Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 14/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice monocratico ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 3/2026 nel giudizio per resa di conto n. 63279, visti tutti gli atti e documenti del giudizio,
ritenuto in
FATTO
1. Con ricorso depositato il 2 settembre 2025, la Procura regionale ha promosso il giudizio per la resa del conto, ai sensi dell’art. 141 c.g.c., nei confronti degli agenti contabili del Comune di Dicomano.
Tale azione concerne la gestione delle partecipazioni azionarie nella società A.E.R. – Ambiente Energia Risorse S.p.A., per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021 e 2023, con obbligo di resa del conto individuato in capo al Sindaco EF TO, nonché per l’anno 2024, in capo al Sindaco IM AM.
2. Con decreto fuori udienza depositato il 29 settembre 2025, questo giudice monocratico, in accoglimento del ricorso della Procura regionale, ha assegnato ai sigg. EF TO e IM AM, in relazione ai rispettivi periodi di competenza, un termine perentorio di sessanta giorni dalla legale conoscenza del decreto, per la presentazione all’Amministrazione dei conti giudiziali per gli esercizi, assegnando altresì al Comune di Dicomano l’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione dei conti, per il compimento di tutti gli adempimenti di verifica e parificazione e per il deposito presso la Segreteria della Sezione.
3. Con due distinti atti di deposito, rispettivamente del 12 novembre 2025 e del 7 gennaio 2026, la Procura ha prodotto i conti giudiziali ed il verbale di deliberazione della Giunta comunale di Dicomano del 3 novembre 2025, che prende atto della avvenuta parificazione dei conti medesimi, relativi ai titoli azionari detenuti dal Comune, presentati da EF TO e IM AM, redatti secondo il modello n. 22, approvato con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, e vistati dal Responsabile del Servizio finanziario del Comune.
Considerato in
DIRITTO
1. Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e seguenti del codice di giustizia contabile, costituisce un procedimento giurisdizionale di carattere preliminare e strumentale, finalizzato a ottenere la presentazione e il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile inadempiente. Non ha ad oggetto il giudizio sul conto (ossia la verifica di regolarità gestionale), ma il mero obbligo di presentarlo, rimediando così a una situazione di inerzia.
La procedura si articola nelle seguenti fasi essenziali.
1.1. Il pubblico ministero promuove il giudizio con ricorso al giudice monocratico, nei casi previsti dall’art. 141, co. 1, c.g.c.; la disciplina del giudizio per la resa del conto attribuisce, infatti, alla Procura un ruolo propulsivo: come si evince dalla lettura dell’art. 141 c.g.c., il pubblico ministero è il soggetto legittimato ad attivare, in via esclusiva, tale procedura (comma 1) e a notificarne gli atti (comma 5).
1.2. Il giudice monocratico esamina il ricorso ed eventualmente accoglie la richiesta con decreto motivato (art. 141, co. 4).
Tale decreto fissa un termine perentorio all’agente contabile per presentare il conto alla propria Amministrazione e, contestualmente, assegna un termine all’Amministrazione stessa affinché, svolte le verifiche di competenza, provveda al deposito del conto presso la Sezione.
1.2.1. Se l’agente contabile e l’Amministrazione adempiono ai termini assegnati, l’acquisizione del conto segna il raggiungimento dello scopo principale del giudizio.
1.2.2. Se l’agente contabile non ottempera al decreto, il giudice dispone la compilazione d’ufficio del conto a sue spese e può irrogare una sanzione pecuniaria (art. 141, co. 6); analoga sanzione può colpire il responsabile amministrativo se l’inadempienza è dell’Amministrazione (art. 141, co. 7); i decreti del giudice monocratico sono impugnabili mediante opposizione al Collegio (art. 142), garantendo così il contraddittorio; il giudizio si conclude con sentenza (art. 144), che rende definitivo l’esito del procedimento.
2. Nella fattispecie, la Procura regionale aveva promosso il giudizio per la mancata presentazione dei conti relativi a più esercizi finanziari. Il decreto di questo organo giudicante ha quindi assegnato i termini agli agenti contabili e all’Amministrazione.
L’oggetto del presente provvedimento si limita, quindi, ad accertare il regolare deposito dei conti in esecuzione del decreto, poiché tale deposito realizza la finalità propria del giudizio per la resa del conto.
2.1. Restano del tutto impregiudicate le successive e distinte valutazioni sull’ammissibilità, regolarità e legittimità della relativa documentazione, che potranno formare oggetto di autonomi giudizi, una volta che i conti depositati vengano sottoposti all’esame di merito.
2.2. Nel quadro di un procedimento volto esclusivamente ad accertare l’avvenuta presentazione del conto, va evidenziato l’avvenuto deposito senza eccezioni, da parte della Procura, della delibera di Giunta che prende atto della parificazione dei conti medesimi.
2.3. In presenza di tale atto e dei conti ivi allegati, che formalmente attestano l'avvenuto adempimento, e in assenza di contestazioni da parte della Procura o di altri soggetti sulla mancata ottemperanza al decreto, non sussistono elementi per disattendere quanto dichiarato dall'Amministrazione.
2.4. Conseguentemente, per gli effetti del giudizio di resa del conto, si deve ritenere assolto l'obbligo di presentare e depositare i conti.
3. Alla luce degli elementi acquisiti, ed essendo stato assolto il compito del presente procedimento con il deposito dei conti presso la Sezione, il giudizio va definito ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
P.Q.M.
Accertato il deposito dei conti giudiziali relativi alle partecipazioni azionarie del Comune di Dicomano in A.E.R. – Ambiente Energia Risorse S.p.A. per gli esercizi dal 2017 al 2021, 2023 e 2024, in esecuzione del decreto di questo giudice monocratico del 29 settembre 2025, il presente giudizio per la resa del conto si definisce ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Si manda in Segreteria per il seguito di competenza.
IL GIUDICE
AR LI
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria il 14/01/2026 Il Funzionario
AN CE
(f.to digitalmente)