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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 1072/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MU BO attore e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. LOCCI GIOVANNI BENITO GUIDO convenuto
(C.F. ), assistito e Controparte_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. MUSU MAURIZIO terza chiamata
CONCLUSIONI: per parte attrice:
pag. 2/13
per il convenuto “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare
1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_1
in relazione alla domanda proposta al punto 4) delle conclusioni proposte dall'attore con l'atto di citazione, con cui si chiede al Tribunale di accertare la realizzazione della “cabina servizi” ad una distanza inferiore
a quella legale nonché alla successiva e domanda proposta al punto 5) di condanna all'arretramento della medesima cabina fino al limite di metri 5 dal confine con la proprietà dell'attore, essendo la stessa di proprietà di
; In via principale, ove le domande proposte Controparte_3
dall'attore risultassero ammissibili e procedibili;
a) Rigettare le domande attrici, siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, per
l'ipotesi in cui la trave risultasse edificata in appoggio sul muro dietrale della casa dell'attore, posto a confine con la proprietà condominiale convenuta, di proprietà esclusiva del;
b) Dichiarare, ai sensi Parte_1
dell'articolo 874 c.c., il muro dietrale della casa dell'attore, posto a confine con la proprietà condominiale convenuta, su cui è stato appoggiato il “travone” descritto al capo 5) della citazione, di proprietà comune col
, per un'altezza pari Controparte_4
al punto più alto della trave stessa e per tutta l'estensione della proprietà
ponendo a carico del condominio il pagamento, in favore CP_5
dell'attore, della metà del valore del muro -per la parte resa comune- e della metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. In via sempre
pag. 3/13 subordinata, per la non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale - delle domande proposte dall'attore c) Dichiarare che tutte le opere e impianti presenti nel piazzale adibito a parcheggio di proprietà del
sono state Controparte_1 Controparte_4
realizzate dalla società venditrice “ , in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. e CP_6
si trovano ancora oggi nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovavano al momento della stipula degli atti di compravendita da cui è sorto il condominio;
e per l'effetto, d) Condannare, ai sensi dell'articolo
1489 c.c., la società venditrice “ , con sede in Controparte_2
Alghero, Via Mazzini, n. 27, C.F. e P.IVA , in persona del suo P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, Ing. , a risarcire, CP_6
rifondere, e comunque rimborsare, in favore del convenuto, a CP_1
titolo di riduzione del prezzo delle parti comuni cedute, oggetto del presente giudizio, nonché a titolo di risarcimento del danno: - il costo della futura rimozione e/o demolizione degli impianti elettrici, di illuminazione, di elettrificazione del cancello di accesso al parcheggio condominiale, del telaio del cancello a scorrimento di accesso all'area di pertinenza comune, dell'arretramento della cabina servizi fino al limite di metri 5 dal confine come per legge, del trave di collegamento di cui al punto 5 dell'espositiva della citazione, infissi, incassati e/o ancorati stabilmente nel muro posto a confine tra la parte retrostante dell'abitazione dell'attore ed il piazzale condominiale;
- il costo per il ripristino di tutti gli impianti e le opere rimosse e/o demolite nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia;
- le somme sostenute dal per spese legali e quelle CP_1
eventualmente da rifondere all'attore; - le somme che il Tribunale dovesse
pag. 4/13 riconoscere dovute all'attore a titolo di risarcimento del danno;
- le somme poste a carico del per il pagamento, in favore dell'attore, delle CP_1
somme pari alla metà del valore del muro dietrale della abitazione del
-per la parte resa comune- e della metà del valore del suolo Parte_1
su cui il muro è costruito nonché il costo per la realizzazione delle opere che occorrono per non danneggiare il vicino, in virtù del riconosciuto diritto di medianza in favore del condominio ex articolo 874 c.c., nella misura che risulterà dovuta ad istruzione compiuta. - ogni e qualsiasi altro pregiudizio economico derivante dalla eventuale soccombenza del
nella causa de quo;
Regolare le spese del giudizio ex D.M. n. CP_1
140/2012, secondo soccombenza”; per la terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Controparte_7
Tribunale di Cagliari, per tutti i motivi, le ragioni e le eccezioni di cui alla presente comparsa di costituzione:
1. Rigettare le domande avanzate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto;
2. Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il in Sant'Antioco (CA), Controparte_8
esponendo di essere proprietario di un immobile confinante con quello dell'area a parcheggio e del locale servizi del convenuto e CP_1
lamentando che quest'ultimo aveva ultimato i detti spazi mediante infissione di numerosi elementi di incasso per illuminazione ed elettrificazione del cancello di accesso nel muro della proprietà di esso attore, mediante realizzazione del cancello predetto con modalità difformi da quelle previste dal progetto, realizzazione di un trave di cemento e di un pag. 5/13 manufatto destinato a servizi, posto a meno di 5 metri dal confine tra le due proprietà. Chiedeva quindi accertarsi la sua proprietà esclusiva del muro di cui anzidetto, rimuovere le opere su di essi infisse senza autorizzazione, modificare il cancello secondo il progetto approvato ed arretrare, sino a distanza, il manufatto adibito a servizi.
Si costituiva il Condominio, resistendo alla domanda e chiamando in causa, in garanzia impropria, la società costruttrice, la quale aveva realizzato tutte le opere oggetto di contestazione da parte attrice. Esponeva poi che la cabina servizi non era di sua proprietà, ma apparteneva ad e CP_3
chiedeva quindi accertarsi il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda concernente detto bene. In relazione all'infissione di una trave nel muro dell'abitazione del il condominio chiedeva di Pt_1
essere autorizzato a versare la metà del valore del muro stesso, qualora ne fosse accertata la proprietà esclusiva in capo all'attore, a norma dell'art. 874 c.c.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, la quale eccepiva che le opere che l'attore lamentava esser state realizzate su muro di sua esclusiva proprietà non costituiscono un elemento di novità rispetto alla situazione preesistente all'intervento edificatorio eseguito dalla società, bensì una mera rinnovazione della situazione preesistente. Esistevano infatti da anni una serie di fabbricati in appoggio al muro dietrale dell'abitazione del con impianti di illuminazione dell'area ancorati al predetto muro Pt_1
(scatole, tubi e punti luce); esisteva inoltre un cancello scorrevole a battente, dotato di fotocellula, posto nella medesima posizione nella quale si trova oggi il cancello di accesso al piazzale (area di parcheggio)
pag. 6/13 condominiale. Concludeva quindi per il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante deposito di documenti, prove testimoniali e C.T.U.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 settembre 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre
2025. Nel termine all'uopo assegnato, le parti depositavano note scritte.
Precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
Va preliminarmente rigettata la richiesta di parte attrice, di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, posto che per tale incombente è già stata fissata l'udienza del 30.10.2025, anticipata come suindicato. Per detta parte, dunque, valgono le conclusioni in precedenza rassegnate.
Ciò posto, la domanda dell'attore è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
I testimoni, escussi sui capitoli di prova articolati dalle parti, hanno confermato che il muro posteriore del fabbricato di proprietà del Pt_1
risale al periodo compreso tra settembre 1978 e gennaio 1979, anteriore all'esecuzione delle opere oggetto di contestazione. I testi , Testimone_1
che ha dichiarato di aver costruito materialmente l'immobile (sentito all'udienza del 19.7.2022) e , progettista e direttore dei Testimone_2
lavori (sentito all'udienza del 10.1.2023) hanno entrambi confermato che il pag. 7/13 muro risale all'edificazione dell'immobile di proprietà dell'attore e che gli impianti realizzati poi nel 2000-2001 non esistevano. Il teste Tes_3
, sentito all'udienza del 19.7.2922, ha dichiarato di non essere a
[...]
conoscenza dei fatti;
stesso dicasi per il teste , sentito Testimone_4
all'udienza del 13.12.2022; il teste , sentito anch'esso il Tes_5
13.12.2922, ha confermato la presenza del cancello con apertura verso sinistra e di un sistema di illuminazione dell'area. Il teste inoltre, ha Pt_1
dichiarato che le fotografie indicate nei capitoli di prova articolati dal non si riferiscono al 1990 ma al 2007, in quanto “… la prima CP_1
fotografia quella dove vi è la macchina Panda di color bianco risale a tale periodo in quanto io ne sono venuto in possesso e ho fatto le ricerche che mi hanno dato tale data;
la seconda fotografia ha come soggetti due persone impiegate a lavorare con un demolitore e nello sfondo si vede il cancello, tale foto risale al periodo 2011-2012; anche la terza foto è del periodo 2011 e rappresenta l'interno dei vecchi locali l'ultima foto CP_3
rappresenta l'esterno del caseggiato. Conseguentemente, rispondo che … non vi era alcun impianto di illuminazione con scatole o punti luce incassato al muro”. Egualmente sentito a prova contraria sul secondo capitolo articolato dal , il predetto teste ha dichiarato che “… CP_1
all'area si accedeva attraverso un cancello scorrevole a battente, ma nelle foto non si vede la fotocellula e non so se il cancello ne fosse dotato. Il cancello poggiava sul pilastro e non sul muro e questo non dal 1990, ma dal periodo successivo al 2001”. Il testimone , inoltre, ha Tes_6
dichiarato di non saper collocare con precisione nel tempo le foto che gli venivano mostrate, ma che il cancello di accesso all'area era dotato di pag. 8/13 fotocellula. Le rimanenti deposizioni e risposte dei testi escussi non hanno aggiunto elementi sostanziali ai fini della decisione.
La C.T.U. disposta dal giudice istruttore ha consentito poi di accertare:
1) in risposta al primo quesito, che l'accesso al cortile del CP_1
avviene tramite uno spazio confinante con la proprietà Pt_1
rientrato di mt. 2.62, rispetto alla linea del marciapiede, ed a tale distanza è stato posizionato un cancello ad apertura automatica alimentato elettricamente;
che lungo il confine del marciapiede, ad una altezza di mt. 2.60, da terra, è stata posizionata una trave, avente altezza di mt. 1.30, dello spessore di cm. 20, realizzata con intelaiatura metallica e rivestimento in cartongesso, ancorata, tramite bullonatura, sulla parte sinistra al muro del fabbricato del Sig. Pt_1
che il muro di confine tra le due proprietà è rivestito in pianelle di pietrame per una altezza di mt, 1.61 e intonacato per ulteriori cm 60,
e che il rivestimento ha uno spessore di cm 4,5; che lungo il muro del
Sig. nel rivestimento, sono posizionati gli accessori elettrici Pt_1
quali scatole, sensori e luce di apertura, ed inoltre il montante del cancello è poggiato sullo stesso rivestimento;
2) in risposta al secondo quesito, che il valore del muro e dell'area di sedime dello stesso, rapportato ai valori di mercato della zona in cui si trovano gli immobili ed all'esito delle osservazioni del CTP geom.
condivise dl CTU, è pari, considerata la lunghezza del Pt_1
confine condominiale pari a ml 22,54, l'altezza fino alla trave di ml.
3.90 e la lunghezza del muro di proprietà pari a ml. 5.50, ad € Pt_1
1.237,50 per la metà del valore del muro e ad € 123,75 per la metà del valore del suolo sul quale esso insiste;
pag. 9/13 3) in risposta al terzo quesito, che il costo delle opere necessarie per il ripristino ammonta ad € 2.799,28.
Dalla complessiva valutazione della prova orale emerge che il muro della proprietà esiste da ben prime delle opere oggetto di causa, collocate Pt_1
nel periodo 2000-2001; anche a voler accedere alla tesi proposta dai convenuti, secondo cui detti interventi non avrebbero immutato le condizioni preesistenti, comunque lo stato dei luoghi anteriore risalirebbe al 1990, e dunque a data largamente successiva a quella di realizzazione del muro in contestazione. Neppure vi è dubbio, trattandosi di circostanza non specificamente contestata, che detto muro si trovi sul confine tra le proprietà e del convenuto, onde ad esso si applica la Pt_1 CP_1
disposizione di cui all'art. 874 c.c. Può quindi concludersi che il muro appartiene ab origine al che lo realizzò in un periodo anteriore agli Pt_1
interventi successivamente posti in essere dal convenuto e dalla terza chiamata. Non risulta invece accertato con certezza che sul piazzale oggi adibito a parcheggio esistesse, dal 1990 in poi, e comunque da periodo anteriore a quello delle opere contestate dal un sistema di Pt_1
illuminazione.
Una volta accertata l'appartenenza originaria del muro al e la Pt_1
mancanza di autorizzazione dello stesso all'esecuzione degli interventi contestati con l'atto di citazione, va dato atto che il non ha CP_1
eccepito l'intervenuta costituzione di una servitù di mantenimento delle opere nella loro attuale collocazione, ma si è limitato a contestare la fondatezza della domanda attorea e a chiedere, in subordine, la comunione forzosa del muro. Domanda, quest'ultima, che merita di essere accolta, trattandosi di muro posto sul confine.
pag. 10/13 Va invece accolta la domanda di arretramento del fabbricato posto a meno di 5 metri dal confine: la circostanza che esso ospiti impianti di CP_3
infatti, non esonera il proprietario dell'area, che pacificamente va individuato nel dall'obbligo di rispetto Controparte_8
delle norme in tema di distanze, poiché, in difetto di prova contraria, a detto cespite si applica la norma di cui all'art. 934 c.c. Al riguardo, irrilevanti risultano le dichiarazioni dei testimoni escussi, che in parte hanno dichiarato di essere dipendenti, o ex-dipendenti, di e di aver CP_3
frequentato i luoghi di causa, poiché la proprietà di un bene immobile deve essere dimostrata nelle forme prescritte dall'art. 1350 c.c. e non quindi mediante prova orale. Il , dunque, avrebbe dovuto dimostrare CP_1
che il manufatto in questione non era di sua proprietà, allegando un titolo idoneo a superare il criterio di attribuzione della proprietà di cui all'art. 936
c.c., cosa che non risulta dagli atti di causa.
In definitiva, va accolta la domanda del Vacca, limitatamente all'arretramento del manufatto di cui anzidetto sino al rispetto della distanza di 5 metri dal confine. Va del pari accolta la domanda subordinata del , di acquisto del diritto di comunione sul muro di confine, CP_1
con determinazione della relativa indennità nei termini di cui alla C.T.U. e dunque in € 1.361,25 (di cui € 1.237,50 per la metà del valore del muro + €
123,75 per la metà del valore del suolo sul quale esso insiste). Vanno invece rigettate tutte le rimanenti domande.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti. Le spese di C.T.U., liquidate come da dispositivo in € 1.445,51 inclusi esborsi ed accessori di legge, vanno invece poste a carico di tutte le parti in via solidale.
pag. 11/13
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
nonché su quella proposta da quest'ultimo nei confronti del terzo
[...]
chiamato , così provvede: Controparte_2
1) ordina l'arretramento del manufatto insistente sulla proprietà del
, posto a distanza inferiore a metri 5 dal confine con la CP_1
proprietà sino al rispetto di detta distanza;
Pt_1
2) costituisce la comunione forzosa del muro posto al confine tra le proprietà e del condannando Pt_1 Controparte_8
il secondo al pagamento, in favore del primo, del valore della metà del muro e del suolo sul quale esso insiste, per complessivi €
1.361.25 con interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
5) pone a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., che liquida, come da nota spese, in € 1.445,51 inclusi esborsi ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
ST OL
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 1072/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MU BO attore e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. LOCCI GIOVANNI BENITO GUIDO convenuto
(C.F. ), assistito e Controparte_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. MUSU MAURIZIO terza chiamata
CONCLUSIONI: per parte attrice:
pag. 2/13
per il convenuto “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare
1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_1
in relazione alla domanda proposta al punto 4) delle conclusioni proposte dall'attore con l'atto di citazione, con cui si chiede al Tribunale di accertare la realizzazione della “cabina servizi” ad una distanza inferiore
a quella legale nonché alla successiva e domanda proposta al punto 5) di condanna all'arretramento della medesima cabina fino al limite di metri 5 dal confine con la proprietà dell'attore, essendo la stessa di proprietà di
; In via principale, ove le domande proposte Controparte_3
dall'attore risultassero ammissibili e procedibili;
a) Rigettare le domande attrici, siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, per
l'ipotesi in cui la trave risultasse edificata in appoggio sul muro dietrale della casa dell'attore, posto a confine con la proprietà condominiale convenuta, di proprietà esclusiva del;
b) Dichiarare, ai sensi Parte_1
dell'articolo 874 c.c., il muro dietrale della casa dell'attore, posto a confine con la proprietà condominiale convenuta, su cui è stato appoggiato il “travone” descritto al capo 5) della citazione, di proprietà comune col
, per un'altezza pari Controparte_4
al punto più alto della trave stessa e per tutta l'estensione della proprietà
ponendo a carico del condominio il pagamento, in favore CP_5
dell'attore, della metà del valore del muro -per la parte resa comune- e della metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. In via sempre
pag. 3/13 subordinata, per la non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale - delle domande proposte dall'attore c) Dichiarare che tutte le opere e impianti presenti nel piazzale adibito a parcheggio di proprietà del
sono state Controparte_1 Controparte_4
realizzate dalla società venditrice “ , in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. e CP_6
si trovano ancora oggi nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovavano al momento della stipula degli atti di compravendita da cui è sorto il condominio;
e per l'effetto, d) Condannare, ai sensi dell'articolo
1489 c.c., la società venditrice “ , con sede in Controparte_2
Alghero, Via Mazzini, n. 27, C.F. e P.IVA , in persona del suo P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, Ing. , a risarcire, CP_6
rifondere, e comunque rimborsare, in favore del convenuto, a CP_1
titolo di riduzione del prezzo delle parti comuni cedute, oggetto del presente giudizio, nonché a titolo di risarcimento del danno: - il costo della futura rimozione e/o demolizione degli impianti elettrici, di illuminazione, di elettrificazione del cancello di accesso al parcheggio condominiale, del telaio del cancello a scorrimento di accesso all'area di pertinenza comune, dell'arretramento della cabina servizi fino al limite di metri 5 dal confine come per legge, del trave di collegamento di cui al punto 5 dell'espositiva della citazione, infissi, incassati e/o ancorati stabilmente nel muro posto a confine tra la parte retrostante dell'abitazione dell'attore ed il piazzale condominiale;
- il costo per il ripristino di tutti gli impianti e le opere rimosse e/o demolite nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia;
- le somme sostenute dal per spese legali e quelle CP_1
eventualmente da rifondere all'attore; - le somme che il Tribunale dovesse
pag. 4/13 riconoscere dovute all'attore a titolo di risarcimento del danno;
- le somme poste a carico del per il pagamento, in favore dell'attore, delle CP_1
somme pari alla metà del valore del muro dietrale della abitazione del
-per la parte resa comune- e della metà del valore del suolo Parte_1
su cui il muro è costruito nonché il costo per la realizzazione delle opere che occorrono per non danneggiare il vicino, in virtù del riconosciuto diritto di medianza in favore del condominio ex articolo 874 c.c., nella misura che risulterà dovuta ad istruzione compiuta. - ogni e qualsiasi altro pregiudizio economico derivante dalla eventuale soccombenza del
nella causa de quo;
Regolare le spese del giudizio ex D.M. n. CP_1
140/2012, secondo soccombenza”; per la terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Controparte_7
Tribunale di Cagliari, per tutti i motivi, le ragioni e le eccezioni di cui alla presente comparsa di costituzione:
1. Rigettare le domande avanzate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto;
2. Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il in Sant'Antioco (CA), Controparte_8
esponendo di essere proprietario di un immobile confinante con quello dell'area a parcheggio e del locale servizi del convenuto e CP_1
lamentando che quest'ultimo aveva ultimato i detti spazi mediante infissione di numerosi elementi di incasso per illuminazione ed elettrificazione del cancello di accesso nel muro della proprietà di esso attore, mediante realizzazione del cancello predetto con modalità difformi da quelle previste dal progetto, realizzazione di un trave di cemento e di un pag. 5/13 manufatto destinato a servizi, posto a meno di 5 metri dal confine tra le due proprietà. Chiedeva quindi accertarsi la sua proprietà esclusiva del muro di cui anzidetto, rimuovere le opere su di essi infisse senza autorizzazione, modificare il cancello secondo il progetto approvato ed arretrare, sino a distanza, il manufatto adibito a servizi.
Si costituiva il Condominio, resistendo alla domanda e chiamando in causa, in garanzia impropria, la società costruttrice, la quale aveva realizzato tutte le opere oggetto di contestazione da parte attrice. Esponeva poi che la cabina servizi non era di sua proprietà, ma apparteneva ad e CP_3
chiedeva quindi accertarsi il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda concernente detto bene. In relazione all'infissione di una trave nel muro dell'abitazione del il condominio chiedeva di Pt_1
essere autorizzato a versare la metà del valore del muro stesso, qualora ne fosse accertata la proprietà esclusiva in capo all'attore, a norma dell'art. 874 c.c.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, la quale eccepiva che le opere che l'attore lamentava esser state realizzate su muro di sua esclusiva proprietà non costituiscono un elemento di novità rispetto alla situazione preesistente all'intervento edificatorio eseguito dalla società, bensì una mera rinnovazione della situazione preesistente. Esistevano infatti da anni una serie di fabbricati in appoggio al muro dietrale dell'abitazione del con impianti di illuminazione dell'area ancorati al predetto muro Pt_1
(scatole, tubi e punti luce); esisteva inoltre un cancello scorrevole a battente, dotato di fotocellula, posto nella medesima posizione nella quale si trova oggi il cancello di accesso al piazzale (area di parcheggio)
pag. 6/13 condominiale. Concludeva quindi per il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante deposito di documenti, prove testimoniali e C.T.U.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 settembre 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre
2025. Nel termine all'uopo assegnato, le parti depositavano note scritte.
Precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
Va preliminarmente rigettata la richiesta di parte attrice, di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, posto che per tale incombente è già stata fissata l'udienza del 30.10.2025, anticipata come suindicato. Per detta parte, dunque, valgono le conclusioni in precedenza rassegnate.
Ciò posto, la domanda dell'attore è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
I testimoni, escussi sui capitoli di prova articolati dalle parti, hanno confermato che il muro posteriore del fabbricato di proprietà del Pt_1
risale al periodo compreso tra settembre 1978 e gennaio 1979, anteriore all'esecuzione delle opere oggetto di contestazione. I testi , Testimone_1
che ha dichiarato di aver costruito materialmente l'immobile (sentito all'udienza del 19.7.2022) e , progettista e direttore dei Testimone_2
lavori (sentito all'udienza del 10.1.2023) hanno entrambi confermato che il pag. 7/13 muro risale all'edificazione dell'immobile di proprietà dell'attore e che gli impianti realizzati poi nel 2000-2001 non esistevano. Il teste Tes_3
, sentito all'udienza del 19.7.2922, ha dichiarato di non essere a
[...]
conoscenza dei fatti;
stesso dicasi per il teste , sentito Testimone_4
all'udienza del 13.12.2022; il teste , sentito anch'esso il Tes_5
13.12.2922, ha confermato la presenza del cancello con apertura verso sinistra e di un sistema di illuminazione dell'area. Il teste inoltre, ha Pt_1
dichiarato che le fotografie indicate nei capitoli di prova articolati dal non si riferiscono al 1990 ma al 2007, in quanto “… la prima CP_1
fotografia quella dove vi è la macchina Panda di color bianco risale a tale periodo in quanto io ne sono venuto in possesso e ho fatto le ricerche che mi hanno dato tale data;
la seconda fotografia ha come soggetti due persone impiegate a lavorare con un demolitore e nello sfondo si vede il cancello, tale foto risale al periodo 2011-2012; anche la terza foto è del periodo 2011 e rappresenta l'interno dei vecchi locali l'ultima foto CP_3
rappresenta l'esterno del caseggiato. Conseguentemente, rispondo che … non vi era alcun impianto di illuminazione con scatole o punti luce incassato al muro”. Egualmente sentito a prova contraria sul secondo capitolo articolato dal , il predetto teste ha dichiarato che “… CP_1
all'area si accedeva attraverso un cancello scorrevole a battente, ma nelle foto non si vede la fotocellula e non so se il cancello ne fosse dotato. Il cancello poggiava sul pilastro e non sul muro e questo non dal 1990, ma dal periodo successivo al 2001”. Il testimone , inoltre, ha Tes_6
dichiarato di non saper collocare con precisione nel tempo le foto che gli venivano mostrate, ma che il cancello di accesso all'area era dotato di pag. 8/13 fotocellula. Le rimanenti deposizioni e risposte dei testi escussi non hanno aggiunto elementi sostanziali ai fini della decisione.
La C.T.U. disposta dal giudice istruttore ha consentito poi di accertare:
1) in risposta al primo quesito, che l'accesso al cortile del CP_1
avviene tramite uno spazio confinante con la proprietà Pt_1
rientrato di mt. 2.62, rispetto alla linea del marciapiede, ed a tale distanza è stato posizionato un cancello ad apertura automatica alimentato elettricamente;
che lungo il confine del marciapiede, ad una altezza di mt. 2.60, da terra, è stata posizionata una trave, avente altezza di mt. 1.30, dello spessore di cm. 20, realizzata con intelaiatura metallica e rivestimento in cartongesso, ancorata, tramite bullonatura, sulla parte sinistra al muro del fabbricato del Sig. Pt_1
che il muro di confine tra le due proprietà è rivestito in pianelle di pietrame per una altezza di mt, 1.61 e intonacato per ulteriori cm 60,
e che il rivestimento ha uno spessore di cm 4,5; che lungo il muro del
Sig. nel rivestimento, sono posizionati gli accessori elettrici Pt_1
quali scatole, sensori e luce di apertura, ed inoltre il montante del cancello è poggiato sullo stesso rivestimento;
2) in risposta al secondo quesito, che il valore del muro e dell'area di sedime dello stesso, rapportato ai valori di mercato della zona in cui si trovano gli immobili ed all'esito delle osservazioni del CTP geom.
condivise dl CTU, è pari, considerata la lunghezza del Pt_1
confine condominiale pari a ml 22,54, l'altezza fino alla trave di ml.
3.90 e la lunghezza del muro di proprietà pari a ml. 5.50, ad € Pt_1
1.237,50 per la metà del valore del muro e ad € 123,75 per la metà del valore del suolo sul quale esso insiste;
pag. 9/13 3) in risposta al terzo quesito, che il costo delle opere necessarie per il ripristino ammonta ad € 2.799,28.
Dalla complessiva valutazione della prova orale emerge che il muro della proprietà esiste da ben prime delle opere oggetto di causa, collocate Pt_1
nel periodo 2000-2001; anche a voler accedere alla tesi proposta dai convenuti, secondo cui detti interventi non avrebbero immutato le condizioni preesistenti, comunque lo stato dei luoghi anteriore risalirebbe al 1990, e dunque a data largamente successiva a quella di realizzazione del muro in contestazione. Neppure vi è dubbio, trattandosi di circostanza non specificamente contestata, che detto muro si trovi sul confine tra le proprietà e del convenuto, onde ad esso si applica la Pt_1 CP_1
disposizione di cui all'art. 874 c.c. Può quindi concludersi che il muro appartiene ab origine al che lo realizzò in un periodo anteriore agli Pt_1
interventi successivamente posti in essere dal convenuto e dalla terza chiamata. Non risulta invece accertato con certezza che sul piazzale oggi adibito a parcheggio esistesse, dal 1990 in poi, e comunque da periodo anteriore a quello delle opere contestate dal un sistema di Pt_1
illuminazione.
Una volta accertata l'appartenenza originaria del muro al e la Pt_1
mancanza di autorizzazione dello stesso all'esecuzione degli interventi contestati con l'atto di citazione, va dato atto che il non ha CP_1
eccepito l'intervenuta costituzione di una servitù di mantenimento delle opere nella loro attuale collocazione, ma si è limitato a contestare la fondatezza della domanda attorea e a chiedere, in subordine, la comunione forzosa del muro. Domanda, quest'ultima, che merita di essere accolta, trattandosi di muro posto sul confine.
pag. 10/13 Va invece accolta la domanda di arretramento del fabbricato posto a meno di 5 metri dal confine: la circostanza che esso ospiti impianti di CP_3
infatti, non esonera il proprietario dell'area, che pacificamente va individuato nel dall'obbligo di rispetto Controparte_8
delle norme in tema di distanze, poiché, in difetto di prova contraria, a detto cespite si applica la norma di cui all'art. 934 c.c. Al riguardo, irrilevanti risultano le dichiarazioni dei testimoni escussi, che in parte hanno dichiarato di essere dipendenti, o ex-dipendenti, di e di aver CP_3
frequentato i luoghi di causa, poiché la proprietà di un bene immobile deve essere dimostrata nelle forme prescritte dall'art. 1350 c.c. e non quindi mediante prova orale. Il , dunque, avrebbe dovuto dimostrare CP_1
che il manufatto in questione non era di sua proprietà, allegando un titolo idoneo a superare il criterio di attribuzione della proprietà di cui all'art. 936
c.c., cosa che non risulta dagli atti di causa.
In definitiva, va accolta la domanda del Vacca, limitatamente all'arretramento del manufatto di cui anzidetto sino al rispetto della distanza di 5 metri dal confine. Va del pari accolta la domanda subordinata del , di acquisto del diritto di comunione sul muro di confine, CP_1
con determinazione della relativa indennità nei termini di cui alla C.T.U. e dunque in € 1.361,25 (di cui € 1.237,50 per la metà del valore del muro + €
123,75 per la metà del valore del suolo sul quale esso insiste). Vanno invece rigettate tutte le rimanenti domande.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti. Le spese di C.T.U., liquidate come da dispositivo in € 1.445,51 inclusi esborsi ed accessori di legge, vanno invece poste a carico di tutte le parti in via solidale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
nonché su quella proposta da quest'ultimo nei confronti del terzo
[...]
chiamato , così provvede: Controparte_2
1) ordina l'arretramento del manufatto insistente sulla proprietà del
, posto a distanza inferiore a metri 5 dal confine con la CP_1
proprietà sino al rispetto di detta distanza;
Pt_1
2) costituisce la comunione forzosa del muro posto al confine tra le proprietà e del condannando Pt_1 Controparte_8
il secondo al pagamento, in favore del primo, del valore della metà del muro e del suolo sul quale esso insiste, per complessivi €
1.361.25 con interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
5) pone a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., che liquida, come da nota spese, in € 1.445,51 inclusi esborsi ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
ST OL
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