver operato in una condizione di conflitto di
interesse nei nostri confronti, avendo taciuto deliberatamente alla nostra
Società, quale Suo datore di lavoro, una Sua rilevante partecipazione al
capitale di una società nostra fornitrice nonché la Sua condizione di
amministratore e legale rappresentate della medesima.
pagina 5 Comportamento, quello sopra descritto, che appare di ancor più
rilevante gravità in relazione alla posizione aziendale da Lei rivestita e
al correlato elevato grado di affidamento da noi riposto nella Sua
persona.
°°°°°
I Suoi comportamenti, come sopra descritti, considerati tanto
complessivamente quanto singolarmente, sono passibili di integrare, da
parte Sua, una gravissima violazione dei fondamentali doveri ex artt.
2104 e 2105 c.c., dei generali principi di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c., nonché dei doveri di cui al CCNL, i quali devono
necessariamente connotare l'esecuzione di ogni rapporto contrattuale, a
maggior ragione decisivi avuto riguardo della specifica mansione e del
ruolo di responsabilità a Lei affidati nel conteso societario (…)”.
Con comunicazione del 29 agosto 2023 inviata via PEC in pari data il ricorrente, con l'assistenza del difensore di fiducia, aveva rassegnato le proprie dettagliate giustificazioni, chiedendo di essere sentito personalmente.
In particolare, nella predetta comunicazione, aveva osservato come le
Contr direttive impartite da fossero nel senso di confermare tutti i rapporti negoziali intercorsi con i fornitori acquisiti dalla struttura ricettiva nel corso delle precedenti stagioni, e come pertanto, tenuto conto delle predette direttive, egli non avesse in alcun modo negoziato il contratto con la essendosi limitato a riprodurre quello esistente e Parte_3
sottoscritto per la stagione precedente (2022), senza apportarvi alcuna modifica.
In seguito alla predetta audizione, e nonostante la chiarezza delle giustificazioni fornite e la vis conciliativa profusa, il ricorrente era stato fatto oggetto di licenziamento per giusta causa, con la comunicazione del
6 settembre 2023.
Con nota del 19 settembre 2023, inviata via PEC in pari data, egli aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento.
pagina 6 1.2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha quindi affermato l'illegittimità del licenziamento, osservando come l'avversa contestazione disciplinare fosse del tutto destituita di fondamento.
Contr Premesso che la , nel corso dell'anno 2022, aveva rilevato in regime di affitto d'azienda il resort, fino alla precedente stagione gestito dalla il ricorrente, come già allegato nelle priorie giustificazioni, CP_2
ha ribadito che da parte del nuovo gestore gli erano state impartite espresse e precise direttive nel senso di procedere alla conferma di tutti i contratti già stipulati da relativi al complesso integrale delle CP_2
attività svolte dal resort ed all'interno di esso, con riferimento ai soggetti fornitori del resort medesimo nella precedente gestione, scaduti e a scadere.
Ciò era stato fatto anche per quanto concerne il contratto con la
[...]
che era stato stipulato alle medesime condizioni e senza Parte_3
alcun aggiornamento o modifica delle prestazioni concordate e del corrispettivo pattuito con il precedente gestore (segnatamente, euro
12.000,00 oltre I.V.A.).
Contr Il contratto tra la e la aveva pertanto riprodotto, Parte_3
confermandole con reciproco interesse delle parti, esattamente le medesime condizioni di quello sottoscritto per la stagione 2022.
Il precedente gestore del resort, per esigenze operative, aveva espressamente richiesto alla costituita già dall'anno Parte_3
2011, di cui notoriamente il ricorrente - che rivestiva già all'epoca il ruolo di capo servizio amministrativo del resort - era socio e amministratore, di procedere alla fornitura di un food truck.
Alcun conflitto d'interessi era mai stato posto in essere, atteso che la sottoscrizione del contratto per la stagione 2022 costituiva un'attività
richiesta, e diretta in concreto, dalla CP_2
Per altra verso, la partecipazione del ricorrente, quale socio e legale rappresentante (sebbene egli non avesse personalmente sottoscritto il contratto e neppure negoziato le prestazioni) di era ed è Parte_3
pagina 7 circostanza nota all'intero personale, oltre che, ovviamente, all'intero
management della CP_2
Per tali ragioni era da escludere che il ricorrente avesse violato i doveri di diligenza e buona fede.
Per quanto concerneva la tutela da applicarsi, il ricorrente ha allegato
Contr che la occupava ed occupa alle proprie dipendenze oltre quindici lavoratori presso il resort, ed oltre sessanta lavoratori a livello nazionale.
2. Con memoria del 17.5.2024, la società convenuta si è costituita in giudizio, richiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
In via preliminare, ha osservato come parte ricorrente non avesse richiesto, nelle conclusioni del proprio ricorso ex art. 414 c.p.c., la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro,
ragion per cui, nella denegata ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, al lavoratore sarebbe spettata unicamente l'applicazione delle tutele indennitarie previste dall'art. 3 del D. Lgs n. 23/2015
applicabili ratione temporis al caso di specie.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414, n. 4) c.p.c., poiché, a suo dire, il ricorrente nemmeno si sarebbe premurato di allegare e dedurre quali fossero le norme ed i principi giuridici violati: di conseguenza, non era dato di comprendere su quali basi giuridiche egli avesse fondato le censure di illegittimità del recesso per giusta causa.
Nel merito, la convenuta ha affermato la piena legittimità della propria condotta, osservando come i fatti contestati, tali da giustificare il licenziamento per giusta causa, emergessero in tutta la loro gravità e dimostrassero chiaramente l'idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.
In sintesi, le gravi condotte contestate al ricorrente erano le seguenti:
pagina 8 • l
'aver negoziato tutte le condizioni economiche e normative del contratto
Contr di fornitura/appalto stipulato da con la società di Parte_3
cui il ricorrente deteneva il 50% delle quote societarie e di cui ricopriva il ruolo di amministratore e legale rappresentante;
• l
'aver curato tutti gli adempimenti volti alla formalizzazione e sottoscrizione del contratto, poi avvenuta in data 28.6.2023, ivi compresa la sottoposizione – per il tramite dell'ufficio legale (ovvero, in alternativa, tramite il CFO ed il CPO della Società) - del contratto di fornitura alla firma dell'Amministratore delegato, dottor;
CP_4
• l
'aver sottaciuto (con ciò sottacendo una evidente situazione di conflitto d'interessi) il possesso del 50% delle quote azionarie della società
[...]
e la carica di amministratore e legale rappresentante della Parte_3
citata società.
Tali condotte (elemento certo di non secondaria importanza) erano state realizzate dal ricorrente sfruttando la qualifica direttiva ricoperta, di quadro di livello A2, caratterizzata da uno stringente rapporto fiduciario con il datore di lavoro, essendo la figura più prossima a quella dirigenziale, ed approfittando delle condizioni di tempo e di luogo discendenti dall'esecuzione della prestazione lavorativa.
Parte convenuta ha poi contestato la circostanza, sostenuta da parte ricorrente, secondo cui sarebbe stato individuato quale criterio da seguire quella della continuità dei rapporti di fornitura già in essere con i fornitori in precedenza scelti da CP_2
Si era, invece, proceduto ad effettuare una valutazione caso per caso, all'esito della quale non tutti i contratti con i fornitori della struttura erano stati rinnovati.
A fronte della segnalazione effettuata dallo stesso ricorrente (che aveva inviato una email al dottor Legal Manager Persona_1
pagina 9 Contr presso , del seguente tenore: “ho saputo da la Testimone_1
nostra SPA Manager, che il titolare della Real Stylish srls, sta avendo
dei problemi "legali" quindi sarebbe bene annullare la sottoscrizione del
Contr contratto”), aveva deciso di non rinnovare il contratto per la fornitura per i servizi di parrucchiera alla società Real Stylish,
assegnando detto servizio ad un'altra impresa (la ditta Michael Virdis).
Contr Analogamente, aveva deciso di non confermare i seguenti fornitori:
- LL LI che, sino al 2022 sotto la gestione gestiva CP_2
l'appalto relativo alla fornitura dei corsi di tennis e relativa gestione dei campi di gioco;
il predetto servizio era stato assegnato al nuovo fornitore
Lux Tennis s.r.l.;
- Timi Ama S.p.A., concedente del ramo d'azienda, la quale in precedenza gestiva - direttamente o per il tramite di propri fornitori - i servizi di manutenzione delle c.d. “Aree Verde” della struttura alberghiera;
tale contratto era stato assegnato al nuovo fornitore
[...]
.. Parte_4
I servizi di manutenzione dei sistemi di refrigerazione, prima gestiti
Contr internamente da erano stati assegnati da al centro servizi CP_2
autorizzati Daikin del signor Persona_2
Ed ancora, i servizi di manutenzione della caldaia, anch'essi prima
Contr gestititi internamente da erano stati assegnati da alla società CP_2
Parte_5
Contr Inoltre, aveva sottoscritto con la società Parte_6
un contratto di noleggio per la fornitura di un furgone
[...]
frigorifero, mentre in precedenza veniva usato quello di proprietà di
CP_2
La HNH ha quindi rilevato che, nello svolgimento delle proprie mansioni di capo servizio amministrativo, il ricorrente aveva negoziato e poi predisposto le attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto
Pa con la società X . avente ad oggetto il noleggio del CP_3
pagina 10 carrello/cucina truck food per la preparazione di pietanza da somministrare alla clientela della struttura alberghiera, come risultava documentalmente dallo scambio di corrispondenza via email.
Con riferimento al contratto in esame, dopo la ricezione della email del 30.3.2023, con la quale il dottor aveva sollecitato un Persona_3
riscontro in merito alla bozza del contratto, il ricorrente aveva risposto in data 31.3.2023, evidenziando, da un lato, di non aver reperito il contratto sottoscritto nel 2022, e, dall'altro, indicando che il canone percepito da
[...]
per i servizi offerti nel 2022, era stato pari ad euro 12.000,00 Pt_3
oltre I.V.A..
Ancora, in data 24.5.2023, su sollecito del dottor Persona_1
Contr legal manager di , il ricorrente aveva dichiarato di non riuscire a reperire il contratto con la poiché tale documento si sarebbe Pt_3
trovato negli uffici di Milano della CP_2
Nel mese di giugno 2023, il ricorrente aveva negoziato con la società
e condizioni economiche e normative del contratto e si era si Pt_3
occupato di realizzare tutti gli adempimenti volti alla sottoscrizione del medesimo, avvenuto in data 28 giugno 2023, ivi compresa la
Contr sottoposizione del contratto, per il tramite della sede centrale di ,
alla firma dell'Amministratore delegato dottor . CP_4
La società convenuta ha quindi rilevato che integrava la giusta causa di licenziamento il fatto specifico di aver il dipendente non solo sottaciuto deliberatamente al suo datore di lavoro una sua consistente partecipazione al capitale di una società fornitrice - comportamento,
questo, tanto più grave in relazione alla posizione aziendale rivestita e al correlato elevato grado di affidamento – ma, altresì, l'aver il ricorrente
Contr agito, nella veste di dipendente di , in una condizione di conflitto di interessi, con evidente violazione dei principi di cui agli artt. 2104 e 2105
c.c. nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c..
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice, pur ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva, avesse ritenuto la condotta
pagina 11 del lavoratore compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro entro i termini del preavviso, la convenuta ha richiesto la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
In via di ulteriore subordine, la convenuta ha richiesto che dalle somme dovute al ricorrente fosse detratto l'aliunde perceptum e/o l'aliunde percipiendum, nonché quanto ricevuto dal ricorrente medesimo a titolo di T.F.R..
In via ancora ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di
Contr ricostituzione del risolto rapporto di lavoro, ha richiesto la
Contr condanna del ricorrente a restituire ad quanto percepito dal medesimo a titolo di T.F.R. ed altre spettanze di fine rapporto.
3. Non avendo avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con produzioni documentali, nonché mediante interrogatorio formale e prova per testimoni.
******
4. Preliminarmente, si osserva che non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla convenuta,
essendo, per contro, chiaramente evincibili dal ricorso i motivi di impugnazione del licenziamento, mediante i quali parte ricorrente ha evidenziato come la condotta tenuta nella vicenda in esame,
contrariamente a quanto asserito nella contestazione disciplinare, fosse improntata al rispetto da parte sua dei doveri di correttezza e buona fede.
5. Tanto premesso, il ricorso è soltanto in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
è innanzitutto pacifico che il rapporto di lavoro subordinato oggetto del presente giudizio sia stato trasferito, senza soluzione di continuità e con conservazione delle condizioni contrattuali già in essere, da CP_2
Contr alla , con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
pagina 12 Ciò risulta confermato dalle stesse produzioni di parte convenuta, ed in particolare dalla comunicazione del 31.12.2022, avente ad oggetto
“trasferimento d'azienda”, laddove si evidenzia che il lavoratore
“Manterrà pertanto le sue precedenti condizioni contrattuali quali a
mero titolo esemplificativo anzianità lavorativa, inquadramento,
mansione, stipendio e luogo di lavoro di cui alla sua lettera di
assunzione del 09/04/2001, senza soluzione di continuità (…)”.
È altresì pacifico che, all'epoca dei fatti per cui è causa, il ricorrente fosse inquadrato nella categoria dei quadri, livello A2, ed esercitasse le mansioni di capo servizio amministrativo presso la struttura ricettiva.
È altresì pacifico che, all'epoca dei fatti per cui è causa, presso il resort operavano oltre quindici dipendenti.
Ne consegue che, per quanto specificamente concerne le norme in materia di licenziamento, avuto riguardo alla data di assunzione del ricorrente (9 aprile 2001) e al requisito dimensionale, il rapporto di lavoro è soggetto all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori
di cui alla L. n. 300/1970, e non, invece, al D. Lgs. n. 23/2015.
Tanto premesso, dall'istruttoria svolta è emerso con certezza il verificarsi del fatto contestato, il cui elemento essenziale è costituito dall'aver il ricorrente omesso di rendere edotta la convenuta, durante tutto il periodo intercorso dal passaggio alle sue dipendenze (1.1.2023)
sino alla conclusione del contratto con la (28.6.2023), della Pt_3
titolarità della quota di partecipazione al capitale sociale (50%) e della titolarità della carica di amministratore ricoperta in seno alla predetta società.
Non risulta, infatti, che nessuno, né il ricorrente né altri soggetti, tra cui, in particolare, l'altro socio e amministratore della predetta società,
signor abbiano mai posto in essere alcuna disclosure in Persona_4
merito alle predette informazioni.
Lo stesso ricorrente non ha negato di aver omesso tale informazioni,
ritenendo tuttavia di aver comunque agito in buona fede.
pagina 13 In ogni caso, i testimoni citati da parte convenuta ( , Persona_3
e ) hanno tutti riferito che la Persona_1 Testimone_2
società aveva appreso di tali circostanze “a cose fatte”, dopo la stipulazione del contratto con la Pt_3
Inoltre, il testimone CFO (ovvero direttore Persona_3
Contr finanziario), della ha riferito testualmente: “non ho mai
contrattato con il signor che non conosco. Il nome non Persona_4
mi dice nulla”.
Risulta documentalmente che il contratto con su Pt_3
indicazioni del ricorrente (v. la email del 24 maggio 2023), è stato predisposto “sulla falsa riga di uno di quelli già preparati”, con la previsione del medesimo canone della stagione precedente, pari ad euro
12.000,00 oltre I.V.A..
Il contratto è stato poi sottoscritto, in nome e per conto di Pt_3
non dal ricorrente, ma dall'altro socio e amministratore, signor Per_4
Ciò si desume dalle stesse allegazioni del ricorrente e dal fatto
[...]
che la firma apposta sotto la denominazione della X SO.LO. è ictu oculi
diversa da quella del ricorrente.
Tanto premesso, viene demandato al giudice il compito di accertare se i fatti, per come contestati, integrino o meno gli estremi della giusta causa di licenziamento.
Con riferimento agli obblighi, anche informativi, gravanti sul dipendente, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che l'obbligo di fedeltà ha un contenuto più ampio di quello risultante dal semplice tenore letterale dell'art. 2105 c.c., dovendosi integrare con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del
pagina 14 rapporto (in tal senso, v., da ultimo, Cass. civ., Sezione Lavoro,
ordinanza n. 3405 del 10.2.2025).
In un caso la Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la pronuncia della corte di merito che aveva ravvisato la legittimità
dell'intimato licenziamento per giusta causa dal fatto specifico di avere il dipendente taciuto deliberatamente al suo datore di lavoro la sua consistente partecipazione (50%) al capitale di una società, divenuta la principale fornitrice del datore di lavoro, comportamento, questo, ritenuto tanto più grave in quanto rapportato all'elevata qualifica rivestita dal lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale e al correlato elevato grado di affidamento, il tutto di una gravità tale da porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione, in quanto sintomatico di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (in tal senso, Cass. civ., Sezione Lavoro,
sentenza n. 22693 del 2.11.2011).
La stessa pronuncia da ultimo citata non ha mancato di osservare che
“Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione
espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato,
ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale
che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti
sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, si ritiene che l'inadempimento del ricorrente agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, che pure può essere considerato notevole (v. infra), non giustifichi la gravissima sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa.
Militano a sostegno di tale conclusione una serie di elementi.
In primo luogo, come dimostrato anche dai testimoni sentiti nel corso del procedimento, eccezion fatta per i pochi casi indicati nella memoria di costituzione, la società convenuta, pur avendo effettuato una
pagina 15 valutazione caso per caso, ha effettivamente proceduto al rinnovo di quasi tutti i contratti in essere con i fornitori della struttura ricettiva.
Il ricorrente, quindi, anche se erroneamente, può aver ritenuto che anche il contratto con sarebbe stato anch'esso Pt_3
automaticamente rinnovato alle medesime condizioni dell'anno precedente.
In secondo luogo, tale contratto non riveste un'importanza strategica per la convenuta, trattandosi di uno dei molteplici servizi offerti alla clientela, e prevedendo un canone d'importo relativamente contenuto in relazione al volume d'affari della medesima.
In terzo luogo, la verosimile assenza di una deliberata volontà di sottacere la propria posizione all'interno della X rivelata da un Pt_3
passaggio della email del 31 marzo 2023, ove il ricorrente così si esprime: “Per completezza di informazioni ti inoltro la ragione sociale
della X comunicandoti che il canone di noleggio del Food Parte_3
Pa Truck per l'intera stagione 2022 è stato di 12.000,00 + Iva X . CP_3
VIA DEGLI OLEANDRI 10 09049 - VILLASIMIUS (SU) - IT P.IVA:
I Codice Fiscale: ”. P.IVA_3 P.IVA_2
Qualora la reale volontà del ricorrente fosse stata quella di occultare la propria posizione, egli avrebbe verosimilmente omesso tali informazioni.
Tuttavia, la condotta del ricorrente è stata comunque caratterizzata da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, tale da comportare la conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
In primo luogo, l'aver comunque sottaciuto, evidentemente per noncuranza, al nuovo datore di lavoro la propria posizione all'interno della ha certamente comportato la violazione di un proprio Pt_3
dovere, discendente dagli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede.
Pur non esistendo, per i lavoratori del settore privato, un obbligo generale di comunicare le loro cariche o partecipazioni societarie al datore di lavoro, tale obbligo discende dai predetti doveri di fedeltà,
pagina 16 correttezza e buona fede, in virtù del combinato disposto degli artt. 2105
c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., qualora, come è avvenuto nel caso concreto, la società presso la quale il dipendente ricopre le cariche o detiene le partecipazioni assuma il ruolo di controparte contrattuale del datore di lavoro.
Come si è detto, nei casi in cui la violazione di tale obbligo, per il suo concreto atteggiarsi, è stata ritenuta di particolare gravità, la giurisprudenza è giunta finanche a dichiarare legittimo il licenziamento per giusta causa.
Né il ricorrente poteva confidare sul fatto che la sua posizione all'interno della fosse nota all'intero personale, oltre che Pt_3
Contr all'intero management della in quanto la è subentrata ex CP_2
novo, ed era evidentemente ignara di tale circostanza.
Il fatto che la predetta omissione sia dovuta a negligenza risulta confermato dalla condotta gravemente negligente tenuta dal ricorrente nel corso dell'intera vicenda, come emerso dai documenti prodotti e dalla prova testimoniale.
Ed infatti, nonostante i numerosi solleciti, sia verbali che per email (v.
la deposizione del testimone e le email del 30 marzo e del 24 Per_1
maggio 2023), il ricorrente non ha mai tramesso agli uffici della convenuta il precedente contratto, né si è adoperato per reperire la copia,
richiedendola agli uffici della CP_2
La condotta gravemente negligente di parte ricorrente non ha quindi consentito alla società convenuta di prendere per tempo le dovute valutazioni in ordine al rinnovo del contratto, essendosi di fatto trovata di fronte all'alternativa secca tra l'accettazione delle condizioni contrattuali indicate dal ricorrente e la scelta del mancato rinnovo, con conseguente privazione alla clientela del servizio offerto.
Per quanto sopra esposto, si ritiene di dover operare la c.d.
conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per
pagina 17 giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto del ricorrente all'indennità di mancato preavviso.
6. Con riferimento alle spese di lite, si ravvisa la reciproca soccombenza, in ragione, da un lato, dell'accoglimento della domanda principale di parte ricorrente, tesa ad accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, e, dall'altro, dell'accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta, tesa ad accertare e dichiarare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Come noto, la reciproca soccombenza non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo,
c.p.c. (v. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 32061 del 31.10.2022).
Tenuto conto dell'incidenza della domanda accolta sul complessivo assetto delle richieste di cui al ricorso, si ritiene di dover compensare le spese processuali nella misura di un terzo e di dover condannare la parte convenuta, parzialmente soccombente, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara che i fatti contestati a dalla Parte_1 Controparte_1
con lettera del 24 agosto 2023 integrano la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, con conseguente diritto del ricorrente all'indennità di mancato preavviso;
2) compensa le spese processuali nella misura di un terzo e condanna la alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1
spese processuali residue, che liquida in euro 86,33 per spese di
pagina 18 contributo unificato e in euro 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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