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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Federica LA PA, all'esito della discussione celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
( e x a r t . 2 8 1 s e x i e s c . p . c . ) nella causa iscritta al n. 197/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. Giuseppe Nicosia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. del difensore: Email_1
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 432/2023 del Giudice di Pace di Trapani, depositata il 27/06/2023, in esito alla controversia civile iscritta al n. 1083/2023 R.G. del Giudice di Pace di Trapani
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la riforma parziale della sentenza Parte_1
n. 432/2023 del Giudice di Pace di Trapani, depositata il
27/06/2023, in esito alla controversia civile iscritta al n. 1083/2023 R.G. 197/2024
R.G. del Giudice di Pace di Trapani, nella parte in cui non ha riconosciuto (anche) il rimborso del costo del biglietto aereo, pari ad € 64,78, in dipendenza della cancellazione del volo AP 425 del
5.5.2022, che avrebbe dovuto effettuare il vettore con CP_1
partenza dall'aeroporto di Trapani e con destinazione quello di
MA.
Segnatamente, con un unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del diritto del passeggero ad esigere il rimborso del biglietto del volo cancellato, in violazione degli artt. 5 e 8 del
Regolamento CE n. 261/2004 e dell'art. 132 cpc.
Pertanto, chiedendo la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza n. 432/2024 del Giudice di Pace di trapani nella parte in cui, in assenza di motivazione, non ha liquidato la somma richiesta a titolo rimborso del biglietto aereo della tratta aerea cancellata;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
al pagamento in favore del Sig. dell'ulteriore somma di Parte_1
€ 64,78, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 8 del Regolamento CE
n. 261/2004; Il tutto oltre interessi legali dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e compensi professionali di causa anche del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, in misura che il Giudice d'appello tenga in debita considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione e della circostanza che, per meri fini transattivi e per evitare le lungaggini del procedimento d'impugnazione,
l'appellante aveva richiesto alla compagnia aerea il pagamento della sorte capitale richiesta nella citazione di primo grado e delle spese di lite del giudizio liquidate dal Giudice di Pace di Trapani (senza, quindi, alcuna
2 R.G. 197/2024
richiesta di ulteriori spese legali per il grado d'appello), non ricevendo alcun riscontro”.
Seppur ritualmente citata, non si è costituita, dacché CP_1
ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va rilevato che è dato pacifico quello per cui il vettore aereo è responsabile del danno, sotto forma di una compensazione pecuniaria, quando il ritardo supera un tempo ben determinato, previsto dal Regolamento CEE 261/04.
La misura di detta compensazione varia da un minimo di € 250,00, per due o più ore di ritardo, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a km.
1.500, ad un massimo di € 600,00. E ciò, oltre al diritto all' assistenza (ad esempio, cibi, bevande e pernottamento in albergo).
Va, inoltre, evidenziato che l'art. 8 del Regolamento CE n.
261/2004, prescrive che, in caso di cancellazione spetta al passeggero la scelta tra: - “il rimborso entro sette giorni senza penali dell'intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure anche per la o le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e se del caso volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile”, ovvero “imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, non appena possibile, oppure imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti”.
Pertanto, è per espressa previsione di legge (art. 8, Reg. n. 261/04) che il passeggero ha diritto al rimborso dell'intero costo del biglietto aereo qualora il volo venga cancellato.
3 R.G. 197/2024
Il ha comprovato l'acquisto del titolo (cfr. doc. n. 2 Pt_1
allegato al fascicolo di primo grado), ed è pure pacifica la cancellazione del volo AP 425 del 5.5.2022 – non dipendente da circostanze eccezionali - con partenza dall'aeroporto di Trapani e con destinazione quello di MA (cfr. all. n. 4 fascicolo di primo grado prodotto da parte appellante).
Di conseguenza, va riconosciuto all'appellante, oltre al diritto alla compensazione ex artt. 5 e 7 Reg. n. 261/04 già oggetto della pronunzia di primo grado, anche il rimborso del costo sofferto per l'acquisto del biglietto, non avendo l'appellante usufruito della prestazione (cfr. ex multis, Corte giustizia Unione Europea, sez.
VIII, sentenza 12/09/2018 n° C-601/17).
In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 432/2023 del Giudice di Pace di Trapani, depositata il 27/06/2023, in esito alla controversia civile iscritta al n. 1083/2023 R.G. del Giudice di
Pace di Trapani va parzialmente riformata, con condanna di al pagamento, in favore dell'appellante, dell'ulteriore CP_1
somma di € 64,78, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
Confermando il capo della sentenza appellata in ordine alle spese di lite poiché disposto in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
4 R.G. 197/2024
in accoglimento dell'appello proposto da , in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 432/2023 del Giudice di Pace di
Trapani, depositata il 27/06/2023, in esito alla controversia civile iscritta al n. 1083/2023 R.G. del Giudice di Pace di Trapani, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
dell'ulteriore somma di euro 64,78, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle CP_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 332,00 oltre €
91,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Trapani, 31.10.2025
Il Giudice
Federica LA PA
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