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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/10/2024, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Paolo Rizzi consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1345 del registro generale dell'anno 309, posta in deliberazione all'udienza del 11 ottobre 2024 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Renzo Ristuccia, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
( ), ( Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3 [...]
) e ( ), rappresentati C.F._3 CP_4 CodiceFiscale_4
e difesi dall'avv. Giovanni Salvemini come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati
CONCLUSIONI: all'udienza del 11 ottobre 2024, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, le parti non hanno prodotto note;
oggetto: investimenti in valori mobiliari;
riassunzione a seguito dell'ordinanza n.
18673/2023 della Corte di Cassazione, pubblicata il 4 luglio 2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio deriva dalla cassazione della sentenza n. 1310/2017 della Corte di
Appello di Bari, depositata l'11 settembre 2017, pronunciata a seguito di due appelli spiegati dal avverso le sentenze nn. 167/2012 e 84/2013 Controparte_5
del Tribunale di Trani.
*** all'udienza del 5 luglio 2024 nessuno ha depositato le note di trattazione scritta, sicchè la causa è stata a rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 11 ottobre 2024.
Anche a detta ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno ha depositato nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio
2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009,
n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio. A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 1991/n. 5163, Cass. 2000/n. 14936; cfr. anche Cass.
2007/n. 11434 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in pag. 2/3 cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme cfr. anche Cass. 2004/n.
19124 e Cass. 2001/n. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 11/10/2024.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo Rizzi Filippo Labellarte
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Paolo Rizzi consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1345 del registro generale dell'anno 309, posta in deliberazione all'udienza del 11 ottobre 2024 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Renzo Ristuccia, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
( ), ( Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3 [...]
) e ( ), rappresentati C.F._3 CP_4 CodiceFiscale_4
e difesi dall'avv. Giovanni Salvemini come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati
CONCLUSIONI: all'udienza del 11 ottobre 2024, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, le parti non hanno prodotto note;
oggetto: investimenti in valori mobiliari;
riassunzione a seguito dell'ordinanza n.
18673/2023 della Corte di Cassazione, pubblicata il 4 luglio 2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio deriva dalla cassazione della sentenza n. 1310/2017 della Corte di
Appello di Bari, depositata l'11 settembre 2017, pronunciata a seguito di due appelli spiegati dal avverso le sentenze nn. 167/2012 e 84/2013 Controparte_5
del Tribunale di Trani.
*** all'udienza del 5 luglio 2024 nessuno ha depositato le note di trattazione scritta, sicchè la causa è stata a rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 11 ottobre 2024.
Anche a detta ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno ha depositato nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio
2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009,
n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio. A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 1991/n. 5163, Cass. 2000/n. 14936; cfr. anche Cass.
2007/n. 11434 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in pag. 2/3 cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme cfr. anche Cass. 2004/n.
19124 e Cass. 2001/n. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 11/10/2024.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo Rizzi Filippo Labellarte
pag. 3/3