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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9820 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 46302/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 tra
Parte_1
Nato a Pescara (PE) il 28/06/1956 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Premuroso presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Luraschi presso la quale ha eletto domicilio telematico
**** i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 24/09/1983 (anno 1983 atto n.1606 reg. 03 parte II serie A)
separati con sentenza n. 4947/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 17.06.2025
con i seguenti figli:
( ) nato a [...] in data [...], maggiorenne ed Persona_1 C.F._3 indipendente economicamente;
( ) nato a [...] in data [...], maggiorenne ed Parte_3 C.F._4
Indipendente economicamente;
FATTO Il Sig. con ricorso depositato in data 30/12/2024 e con successiva istanza Parte_1 congiunta di mutamento del rito, personalmente sottoscritta dai sig.ri e Parte_1 [...]
e depositata in data 22/05/2025, i coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la Parte_2 pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
!1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24/09/1983 a Milano con rito concordatario, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Parte II Serie A reg.03, n.1606 anno 1983.
2) Null'altro disporre essendo le parti allo stato autonome e indipendenti economicamente, dando atto che le medesime hanno rinunciato al contributo al proprio mantenimento.
3) Dare atto che le parti, con l'adempimento di quanto previsto con la sentenza di separazione n. 4947/2025, in particolare alle condizioni n.3), 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra relativamente ai pregressi rapporti e di aver così definito ogni loro rapporto, anche patrimoniale pregresso. 4) Spese legali compensate.”
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.12 c.p.c. In data 04.06.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio e assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 24/09/1983 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 tra
Parte_1
Nato a Pescara (PE) il 28/06/1956 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Premuroso presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Luraschi presso la quale ha eletto domicilio telematico
**** i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 24/09/1983 (anno 1983 atto n.1606 reg. 03 parte II serie A)
separati con sentenza n. 4947/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 17.06.2025
con i seguenti figli:
( ) nato a [...] in data [...], maggiorenne ed Persona_1 C.F._3 indipendente economicamente;
( ) nato a [...] in data [...], maggiorenne ed Parte_3 C.F._4
Indipendente economicamente;
FATTO Il Sig. con ricorso depositato in data 30/12/2024 e con successiva istanza Parte_1 congiunta di mutamento del rito, personalmente sottoscritta dai sig.ri e Parte_1 [...]
e depositata in data 22/05/2025, i coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la Parte_2 pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
!1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24/09/1983 a Milano con rito concordatario, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Parte II Serie A reg.03, n.1606 anno 1983.
2) Null'altro disporre essendo le parti allo stato autonome e indipendenti economicamente, dando atto che le medesime hanno rinunciato al contributo al proprio mantenimento.
3) Dare atto che le parti, con l'adempimento di quanto previsto con la sentenza di separazione n. 4947/2025, in particolare alle condizioni n.3), 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra relativamente ai pregressi rapporti e di aver così definito ogni loro rapporto, anche patrimoniale pregresso. 4) Spese legali compensate.”
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.12 c.p.c. In data 04.06.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio e assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 24/09/1983 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG