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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1642/2024 R.G.
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di
Pace - opposizione a precetto (art. 615 comma 1 cpc)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1642/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Brini presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Sesto Fiorentino (FI), via Giusti n. 19
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'appellante:
“affinché all'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in integrale accoglimento dell'appello proposto, revocare la sentenza n. 11/2024 del 4/1/2024 del
Giudice di Pace di Firenze resa nel giudizio iscritto al N.R.G. 6556/2022, e dichiarare che il
[...]
in persona del suo Sindaco pro tempore, e l'Agente della Riscossione della Provincia di CP_1
pagina 1 di 8 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non hanno diritto a procedere ad CP_2
esecuzione forzata nei confronti dello stesso Sig. . Con vittoria di spese e onorari Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel primo grado di giudizio con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 cpc, a seguito di intimazione di pagamento notificata in data 14 luglio 2022 ed emessa da
[...]
di per violazioni al codice della strada, conveniva Controparte_2 CP_2 Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di il e l' al fine di CP_2 Controparte_1 Controparte_3
ottenere, previa sospensione della cartella intimata, la declaratoria di estinzione del titolo esecutivo e dichiarare non fondato il diritto dei convenuti a procedere in executivis per le somme portate con la cartella esattoriale n. 04120220004653852000.
Deduceva in primo grado l'opponente che la non aveva mai risposto al Controparte_4
ricorso formulato contro uno dei tre verbali contenuti nella cartella opposta e pertanto, in ossequio al principio del silenzio-assenso, il ricorso doveva intendersi accolto anche nei confronti degli altri verbali di contestazioni presenti in cartella esattoriale, con conseguente inesistenza per l' istante del CP_2
diritto di procedere in via esecutiva.
Si costituiva in giudizio il che deduceva la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva dato che, una volta notificati regolarmente all'opponente i verbali di contestazione e stante il loro mancato pagamento, aveva trasmesso i relativi atti all'agente di riscossione, unico soggetto legittimato, dal lato passivo, a ricevere le contestazioni promosse dall'attore.
Nessuno si costituiva per l'agenzia di riscossione.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 11/2024 del 4 gennaio 2024, respingeva l'opposizione e confermava la cartella esattoriale dell' di n. Controparte_2 CP_2
04120220004653852000 e le sanzioni ivi contenute, compensando le spese di lite. In particolare, il
Giudice di Pace evidenziava che l'opponente aveva prodotto in giudizio il ricorso alla Prefettura con prova dell'invio via PEC ma non aveva prodotto i documenti attestanti l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario. ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone Parte_1
la riforma integrale e formulando le seguenti censure: 1) errata ricostruzione dei fatti da parte del
Giudice di Pace di in merito alla ritualità del ricorso presentato alla e CP_2 Controparte_4
conseguente infondatezza della decisone adottata in primo grado;
2) violazione di legge e, in particolare, dell'art. 115 c.p.c., nonché del combinato disposto degli artt. 203 coma 1, 1-bis e 2 e 204
pagina 2 di 8 commi 1 e 1-bis del D. Lgs. 285/92. Per i motivi esposti, l'appellante proponeva altresì istanza di sospensione ex art. 283 comma 1 c.p.c.
Nessuno si costituiva per il e per Controparte_1 CP_2 Controparte_2 Controparte_2
.
[...]
Con ordinanza del 21 giugno 2024 il Tribunale, rilevata l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata da , Parte_1
dichiarava la contumacia delle appellate ed assegnava i termini ex art. 189 c.p.c..
Istruita documentalmente la causa ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 fissata per la rimessione in decisione e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022
*****
Preliminarmente deve darsi atto della contumacia di Controparte_2
e del i quali, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente
[...] Controparte_1
giudizio di secondo grado.
Nel merito, le censure sollevate da sono risultate infondate e pertanto Parte_1
l'appello va rigettato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Quanto alla prima censura, lamenta l'appellante l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui ha ritenuto che parte attrice non abbia fornito prova documentale del ricorso proposto al Prefetto di Napoli (“l'attore, pur essendo onerato, nulla ha provato in merito;
il ricorso alla è stato asseritamente inviato via PEC ma non sono stati CP_4 prodotti i documenti che provano l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario. La sanzione contenuta nel verbale in questione è quindi divenuta inoppugnabile” pag. 2 sentenza Giudice di Pace).
Osserva sul punto l'appellante che nel corso del giudizio di primo grado il convenuto
[...]
non ha contestato tale circostanza, ovvero la mancata allegazione e/o prova della CP_1
proposizione del ricorso in via amministrativa e che quindi il Giudice di Pace di non ha fondato CP_2
la propria decisione su tale omessa contestazione, in aperta violazione del principio sancito ex art. 115
c.p.c. (“Tale circostanza, pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto essere posta dal
Giudice di Pace di a fondamento della propria decisione, per cui lo stesso Giudice di Pace di CP_2
ha errato nell'affermare che l'attore non avrebbe fornito prova dell'avvenuta ricezione del CP_2 ricorso al Prefetto avverso il verbale “de quo”, e conseguentemente che la sanzione contenuta nel verbale stesso sarebbe divenuta inoppugnabile” pag. 4 appello).
La censura è priva di pregio.
pagina 3 di 8 Va anzitutto precisato che, in primo grado, il convenuto ha eccepito la propria carenza CP_1
di legittimazione passiva deducendo che, dopo la regolare notificata al contravventore dei verbali di contestazione e una volta accertato l'omesso pagamento degli stessi, ha trasmesso il relativo ruolo all'agente di riscossione cessando così di compiere ogni ulteriore attività diretta al recupero del credito erariale.
Osserva sul punto l'appellante che il non ha contestato, come avrebbe Controparte_1
dovuto, il fatto storico della ritualità del ricorso presentato al Prefetto di Napoli e che quindi il giudice di prime cure non ha applicato il principio secondo cui la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo dedotto da una delle controparti, lo rende incontroverso e non più bisognevole di prova.
Tale asserita violazione di legge avrebbe, a detta di parte appellante, inficiato la sentenza impugnata.
L'assunto è tuttavia privo di fondamento: fermo restando il principio per il quale l'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, va precisato che l'omessa contestazione di un fatto costitutivo non attribuisce ad esso alcuna efficacia di prova legale, ma ha valenza ed efficacia di prova liberamente valutabile dal giudice il cui apprezzamento opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi (cfr. ex multis
Cass 5979 del 2023 e Cass. 3126 del 2019).
Per quanto sopra consegue che qualora la non contestazione, alla luce del complessivo quadro istruttorio, si sia dimostrata insufficiente a determinare il convincimento del giudice circa la verità dei fatti non contestati, dovrà essere pronunciata la soccombenza della parte che ha allegato gli stessi e quindi originariamente gravata dall'onere di provarli, in applicazione della regola processuale prevista dall'art. 2697 c.c..
L'eventuale non contestazione dello stesso fatto che la parte aveva l'onere di provare, e che non ha contestato e/o provato, resta pertanto assorbita dalle conseguenze proprie della regola di giudizio fondata sull'onere della prova: in altri termini, ciò che assume rilievo è l'adempimento dell'onere della prova, rispetto al quale risulta indifferente la condotta processuale ex art. 115 c.p.c. della parte onerata.
Va altresì osservato che l'onere di contestazione riguarda soltanto i fatti che la parte è tenuta a conoscere: ritenere di per sé significativo e rilevante sul piano dell'incidenza probatoria l'omessa contestazione di fatti o situazioni che non siano in alcun modo riferibili alla parte destinataria dell'allegazione, né possano presumersi da lei sicuramente conosciuti, renderebbe esigibile che la parte fornisca una propria versione di fatti che non conosce o rispetto ai quali risulti estranea.
Nessuna delle parti del processo, sia essa attore o convenuto, può dirsi infatti gravata da un onere di conoscenza e di informazione rispetto ai fatti allegati dalla controparte e non si può quindi attribuire alcuna conseguenza, sul piano probatorio, al silenzio tenuto dalla parte su fatti in relazione ai pagina 4 di 8 quali la stessa non è nella possibilità di esprimere una specifica e puntuale contestazione, in quanto estranei alla propria sfera di conoscenza e/o conoscibilità.
Per poter assumere rilevanza ai fini del convincimento giudiziale, quindi, la mancata contestazione deve quindi integrare una condotta consapevole, e tale non può essere quella di chi si trova in una situazione di sostanziale estraneità ed ignoranza rispetto alle circostanze addotte da controparte.
In conclusione, l'onere processuale previsto ex art. 115 c.p.c. presuppone che i fatti allegati siano conosciuti, o quantomeno conoscibili, da chi avrebbe l'onere di contestarli, non potendosi certo imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le siano ignoti (cfr. ex multis Cass
12064 2023: “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti”).
Ciò posto ed applicando i suddetti principi al caso di specie, non può quindi ritenersi fondata la pretesa avanzata dall'appellante per la quale la convenuta amministrazione, nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto prendere puntuale posizione riguardo la ritualità e/o tempestività della notifica del ricorso proposto dinanzi alla Prefettura di CP_1
Trattandosi di documentazione non direttamente destinata a parte convenuta o, in ogni caso, sottratta alla sfera di conoscibilità diretta della stessa, il non avrebbe potuto che Controparte_1
contrapporre una contestazione generica, di per sé irrilevante sul piano probatorio e quindi ininfluente ai fine della decisione del giudice di prime cure.
Non potendosi quindi ritenere parte opponente sollevata dall'onere probatorio sulla stessa incombente, ovvero l'onere di dimostrare l'avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Prefetto rispetto al primo verbale sotteso alla cartella esattoriale, incombeva sulla stessa l'onere di documentare l'invio e la consegna a mezzo pec del ricorso alla : ebbene, in entrambi i gradi di giudizio CP_4
parte opponente si è limitata a documentare, in via cartacea, il mero invio a mezzo pec del ricorso dalla stessa sottoscritto e di un allegato, ma non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta consegna del messaggio pec.
Ebbene, trattandosi di ricorso che deve essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec (art. 203 commi 1 e 1 bis del Codice della Strada) ed è conseguentemente necessario dare prova dell'avvenuta ricezione del ricorso da parte della destinataria del CP_4 ricorso: parte opponente non ha fornito prova dell'avvenuta consegna in via telematica al destinatario e quindi il relativo motivo di opposizione non può essere accolto né, conseguentemente, il relativo motivo di appello, avendo il giudice di prime cure correttamente affermato la infondatezza del motivo di opposizione per mancata dimostrazione dell'avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto.
pagina 5 di 8 Anche l'ulteriore censura con la quale l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado laddove si afferma in sentenza che “in riferimento agli altri due verbali, presupposto della cartella, nulla è stato prodotto o allegato in merito per cui, anche in questo caso, le sanzioni sono da confermare e legittimamente è stata emessa la relativa cartella esattoriale per il recupero coattivo delle somme”, è risultata infondata.
Va infatti precisato che in primo grado l'attore ha incentrato la propria opposizione in relazione al mancato esame del ricorso presentato alla che avrebbe determinato, alla luce Controparte_5
del principio del silenzio-assenso, l'accoglimento del ricorso stesso con il conseguente venir meno da parte dell'agente di riscossione del diritto di agire in executivis. Da tale presupposto, l'appellante fa quindi discendere l'irregolarità/nullità di tutti i verbali di contestazione indicati nella cartella esattoriale n. 04120220004653852000.
Tanto premesso, va tuttavia osservato che nessuna censura può essere mossa nei confronti della ricostruzione logico-giuridica compiuta, sul punto, dal giudice di prime cure: una volta constatata l'irregolarità della notifica del ricorso amministrativo, infatti, è decaduta ogni contestazione relativa anche agli ulteriori verbali n. CC17150317740 e n. CC17150316772 redatti dalla Polizia Municipale di e pure contenuti nella intimazione opposta. CP_1
Da quanto sopra, pertanto, consegue la correttezza della valutazione operata dal Giudice di Pace di che, in linea con il quadro probatorio, ha coerentemente concluso per il rigetto della CP_2 formulata opposizione e per l'inoppugnabilità e la conferma delle sanzioni erariali comminate da tutti i verbali indicati nella cartella esattoriale contestata.
Con una seconda censura, lamenta nuovamente la violazione dell'art. 115 c.p.c. in Parte_1
quanto il giudice di prime cure non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte convenuta (“in ossequio al disposto del succitato art. 115 c.p.c., il Giudice di Pace di avrebbe dovuto porre a fondamento della CP_2 propria decisione il fatto dell'avvenuta trasmissione in data 1/4/2019 da parte del Sig.
[...]
del ricorso al Prefetto di Napoli avverso il verbale n. CC17150317740 della Polizia Parte_1
Municipale di redatto in data 30/11/2018 e notificatogli in data 5/2/2019” pag. 6 appello). CP_1
Anche tale censura è priva di fondamento.
Sulla mancata contestazione del convenuto e sull'ambito di operatività dell'art. 115 c.p.c. si richiama quanto già in precedenza osservato.
Quanto alle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di primo grado, dalla lettura della sentenza appellata emerge chiaramente che l'opposizione proposta da è stata rigettata dal Parte_1 giudice di prime cure in quanto parte attrice, quale parte oberata dell'onere ex art. 2697 c.c., non ha pagina 6 di 8 fornito prova della notifica del ricorso alla non avendo documentato l'avvenuta Controparte_4 consegna dell'atto al destinatario.
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il Giudice di Pace di , proprio alla luce CP_2 della documentazione (non) prodotta dall'attore, ha ritenuto non raggiunto l'onere probatorio della tempestiva e rituale proposizione del ricorso amministrativo, basando quindi la propria decisione in virtù di tale omissione emersa dalle risultanze istruttorie.
Anche l'ulteriore censura sollevata dal circa l'asserita violazione delle norme Parte_1
previste dal combinato disposto degli artt. 203 commi 1, 1-bis e 2 e 204 commi 1 e 1-bis del D. Lgs.
285/92 (“La violazione di tali norme ha rilevanza determinante ai fini della decisione impugnata, in quanto, non essendo stata adottata l'ordinanza del Prefetto entro i termini perentori di cui ai commi 1- bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 dell'articolo 204, cumulati tra loro, ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, il ricorso proposto dal Sig.
[...]
avrebbe dovuto intendersi accolto, e conseguentemente il creditore istante non avrebbe Parte_1
avuto diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del predetto verbale, impugnato con il ricorso stesso” pag. 8 appello), è risultata priva di pregio.
Nella presente fattispecie, infatti, dato il mancato raggiungimento da parte dell'opponente dell'onere probatorio relativo alla ritualità della notifica del ricorso presentato al Prefetto di e al CP_1 conseguente avvio dell'iter procedimentale così incardinato, non può dirsi manifestato alcun silenzio- assenso da parte della pubblica amministrazione. Tantomeno può evincersi alcuna responsabilità in capo agli uffici amministrativi preposti alle fasi istruttorie e decisionali relative alle contestazioni asseritamente formulate, né che tali presunte omissioni abbiano condizionato la decisione oggi appellata.
In conclusione, per tutte le motivazioni sin qui esposte, l'appello proposto da Parte_1
è risultato integralmente infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...]
Considerata la contumacia degli appellati che non hanno quindi espletato alcuna attività processuale, nulla può disporsi in ordine alle spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 1642/2024:
1) respinge l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace di n. 11/2024 del 4 CP_2
gennaio 2024 (RG 6556/2022);
pagina 7 di 8 2) nulla sulle spese stante la contumacia degli appellati.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di
Pace - opposizione a precetto (art. 615 comma 1 cpc)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1642/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Brini presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Sesto Fiorentino (FI), via Giusti n. 19
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'appellante:
“affinché all'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in integrale accoglimento dell'appello proposto, revocare la sentenza n. 11/2024 del 4/1/2024 del
Giudice di Pace di Firenze resa nel giudizio iscritto al N.R.G. 6556/2022, e dichiarare che il
[...]
in persona del suo Sindaco pro tempore, e l'Agente della Riscossione della Provincia di CP_1
pagina 1 di 8 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non hanno diritto a procedere ad CP_2
esecuzione forzata nei confronti dello stesso Sig. . Con vittoria di spese e onorari Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel primo grado di giudizio con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 cpc, a seguito di intimazione di pagamento notificata in data 14 luglio 2022 ed emessa da
[...]
di per violazioni al codice della strada, conveniva Controparte_2 CP_2 Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di il e l' al fine di CP_2 Controparte_1 Controparte_3
ottenere, previa sospensione della cartella intimata, la declaratoria di estinzione del titolo esecutivo e dichiarare non fondato il diritto dei convenuti a procedere in executivis per le somme portate con la cartella esattoriale n. 04120220004653852000.
Deduceva in primo grado l'opponente che la non aveva mai risposto al Controparte_4
ricorso formulato contro uno dei tre verbali contenuti nella cartella opposta e pertanto, in ossequio al principio del silenzio-assenso, il ricorso doveva intendersi accolto anche nei confronti degli altri verbali di contestazioni presenti in cartella esattoriale, con conseguente inesistenza per l' istante del CP_2
diritto di procedere in via esecutiva.
Si costituiva in giudizio il che deduceva la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva dato che, una volta notificati regolarmente all'opponente i verbali di contestazione e stante il loro mancato pagamento, aveva trasmesso i relativi atti all'agente di riscossione, unico soggetto legittimato, dal lato passivo, a ricevere le contestazioni promosse dall'attore.
Nessuno si costituiva per l'agenzia di riscossione.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 11/2024 del 4 gennaio 2024, respingeva l'opposizione e confermava la cartella esattoriale dell' di n. Controparte_2 CP_2
04120220004653852000 e le sanzioni ivi contenute, compensando le spese di lite. In particolare, il
Giudice di Pace evidenziava che l'opponente aveva prodotto in giudizio il ricorso alla Prefettura con prova dell'invio via PEC ma non aveva prodotto i documenti attestanti l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario. ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone Parte_1
la riforma integrale e formulando le seguenti censure: 1) errata ricostruzione dei fatti da parte del
Giudice di Pace di in merito alla ritualità del ricorso presentato alla e CP_2 Controparte_4
conseguente infondatezza della decisone adottata in primo grado;
2) violazione di legge e, in particolare, dell'art. 115 c.p.c., nonché del combinato disposto degli artt. 203 coma 1, 1-bis e 2 e 204
pagina 2 di 8 commi 1 e 1-bis del D. Lgs. 285/92. Per i motivi esposti, l'appellante proponeva altresì istanza di sospensione ex art. 283 comma 1 c.p.c.
Nessuno si costituiva per il e per Controparte_1 CP_2 Controparte_2 Controparte_2
.
[...]
Con ordinanza del 21 giugno 2024 il Tribunale, rilevata l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata da , Parte_1
dichiarava la contumacia delle appellate ed assegnava i termini ex art. 189 c.p.c..
Istruita documentalmente la causa ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 fissata per la rimessione in decisione e tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022
*****
Preliminarmente deve darsi atto della contumacia di Controparte_2
e del i quali, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente
[...] Controparte_1
giudizio di secondo grado.
Nel merito, le censure sollevate da sono risultate infondate e pertanto Parte_1
l'appello va rigettato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Quanto alla prima censura, lamenta l'appellante l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui ha ritenuto che parte attrice non abbia fornito prova documentale del ricorso proposto al Prefetto di Napoli (“l'attore, pur essendo onerato, nulla ha provato in merito;
il ricorso alla è stato asseritamente inviato via PEC ma non sono stati CP_4 prodotti i documenti che provano l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario. La sanzione contenuta nel verbale in questione è quindi divenuta inoppugnabile” pag. 2 sentenza Giudice di Pace).
Osserva sul punto l'appellante che nel corso del giudizio di primo grado il convenuto
[...]
non ha contestato tale circostanza, ovvero la mancata allegazione e/o prova della CP_1
proposizione del ricorso in via amministrativa e che quindi il Giudice di Pace di non ha fondato CP_2
la propria decisione su tale omessa contestazione, in aperta violazione del principio sancito ex art. 115
c.p.c. (“Tale circostanza, pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto essere posta dal
Giudice di Pace di a fondamento della propria decisione, per cui lo stesso Giudice di Pace di CP_2
ha errato nell'affermare che l'attore non avrebbe fornito prova dell'avvenuta ricezione del CP_2 ricorso al Prefetto avverso il verbale “de quo”, e conseguentemente che la sanzione contenuta nel verbale stesso sarebbe divenuta inoppugnabile” pag. 4 appello).
La censura è priva di pregio.
pagina 3 di 8 Va anzitutto precisato che, in primo grado, il convenuto ha eccepito la propria carenza CP_1
di legittimazione passiva deducendo che, dopo la regolare notificata al contravventore dei verbali di contestazione e una volta accertato l'omesso pagamento degli stessi, ha trasmesso il relativo ruolo all'agente di riscossione cessando così di compiere ogni ulteriore attività diretta al recupero del credito erariale.
Osserva sul punto l'appellante che il non ha contestato, come avrebbe Controparte_1
dovuto, il fatto storico della ritualità del ricorso presentato al Prefetto di Napoli e che quindi il giudice di prime cure non ha applicato il principio secondo cui la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo dedotto da una delle controparti, lo rende incontroverso e non più bisognevole di prova.
Tale asserita violazione di legge avrebbe, a detta di parte appellante, inficiato la sentenza impugnata.
L'assunto è tuttavia privo di fondamento: fermo restando il principio per il quale l'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, va precisato che l'omessa contestazione di un fatto costitutivo non attribuisce ad esso alcuna efficacia di prova legale, ma ha valenza ed efficacia di prova liberamente valutabile dal giudice il cui apprezzamento opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi (cfr. ex multis
Cass 5979 del 2023 e Cass. 3126 del 2019).
Per quanto sopra consegue che qualora la non contestazione, alla luce del complessivo quadro istruttorio, si sia dimostrata insufficiente a determinare il convincimento del giudice circa la verità dei fatti non contestati, dovrà essere pronunciata la soccombenza della parte che ha allegato gli stessi e quindi originariamente gravata dall'onere di provarli, in applicazione della regola processuale prevista dall'art. 2697 c.c..
L'eventuale non contestazione dello stesso fatto che la parte aveva l'onere di provare, e che non ha contestato e/o provato, resta pertanto assorbita dalle conseguenze proprie della regola di giudizio fondata sull'onere della prova: in altri termini, ciò che assume rilievo è l'adempimento dell'onere della prova, rispetto al quale risulta indifferente la condotta processuale ex art. 115 c.p.c. della parte onerata.
Va altresì osservato che l'onere di contestazione riguarda soltanto i fatti che la parte è tenuta a conoscere: ritenere di per sé significativo e rilevante sul piano dell'incidenza probatoria l'omessa contestazione di fatti o situazioni che non siano in alcun modo riferibili alla parte destinataria dell'allegazione, né possano presumersi da lei sicuramente conosciuti, renderebbe esigibile che la parte fornisca una propria versione di fatti che non conosce o rispetto ai quali risulti estranea.
Nessuna delle parti del processo, sia essa attore o convenuto, può dirsi infatti gravata da un onere di conoscenza e di informazione rispetto ai fatti allegati dalla controparte e non si può quindi attribuire alcuna conseguenza, sul piano probatorio, al silenzio tenuto dalla parte su fatti in relazione ai pagina 4 di 8 quali la stessa non è nella possibilità di esprimere una specifica e puntuale contestazione, in quanto estranei alla propria sfera di conoscenza e/o conoscibilità.
Per poter assumere rilevanza ai fini del convincimento giudiziale, quindi, la mancata contestazione deve quindi integrare una condotta consapevole, e tale non può essere quella di chi si trova in una situazione di sostanziale estraneità ed ignoranza rispetto alle circostanze addotte da controparte.
In conclusione, l'onere processuale previsto ex art. 115 c.p.c. presuppone che i fatti allegati siano conosciuti, o quantomeno conoscibili, da chi avrebbe l'onere di contestarli, non potendosi certo imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le siano ignoti (cfr. ex multis Cass
12064 2023: “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti”).
Ciò posto ed applicando i suddetti principi al caso di specie, non può quindi ritenersi fondata la pretesa avanzata dall'appellante per la quale la convenuta amministrazione, nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto prendere puntuale posizione riguardo la ritualità e/o tempestività della notifica del ricorso proposto dinanzi alla Prefettura di CP_1
Trattandosi di documentazione non direttamente destinata a parte convenuta o, in ogni caso, sottratta alla sfera di conoscibilità diretta della stessa, il non avrebbe potuto che Controparte_1
contrapporre una contestazione generica, di per sé irrilevante sul piano probatorio e quindi ininfluente ai fine della decisione del giudice di prime cure.
Non potendosi quindi ritenere parte opponente sollevata dall'onere probatorio sulla stessa incombente, ovvero l'onere di dimostrare l'avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Prefetto rispetto al primo verbale sotteso alla cartella esattoriale, incombeva sulla stessa l'onere di documentare l'invio e la consegna a mezzo pec del ricorso alla : ebbene, in entrambi i gradi di giudizio CP_4
parte opponente si è limitata a documentare, in via cartacea, il mero invio a mezzo pec del ricorso dalla stessa sottoscritto e di un allegato, ma non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta consegna del messaggio pec.
Ebbene, trattandosi di ricorso che deve essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec (art. 203 commi 1 e 1 bis del Codice della Strada) ed è conseguentemente necessario dare prova dell'avvenuta ricezione del ricorso da parte della destinataria del CP_4 ricorso: parte opponente non ha fornito prova dell'avvenuta consegna in via telematica al destinatario e quindi il relativo motivo di opposizione non può essere accolto né, conseguentemente, il relativo motivo di appello, avendo il giudice di prime cure correttamente affermato la infondatezza del motivo di opposizione per mancata dimostrazione dell'avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto.
pagina 5 di 8 Anche l'ulteriore censura con la quale l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado laddove si afferma in sentenza che “in riferimento agli altri due verbali, presupposto della cartella, nulla è stato prodotto o allegato in merito per cui, anche in questo caso, le sanzioni sono da confermare e legittimamente è stata emessa la relativa cartella esattoriale per il recupero coattivo delle somme”, è risultata infondata.
Va infatti precisato che in primo grado l'attore ha incentrato la propria opposizione in relazione al mancato esame del ricorso presentato alla che avrebbe determinato, alla luce Controparte_5
del principio del silenzio-assenso, l'accoglimento del ricorso stesso con il conseguente venir meno da parte dell'agente di riscossione del diritto di agire in executivis. Da tale presupposto, l'appellante fa quindi discendere l'irregolarità/nullità di tutti i verbali di contestazione indicati nella cartella esattoriale n. 04120220004653852000.
Tanto premesso, va tuttavia osservato che nessuna censura può essere mossa nei confronti della ricostruzione logico-giuridica compiuta, sul punto, dal giudice di prime cure: una volta constatata l'irregolarità della notifica del ricorso amministrativo, infatti, è decaduta ogni contestazione relativa anche agli ulteriori verbali n. CC17150317740 e n. CC17150316772 redatti dalla Polizia Municipale di e pure contenuti nella intimazione opposta. CP_1
Da quanto sopra, pertanto, consegue la correttezza della valutazione operata dal Giudice di Pace di che, in linea con il quadro probatorio, ha coerentemente concluso per il rigetto della CP_2 formulata opposizione e per l'inoppugnabilità e la conferma delle sanzioni erariali comminate da tutti i verbali indicati nella cartella esattoriale contestata.
Con una seconda censura, lamenta nuovamente la violazione dell'art. 115 c.p.c. in Parte_1
quanto il giudice di prime cure non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte convenuta (“in ossequio al disposto del succitato art. 115 c.p.c., il Giudice di Pace di avrebbe dovuto porre a fondamento della CP_2 propria decisione il fatto dell'avvenuta trasmissione in data 1/4/2019 da parte del Sig.
[...]
del ricorso al Prefetto di Napoli avverso il verbale n. CC17150317740 della Polizia Parte_1
Municipale di redatto in data 30/11/2018 e notificatogli in data 5/2/2019” pag. 6 appello). CP_1
Anche tale censura è priva di fondamento.
Sulla mancata contestazione del convenuto e sull'ambito di operatività dell'art. 115 c.p.c. si richiama quanto già in precedenza osservato.
Quanto alle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di primo grado, dalla lettura della sentenza appellata emerge chiaramente che l'opposizione proposta da è stata rigettata dal Parte_1 giudice di prime cure in quanto parte attrice, quale parte oberata dell'onere ex art. 2697 c.c., non ha pagina 6 di 8 fornito prova della notifica del ricorso alla non avendo documentato l'avvenuta Controparte_4 consegna dell'atto al destinatario.
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il Giudice di Pace di , proprio alla luce CP_2 della documentazione (non) prodotta dall'attore, ha ritenuto non raggiunto l'onere probatorio della tempestiva e rituale proposizione del ricorso amministrativo, basando quindi la propria decisione in virtù di tale omissione emersa dalle risultanze istruttorie.
Anche l'ulteriore censura sollevata dal circa l'asserita violazione delle norme Parte_1
previste dal combinato disposto degli artt. 203 commi 1, 1-bis e 2 e 204 commi 1 e 1-bis del D. Lgs.
285/92 (“La violazione di tali norme ha rilevanza determinante ai fini della decisione impugnata, in quanto, non essendo stata adottata l'ordinanza del Prefetto entro i termini perentori di cui ai commi 1- bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 dell'articolo 204, cumulati tra loro, ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, il ricorso proposto dal Sig.
[...]
avrebbe dovuto intendersi accolto, e conseguentemente il creditore istante non avrebbe Parte_1
avuto diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del predetto verbale, impugnato con il ricorso stesso” pag. 8 appello), è risultata priva di pregio.
Nella presente fattispecie, infatti, dato il mancato raggiungimento da parte dell'opponente dell'onere probatorio relativo alla ritualità della notifica del ricorso presentato al Prefetto di e al CP_1 conseguente avvio dell'iter procedimentale così incardinato, non può dirsi manifestato alcun silenzio- assenso da parte della pubblica amministrazione. Tantomeno può evincersi alcuna responsabilità in capo agli uffici amministrativi preposti alle fasi istruttorie e decisionali relative alle contestazioni asseritamente formulate, né che tali presunte omissioni abbiano condizionato la decisione oggi appellata.
In conclusione, per tutte le motivazioni sin qui esposte, l'appello proposto da Parte_1
è risultato integralmente infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...]
Considerata la contumacia degli appellati che non hanno quindi espletato alcuna attività processuale, nulla può disporsi in ordine alle spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 1642/2024:
1) respinge l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace di n. 11/2024 del 4 CP_2
gennaio 2024 (RG 6556/2022);
pagina 7 di 8 2) nulla sulle spese stante la contumacia degli appellati.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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