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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/06/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Cecilia MARINO - Presidente Dott.ssa Federica LUNARI - Giudice Dott.ssa Antonia PALOMBELLA - Giudice rel. Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 8-1/2024 PU da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Mar
- Ricorrente nei confronti di con sede legale in Arzachena (SS), via Petrarca 43, Controparte_1
C.F. e P.IVA P.IVA_1
- Resistente Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 è stata proposta da Parte_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] Controparte_1 ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il
[...] mancato pagamento della somma complessiva di euro 2.728,72 relativa al credito maturato a titolo di TFR, oltre che spese per il procedimento monitorio e interessi. Si rileva che la società resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Arzachena (SS). La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, allegato al ricorso;
elenco delle cartelle di pagamento dell' ) consente di Controparte_2 affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti pagina 1 di 4 dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). In ragione degli ultimi bilanci depositati relativi agli esercizi 2013-2014-2015 e dell'elevata esposizione debitoria nei confronti dell' (prossima al milione Controparte_3 di euro), non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: la previa proposizione di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
tentativo di pignoramento presso terzi ad esito negativo (cfr. doc.6 allegato al ricorso); il mancato deposito dei bilanci dopo il 2015; la rilevante esposizione debitoria nei confronti dell' per oltre 800.000 Controparte_2
Euro. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M . Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Controparte_1 legale in Arzachena (SS), via Petrarca 43, C.F. e P.IVA , esercente, tra l'altro, P.IVA_1 attività di lavori edili per costruzioni;
n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Antonia Palombella;
pagina 2 di 4 n o m i n a Curatore il dott. (con studio in Santa Teresa Gallura), dando atto che Persona_1 entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 27 novembre 2024 ad ore 12.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente pagina 3 di 4 sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio dell'Ufficio Crisi d'impresa e Procedure concorsuali, in data 12 giugno 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Antonia Palombella Dott.ssa Cecilia Marino
pagina 4 di 4
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Cecilia MARINO - Presidente Dott.ssa Federica LUNARI - Giudice Dott.ssa Antonia PALOMBELLA - Giudice rel. Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 8-1/2024 PU da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Mar
- Ricorrente nei confronti di con sede legale in Arzachena (SS), via Petrarca 43, Controparte_1
C.F. e P.IVA P.IVA_1
- Resistente Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 è stata proposta da Parte_1 istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] Controparte_1 ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il
[...] mancato pagamento della somma complessiva di euro 2.728,72 relativa al credito maturato a titolo di TFR, oltre che spese per il procedimento monitorio e interessi. Si rileva che la società resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Arzachena (SS). La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, allegato al ricorso;
elenco delle cartelle di pagamento dell' ) consente di Controparte_2 affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti pagina 1 di 4 dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). In ragione degli ultimi bilanci depositati relativi agli esercizi 2013-2014-2015 e dell'elevata esposizione debitoria nei confronti dell' (prossima al milione Controparte_3 di euro), non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: la previa proposizione di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
tentativo di pignoramento presso terzi ad esito negativo (cfr. doc.6 allegato al ricorso); il mancato deposito dei bilanci dopo il 2015; la rilevante esposizione debitoria nei confronti dell' per oltre 800.000 Controparte_2
Euro. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M . Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Controparte_1 legale in Arzachena (SS), via Petrarca 43, C.F. e P.IVA , esercente, tra l'altro, P.IVA_1 attività di lavori edili per costruzioni;
n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Antonia Palombella;
pagina 2 di 4 n o m i n a Curatore il dott. (con studio in Santa Teresa Gallura), dando atto che Persona_1 entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 27 novembre 2024 ad ore 12.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente pagina 3 di 4 sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio dell'Ufficio Crisi d'impresa e Procedure concorsuali, in data 12 giugno 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Antonia Palombella Dott.ssa Cecilia Marino
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