Art. 6.
E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.
Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare e' vietato aggiungere amido di granoturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.
E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.
Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare e' vietato aggiungere amido di granoturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.