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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1549 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 Pt_1 C.F._1
26/05/1971,
e
C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(MAROCCO) il 14/09/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria BASSAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
- Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in data 06/05/2002 presso il Consolato del Regno del Pt_3 Parte_2
Marocco a Bologna, Atto n. 3277, Foglio 314, Registro 06; non trascritto nei registri di stato civile in Italia, alle seguenti
Condizioni
- Nulla stabilirsi a titolo di contributo di mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
- Nulla stabilirsi sull'assegnazione della casa coniugale in comproprietà dei coniugi, che rimane nella disponibilità della signora Parte_2
- Compensarsi le spese di procedura”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in data 6/05/2002 presso il Consolato del Regno del Marocco a Bologna, Atto n. 3277, Foglio 314, Registro 06, non trascritto nei registri di stato civile in Italia.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 332/2024 pubblicata in data 24/07/2024 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 332/2024 del 24/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_3
presso il Consolato del Regno del Marocco a Bologna il Parte_2
6/05/2002 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1549 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 Pt_1 C.F._1
26/05/1971,
e
C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(MAROCCO) il 14/09/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria BASSAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
- Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in data 06/05/2002 presso il Consolato del Regno del Pt_3 Parte_2
Marocco a Bologna, Atto n. 3277, Foglio 314, Registro 06; non trascritto nei registri di stato civile in Italia, alle seguenti
Condizioni
- Nulla stabilirsi a titolo di contributo di mantenimento dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
- Nulla stabilirsi sull'assegnazione della casa coniugale in comproprietà dei coniugi, che rimane nella disponibilità della signora Parte_2
- Compensarsi le spese di procedura”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in data 6/05/2002 presso il Consolato del Regno del Marocco a Bologna, Atto n. 3277, Foglio 314, Registro 06, non trascritto nei registri di stato civile in Italia.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 332/2024 pubblicata in data 24/07/2024 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 332/2024 del 24/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_3
presso il Consolato del Regno del Marocco a Bologna il Parte_2
6/05/2002 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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