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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 3007/2024, promossa con ricorso da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 14/04/1962 con l'avv. MARCO CHIESURA
e
DA DR (c.f. , nato/a a CONEGLIANO C.F._2 (TV), il 17/01/1958 con l'avv. DENIS DOMENIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 22/05/2024, i coniugi e Parte_1
DA DR hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 452/2024 (dep. 2.07.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, rimettendo la causa in istruttoria ai fini della trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 7.02.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e precisata con le note del 10.01.2025, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili/ del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/08/1987 tra Parte_1
e DA DR, trascritto nel Registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di MARENO DI PIAVE (TV) dell'anno 1987, al n. 19, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Le ulteriori condizioni pattuite nella definizione dei rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio appaiono congrue e compatibili con la condizione economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/08/1987 da
, nato/a a TREVISO, il 14/04/1962 Parte_1
e DA DR, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 17/01/1958, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MARENO DI PIAVE (TV) dell'anno 1987 al n. 19, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
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4 5 6 7 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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