Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2021, proposto da
DE AN, quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cocco Ortu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ats Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Perasso, Silvana Murru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale di non conformità rilasciato dal Servizio Sanità Animale Sud Sardegna della ASSL di Cagliari del 30.03.2021 e del relativo Allegato n. 7 “Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo” a farne parte integrante, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ats Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. DE ha impugnato il verbale di non conformità rilasciato dal Servizio Sanità Animale Sud Sardegna della ASSL di Cagliari del 30.03.2021 e il relativo Allegato n. 7 “Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo”.
Di seguito i mezzi di censura articolati in ricorso:
1) si assume, in primo luogo, che il verbale di sopralluogo sarebbe viziato perché l’agente accertatore verserebbe in una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dell’azienda agricola di cui è titolare il Sig. DE, sia in ragione dei pregressi conflitti professionali col di lui padre, il Dott. TI DE, sia perché indicata in un esposto – querela presentato dagli interessati relativamente a vicende aziendali verificatesi nel 2020;
2) si aggiunge che l’attività ispettiva del Servizio Veterinario Sanità Animale Sud Sardegna nel 2020 e nel 2021 non sarebbe stata diretta a riportare l’azienda agricola in osservazione ad una situazione fisiologica: rileverebbe in tal senso, da un lato, la circostanza che lo stato dei luoghi era rimasto invariato tra i due sopralluoghi del 19.03.2021 e del 30.03.2021 e nel primo di essi non era stata rilevata alcuna situazione di non conformità in relazione all’altezza della recinzione, laddove la contestazione in seguito formulata sarebbe stata evidentemente capziosa e strumentale;
peraltro, il Dr. Stefano Corona, Dirigente Veterinario, assente in occasione del secondo sopralluogo del 30 marzo 2021, avrebbe però firmato il verbale impugnato;
3) quanto poi alla contestazione relativa alla carenza dei requisiti spaziali in rapporto al numero di animali allevati, essa sarebbe frutto di una cattiva applicazione delle disposizioni in esame;
4) sarebbe infondata anche la contestazione circa il mancato rispetto di alcuni dei “requisiti sanitari per allevamenti da 31 a 100 capi” fissati dall’Allegato 17 alla Determinazione n. 20 del 12/11/2018, trattandosi di misure riferite agli allevamenti intensivi e non a quelli semi bradi, nei quali trovano applicazione solo ove compatibili, e interpretandoli alla luce della ratio legis della Legge Regionale Sardegna 22 dicembre 2014 n. 34;
5) quanto al mancato rispetto in azienda dei c.d. parametri riproduttivi, anche questa contestazione sarebbe infondata; infine, la condotta complessivamente osservata dagli agenti accertatori sarebbe viziata da eccesso di potere e avrebbe nuociuto al benessere dei capi di bestiame.
Si è costituita l’Amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, il difensore del ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame.
2. In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto la regolamento delle spese di lite, la natura in lite della presente decisione ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nel presente giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AR LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL | IT AR |
IL SEGRETARIO