Art. 4.
Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall' articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge e' aumentata di un decimo e comunque non puo' essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermita' ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 :
dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;
dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;
per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.
In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non puo' essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.
Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 dell'ordinamento stesso e dell' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 , viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le L. 832.000 annue.
Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al n. 1) dell'articolo 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 dell'ordinamento stesso e dell' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 .
Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'articolo 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586 .
Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall' articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge e' aumentata di un decimo e comunque non puo' essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermita' ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 :
dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;
dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;
per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.
In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non puo' essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.
Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 dell'ordinamento stesso e dell' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 , viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le L. 832.000 annue.
Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al n. 1) dell'articolo 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 dell'ordinamento stesso e dell' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 .
Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'articolo 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586 .