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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4455/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
NI IO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA BENEDETTI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1- l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Via Giulio Cesare n. 52 in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con le figlie. Il Sig. Certo, che allo scopo di restare Pt_2 quanto più possibile vicino alle figlie nel momento della separazione, decideva di trasferirsi in un immobile di proprietà della sorella IA, sul quale grava un usufrutto dei genitori, si impegna a cercare un'abitazione che permetta a lui e alle figlie di ricreare un ambiente stabile e familiare. Finché non sarà reperita una diversa soluzione abitativa, nel periodo di frequenza scolastica il Sig. Pt_1 dovrà mettere a disposizione della figlia una camera da letto adeguata alle sue necessità. I Per_1 coniugi continueranno a versare per la quota della metà ciascuno le rate mensili relative al mutuo fondiario trentennale acceso per la casa coniugale, mutuo che si impegnano a rivalutare nel momento
1 in cui per il Sig. Certo si verifichi la necessità di accedere nuovamente al credito per l'acquisto di soluzione abitativa per sé e per le figlie;
2- la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza Per_1 presso l'abitazione materna, unitamente alla figlia che è maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia : a) nella prima settimana dal Per_1 venerdì dall'uscita da scuola al martedì all'ingresso a scuola, con possibilità per la minore di anticipare al lunedì il rientro nell'abitazione coniugale nel caso di esigenze di studio o di organizzazione personale e con l'obbligo di comunicare la variazione al padre il venerdì all'uscita da scuola;
b) nella seconda settimana dal lunedì all'uscita da scuola al martedì all'ingresso a scuola e così in alternanza nelle settimane successive. Le vacanze natalizie saranno divise in due periodi di identica durata con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. Anche le vacanze pasquali saranno divise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in vacanza nel qual caso il periodo pasquale verrà interamente trascorso dalla medesima con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno fissato per il rientro a scuola. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ogni genitore, da comunicarsi entro la fine dell'anno scolastico. I giorni e gli orari della frequentazione con il padre previsti per la figlia saranno osservati Per_1 anche dalla figlia maggiorenne , salvi diversi accordi tra i medesimi;
Per_2
3- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1 Pt_2 figlie la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlia) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Tutte le spese straordinarie saranno sostenute nell'interesse delle figlie dai genitori in ragione della metà ciascuno. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data 7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
-libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
-spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); -spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e
2 relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); -attività ludico-ricreative (centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. L'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_2
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno;
4- il cane rimarrà a settimane alterne con ogni coniuge in modo che potranno godere della sua Per_3 compagnia anche le figlie, precisando come segue: l'animale domestico verrà preso dal Sig. , il Pt_1 martedì della settimana “B” e riportato il martedì della settimana “A”. Le spese di mantenimento e veterinarie saranno divise a metà tra i coniugi;
5- avendo redditi e patrimoni autonomi, i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo o assegno divorzile;
6- le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative sin dal momento della sua sottoscrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 28/7/2011, antecedentemente al quale è nata la figlia Per_2
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto Per_1 di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in Viareggio (LU) in data 28/7/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 45, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2011; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RA RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
NI IO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA BENEDETTI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1- l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Via Giulio Cesare n. 52 in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con le figlie. Il Sig. Certo, che allo scopo di restare Pt_2 quanto più possibile vicino alle figlie nel momento della separazione, decideva di trasferirsi in un immobile di proprietà della sorella IA, sul quale grava un usufrutto dei genitori, si impegna a cercare un'abitazione che permetta a lui e alle figlie di ricreare un ambiente stabile e familiare. Finché non sarà reperita una diversa soluzione abitativa, nel periodo di frequenza scolastica il Sig. Pt_1 dovrà mettere a disposizione della figlia una camera da letto adeguata alle sue necessità. I Per_1 coniugi continueranno a versare per la quota della metà ciascuno le rate mensili relative al mutuo fondiario trentennale acceso per la casa coniugale, mutuo che si impegnano a rivalutare nel momento
1 in cui per il Sig. Certo si verifichi la necessità di accedere nuovamente al credito per l'acquisto di soluzione abitativa per sé e per le figlie;
2- la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza Per_1 presso l'abitazione materna, unitamente alla figlia che è maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia : a) nella prima settimana dal Per_1 venerdì dall'uscita da scuola al martedì all'ingresso a scuola, con possibilità per la minore di anticipare al lunedì il rientro nell'abitazione coniugale nel caso di esigenze di studio o di organizzazione personale e con l'obbligo di comunicare la variazione al padre il venerdì all'uscita da scuola;
b) nella seconda settimana dal lunedì all'uscita da scuola al martedì all'ingresso a scuola e così in alternanza nelle settimane successive. Le vacanze natalizie saranno divise in due periodi di identica durata con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. Anche le vacanze pasquali saranno divise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in vacanza nel qual caso il periodo pasquale verrà interamente trascorso dalla medesima con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno scolastico fino al giorno fissato per il rientro a scuola. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ogni genitore, da comunicarsi entro la fine dell'anno scolastico. I giorni e gli orari della frequentazione con il padre previsti per la figlia saranno osservati Per_1 anche dalla figlia maggiorenne , salvi diversi accordi tra i medesimi;
Per_2
3- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1 Pt_2 figlie la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlia) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Tutte le spese straordinarie saranno sostenute nell'interesse delle figlie dai genitori in ragione della metà ciascuno. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data 7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
-libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
-spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); -spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e
2 relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); -attività ludico-ricreative (centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. L'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_2
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno;
4- il cane rimarrà a settimane alterne con ogni coniuge in modo che potranno godere della sua Per_3 compagnia anche le figlie, precisando come segue: l'animale domestico verrà preso dal Sig. , il Pt_1 martedì della settimana “B” e riportato il martedì della settimana “A”. Le spese di mantenimento e veterinarie saranno divise a metà tra i coniugi;
5- avendo redditi e patrimoni autonomi, i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo o assegno divorzile;
6- le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative sin dal momento della sua sottoscrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 28/7/2011, antecedentemente al quale è nata la figlia Per_2
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto Per_1 di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in Viareggio (LU) in data 28/7/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 45, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2011; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RA RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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