Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2021, proposto da
ON SS e RA SS, rappresentati e difesi dall'avvocato Rodolfo Ludovici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, Vico Picenze, 25;
contro
Comune di Montereale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Bafile e Federica Foglietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Bafile in L'Aquila, via Marruvium, n. 13;
Prefetto di L'Aquila, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza del 28.6.2021, prot. 7354, emessa dal Sindaco del Comune di Montereale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montereale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa MA CO;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’ordinanza con la quale il Sindaco di Montereale ha ordinato loro “ di “provvedere alla eliminazione del pericolo costituito dal muro di contenimento, ubicato nella frazione Collecalvo a ridosso del mappale n. 912 del foglio 53 ed adiacente la strada comunale aperta al pubblico transito ”.
Il provvedimento è censurato per vizi di:
1) violazione di legge (art.50 e 54 del D.leg. 267/2000) ; il provvedimento impugnato non avrebbe individuato con certezza la fonte del potere esercitato in quanto rinvia sia dall’art. 50 che dall’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 fra loro incompatibili perché il Sindaco agisce nel primo caso in qualità di rappresentante della comunità locale e nel secondo in qualità di ufficiale di Governo; inoltre la situazione di pericolo riferita nell’ordinanza è regolata dall’art. art.30 del C.d.S. con procedura “ordinaria” e non avrebbe potuto essere conformata da un provvedimento extra ordinem ;
2) violazione e falsa interpretazione di legge (art.30 del C.d.S.); eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione di legge (art.3, L. 241/90); eccesso di potere per carente e contraddittoria motivazione; violazione del principio di proporzionalità ; il Comune non considera che il muro fu realizzato in occasione dell’ampliamento strada; si tratterebbe quindi di un’opera funzionalmente destinata a garantire la sicurezza della circolazione pubblica la cui manutenzione compete all’ente proprietario della strada;
3) violazione del giusto procedimento ; il Comune si è limitato a confermare l’ordinanza, senza prendere in considerazione le motivazioni poste a fondamento dell’istanza di riesame presentata dai ricorrenti con nota del 21.7.2021.
Resiste il Comune di Montereale che eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti avrebbero prestato acquiescenza all’ordine ricevuto provvedendo “ al ripristino dei sassi caduti, al ripristino della copertina ed alla stuccatura dei giunti ” e non hanno impugnato il diniego opposto all’istanza di revoca dell’ordinanza presentata a seguito dell’esecuzione di detti lavori.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto il Collegio può prescindere dall’esame della questione preliminare.
Quanto al primo motivo il giudice, nell’identificazione del potere esercitato non è vincolato dai rinvii alle fonti contenuti nel provvedimento, dovendo invece verificare se l’effetto conformativo del provvedimento abbia una copertura normativa e sussistano in astratto i presupposti per adottarlo.
Nel caso in decisione la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica descritta nelle premesse dell’ordinanza gravata, che i ricorrenti non contestano, giustifica l’esercizio del potere straordinario che fa capo al Sindaco ai sensi dell’art. 54 comma 4 d.lgs. n. 267/2000 e che lo stesso art. 30 del d.lgs. n. 285/1992 richiama quando, in concreto, a detto pericolo sia esposta la sicurezza del transito veicolare e pedonale su strade pubbliche.
Il secondo motivo è infondato.
In generale le opere strutturali adiacenti alle strade e autostrade sono realizzate o per assolvere alla funzione di sostegno dei fondi che le sovrastano al fine di evitare smottamenti di terreno sulla carreggiata, o al fine di garantirne la stabilità o la conservazione .
Per stabilire chi è tenuto a sostenere le spese di costruzione e riparazione di tali opere, il legislatore ricorre a un criterio funzionale; se servono al contenimento dei fondi adiacenti è il proprietario che deve provvedervi perché ne trae vantaggio, se invece si tratta di strutture integrate con la strada perché servono ad assicurarne la stabilità e la conservazione, l’onere grava sull’ente proprietario della strada come tutte le altre spese necessarie per farne l’uso cui è destinata ( art. 30, comma 4, d.lgs. n. 285/1992).
Se l’opera assolve ad entrambe le funzioni le spese devono essere ripartite fra l’ente proprietario della strada e il proprietario del suolo (art. 30, comma 5, d.lgs. n. 285/1992).
Quando l’opera si rende necessaria in sede di realizzazione di nuove strade unicamente per difendere e sostenere i fondi adiacenti, le spese di costruzione sono “ a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere ” (art. 30, comma 6, d.lgs. n. 285/1992).
Nel caso in decisione i ricorrenti affermano che il muro che separa la loro proprietà dalla strada fu realizzato dal Comune di Montereale “ in occasione dell’ampliamento della strada pubblica, operando uno sbancamento artificiale che ha modificato l’originaria linea di campagna ” (istanza di riesame del 21.7.2021) e che “ stante la modifica dell’originaria linea di campagna, determinata dallo sbancamento, al fine di evitare smottamenti , [ il Comune] pose anche in essere il muro di sostegno (incipit del secondo motivo di ricorso).
Considerato che l’intervento è consistito unicamente nell’ampliamento del sedime preesistente, mediante sbancamento del suolo adiacente alla proprietà dei ricorrenti, può affermarsi che il muro, tecnicamente necessario non per realizzare l’ampliamento della strada, ma per evitare smottamenti, non risulta. nemmeno in parte, funzionale alla stabilità o conservazione della strada.
La regola applicabile al caso in decisione pertanto è quella posta dal citato art. 30 comma 6 che pone a carico del proprietario dei fondi adiacenti l’onere di eseguire la riparazione delle opere che servono unicamente a sostenerli.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
All’istanza del 21.7.2021 con la quale i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento o la revoca dell’ordinanza, il Comune ha fatto seguire la “ conferma [del] contenuto dell’ordinanza prot. n. 7354 nella sua interezza ”, dopo averne riepilogato il dispositivo.
Si tratta di un atto meramente confermativo, non impugnato, i cui effetti dichiarativi non si estendono all’ordinanza oggetto di gravame.
Ne consegue che le censure che i ricorrenti muovono all’atto meramente confermativo non hanno rilevanza ai fini del sindacato dell’ordinanza sindacale.
Il ricorso pertanto è respinto e le spese, come di regola, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Montereale, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MA CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CO | NA PA |
IL SEGRETARIO