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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3976/2021
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3976/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. NISINI DANIELE Parte_1
Per l'avv. LIUZZA SILVIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Nisini conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale depositata il 28.4.2025. L'avv. Liuzza conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale depositata il 29.4.2025. Quindi i procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive comparse conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Al termine della camera di consiglio, allontanatisi i procuratori delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3976/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NISINI DANIELE del Parte_1 C.F._1 foro di LUCCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIUZZA SILVIA del foro di CP_1 P.IVA_1
TORINO
CONVENUTA avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Posta in decisione all'udienza del 08.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, per le causali tutte di cui alla premessa, in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità contrattuale, anche nei termini di cui all'art. 1173 c.c., e/o extracontrattuale, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a favore CP_1 dell'attore la somma di Euro 32.950,00 comunque quella, maggiore o minore, che risulterà equa, giusta e provata all'esito dell'istruttoria, oltre ad interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al saldo. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese di CTU ed al rimborso all'attore delle somme concretamente versate a tale titolo nonché delle spese di CTP pari ad euro 380,64 e del danno ex 96 c.p.c. nella misura di Euro 5000,00 o quella diversa determinata dal Giudice.
Con vittoria di spese e compenso professionale oltre rimborso forfettario ed Iva e Cap sugli imponibili.
per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere integralmente, per i motivi tutti esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dal sig. nei confronti della società . Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese e degli onorari del giudizio. pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da nei Parte_1 confronti della a seguito dell'incendio occorso alla sua autovettura Range Rover Controparte_1
Evoque targata FF323FK in data 19.5.2021, che egli addebita alla convenuta in ragione del fatto che il dipendente della stessa, , al quale egli si rivolse rappresentando la accensione della Testimone_1
spia motore gli consigliò di porsi in marcia in modalità S3 per quindici minuti, rassicurandolo che così avrebbe risolto il problema, mentre seguendo il suo consiglio la vettura si incendiò poco dopo.
2. Dalla dichiarazione testimoniale della teste escussa all'udienza del 17.10.2022, è Testimone_2
emerso che la mattina del 19.5.2021 mentre lei era in compagnia di a bordo della Parte_1 autovettura di proprietà di quest'ultimo, si accese la spia motore visibile nel doc. 31 prodotto da parte attrice e sotto riprodotta, che il teste ha riconosciuto.
2.1 Alla luce di tale elemento probatorio, non smentito da alcun altro elemento, non merita accoglimento la istanza di parte convenuta di rinnovazione della CTU, avendo il CTU congruamente tenuto conto della accensione di tale spia e non di quella cd. antiparticolato infra riprodotta.
2.2 Dai file audio depositati da emerge che lo stesso in data 19.5.2021 si recò alla Parte_1
concessionaria gestita dalla convenuta e parlò con rappresentandogli la accensione Testimone_1
della spia motore e che costui gli consigliò di porsi in marcia in modalità S3 per quindici minuti, rassicurandolo che così avrebbe risolto il problema.
Gli stessi smentiscono altresì la versione dei fatti allegata dalla convenuta secondo il quale il _1
avrebbe rappresentato che al momento la autofficina era oberata di lavoro, consigliandogli di rivolgersi ad un altro meccanico.
pagina 3 di 8 2.3 Il CTU ing. ha evidenziato che il sig. “addetto alla ricezione” della Persona_1 _1
concessionaria gestita dalla convenuta avrebbe dovuto prendere in giusta considerazione le richieste dell'attore, che aveva chiesto di far controllare la vettura a seguito della accensione della suddetta spia,
e date le sue mansioni avrebbe dovuto quanto meno sconsigliare di procedere la marcia, eventualmente dopo avere interpellato i meccanici dell'officina.
Lo stesso ha altresì precisato che verosimilmente, qualora l'auto fosse stata trattenuta in officina non si sarebbe verificato l'evento che ha provocato la distruzione della vettura a seguito dell'incendio documentato dal verbale dei vigili del fuoco prodotto come doc. 16 (che hanno individuato come causa presumibile dell'incendio un surriscaldamento verificatosi nel vano motore e sviluppatosi poi per tutta l'auto attraverso il cruscotto), in quanto la diagnosi a cui avrebbe dovuto essere sottoposta l'auto avrebbe potuto evidenziare l'anomalia, prima che insorgesse il fenomeno di incendio.
3. Tanto accertato in punto di fatto occorre domandarsi se sussista la responsabilità della convenuta in relazione all'evento da cui è stato interessato il veicolo dell'attore.
3.1 Occorre in primo luogo escludere che possa essere ravvisata una responsabilità contrattuale della convenuta.
Non può dirsi che risulti provata la conclusione tra e la di un contratto Parte_1 CP_1 di prestazione d'opera avente ad oggetto la riparazione del veicolo del primo a seguito della accensione della spia di colore giallo di anomalia al motore.
L'art. 2222 c.c. prevede: quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Nel caso di specie non può dirsi che la convenuta si sia assunta l'obbligazione di prestare la propria opera per la risoluzione del problema evidenziato da Parte_1
Né in contrario rileva il principio di diritto dettato da Cassazione 18230/2014 richiamata da parte attrice.
Infatti se è vero che colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 c.c., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito e che tale dovere può sussistere sinanche nel caso di prestazioni di cortesia, come nel caso del trasporto di cortesia (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21389 del
08/10/2009, Rv. 609502), ovvero del deposito di cortesia (Sez. 3, Sentenza n. 7363 del 02/06/2000, Rv.
537183; Sez. 1, Sentenza n. 315 del 27/01/1975, Rv. 373550) e a fortiori, dunque, esso sussiste nel pagina 4 di 8 caso di prestazioni gratuite, ovvero assunte volontariamente senza corrispettivo, tuttavia perché tale principio possa operare è necessario che il soggetto assuma una obbligazione, circostanza nel caso di specie non provata non essendo stato provato che la convenuta, attraverso il dipendente _1
, assunse l'incarico facendo una diagnosi del problema e individuando gli accorgimenti tecnici
[...]
da adottare per la risoluzione dello stesso.
3.2 Né una responsabilità contrattuale può essere postulata in forza della cosiddetta responsabilità "da contatto sociale".
Perché sia configurabile tale responsabilità, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è necessario in primo luogo che un soggetto nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata.
In secondo luogo è necessario che il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante.
Infatti la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. tra le altre Cass. 29711/2020 e
Cass. 11642/2012).
Nel caso di specie tale responsabilità non è ravvisabile in assenza di una precisa regola di condotta gravante sulla convenuta e sui suoi dipendenti, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante.
3.3. Invece deve essere ravvisata la responsabilità della convenuta ex art 2043 c.c. (in relazione all'art
2049 c.c.) secondo il quale: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Non appare dubbio che l'avere , pur in presenza nel cruscotto della sua vettura della Testimone_1
spia sopra riprodotta, consigliato al di procedere come se sul cruscotto fosse comparsa la diversa Pt_1
spia sotto riprodotta pagina 5 di 8 costituisca un fatto colposo, proprio perché lo stesso ha travisato le indicazioni fornite dalla Land
Rover, come evidenziato dal CTU nella sua relazione, inducendo in errore il portato a fare Pt_1
affidamento su quanto indicato dal dipendente della convenuta, concessionaria autorizzata della vettura di sua proprietà.
Né può dubitarsi che tra tale fatto colposo del , del quale è tenuta a rispondere la convenuta ex _1
2049 c.c., e l'incendio del veicolo dell'attore e il conseguente danno patito dallo stesso sussista il nesso eziologico, alla luce di quanto evidenziato dal CTU che ha chiarito che qualora l'auto fosse stata trattenuta in officina non si sarebbe verificato l'evento che ha provocato la distruzione della vettura a seguito dell'incendio, in quanto la diagnosi a cui avrebbe dovuto essere sottoposta l'auto avrebbe potuto evidenziare l'anomalia, prima che insorgesse il fenomeno di incendio.
Infatti occorre ricordare che in tema illecito aquiliano, nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno non vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", ma opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Ora non pare dubbio che nel caso in cui il non avesse dato al l'erroneo consiglio _1 Pt_1
suddetto ma lo avesse sollecitato a lasciare la autovettura in autofficina, come avrebbe dovuto fare in quanto il libretto della casa madre consiglia in caso di accensione della spia di anomalia al motore di rivolgersi appena possibile ad un tecnico specializzato (con la conseguenza che deve ritenersi che costituisca regola cautelare di condotta quella di evitare di utilizzare l'autovettura una volta giunti in concessionaria, prima che siano svolti gli accertamenti sulla anomalia) e non di porsi in marcia in modalità S3, è più probabile che non che l'incendio della autovettura non si sarebbe verificato.
4. Pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attore i danni dallo stesso patiti in conseguenza dell'incendio della vettura che la ha resa irrecuperabile come evidenziato dal CTU.
Pertanto all'attore deve essere riconosciuta la somma di € 32.000,00 pari al valore della vettura al momento dell'incendio, come stimata dal CTU, oltre ad € 600,00 per spese di demolizione, spese di pagina 6 di 8 trasferimento di proprietà di altro veicolo o reimmatricolazione di altro veicolo, assicurazione e tassa di possesso non goduta.
4.1 Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico in quanto il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (cfr. Cass.
Sentenza n. 32946 del 17/12/2024).
Nel caso di specie parte attrice non ha né allegato né dimostrato alcuna spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo ovvero la perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso del motociclo, con la conseguenza che nulla può esserle riconosciuto a tale titolo.
4.2 In definitiva la convenuta deve essere condannata a versare all'attore la somma di € 32.600,00.
Trattandosi di debito di valore su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del fatto (19.5.2021) secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per gli impiegati ed operai dell'industria nonché gli interessi legali da calcolarsi dalla data del fatto su tale somma, via via rivalutata di anno in anno secondo i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della
Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
5. Va infine respinta la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore, non avendo quest'ultimo neppure specificato se tale condanna venga invocata in base al primo o al terzo comma dell'art 96 c.p.c..
Peraltro, a prescindere da ciò, non può ritenersi che la convenuta abbia resistito alla domanda in mala fede o con colpa grave – elemento costitutivo di entrambe le fattispecie – da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n.
36591 del 2023), non potendo esse desumersi dalla mera fondatezza della domanda attrice, perché resistere in giudizio ad una altrui pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se la resistenza si riveli infondata (Cass. n. 19948 del 2023).
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 7 di 8 dispone: condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Controparte_1 [...]
la somma di € 32.600,00 oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi dal 19.5.2021, Pt_1 secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per gli impiegati ed operai dell'industria, ed oltre agli interessi legali da calcolarsi dal 19.5.2021 annualmente su tale somma, via via rivalutata di anno in anno secondo i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Rigetta la domanda proposta da ex art 96 c.p.c.. Parte_1
Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate in € 545,00 per esborsi, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 Pt_1 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali e a rimborsargli le spese di CTP pari ad € 380,64.
Pone a definitivo carico della la le spese di CTU come liquidate con decreto in data Controparte_1
odierna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3976/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. NISINI DANIELE Parte_1
Per l'avv. LIUZZA SILVIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Nisini conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale depositata il 28.4.2025. L'avv. Liuzza conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale depositata il 29.4.2025. Quindi i procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive comparse conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Al termine della camera di consiglio, allontanatisi i procuratori delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3976/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NISINI DANIELE del Parte_1 C.F._1 foro di LUCCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIUZZA SILVIA del foro di CP_1 P.IVA_1
TORINO
CONVENUTA avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Posta in decisione all'udienza del 08.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, per le causali tutte di cui alla premessa, in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità contrattuale, anche nei termini di cui all'art. 1173 c.c., e/o extracontrattuale, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a favore CP_1 dell'attore la somma di Euro 32.950,00 comunque quella, maggiore o minore, che risulterà equa, giusta e provata all'esito dell'istruttoria, oltre ad interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al saldo. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese di CTU ed al rimborso all'attore delle somme concretamente versate a tale titolo nonché delle spese di CTP pari ad euro 380,64 e del danno ex 96 c.p.c. nella misura di Euro 5000,00 o quella diversa determinata dal Giudice.
Con vittoria di spese e compenso professionale oltre rimborso forfettario ed Iva e Cap sugli imponibili.
per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere integralmente, per i motivi tutti esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dal sig. nei confronti della società . Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese e degli onorari del giudizio. pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da nei Parte_1 confronti della a seguito dell'incendio occorso alla sua autovettura Range Rover Controparte_1
Evoque targata FF323FK in data 19.5.2021, che egli addebita alla convenuta in ragione del fatto che il dipendente della stessa, , al quale egli si rivolse rappresentando la accensione della Testimone_1
spia motore gli consigliò di porsi in marcia in modalità S3 per quindici minuti, rassicurandolo che così avrebbe risolto il problema, mentre seguendo il suo consiglio la vettura si incendiò poco dopo.
2. Dalla dichiarazione testimoniale della teste escussa all'udienza del 17.10.2022, è Testimone_2
emerso che la mattina del 19.5.2021 mentre lei era in compagnia di a bordo della Parte_1 autovettura di proprietà di quest'ultimo, si accese la spia motore visibile nel doc. 31 prodotto da parte attrice e sotto riprodotta, che il teste ha riconosciuto.
2.1 Alla luce di tale elemento probatorio, non smentito da alcun altro elemento, non merita accoglimento la istanza di parte convenuta di rinnovazione della CTU, avendo il CTU congruamente tenuto conto della accensione di tale spia e non di quella cd. antiparticolato infra riprodotta.
2.2 Dai file audio depositati da emerge che lo stesso in data 19.5.2021 si recò alla Parte_1
concessionaria gestita dalla convenuta e parlò con rappresentandogli la accensione Testimone_1
della spia motore e che costui gli consigliò di porsi in marcia in modalità S3 per quindici minuti, rassicurandolo che così avrebbe risolto il problema.
Gli stessi smentiscono altresì la versione dei fatti allegata dalla convenuta secondo il quale il _1
avrebbe rappresentato che al momento la autofficina era oberata di lavoro, consigliandogli di rivolgersi ad un altro meccanico.
pagina 3 di 8 2.3 Il CTU ing. ha evidenziato che il sig. “addetto alla ricezione” della Persona_1 _1
concessionaria gestita dalla convenuta avrebbe dovuto prendere in giusta considerazione le richieste dell'attore, che aveva chiesto di far controllare la vettura a seguito della accensione della suddetta spia,
e date le sue mansioni avrebbe dovuto quanto meno sconsigliare di procedere la marcia, eventualmente dopo avere interpellato i meccanici dell'officina.
Lo stesso ha altresì precisato che verosimilmente, qualora l'auto fosse stata trattenuta in officina non si sarebbe verificato l'evento che ha provocato la distruzione della vettura a seguito dell'incendio documentato dal verbale dei vigili del fuoco prodotto come doc. 16 (che hanno individuato come causa presumibile dell'incendio un surriscaldamento verificatosi nel vano motore e sviluppatosi poi per tutta l'auto attraverso il cruscotto), in quanto la diagnosi a cui avrebbe dovuto essere sottoposta l'auto avrebbe potuto evidenziare l'anomalia, prima che insorgesse il fenomeno di incendio.
3. Tanto accertato in punto di fatto occorre domandarsi se sussista la responsabilità della convenuta in relazione all'evento da cui è stato interessato il veicolo dell'attore.
3.1 Occorre in primo luogo escludere che possa essere ravvisata una responsabilità contrattuale della convenuta.
Non può dirsi che risulti provata la conclusione tra e la di un contratto Parte_1 CP_1 di prestazione d'opera avente ad oggetto la riparazione del veicolo del primo a seguito della accensione della spia di colore giallo di anomalia al motore.
L'art. 2222 c.c. prevede: quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Nel caso di specie non può dirsi che la convenuta si sia assunta l'obbligazione di prestare la propria opera per la risoluzione del problema evidenziato da Parte_1
Né in contrario rileva il principio di diritto dettato da Cassazione 18230/2014 richiamata da parte attrice.
Infatti se è vero che colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 c.c., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito e che tale dovere può sussistere sinanche nel caso di prestazioni di cortesia, come nel caso del trasporto di cortesia (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21389 del
08/10/2009, Rv. 609502), ovvero del deposito di cortesia (Sez. 3, Sentenza n. 7363 del 02/06/2000, Rv.
537183; Sez. 1, Sentenza n. 315 del 27/01/1975, Rv. 373550) e a fortiori, dunque, esso sussiste nel pagina 4 di 8 caso di prestazioni gratuite, ovvero assunte volontariamente senza corrispettivo, tuttavia perché tale principio possa operare è necessario che il soggetto assuma una obbligazione, circostanza nel caso di specie non provata non essendo stato provato che la convenuta, attraverso il dipendente _1
, assunse l'incarico facendo una diagnosi del problema e individuando gli accorgimenti tecnici
[...]
da adottare per la risoluzione dello stesso.
3.2 Né una responsabilità contrattuale può essere postulata in forza della cosiddetta responsabilità "da contatto sociale".
Perché sia configurabile tale responsabilità, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è necessario in primo luogo che un soggetto nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata.
In secondo luogo è necessario che il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante.
Infatti la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. tra le altre Cass. 29711/2020 e
Cass. 11642/2012).
Nel caso di specie tale responsabilità non è ravvisabile in assenza di una precisa regola di condotta gravante sulla convenuta e sui suoi dipendenti, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante.
3.3. Invece deve essere ravvisata la responsabilità della convenuta ex art 2043 c.c. (in relazione all'art
2049 c.c.) secondo il quale: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Non appare dubbio che l'avere , pur in presenza nel cruscotto della sua vettura della Testimone_1
spia sopra riprodotta, consigliato al di procedere come se sul cruscotto fosse comparsa la diversa Pt_1
spia sotto riprodotta pagina 5 di 8 costituisca un fatto colposo, proprio perché lo stesso ha travisato le indicazioni fornite dalla Land
Rover, come evidenziato dal CTU nella sua relazione, inducendo in errore il portato a fare Pt_1
affidamento su quanto indicato dal dipendente della convenuta, concessionaria autorizzata della vettura di sua proprietà.
Né può dubitarsi che tra tale fatto colposo del , del quale è tenuta a rispondere la convenuta ex _1
2049 c.c., e l'incendio del veicolo dell'attore e il conseguente danno patito dallo stesso sussista il nesso eziologico, alla luce di quanto evidenziato dal CTU che ha chiarito che qualora l'auto fosse stata trattenuta in officina non si sarebbe verificato l'evento che ha provocato la distruzione della vettura a seguito dell'incendio, in quanto la diagnosi a cui avrebbe dovuto essere sottoposta l'auto avrebbe potuto evidenziare l'anomalia, prima che insorgesse il fenomeno di incendio.
Infatti occorre ricordare che in tema illecito aquiliano, nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno non vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", ma opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Ora non pare dubbio che nel caso in cui il non avesse dato al l'erroneo consiglio _1 Pt_1
suddetto ma lo avesse sollecitato a lasciare la autovettura in autofficina, come avrebbe dovuto fare in quanto il libretto della casa madre consiglia in caso di accensione della spia di anomalia al motore di rivolgersi appena possibile ad un tecnico specializzato (con la conseguenza che deve ritenersi che costituisca regola cautelare di condotta quella di evitare di utilizzare l'autovettura una volta giunti in concessionaria, prima che siano svolti gli accertamenti sulla anomalia) e non di porsi in marcia in modalità S3, è più probabile che non che l'incendio della autovettura non si sarebbe verificato.
4. Pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attore i danni dallo stesso patiti in conseguenza dell'incendio della vettura che la ha resa irrecuperabile come evidenziato dal CTU.
Pertanto all'attore deve essere riconosciuta la somma di € 32.000,00 pari al valore della vettura al momento dell'incendio, come stimata dal CTU, oltre ad € 600,00 per spese di demolizione, spese di pagina 6 di 8 trasferimento di proprietà di altro veicolo o reimmatricolazione di altro veicolo, assicurazione e tassa di possesso non goduta.
4.1 Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno da fermo tecnico in quanto il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (cfr. Cass.
Sentenza n. 32946 del 17/12/2024).
Nel caso di specie parte attrice non ha né allegato né dimostrato alcuna spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo ovvero la perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso del motociclo, con la conseguenza che nulla può esserle riconosciuto a tale titolo.
4.2 In definitiva la convenuta deve essere condannata a versare all'attore la somma di € 32.600,00.
Trattandosi di debito di valore su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del fatto (19.5.2021) secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per gli impiegati ed operai dell'industria nonché gli interessi legali da calcolarsi dalla data del fatto su tale somma, via via rivalutata di anno in anno secondo i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della
Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
5. Va infine respinta la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore, non avendo quest'ultimo neppure specificato se tale condanna venga invocata in base al primo o al terzo comma dell'art 96 c.p.c..
Peraltro, a prescindere da ciò, non può ritenersi che la convenuta abbia resistito alla domanda in mala fede o con colpa grave – elemento costitutivo di entrambe le fattispecie – da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n.
36591 del 2023), non potendo esse desumersi dalla mera fondatezza della domanda attrice, perché resistere in giudizio ad una altrui pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se la resistenza si riveli infondata (Cass. n. 19948 del 2023).
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 7 di 8 dispone: condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Controparte_1 [...]
la somma di € 32.600,00 oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi dal 19.5.2021, Pt_1 secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per gli impiegati ed operai dell'industria, ed oltre agli interessi legali da calcolarsi dal 19.5.2021 annualmente su tale somma, via via rivalutata di anno in anno secondo i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Rigetta la domanda proposta da ex art 96 c.p.c.. Parte_1
Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate in € 545,00 per esborsi, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 Pt_1 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali e a rimborsargli le spese di CTP pari ad € 380,64.
Pone a definitivo carico della la le spese di CTU come liquidate con decreto in data Controparte_1
odierna.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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