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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/11/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 , nella causa iscritta al n. 5088 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su separato foglio e stesa in calce al ricorso, dall'Avv. Arturo Spinazzola, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Ariano Irpino (AV) alla Via Fontana Angelica n.1;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in via Foschini 28 Benevento, rappresentato e difeso dall'avv. Francopresso la sede
Pasut, giusta procura generale alle liti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 312 2024 00010917 77 000
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito di cui in oggetto relativo ai contributi dovuti in favore della gestione commercianti dal 01.2018 al 12/2023, per un importo di €
25.488,85.
Parte ricorrente ha esposto di essere stata cancellata dalla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali a partire dal 31.05.2011 e pertanto alcun contributo sarebbe maturato per i periodi successivi e che il Tribunale ha già accolto un analogo ricorso relativo ad altro avviso di addebito riferito all'omesso versamento contributivo relativo agli anni di imposta 2012/2018.
Ha, inoltre, rappresentato di non aver mai svolto attività né in proprio né quale socia della
"C.S. SNC Di Ciano NI che, peraltro, in data 31.05.2011 cedeva l'attività/azienda
(impresa commerciale) alla Soc. Supermercato Vitale Srl, limitandosi, da tale momento in poi, alla sola locazione aziendale tant'è che dalla visura camerale risultava come "Impresa
INATTIVA", e alla voce informazione storiche registro Ditte e Rea, risultava "cessazione dell'attività data effetto: 31/05/2011".
P C
. tempestivamente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. L
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Sulla valutazione della debenza o meno dei contributi, occorre ripercorrere l'iter normativo e giurisprudenziale.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Si rileva, inoltre, che lo stesso CP_1, con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha chiarito che il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita.
CP- Come chiarito dall' nella circolare n.78 del 14.5.2013 "La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco".
*
CP_
-Tanto premesso l si è limitato a rappresentare di avere iscritto d'ufficio la ricorrente con inizio attività dal 01/01/2012 ma non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per le quali ne avrebbe disposto l'iscrizione.
CP Deve, pertanto, ritenersi che l non ha né allegato nè dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione ed, in particolare, il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva.
*
Venendo alla domanda di condanna al risarcimento danni per lite temeraria, deve rilevarsi che l'art. 96 c.p.c. testualmente dispone: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza....omissis..... In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c., compresa quella del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perchè sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile (Cass. 30/11/2012 n. 21570 Ord.) e, a maggior ragione, quella di cui al comma
3 attesa la sua natura sanzionatoria. Quanto, poi, alla prova del danno la Suprema Corte ha chiarito come in tale ipotesi, se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., comma 1, rechi in sè una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni (Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza, Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato). Con riferimento all'ipotesi
"sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte (così Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014 n. 3003).
E, nella specie, a parere di questo Giudice ricorrono le condizioni per l'applicazione di una CP tale sanzione. Difatti non vi è dubbio che la difesa dell' è assolutamente pretestuosa ed infondata. Invero oltre ad avere notificato un avviso di addebito dopo che il Tribunale con sentenza passata in giudicato aveva ritenuti insussistenti i presupposti per l'iscrizione di ufficio nella gestione commercianti, e non ha nemmeno allegato le ragioni per le quali in teoria la ricorrente avrebbe dovuto essere iscritta d'ufficio. In tale ipotesi si ravvisa, perciò, colpa grave della parte resistente che avrebbe dovuto annullare l'avviso di addebito in presenza di una precedente sentenza passata in giudicato, liquidandosi in via equitativa un danno da lite temeraria, tenuto conto della breve durata del giudizio e dell'importo dell'avviso di addebito, dell'importo pari alla metà delle spese di lite.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
*
CP e sono liquidate nella misura indicata in Le spese di lite seguono la soccombenza dell' dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l' avviso di addebito n. 312 2024 00010917
77 000
CP 2.condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 del risarcimento per lite temeraria quantificato in €1863,50;
CP 3.condanna 120 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi €3727,00, oltre contributo unificato €43,00, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Benevento, 29.11.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 , nella causa iscritta al n. 5088 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su separato foglio e stesa in calce al ricorso, dall'Avv. Arturo Spinazzola, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Ariano Irpino (AV) alla Via Fontana Angelica n.1;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in via Foschini 28 Benevento, rappresentato e difeso dall'avv. Francopresso la sede
Pasut, giusta procura generale alle liti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 312 2024 00010917 77 000
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito di cui in oggetto relativo ai contributi dovuti in favore della gestione commercianti dal 01.2018 al 12/2023, per un importo di €
25.488,85.
Parte ricorrente ha esposto di essere stata cancellata dalla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali a partire dal 31.05.2011 e pertanto alcun contributo sarebbe maturato per i periodi successivi e che il Tribunale ha già accolto un analogo ricorso relativo ad altro avviso di addebito riferito all'omesso versamento contributivo relativo agli anni di imposta 2012/2018.
Ha, inoltre, rappresentato di non aver mai svolto attività né in proprio né quale socia della
"C.S. SNC Di Ciano NI che, peraltro, in data 31.05.2011 cedeva l'attività/azienda
(impresa commerciale) alla Soc. Supermercato Vitale Srl, limitandosi, da tale momento in poi, alla sola locazione aziendale tant'è che dalla visura camerale risultava come "Impresa
INATTIVA", e alla voce informazione storiche registro Ditte e Rea, risultava "cessazione dell'attività data effetto: 31/05/2011".
P C
. tempestivamente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. L
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Sulla valutazione della debenza o meno dei contributi, occorre ripercorrere l'iter normativo e giurisprudenziale.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Si rileva, inoltre, che lo stesso CP_1, con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha chiarito che il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita.
CP- Come chiarito dall' nella circolare n.78 del 14.5.2013 "La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco".
*
CP_
-Tanto premesso l si è limitato a rappresentare di avere iscritto d'ufficio la ricorrente con inizio attività dal 01/01/2012 ma non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per le quali ne avrebbe disposto l'iscrizione.
CP Deve, pertanto, ritenersi che l non ha né allegato nè dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione ed, in particolare, il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva.
*
Venendo alla domanda di condanna al risarcimento danni per lite temeraria, deve rilevarsi che l'art. 96 c.p.c. testualmente dispone: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza....omissis..... In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c., compresa quella del terzo comma, indubbiamente presuppongono il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perchè sono inserite in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile (Cass. 30/11/2012 n. 21570 Ord.) e, a maggior ragione, quella di cui al comma
3 attesa la sua natura sanzionatoria. Quanto, poi, alla prova del danno la Suprema Corte ha chiarito come in tale ipotesi, se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., comma 1, rechi in sè una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni (Cass. 26/3/2013 n. 7620 e, in precedenza, Cass. SS.UU. 20/4/2004 n. 7583 Ord.: la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato). Con riferimento all'ipotesi
"sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte (così Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014 n. 3003).
E, nella specie, a parere di questo Giudice ricorrono le condizioni per l'applicazione di una CP tale sanzione. Difatti non vi è dubbio che la difesa dell' è assolutamente pretestuosa ed infondata. Invero oltre ad avere notificato un avviso di addebito dopo che il Tribunale con sentenza passata in giudicato aveva ritenuti insussistenti i presupposti per l'iscrizione di ufficio nella gestione commercianti, e non ha nemmeno allegato le ragioni per le quali in teoria la ricorrente avrebbe dovuto essere iscritta d'ufficio. In tale ipotesi si ravvisa, perciò, colpa grave della parte resistente che avrebbe dovuto annullare l'avviso di addebito in presenza di una precedente sentenza passata in giudicato, liquidandosi in via equitativa un danno da lite temeraria, tenuto conto della breve durata del giudizio e dell'importo dell'avviso di addebito, dell'importo pari alla metà delle spese di lite.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
*
CP e sono liquidate nella misura indicata in Le spese di lite seguono la soccombenza dell' dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l' avviso di addebito n. 312 2024 00010917
77 000
CP 2.condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 del risarcimento per lite temeraria quantificato in €1863,50;
CP 3.condanna 120 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi €3727,00, oltre contributo unificato €43,00, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Benevento, 29.11.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana RI