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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/09/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 827/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 827/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CROCI VALENTINA presso il cui studio sito in VIA XX SETTEMBRE 64, CASTELNOVO DI SOTTO (RE) è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
1 CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 04.09.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il procedimento riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a [...] in Persona_1 data 18.01.2021.
Con il ricorso la madre ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso del minore con collocamento presso di sè, regolamentato l'esercizio del diritto di visita paterno e previsto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 350,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto che dal momento della cessazione della convivenza tra i genitori il figlio minore – affetto da disturbo della relazione e della comunicazione - è sempre stato collocato presso di lei;
ha riferito di essere allo stato priva di occupazione e di reddito mentre il sig. lavorerebbe come operaio CP_2
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza di comparizione in data 19.06.2025 la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso ed ha riferito di avere un altro figlio nato da precedente matrimonio per il quale riceve un contributo al mantenimento di € 600,00 dall'ex-marito nonché di risiedere nella casa di quest'ultimo senza sostenere costi di locazione. Ha riferito altresì di percepire la somma mensile di € 300,00 per il figlio a motivo Per_1 dell'autismo da cui è affetto e di frequentare un corso di sartoria confidando di poter reperire un lavoro nel settore.
Dalle risultanze delle indagine autorizzate dal Giudice presso ed CP_3
Agenzia delle Entrate è emerso che il resistente ha percepito i seguenti redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta): € 25.400,00 nell'anno 2024 (cu 2025), pari a circa € 2.100,00 mensili, € 24.275,00 nell'anno 2023 (730/2024) dunque circa € 2.000,00 mensili ed € 23.943,00 nell'anno 2022 (730/2023) pari a circa € 1.995,00 mensili;
per il resistente si può dunque considerare un reddito mensile medio negli ultimi tre anni di imposta pari a circa € 2.000,00.
2 2. Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio, nell'interesse del minore, di poter integralmente accogliere le domande della ricorrente come trascritte in dispositivo.
In particolare, con riguardo agli aspetti economici, si ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 337 ter quarto comma c.c. e dunque alla capacità reddituale delle parti come sopra indicata, ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (sta prevalentemente con la madre) ed alle esigenze del medesimo (oggi di anni 4).
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi relative alle fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone
1. il minore , nato a Reggio Emilia in [...] Persona_1
18.01.2021 è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre,
2. Il padre potrà tenere con il figlio, previo accordo con la madre, con le seguenti modalità: la settimana in cui il papà ha il turno del mattino starà con lui il lunedì, il mercoledì ed il Persona_1 venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla cena e quindi sino alle 20,30 quando lo riaccompagnerà a casa dalla mamma, la settimana successiva quando il padre ha il turno di pomeriggio il minore starà con lui dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato sera alle 18,00 quando lo riaccompagnerà a casa dalla mamma. Al compimento del sesto anno di età e, sempre che il medico di neuropsichiatria infantile che lo ha in cura non dovesse sconsigliarlo, il minore potrà rimanere con il papà dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 18, quando il padre lo riaccompagnerà a casa dalla mamma. Potrà inoltre trascorrere con il padre il giorno di Natale o la vigilia ad anni alterni ed il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo sempre ad anni alterni.
3. i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente il luogo in cui si trova il figlio minore nel periodo in cui lo stesso è affidato alle cure dell'uno o dell'altro, nonché di tenersi reciprocamente
3 informati di eventuali cambiamenti di indirizzi e/o residenza, nonché dei recapiti telefonici.
4. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. Giugno 2023)
5. La retta della scuola dell'Infanzia frequentata dal minore rimarrà interamente a carico del padre, così come la mensa scolastica.
6. L'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori.
7. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, sono poste a carico del resistente.
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09.2025
Il Presidente rel.
Damiano Dazzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 827/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CROCI VALENTINA presso il cui studio sito in VIA XX SETTEMBRE 64, CASTELNOVO DI SOTTO (RE) è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
1 CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 04.09.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il procedimento riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento del minore , nato a [...] in Persona_1 data 18.01.2021.
Con il ricorso la madre ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso del minore con collocamento presso di sè, regolamentato l'esercizio del diritto di visita paterno e previsto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 350,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto che dal momento della cessazione della convivenza tra i genitori il figlio minore – affetto da disturbo della relazione e della comunicazione - è sempre stato collocato presso di lei;
ha riferito di essere allo stato priva di occupazione e di reddito mentre il sig. lavorerebbe come operaio CP_2
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza di comparizione in data 19.06.2025 la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso ed ha riferito di avere un altro figlio nato da precedente matrimonio per il quale riceve un contributo al mantenimento di € 600,00 dall'ex-marito nonché di risiedere nella casa di quest'ultimo senza sostenere costi di locazione. Ha riferito altresì di percepire la somma mensile di € 300,00 per il figlio a motivo Per_1 dell'autismo da cui è affetto e di frequentare un corso di sartoria confidando di poter reperire un lavoro nel settore.
Dalle risultanze delle indagine autorizzate dal Giudice presso ed CP_3
Agenzia delle Entrate è emerso che il resistente ha percepito i seguenti redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta): € 25.400,00 nell'anno 2024 (cu 2025), pari a circa € 2.100,00 mensili, € 24.275,00 nell'anno 2023 (730/2024) dunque circa € 2.000,00 mensili ed € 23.943,00 nell'anno 2022 (730/2023) pari a circa € 1.995,00 mensili;
per il resistente si può dunque considerare un reddito mensile medio negli ultimi tre anni di imposta pari a circa € 2.000,00.
2 2. Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio, nell'interesse del minore, di poter integralmente accogliere le domande della ricorrente come trascritte in dispositivo.
In particolare, con riguardo agli aspetti economici, si ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 337 ter quarto comma c.c. e dunque alla capacità reddituale delle parti come sopra indicata, ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (sta prevalentemente con la madre) ed alle esigenze del medesimo (oggi di anni 4).
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi relative alle fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone
1. il minore , nato a Reggio Emilia in [...] Persona_1
18.01.2021 è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre,
2. Il padre potrà tenere con il figlio, previo accordo con la madre, con le seguenti modalità: la settimana in cui il papà ha il turno del mattino starà con lui il lunedì, il mercoledì ed il Persona_1 venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla cena e quindi sino alle 20,30 quando lo riaccompagnerà a casa dalla mamma, la settimana successiva quando il padre ha il turno di pomeriggio il minore starà con lui dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato sera alle 18,00 quando lo riaccompagnerà a casa dalla mamma. Al compimento del sesto anno di età e, sempre che il medico di neuropsichiatria infantile che lo ha in cura non dovesse sconsigliarlo, il minore potrà rimanere con il papà dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 18, quando il padre lo riaccompagnerà a casa dalla mamma. Potrà inoltre trascorrere con il padre il giorno di Natale o la vigilia ad anni alterni ed il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo sempre ad anni alterni.
3. i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente il luogo in cui si trova il figlio minore nel periodo in cui lo stesso è affidato alle cure dell'uno o dell'altro, nonché di tenersi reciprocamente
3 informati di eventuali cambiamenti di indirizzi e/o residenza, nonché dei recapiti telefonici.
4. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. Giugno 2023)
5. La retta della scuola dell'Infanzia frequentata dal minore rimarrà interamente a carico del padre, così come la mensa scolastica.
6. L'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori.
7. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, sono poste a carico del resistente.
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09.2025
Il Presidente rel.
Damiano Dazzi
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