Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 478
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti

    Il Tribunale ha correttamente applicato i principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritenendo provata l'offensività della condotta e la rilevanza penale del fatto, anche con concentrazioni contenute di THC, non potendo ricondursi il fatto nella disciplina di cui alla l. n. 242 del 2016.

  • Rigettato
    vizio di illogicità della motivazione, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari

    Il Tribunale ha correttamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo che la gestione di ingenti quantitativi di stupefacenti, la detenzione per la vendita al pubblico in più esercizi commerciali e la personalità dell'indagato dimostrassero il carattere stabile e professionale dell'attività, con conseguente pericolo di reiterazione del reato.

  • Rigettato
    vizio di illogicità della motivazione in punto di scelta della misura cautelare da applicare in concreto

    Il Tribunale ha ritenuto che solo il cumulo di una misura interdittiva e di una misura coercitiva (obbligo di dimora) fossero idonei a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato, considerate le modalità del fatto, i quantitativi detenuti, l'ambito territoriale, i rapporti commerciali e la necessità di tutela della collettività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 478
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo