Art. 5.
Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, e' punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200 mila.
Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico e' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila.
Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.
Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, e' punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200 mila.
Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico e' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila.
Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.