Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 7363/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE II CIVILE
VERBALE
Addì 04/02/2025 nel Tribunale di Napoli Nord avanti al Giudice dott. Maurizio
Spezzaferri nella procedura R.G. n. 7363/2024 avente ad oggetto : Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa sono comparsi:
Nessuno è presente alle ore 10-38 per il ricorrente Parte_1
[...]
E' presente per parte resistente , la Dott.ssa Controparte_1
la quale si riporta alla propria comparsa e ne chiede Controparte_2
l'integrale accoglimento.
Il Giudice, alle ore 10.40, letto l'art. 429 c.p.c., invita la parte presente alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Parte resistente si riporta ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede decidersi la causa.
Per il ricorrente non rassegnate e quindi come da atti e documentazione di causa.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Seconda - , in persona del giudice unico Dott.
Maurizio Spezzaferri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 572/2024 decisa, previa discussione orale, mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione all'udienza del 4-2-2025 avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss legge n. 689/1081 e vertente
TRA
– Cod. Fisc. e p.iva , in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante sig. Pt_3
(c.f. elettivamente domiciliato in San
[...] C.F._1
LL (CE) alla via V. Bellini n. 17 presso lo studio dell'avv.to
Gaetano Santagata dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
C.F. Controparte_3
nella persona del dell' P.IVA_2 CP_4 Controparte_3
, nella sua qualità di l.r.p.t., domiciliato presso la
[...] CP_5 Contr sede in al Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain Fab. rapp.to e CP_1 difeso, ai sensi di legge, dai funzionari , Controparte_7 CP_8
, (tutte abilitate
[...] Controparte_9 CP_10 all'esercizio della professione di avvocato), in servizio presso la stessa sede;
RESISTENTE
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NONCHE'
- in persona del legale Controparte_11 rapp.te p.t. con sede legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni:
come da verbale d'udienza del 4-2-2025 sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere in punto di diritto che avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie può essere esperita l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio
è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1,
c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
nonché l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella nel caso in cui si contesti la ritualità formale della stessa o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass.,
4139/2010).
Ed è appena il caso di rilevare che la cartella esattoriale costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia, per cui deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto
3 RG 7363/2024 cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere, e nella specie il riferimento è ad una ipotesi di impiego di lavoratore non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria, manca consegna del tesserino di riconoscimento, rimozione dal luogo di lavoro del libro matricola, nonché le ulteriori condotte indicate in ricorso (DPR
30-6-1965 n. 1124 - artt. 36 bis della legge n. 248/2008, legge n.
608/1996 e D.Lgs. n. 38/2000 che rientra nella cognizione del giudice ordinario).
2. Tanto premesso, deve rilevarsi in via di fatto come il ricorrente si limiti ad esprimere doglianze deducendo la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici e quindi sia del verbale di contestazione che dell'ordinanza richiamati nell'impugnata cartella di pagamento.
Tali sono le doglianze presentate all'attenzione di questo Giudice, le quali non meritano accoglimento per le ragioni che si passa ad evidenziare.
2.1. In via di preliminare, il ricorso in opposizione risulta essere stato presentato oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 6, del D.lgs.
n. 150/2011, ossia trenta giorni, dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione richiamata nella cartella esattoriale sopra indicata.
2.2. Al riguardo, la PA ha depositato gli atti di notifica richiamati dal ricorrente, ossia il verbale unico di accertamento e notificazione n.
CE00001/2019-065-01 del 12/11/2019 notificato, tra l'altro alla in persona del l.r.p.t. Parte_2 Parte_3 quale obbligato in solido ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, L. n.
689/1981 (si veda all.1: avviso di ricevimento sottoscritto di mano propria dal l.r.p.t. in data 15-11-2019).
Inoltre risulta anche la notifica nelle mani del l.r.p.t. della suddetta coobbligata in solido ( della successiva ordinanza Parte_3 ingiunzione n. 69/2022/SIL in data 2-3-2022 (cfr. All. 2 con relativo avviso di ricevimento del 3-3-2022).
4 RG 7363/2024
Pertanto, il ricorrente era a conoscenza dell'emissione del provvedimento ingiuntivo emesso a proprio carico;
a questo riguardo prende anche rilievo la circostanza che tra le parti era già intervenuta ordinanza di convalida dell'ordinanza ingiuntiva sopra indicata emessa dall'intestato Tribunale nel procedimento RG 4124/2022, ai sensi dell'art. 7, comma 9. Lett b) del D.lgs n. 150/2011 (circostanza incontestata e comunque rilevabile dalla documentazione allegata dalla
PA unitamente alla comparsa di costituzione in allegati n. 4 e 5 della comparsa di costituzione).
Ne deriva quindi come l'amministrazione resistente ha dato piena e idonea conferma probatoria dell'avvenuta notifica degli atti prodromici posti alla base e richiamati nella cartella esattoriale indicata in ricorso.
2.3. Orbene, in base ai principi di diritto sopra riportati, cui questo
Giudice intende uniformarsi in quanto conformi alla interpretazione della normativa di settore attualmente vigente, l'opposizione presentata nel presente giudizio non è ammissibile in quanto si è in presenza di un'ipotesi in cui la cartella esattoriale è stata emessa previa notifica della presupposta ordinanza-ingiunzione nonché del verbale di accertamento.
Pertanto, non si può consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori allorquando, per quanto sopra enunciato, il medesimo ha inteso far decorrere il termine di 30 giorni previsto per la relativa impugnazione, provvedendo ad impugnare i medesimi atti solo dopo aver ricevuto la notifica della successiva cartella esattoriale di pagamento emessa dalla spa . CP_12
Inoltre, i motivi presentati dal ricorrente non si sostanziano in ipotesi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ex arrt. 615 e
617 c.p.c. e ciò è lo stesso ricorrente ad aver, lealmente e correttamente, rilevato nel ricorso introduttivo.
3. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Infatti, in tema dì giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981 (ora ex art. 6 D.Lgs. n.150 del 2011),
l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4,1. 24
5 RG 7363/2024 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi difensivi, difettando la qualità soggettiva richiesta per la ripetibilità dei compensi medesimi nel funzionario amministrativo che sta in giudizio (v. Cassazio-ne civile, sez.
I, 20 agosto 2003, n. 12232; Cassazione civile, sez. I, 4 giugno 2001, n.
7540; Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 1998, n. 6898; Cassazione civile, sez. I, 13 agosto 1993, n. 8678; Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 1987, n. 398). Quanto alle spese vive, le stesse possono essere liquidate solo a fronte della presentazione di una specifica distinta, che nella fattispecie non risulta prodotta.
Non v'è da provvedere inoltre sulle spese nei rapporti con
l vista la relativa contumacia. Controparte_11
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente nella persona del l.r.p.t., ogni contraria Parte_2 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso perché inammissibile;
• compensa le spese tra le parti costituite;
• nulla per le spese nei rapporti tra il ricorrente e l'
[...]
. Controparte_13
Così deciso in Aversa il 4-2-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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