Articolo 5 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 agosto 1967
>
Versione
12 agosto 1973
>
Versione
29 dicembre 1996
Art. 5.
La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625))
Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 440 parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto I della tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 ;

Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 440 e il 420 parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 420 parallelo;

Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonche' il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.
La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:
Zona A, trenta giorni;
Zona B, otto mesi;
Zona C, ventisei mesi;
Zone D ed E, quattordici mesi.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1996