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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/12/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5636/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ex art. 7 co. 3 d.lgs. 164/2024,
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1
AN e AV OS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo di tali difensori, sito in Roma, alla via Crescenzio n. 20, come in atti;
parte attrice e
(C.F. ), non costituito;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
Oggetto: contratto di opera professionale. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27.11.2025 (per parte attrice: “si riporta ai propri scritti difensivi depositati, discute la causa insistendo in quanto è stato ivi dedotto e richiesto e precisa le conclusioni come da memoria conclusiva”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.10.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio , chiedendo di: “condannare il sig. al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_1 dell'attore, della somma emergente dagli atti di causa, e, comunque, commisurata alla qualità e quantità dell'opera professionale svolta dall'avv. in favore del convenuto, maggiorata degli interessi legali ex art Parte_1
1284 co 4 c.c. e del danno conseguente alla svalutazione monetaria”, con il favore delle spese di lite.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi: di essere stato incaricato dal convenuto di redigere una denuncia-querela con contestuale richiesta di sequestro nei confronti dell'avv.to Domenico IZ, difensore della per avere questi notificato al un atto di pignoramento CP_2 CP_1 presso terzi sulla base di un titolo esecutivo inesistente, nonostante il IZ fosse a conoscenza del difetto di tale titolo esecutivo prima della notifica del pignoramento, avendo pertanto posto in essere un'attività espropriativa illecita e sanzionabile penalmente;
che l'attore, investito del mandato difensivo dal ha provveduto, quindi, alla raccolta di tutti i documenti funzionali a dimostrare l'illiceità CP_1 della condotta tenuta dal IZ e dalla , redigendo poi l'atto di denuncia-querela nell'interesse CP_2 dell'assistito, atto che, successivamente, il ha personalmente depositato in data 29.05.2017 presso CP_1 la Procura della Repubblica di Roma e la cui copia autentica, unitamente all'informativa ex art. 90 bis c.p.p. da lui sottoscritta, è stata consegnata dallo stesso al che, nonostante l'attore abbia redatto la Parte_1
1 denuncia-querela, svolgendo ogni attività alla stessa inerente e conseguente, e compiuto anche “vari accessi in procura per sondare l'iter istruttorio di detto procedimento”, non ha poi percepito, però, dal convenuto alcun compenso per l'attività espletata in suo favore;
che, stante l'inadempimento del ne consegue, CP_1 dunque, che è interesse e diritto dell'attore ottenere in questa sede il pagamento dei compensi dovutigli dal convenuto per l'attività defensionale espletata.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il del quale è stata dichiarata, pertanto, CP_1 la contumacia con provvedimento reso alla prima udienza del 30.03.2023.
La causa è stata istruita con i documenti depositati dall'attore e con la parziale ammissione ed assunzione dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali richiesti dallo stesso.
Esaurita l'istruttoria, il giudizio è stato quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con udienza fissata da ultimo per l'incombente al 27.11.2025 e con l'assegnazione di un termine sino a dieci giorni prima per il deposito a cura delle parti di memorie conclusive.
Infine, all'udienza del 27.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice e all'esito della discussione orale, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., così come risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022, applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7 co. 3 d.lgs. 164/2024.
Così ripercorsi in sintesi lo svolgimento del processo e i fatti di causa, ritiene il giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, mette conto evidenziare che la domanda di cui si tratta, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per attività professionale espletata da un avvocato in ambito stragiudiziale penale, è stata correttamente introdotta dall'attore con il rito ordinario di cognizione innanzi al Tribunale in composizione monocratica, non soggiacendo la stessa al procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, operante per le sole controversie relative alla liquidazione dei compensi richiesti per prestazioni di natura giudiziale rese in materia civile (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 19228/2024; si v. inoltre, già Cass. civ. sez. un. 4485/2018).
Sempre in via preliminare ed ai fini della valutazione nel merito della domanda attorea, non sembra inutile rammentare, poi, che la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace non implica, evidentemente, che i fatti allegati dall'attore a fondamento delle sue pretese possano ritenersi incontestati e, come tali, per ciò solo dimostrati.
Come si evince dall'espressa formulazione dell'art. 115 co. 1 c.p.c., il principio di cd. non contestazione trova applicazione, infatti, solo per i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, sicché lo stesso non opera nel caso in cui il convenuto abbia scelto di non costituirsi in giudizio. Oltre che in virtù del tenore della disposizione, depone, d'altro canto, per la conclusione appena indicata anche la considerazione che nell'ordinamento processuale civile non è attribuito alla contumacia alcun giudizio di
“disvalore”, essendo la stessa trattata, invece, come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero
“agnostico” disinteresse manifestato dal soggetto che abbia scelto di non costituirsi rispetto alle domande proposte nei suoi confronti dalla controparte (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. un. 2951/2016).
Ciò stante, ne deriva che la contumacia del convenuto non incide in alcun modo sulla ripartizione dell'onere di allegazione e di prova gravante sulle parti, ex art. 2697 c.c., restando l'attore pur sempre onerato di dedurre e dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., mentre a fronte dell'assolvimento di tale suo onere viene in rilievo l'onere che incombe, viceversa, sul convenuto di allegare e dimostrare l'esistenza di eventuali vicende estintive, modificative o impeditive del diritto dell'attore, ex art. 2697 co. 2 c.c.
Vertendosi su domanda avente ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, l'onere che incombe sull'attore ai sensi dell'art. 2697 cit. attiene, in particolare, all'allegazione e alla prova del titolo del suo diritto al compenso, spettando al professionista di dimostrare, pertanto, di avere ricevuto un incarico dal cliente e di avere provveduto ad espletarlo (cfr. tra le altre, Cass. civ. 9314/2024, Cass. civ. 21522/2019, Cass. civ. 15930/2018).
2 La giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che l'incarico conferito al legale, rientrando nello schema normativo del mandato e del contratto d'opera, ben può essere conferito all'avvocato anche verbalmente, soggiacendo lo stesso, a differenza della procura alle liti, al principio generale di libertà delle forme. La prova del suo conferimento può essere fornita, quindi, da parte del professionista anche mediante prove testimoniali e/o a mezzo di elementi presuntivi (cfr. tra le altre, Cass. civ. 8863/2021, nonché Cass. civ. 6143/2023).
Inoltre, per quel che attiene la spettanza del compenso, è noto che in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 13 L. 247/2012 (concernente, in particolare, l'attività prestata dall'avvocato), il principio della natura normalmente onerosa di tali prestazioni, coerentemente con la causa di scambio che connota la fattispecie del contratto d'opera professionale. Al legale che dimostri di avere ricevuto un incarico dal cliente e di avere provveduto al suo adempimento compete, dunque, il diritto al pagamento del compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del medesimo, anche di avere pattuito espressamente con il cliente la debenza di un corrispettivo, essendo piuttosto onere dell'assistito allegare e dimostrare che vi sia stato un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione resa dal professionista (cfr. Cass. civ. 23893/2016 e, più di recente, Cass. civ. 33193/2022, che ha rimarcato, altresì, che non occorre, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, che vi sia stata la redazione da parte dell'avvocato di un preventivo scritto, considerato che “il diritto al compenso… scaturisce dal contratto di mandato professionale e… dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale”, incarico che, a sua volta, non è assoggettato anch'esso, come si è detto, a vincoli di forma).
Relativamente ai criteri di determinazione di tale compenso, l'art. 2233 c.c. prevede, poi, un ordine di tipo “preferenziale”, dando prevalenza alla convenzione che sia eventualmente intervenuta fra le parti sul punto, per la quale, tuttavia, con specifico riferimento alle attività professionali svolte dall'avvocato e per le fattispecie che risultino assoggettate ratione temporis alla disciplina di cui al D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 (quale è anche quella che occupa), è previsto che venga concluso con il cliente un accordo in forma scritta, sotto pena di nullità della pattuizione che sia invece intervenuta con lo stesso, in merito al quantum del compenso, in altra forma.
In mancanza di una simile convenzione, è destinata ad operare, pertanto, ai sensi dell'art. 2233 cit., la liquidazione giudiziale del corrispettivo, da effettuare in conformità con i parametri stabiliti dal legislatore e facendo riferimento, in particolare, a quanto previsto dalla disciplina vigente al momento in cui si procede a tale liquidazione, sempre però che l'attività espletata dal legale si sia in concreto esaurita nel vigore di tale disciplina, mentre ove tale attività si sia conclusa anteriormente deve farsi applicazione della disciplina previgente (si v. già Cass. civ. sez. un. 17405/2012, nonché Cass. civ. 4949/2017).
Ai fini dell'accertamento e della liquidazione giudiziale del compenso, il giudicante deve poi tenere conto della natura ed entità dell'attività in concreto espletata dal legale, al fine di verificare se l'importo preteso in pagamento dallo stesso possa considerarsi realmente corrispettivo della prestazione eseguita, venendo previsto, comunque, in linea generale, che tale compenso vada quantificato avendo riguardo ai valori medi previsti dai parametri legislativamente applicabili (cfr. ancora Cass. civ. 33193/22 cit.).
Non assume, invece, portata “vincolante” nell'ambito di tale attività di liquidazione, la parcella redatta dal difensore, dal momento che quest'ultima costituisce pur sempre una dichiarazione unilaterale dello stesso, e tantomeno può annettersi una simile portata al parere di congruità che eventualmente sia stato richiesto dal legale al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, considerato che tale parere integra un giudizio di opinamento che resta del tutto facoltativo al di fuori dell'ambito dei procedimenti per ingiunzione, ex art. 636 c.p.c., e dal quale il giudice può anche discostarsi con una motivazione che illustri, anche sommariamente, le ragioni per le quali ritenga di escludere che una determinata voce possa considerarsi dovuta in relazione all'effettiva attività espletata dall'avvocato (cfr. al riguardo, ancora Cass. 15930/18, nonché Cass. 33193/22 cit.).
Fatte tali premesse in punto di diritto, si è anticipato, con riferimento all'odierna fattispecie, che il ha sostenuto di avere provveduto, in virtù di un incarico conferitogli dal convenuto, alla Parte_1 predisposizione e redazione per suo conto di “un atto di denuncia-querela con contestuale richiesta di
3 sequestro”, compiendo tutte le attività a ciò propedeutiche e conseguenti, e che, ciò nonostante, alcun compenso gli sia stato versato, tuttavia, dal CP_1
Ebbene, alla luce del materiale istruttorio complessivamente acquisito, ritiene il decidente che l'attore abbia evaso il proprio onere probatorio, risultando accertato sia l'avvenuto conferimento allo stesso di un incarico da parte del convenuto, sia l'effettivo espletamento ad opera del dell'attività di Parte_1 assistenza difensiva richiestagli, attività che, in virtù dei principi sopra richiamati, è certamente tale da fondare il diritto del professionista al pagamento di un corrispettivo da parte dell'assistito.
Anzitutto, è acclarato che nel corso del 2014 il abbia subìto un pignoramento presso terzi da CP_1 parte della pignoramento del quale il ha prodotto copia in questa sede e che CP_2 Parte_1 risulta essere stato posto in essere da tale società sulla base di una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, in data 06.02.2002, avente n. 4031/2002 (cfr. doc. 01 fasc. attoreo).
Risulta inoltre per tabulas che, in relazione a tale vicenda, sia stata poi presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 29.05.2017, una denuncia-querela a firma del CP_1 con la quale è stato lamentato che il pignoramento fosse stato promosso ai suoi danni sulla base di un titolo esecutivo (appunto, la suddetta sentenza n. 4031/02) che doveva ritenersi inesistente (in quanto già riformata, a quella data, a seguito di impugnazione proposta dinanzi al Tribunale di Roma) ed in cui è stato richiesto dal denunciante anche di disporre il sequestro di tale titolo (cfr. doc. 00, nonché doc. 02 e ss. fasc. attoreo, recanti copia anche degli ulteriori documenti indicati quali allegati alla denuncia-querela).
Come emerge dall'atto di denuncia-querela, che il ha personalmente sottoscritto, lo stesso ha CP_1 ivi eletto poi il proprio domicilio ai fini del procedimento penale presso l'odierno attore e ciò già costituisce, in effetti, un primo elemento idoneo ad avvalorare l'assunto attoreo in merito al conferimento a tale legale, da parte del convenuto, dell'incarico di assisterlo con riferimento a tale procedimento.
Le circostanze dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'espletamento ad opera del Parte_1 dell'attività allo stesso inerente, consistita nell'elaborazione e redazione della suddetta denuncia-querela per conto del convenuto, con il correlativo studio della documentazione posta a suo fondamento e le interlocuzioni intrattenute con l'assistito, trovano poi sufficiente conferma nelle prove testimoniali assunte in corso di causa, mentre deve escludersi che possano ricavarsi elementi in contrario senso, per le ragioni che ora si diranno, dalle dichiarazioni rese dal nel corso del suo interrogatorio formale. CP_1
La teste dopo avere rappresentato di essere la segretaria dello studio legale AN Testimone_1
IC e sin dal 1994, ha confermato, infatti, che il (che ha riferito di conoscere Parte_1 CP_1
“…perché è un cliente di studio almeno dal 1994, cioè da quando io sono lì, ha avuto anche altre pratiche con noi…”) si è rivolto a tale studio per ricevere assistenza in relazione al pignoramento subìto su iniziativa della raccontando al riguardo che “…lui venne a studio con questo pignoramento e all'inizio parlò con CP_2
l'avv. AN che gli spiegò perché gli era stato fatto questo atto di pignoramento…”, per poi dichiarare che
“…l'avv. AN disse all'avv. di occuparsene lui perché fa penale e io l'ho aiutato ad estrarre copia del Parte_1 fascicolo, perché si trattava della parte civilistica…” (si v. verbale ud. 07.12.2023, dich. . Tes_1
Sempre tale teste ha precisato, inoltre, che “…io ero presente quando l'avv. AN ha rappresentato al che avrebbero dovuto fare una denuncia querela e gli ha detto che se ne sarebbe occupato l'avv. CP_1
AR…” e raccontato, altresì, che la denuncia-querela è stata in seguito anche concretamente predisposta, in effetti, dall'odierno attore, quale circostanza a lei nota per avere la aiutato il Tes_1 nella sua redazione (“…abbiamo dattiloscritto, io e l'avv. la querela…”), per poi essere Parte_1 Parte_1 consegnata al che la ha visionata e firmata e ne ha curato la presentazione in Procura (“…il signor CP_1 venne dopo e firmò la querela e se non sbaglio la depositò proprio lui in Procura;
ADR: la firmò davanti Parte_1
a me e all'avv. AN, mentre non ricordo se ci fosse anche l'avv. il ricordo che ci teneva Parte_1 CP_1 molto a questa storia perché aveva questo conto bloccato alle poste…”; cfr. ancora verbale ud. 07.12.2023).
Le dichiarazioni rese dalla teste si presentano, poi, del tutto coerenti con quanto è stato raccontato Tes_1 dall'ulteriore teste escussa, , la quale (dopo avere dichiarato di essere un avvocato Testimone_2 che collabora presso lo stesso studio del di conoscere il perché “…era cliente dello Parte_1 CP_1 studio” e di sapere che quest'ultimo “…aveva subito un atto di pignoramento della sua pensione da parte della ma senza alcun titolo esecutivo…” per essersi personalmente occupata, insieme al collega avv. CP_2
4 AN, dell'opposizione a tale esecuzione) ha confermato anch'essa che l'odierno attore ha in effetti curato la predisposizione di un atto di denuncia-querela nell'interesse del in relazione alla CP_1 suddetta vicenda, rappresentando a tal proposito “…lo so perché ero presente quando il signor ha CP_1 chiesto di predisporre l'atto di querela all'avv. e c'ero anche quando questa querela è stata firmata Parte_1 personalmente dal ricordo che il cliente era molto insistente e ne parlavano molto, era pressante…”, ed CP_1 aggiungendo ancora, sempre a richiesta di chiarimenti, che “…entrambe queste cose si sono verificate nello studio dove collaboro, in mia presenza…” (cfr. verbale ud. 27.02.2024, dich. ). Tes_2
Pure la ha inoltre riferito che l'odierno convenuto ha personalmente provveduto a Tes_2 presentare in Procura la denuncia-querela redatta per suo conto dal (“…la querela è stata Parte_1 presentata personalmente dal in Procura, cioè l'avv. l'ha redatta e il l'ha poi CP_1 Parte_1 CP_1 depositata in Procura, e a me è stata data da lui una copia con il depositato in modo da poterla utilizzare nell'opposizione…”), ricordandone anche la relativa data (“…io ricordo che la querela è stata presentata personalmente dal signor …era fine maggio 2017”), che, successivamente, il si è recato CP_1 Parte_1 insieme a lei presso la Procura per avere contezza dello stato del procedimento penale (“…più volte ricordo anche che io e l'avv. siamo andati in Procura per sollecitare l'evasione della pratica in quanto il cliente Parte_1 era pressante…”) e che lo stesso ha intrattenuto, in effetti, con il plurime interlocuzioni in CP_1 relazione a tale vicenda (“…lo so perché ero presente e anche perché ne ero personalmente coinvolta seguendo, insieme a un altro collega, la parte relativa all'opposizione in sede civile all'esecuzione intrapresa dalla …il CP_2 cliente era molto pressante, come ho detto, e quindi chiamava e veniva a volte a studio anche senza appuntamento”), anche qui coerentemente con quanto già raccontato sul punto pure dalla teste (si v. ancora verbale Tes_1
27.02.2024, nonché verbale ud. 07.12.2023).
Le dichiarazioni testimoniali sin qui richiamate, circostanziate, prive di illogicità e tra loro concordanti, né inficiate in alcun modo nella loro attendibilità da seri e concreti elementi in contrario senso, valgono, dunque, a confermare che il convenuto abbia conferito all'attore l'incarico di cui si discute, risultando acclarato che il sia pure inizialmente per il tramite di altro avvocato del medesimo studio legale CP_1
(l'avv. AN), si sia concretamente affidato all'assistenza prestatagli dal per quel che Parte_1 concerne il procedimento penale e che quest'ultimo abbia poi anche effettivamente provveduto, per suo conto, a predisporre l'atto di denuncia-querela, in seguito sottoscritto dal e da lui ritirato e CP_1 depositato in Procura, a nulla rilevando, per converso, che l'incarico in parola non sia stato pure
“formalizzato” con la conclusione di un accordo scritto tra le parti, trovando applicazione nella materia, come si è anticipato, il principio generale della libertà delle forme.
Non conducono, d'altro canto, a una diversa conclusione le dichiarazioni rese dal nel corso CP_1 del suo interrogatorio formale, con le quali quest'ultimo ha negato di avere conferito un mandato all'attore (“…non so chi sia l'avv. io ho avuto rapporti esclusivamente con l'avv. AN…”) e sostenuto di Parte_1 non avere mai saputo della denuncia-querela (“…neanche all'avv. AN ho mai dato incarico su questa denuncia, di cui non so proprio nulla…”), che ha peraltro confermato, al contempo, sia “…stata eseguita da questo avvocato che non conosco…” (il e che ha ammesso, altresì, sia corredata, in effetti, dalla Parte_1 sua firma, firma che tuttavia, a dire del convenuto, sarebbe stata da lui apposta soltanto su “fogli in bianco” (si v. verbale ud. 07.12.2023).
Per un verso, è ben noto, infatti, che la risposta fornita all'interrogatorio non può costituire prova dei fatti favorevoli alla parte alla quale l'interrogatorio stesso è deferito, sicché è da escludere che dalle dichiarazioni rese dal convenuto possano trarsi elementi probatori in senso contrario alla dimostrazione offerta dal per quanto sopra detto, a fondamento della sua pretesa (cfr. tra le molte, Cass. civ. Parte_1
29472/2023, che ha evidenziato che l'interrogatorio formale “…non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende”, nonché Cass. civ. 24799/2024, la quale ha richiamato la funzione di tale mezzo di prova e precisato che lo stesso “…è uno strumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più - qualora essa neghi tout court le circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso
- lasciare la situazione inalterata, non altro”, potendo, semmai, le dichiarazioni rese dall'interpellato in senso a sé favorevole, che “…in linea di massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni della parte …essere
5 lette nell'ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie, riservato al giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c.”).
Per altro verso e per quel che specificamente interessa il contenuto delle dichiarazioni rese dal convenuto, occorre ricordare, inoltre, che nel caso in cui si assuma che vi sia stato il riempimento di un foglio firmato in bianco in assenza di un accordo in merito a tale riempimento è onere dell'interessato proporre rituale querela di falso, dimostrando che si sia verificato un simile abuso del foglio da lui sottoscritto, con la conseguenza che non vi è dubbio che un diniego della paternità della denuncia-querela quale quello operato dal nel corso dell'interrogatorio formale avrebbe, piuttosto, richiesto che CP_1 quest'ultimo si costituisse in giudizio e lamentasse formalmente tale circostanza, mentre, in difetto, è a fortiori da escludere che possa annettersi alcuna rilevanza, agli odierni fini, alle mere dichiarazioni rese dal medesimo in tale sede.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pectis o sine pactis…” e che tale ipotesi “…ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 24005/2015).
Né la conclusione potrebbe essere diversa ove si assuma che vi sia stato un riempimento di foglio firmato in bianco soltanto “contra pacta”, ovverosia in contrasto con un accordo in merito a tale riempimento in tesi intervenuto tra il sottoscrittore e il soggetto al quale tale foglio sia stato rilasciato, dal momento che in tale caso, pur non dovendo presentare una querela di falso, è pur sempre onere dell'interessato allegare, comunque, specificamente tali fatti ed offrire a loro supporto i necessari mezzi di prova, dimostrando sia che vi sia stato un simile asserito riempimento, successivo alla sottoscrizione da lui apposta sull'atto, sia che sia stato concluso un accordo sul suo riempimento in tesi non corrispondente a quanto poi riportato nell'atto stesso (cfr. tra le altre, Cass. civ. 25445/2010, che ha osservato che “Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento "contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso”).
Ed ancora e sotto ulteriore profilo, non può non osservarsi che, nella fattispecie, le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio non solo si scontrano con le convergenti risultanze istruttorie CP_1 acquisite, le quali (anche trascurando la produzione inammissibilmente effettuata dall'attore il 18.12.2023, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, del ”documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in cui si attesta che in data 29/05/17 il sig. ha personalmente depositato Controparte_1
l'atto di denuncia-querela presso l'ufficio Ricezione primi atti di Roma”, richiamata nella sua memoria conclusiva) senz'altro sono valse a confermare, per quanto detto, che il convenuto ha al contrario firmato di proprio pugno la denuncia-querela allorché la stessa era già stata predisposta e provveduto, poi, a depositarla in Procura (si v. dich. teste verbale ud. 07.12.23, dich. teste , verbale ud. Tes_1 Tes_2
27.02.24), ma si presentano anche assai implausibili, se si considera che il stando a quanto da CP_1 lui riferito, avrebbe sottoscritto un imprecisato numero di “fogli in bianco” presso l'anzidetto studio legale a seguito del pignoramento notificatogli dalla e ciò senza nemmeno domandare a che cosa CP_2 servissero le “deleghe” che avrebbe, a suo dire, in tal modo rilasciato, di certo non bastando a rendere verosimile un simile assunto il solo fatto, da lui dichiarato, di avere da tempo rapporti con uno degli avvocati di tale studio (si v. verbale ud. 07.12.23).
Tenuto conto dei documenti prodotti dal recanti copia della denuncia-querela Parte_1 personalmente sottoscritta dal convenuto, che nella stessa ha eletto domicilio proprio presso l'odierno attore, unitamente ai relativi molteplici allegati inerenti alla vicenda ivi rappresentata, nonché delle dichiarazioni testimoniali assunte, non smentite da specifici e conducenti elementi di segno contrario, in alcun modo allegati né provati dal convenuto rimasto contumace, ne consegue, dunque, che deve ritenersi
6 dimostrato il diritto maturato dall'attore verso quest'ultimo al pagamento dei compensi per l'attività di assistenza prestata in suo favore.
Per quel che attiene, invece, il quantum di tali compensi, si osserva che non risulta dimostrata e, per la verità, nemmeno è stata allegata dall'attore nei termini per le cd. preclusioni assertive l'avvenuta conclusione con il di un accordo sul punto, accordo, quello sul compenso, che deve del resto CP_1 necessariamente intervenire, come si è detto, nella forma scritta prevista quale requisito di validità dell'atto dall'art. 2233 co. 3 c.c., con la conseguenza che è stata ritenuta inammissibile la richiesta di prova orale avanzata al riguardo dal con la sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., vertendo la stessa Parte_1 su circostanza che, per un verso, non è stata debitamente dedotta, come sarebbe stato invece suo onere, né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e che, per altro verso, avrebbe comunque postulato l'allegazione (ancor prima che la dimostrazione) di un accordo sul corrispettivo concluso con il nella forma prescritta dall'art. 2233 cit. CP_1
In assenza di un simile accordo, i compensi spettanti al devono essere, pertanto, liquidati Parte_1 giudizialmente e a tale fine deve farsi applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., avendo riguardo, in particolare, alla disciplina antecedente alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, essendo queste intervenute allorché si era oramai interrotta ogni attività dell'attore a favore del come è CP_1 comprovato dall'avvenuta notifica, sin dal 04.10.2022, dell'atto introduttivo del presente giudizio, anteriore per l'appunto all'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.
Ai fini di tale liquidazione deve poi tenersi conto, in conformità con gli artt. 12 e 13 D.M. 55/14 cit., della natura e dell'entità dell'attività concretamente espletata dal difensore, la quale è consistita, come visto, nell'elaborazione e redazione dell'atto di denuncia-querela con contestuale istanza di sequestro del titolo esecutivo ivi indicato, atto per il quale il risulta avere, inoltre, raccolto ed esaminato la Parte_1 documentazione afferente alla vicenda, allegandola all'atto stesso, ed interloquito in plurime occasioni, anche con i propri collaboratori, con l'assistito. Non vi è invece evidenza che tale attività si sia poi protratta anche oltre le fasi di studio e introduttiva del procedimento penale, non essendo stato allegato, né dimostrato, dall'attore quale concreto seguito abbiano avuto la denuncia-querela e l'istanza di sequestro e, comunque, che tale seguito sia stato poi curato sempre dal medesimo, risultando insufficiente, a tale fine, il solo fatto che il si sia recato presso la Procura per avere contezza dello stato del Parte_1 procedimento e/o sollecitarne un prosieguo.
Per la determinazione del corrispettivo dovuto all'attore deve farsi riferimento, dunque, ai compensi relativi alle fasi di studio e introduttiva delle indagini preliminari, così come previsti dalla tabella allegata al D.M. 55/14 cit. relativa alla materia penale, e considerata l'attività svolta dallo stesso, si giustifica per entrambe le fasi il riconoscimento di un importo nella misura media indicata in tale tabella, anche in ragione dell'impegno profuso dal predetto pure al fine di sollecitare l'adozione di un provvedimento di sequestro del titolo esecutivo mediante l'istanza inserita a tal uopo nell'atto di denuncia-querela.
Relativamente a tale istanza di sequestro non è invece dovuto un autonomo compenso, tenuto conto della natura della stessa, pur sempre consistente, in relazione allo stato iniziale del procedimento, in una mera sollecitazione rivolta all'autorità giudiziaria ad esercitare il potere, alla stessa riservato, di richiedere o disporre una simile misura cautelare.
Su tale scorta, si perviene, quindi, alla quantificazione di un importo spettante al di € Parte_1
1.440,00 (di cui € 810,00 per la fase di studio e € 630,00 per la fase introduttiva), mentre deve escludersi, per quanto detto, che possano riconoscersi i maggiori importi pretesi dallo stesso in memoria conclusiva, peraltro senza la specificazione dei parametri utilizzati per la loro determinazione.
All'importo suindicato vanno aggiunti, inoltre, il rimborso forfettario per le spese generali così come previsto dall'art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa se dovute per legge, nonché gli interessi come richiesti sin dall'atto di citazione nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., mentre deve escludersi il riconoscimento all'istante anche della rivalutazione monetaria, atteso che il credito vantato dall'attore costituisce un credito cd. di valuta, né è stato in alcun modo dedotto (prima ancora che dimostrato) che vi sia stato un maggior danno da lui patito in concreto per la ritardata corresponsione dei compensi rispetto a quanto riconosciutogli con gli interessi richiesti (cfr. tra le altre, Cass. civ. 20547/2019).
7 Accertato il credito maturato per compensi professionali dal in virtù dei superiori rilievi, Parte_1
e considerato che alcuna somma risulta essere stata versata al predetto da parte del il quale, CP_1 rimanendo contumace, non ha allegato né dimostrato di avere effettuato alcun pagamento, come sarebbe stato invece suo onere ex art. 2697 co. 2 c.c., ne consegue dunque che quest'ultimo va condannato alla corresponsione all'attore della suddetta somma a titolo di onorari, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge ed oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. da calcolare dalla data della domanda giudiziale (la cui notifica si è perfezionata nei confronti del convenuto il 04.10.2022) sino al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite segue infine la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna del al relativo rimborso a favore del CP_1 Parte_1
L'importo di tali spese va liquidato peraltro in difformità rispetto alla nota spese presentata dall'attore, dovendosi fare applicazione dei valori tabellari medi previsti da tale decreto, così come modificato dal D.M. 147/22 (si v. art. 6 D.M. 147/22, nonché già Cass. civ. 17577/2018), da decurtare inoltre del 50% ex art. 4 D.M. 55/14 cit. per i compensi della fase conclusiva, stante l'esiguità dell'impegno difensivo occorso per tale fase, in considerazione del modulo decisorio adottato e tenuto conto della mancata costituzione del convenuto.
Non si giustifica invece un'analoga riduzione per le altre fasi processuali, essendo da escludere, logicamente, che la contumacia del abbia inciso sulle fasi di studio, introduttiva e istruttoria CP_1
(quest'ultima consistita anche nell'assunzione di prove orali), né potendo operare, come noto, quale limite per la determinazione delle spese di lite, l'ammontare oggetto della domanda proposta ed accolta, atteso che “…al di fuori delle ipotesi cui si applica l'ultimo comma dell'art. 91 c.p.c., non sussiste il divieto di liquidare, a titolo di spese processuali, un importo superiore a quello oggetto di domanda, se giustificato dalla complessità della lite e delle questioni dibattute o dalla gravosità dell'impegno profuso dal difensore” (cfr. Cass. civ. 10526/2022).
Avuto riguardo al valore della controversia in base al criterio del decisum (scaglione tra € 1.1.00,01 e € 5.200,00), si perviene dunque, in base ai criteri suesposti, a un importo complessivo dovuto dal convenuto per l'odierno giudizio di € 2.127,00 ed allo stesso vanno aggiunti le spese vive documentate (contributo unificato, marca da bollo e spese notifica) di € 136,70, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme tutte da distrarre in favore dei difensori dell'attore, avv.ti Nicola AN e AV OS.
Infine, considerato quanto richiesto dall'attore nella sua memoria conclusiva del 14.11.2025, nella quale è stato riportato che “Allo stato la dichiarazione di di non conoscere l'avv. Controparte_1 Parte_1 si appalesa calunniosa e, per tal via, si insta affinché il Tribunale adito voglia rimettere gli atti presso la Procura penale di Velletri per l'esercizio dell'azione penale integrando le dichiarazioni del convenuto gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di calunnia” ed indicato che “Valga comunque il presente atto quale espressa denuncia querela nei confronti di ”, si ritiene che debba essere disposta la trasmissione di copia di tale Controparte_1 memoria conclusiva, unitamente a copia del verbale d'udienza del 07.12.2023, ove sono riportate le richiamate dichiarazioni rese dal nel corso dell'interrogatorio formale, e a copia della presente CP_1 sentenza, alla competente Procura della Repubblica in sede, mandando alla Cancelleria di provvedervi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione o richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto di al pagamento dei compensi per l'attività Parte_1 professionale prestata in favore di compensi che si liquidano in € 1.440,00, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge, e per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento di tali somme in favore di unitamente Controparte_1 Parte_1 agli interessi al tasso ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- Condanna al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che liquida in € 2.127,00 per compensi e in € 136,70 per spese vive, Parte_1
8 oltre al rimborso per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i. e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme a favore dei difensori dell'attore, avv.ti Nicola AN e AV OS;
- Dispone la trasmissione di copia della memoria conclusiva depositata dall'attore in data 14.11.2025, contenente proposizione di denuncia querela nei confronti del convenuto, unitamente a copia del verbale di udienza del 07.12.2023 e della presente sentenza, alla competente Procura della Repubblica in sede, mandando alla Cancelleria di provvedervi. Così deciso in Velletri in data 23.12.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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