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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD IN Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
NA RC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GABRIELE Parte_2 C.F._2
NAPOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Ponchielli n. 18, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- In merito alla casa coniugale sita in Viareggio (LU) via della Portichina 36/A, in comproprietà ciascuno per i diritti di un mezzo, per concorde volontà dei coniugi è stata posta in offerta al pubblico mediante l'agenzia immobiliare Versilia Group S.r.l. di Viareggio con sottoscrizione di mandato in esclusiva. A seguito di ciò, i ricorrenti in data 27.11.2024 hanno accettato una proposta di acquisto dell'immobile al prezzo di € 410.000,00= che verrà suddiviso in parti uguali tra i comproprietari, e con termine per la stipula del rogito di compravendita entro il 31.03.2025. Pertanto, fino alla stipula il sig. insieme alla figlia continueranno a vivere Parte_2 Per_1 presso l'immobile, con impegno a rilasciarlo libero e vacuo da persone e cose entro e non oltre il
1 31.03.2025. Considerata la maggiore età (25 anni) della figlia ella è in grado di consapevolmente Per_1 autodeterminarsi e dunque scegliere, per il futuro, ove e con quale genitore eventualmente coabitare. Si dà atto che la sig.ra , pur mantenendo la propria residenza presso la casa Parte_1 coniugale, si è già trasferita temporaneamente presso l'abitazione dei suoi genitori.
- Riguardo alla figlia la medesima ormai venticinquenne lavora come addetta alle Persona_2 vendite presso un esercizio commerciale con contratto a termine avente scadenza al 31.12.2024; in caso di mancato rinnovo, sarà sua cura riproporsi immediatamente sul mercato del lavoro. Nulla è quindi da stabilire circa il suo mantenimento.
- Circa i coniugi gli stessi rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 19/9/1998, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 178/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 27/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Viareggio (LU) in data 19/9/1998, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
2 Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 147, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 1998; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
RD IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD IN Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
NA RC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GABRIELE Parte_2 C.F._2
NAPOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Ponchielli n. 18, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- In merito alla casa coniugale sita in Viareggio (LU) via della Portichina 36/A, in comproprietà ciascuno per i diritti di un mezzo, per concorde volontà dei coniugi è stata posta in offerta al pubblico mediante l'agenzia immobiliare Versilia Group S.r.l. di Viareggio con sottoscrizione di mandato in esclusiva. A seguito di ciò, i ricorrenti in data 27.11.2024 hanno accettato una proposta di acquisto dell'immobile al prezzo di € 410.000,00= che verrà suddiviso in parti uguali tra i comproprietari, e con termine per la stipula del rogito di compravendita entro il 31.03.2025. Pertanto, fino alla stipula il sig. insieme alla figlia continueranno a vivere Parte_2 Per_1 presso l'immobile, con impegno a rilasciarlo libero e vacuo da persone e cose entro e non oltre il
1 31.03.2025. Considerata la maggiore età (25 anni) della figlia ella è in grado di consapevolmente Per_1 autodeterminarsi e dunque scegliere, per il futuro, ove e con quale genitore eventualmente coabitare. Si dà atto che la sig.ra , pur mantenendo la propria residenza presso la casa Parte_1 coniugale, si è già trasferita temporaneamente presso l'abitazione dei suoi genitori.
- Riguardo alla figlia la medesima ormai venticinquenne lavora come addetta alle Persona_2 vendite presso un esercizio commerciale con contratto a termine avente scadenza al 31.12.2024; in caso di mancato rinnovo, sarà sua cura riproporsi immediatamente sul mercato del lavoro. Nulla è quindi da stabilire circa il suo mantenimento.
- Circa i coniugi gli stessi rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 19/9/1998, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 178/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 27/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Viareggio (LU) in data 19/9/1998, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
2 Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 147, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 1998; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
RD IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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