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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1550/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa DA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1550/2022, promossa da:
./P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappres a dall'Avv. Laura CP_1
Beatrice Caci;
- appellante contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
- appellata contumace contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 vv. S ini, dall'Avv. Lucia Macchia, dall' Sardi e dall'Avv. Maria Teresa Zenti;
- appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni delle parti pagina 1 di 6 L'appellante ha concluso come verbale di udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di pri l 2/11/2021, proposto innanzi al Giudice di Pace di Pontedera, la Sig.ra proponeva op so la Controparte_2 cartella esattoriale n. 0 notificata da Controparte_5
edeva il pagamento della somma di € 1.725,44, iscritto al ruolo esattoriale dal er crediti tutti derivanti da violazioni di norme del Codice della Strada. Controparte_3
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduceva l'“avvenuta prescrizione quinquennale del titolo in quanto la cartella di pagamento è stata notificata oltre i cinque anni dall'accertamento, ben oltre quindi il termine del quinquennio dalla violazione così come previsto dagli artt. 209 Cds e 28 della legge 689\8”.
Nel giudizio di primo grado si costituiva chiedendo il rigetto del Controparte_5 ricorso e la condanna alle spese di lite in
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Pontedera pronunciava la sentenza n. 19/2022 del 24/1/2022, con la quale così statuiva: “Il Giudice di Pace di Pontedera, Dott. Avv. Lorenzo Caruso, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla in ogni sua parte la cartella esattoriale n. 08720190010152835000 (per l'importo di € relativa pretesa sanzionatoria con essa iscritta al ruolo. Condanna al rimborso a favore dell'opponente del C.U. di iscrizione al ruolo Controparte_5
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello, articolando i Controparte_5 seguenti motivi di gravame:
- nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge e/o erronea applicazione di legge, essendo stata, la cartella di pagamento, notificata in data 8/10/2021, ovvero dopo il periodo di sospensione della notifica degli atti esattivi previsto a seguito dell'emergenza da Covid-19; quindi il primo Giudice ha errato nel non considerare la sospensione della prescrizione;
- infatti, i tre verbali di accertamento iscritti a ruolo risultano notificati alla ricorrente, uno in data 9/3/2015 e gli altri due in data 18/8/2015; quindi al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata, in data 8/10/2021, in applicazione delle previsioni normative previste dal cosiddetto Decreto Cura Italia, non era ancora maturata alcuna prescrizione.
Si è costituito in giudizio il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 aderendo alla tesi sostenuta dall' appella lla sentenza del Giudice di Pace di Pontedera, in quanto l'azione di recupero delle somme iscritte a ruolo non si è prescritta.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusi in tesi: per l'accoglimento dell'appello proposto da per Pt_2 le ragioni suesposte e meglio articolate dalla stessa nell'atto introduttivo del presente giudizio e sostan nte Pt_2 pagina 2 di 6 riassunte nella presente co del con esclusione, quindi, di ogni e qu Controparte_3 responsabilità a in ip o di rigetto dell'appello proposto Controparte_3 Pt_2 tenere indenne il ento delle spese di lite non potendo essere attribuita all'Ente Controparte_3 CP_3 alcuna responsa alla sentenza oggi impugnata. Vittoria di onorari e spese”.
La convenuta invece, non si è costituita in giudizio. Pertanto, dopo aver Controparte_2 verificato la r ell'atto di citazione, in data 29/12/2022 il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 10/9/2025 il Giudice, dato atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
*** lità della notifica e la mancata costituzione dell'appellata e va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Sig.ra in considerazione del fatto Controparte_2 che “i tre verbali di accertamento iscritti al ruolo risul te a mezzo serviziopostale per compiuta giacenza in data 9/03/15 (uno) e 18/08/15 (due). Tale presupposto de é in ricorso né nella comparsa di risposta della resistente Controparte_5
, con conseguente accoglimento dell'eccepita estinzione per prescrizi
[...] ere la pretesa sanzionatoria. Infatti, le sanzioni elevate a titolo di violazioni al codice della strada o della L. 386/90 inserite nella cartella di pagamen zione attorea mai contestata dalla convenuta Controparte_6 oltre 5 anni prima della notifica della ridett
[...] eventuali atti interruttivi comunque idonei ad interrompere il corso della maturata prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/81 per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione per violazioni amministrative, rispetto alla notificazione della cartella di pagamento opposta”.
'eccezione di sospensione della prescrizione sollevata dalla stessa in forza delle disposizioni emergenziali di cui al D.L. 18/2020, Controparte_5 tarie, in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 3l maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come recita l'art. 68 1 comma di detto decreto. Infatti, il richiamato comma 4 bis dello stesso articolo, come modificato dal D.L. 41 del 22/3/2021 […] limita espressamente detta sospensione della prescrizione alle entrate tributarie e non tributarie affidate agli agenti della riscossione nel periodo sopra citato (8/3/20 – 31/08/21) ma non a ruoli resi esecutivi antecedentemente (nel caso che ci occupa il ruolo n. 2019/002254 risulta essere stato reso esecutivo ed affidato all'agente della riscossione fin dal 29/04/19)”. pagina 3 di 6 La sentenza del primo Giudice non è condivisibile e deve pertanto essere riformata.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto che il comma 4 bis di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 deve essere interpretato nel senso che esso “limita espressamente detta sospensione della prescrizione alle entrate tributarie e non tributarie affidate agli agenti della riscossione nel periodo sopra citato (08.03.2020 – 31.08.2021) ma non a ruoli resi esecutivi antecedentemente”.
Sulla base di tale motivazion tinta per prescrizione la pretesa sanzionatoria fatta valere da in quanto le sanzioni contestate Controparte_5 erano state notificate oltre c fica della cartella di pagamento, avvenuta in data 8/10/2021.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, occorre tenere presente che il quinquennio di prescrizione, con decorrenza dal 9/3/2015 (data di notifica del primo verbale di accertamento), è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
Specificamente, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il comma 4 della stessa norma ha disposto: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso pertanto anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Infine, l'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. pagina 4 di 6 Pertanto, se l'art. 67 ha sospeso i termini per attività accertative che si sarebbero concluse durante il periodo emergenziale, l'art. 68 ha prorogato il termine finale, ampliando il tempo a disposizione degli enti per agire sui crediti.
Il D.L. n. 73/2021, convertito con L. 106/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), ha poi ulteriormente prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8/3/2020 al 31/8/2021.
La disposizione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, richiamata dal predetto articolo 68, prevede, al comma 1, che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; al comma 3 che: “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che, nel periodo dall'8/3/2020 al 31/8/2021, la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione della prescrizione dei termini anche per la notifica delle cartelle di pagamento, alla quale non poteva procedersi.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché risulta ato che i tre verbali di accertamento iscritti a ruolo risultano notificati alla uno in data 9/3/2015 e Controparte_2 due in data 18/8/2015, al momento della notifica d to impugnata, avvenuta in data 8/10/2021, non era ancora intervenuta la prescrizione, tenuto conto del periodo di sospensione disciplinato dalle norme precedentemente riportate.
L'appello è, dunque, fondato e va accolto.
Nonostante la soccombenza di visto che la normativa oggetto di disamina Controparte_2 ha ingenerato negli anni dubbi a non univoche soluzioni giurisprudenziali sussistono quelle ragioni che ex art. 92 co. 2 cpc giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia dell'appellata Controparte_2
-ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 19/2022 del 24/1/2022, conferma la cartella di pagamento n. 08720190010152835000;
-DICHIARA compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Pisa l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa DA IA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa DA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1550/2022, promossa da:
./P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappres a dall'Avv. Laura CP_1
Beatrice Caci;
- appellante contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
- appellata contumace contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 vv. S ini, dall'Avv. Lucia Macchia, dall' Sardi e dall'Avv. Maria Teresa Zenti;
- appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni delle parti pagina 1 di 6 L'appellante ha concluso come verbale di udienza del 10.09.2025 ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di pri l 2/11/2021, proposto innanzi al Giudice di Pace di Pontedera, la Sig.ra proponeva op so la Controparte_2 cartella esattoriale n. 0 notificata da Controparte_5
edeva il pagamento della somma di € 1.725,44, iscritto al ruolo esattoriale dal er crediti tutti derivanti da violazioni di norme del Codice della Strada. Controparte_3
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduceva l'“avvenuta prescrizione quinquennale del titolo in quanto la cartella di pagamento è stata notificata oltre i cinque anni dall'accertamento, ben oltre quindi il termine del quinquennio dalla violazione così come previsto dagli artt. 209 Cds e 28 della legge 689\8”.
Nel giudizio di primo grado si costituiva chiedendo il rigetto del Controparte_5 ricorso e la condanna alle spese di lite in
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Pontedera pronunciava la sentenza n. 19/2022 del 24/1/2022, con la quale così statuiva: “Il Giudice di Pace di Pontedera, Dott. Avv. Lorenzo Caruso, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla in ogni sua parte la cartella esattoriale n. 08720190010152835000 (per l'importo di € relativa pretesa sanzionatoria con essa iscritta al ruolo. Condanna al rimborso a favore dell'opponente del C.U. di iscrizione al ruolo Controparte_5
Avverso la citata sentenza, ha proposto appello, articolando i Controparte_5 seguenti motivi di gravame:
- nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge e/o erronea applicazione di legge, essendo stata, la cartella di pagamento, notificata in data 8/10/2021, ovvero dopo il periodo di sospensione della notifica degli atti esattivi previsto a seguito dell'emergenza da Covid-19; quindi il primo Giudice ha errato nel non considerare la sospensione della prescrizione;
- infatti, i tre verbali di accertamento iscritti a ruolo risultano notificati alla ricorrente, uno in data 9/3/2015 e gli altri due in data 18/8/2015; quindi al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata, in data 8/10/2021, in applicazione delle previsioni normative previste dal cosiddetto Decreto Cura Italia, non era ancora maturata alcuna prescrizione.
Si è costituito in giudizio il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 aderendo alla tesi sostenuta dall' appella lla sentenza del Giudice di Pace di Pontedera, in quanto l'azione di recupero delle somme iscritte a ruolo non si è prescritta.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusi in tesi: per l'accoglimento dell'appello proposto da per Pt_2 le ragioni suesposte e meglio articolate dalla stessa nell'atto introduttivo del presente giudizio e sostan nte Pt_2 pagina 2 di 6 riassunte nella presente co del con esclusione, quindi, di ogni e qu Controparte_3 responsabilità a in ip o di rigetto dell'appello proposto Controparte_3 Pt_2 tenere indenne il ento delle spese di lite non potendo essere attribuita all'Ente Controparte_3 CP_3 alcuna responsa alla sentenza oggi impugnata. Vittoria di onorari e spese”.
La convenuta invece, non si è costituita in giudizio. Pertanto, dopo aver Controparte_2 verificato la r ell'atto di citazione, in data 29/12/2022 il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 10/9/2025 il Giudice, dato atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
*** lità della notifica e la mancata costituzione dell'appellata e va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Sig.ra in considerazione del fatto Controparte_2 che “i tre verbali di accertamento iscritti al ruolo risul te a mezzo serviziopostale per compiuta giacenza in data 9/03/15 (uno) e 18/08/15 (due). Tale presupposto de é in ricorso né nella comparsa di risposta della resistente Controparte_5
, con conseguente accoglimento dell'eccepita estinzione per prescrizi
[...] ere la pretesa sanzionatoria. Infatti, le sanzioni elevate a titolo di violazioni al codice della strada o della L. 386/90 inserite nella cartella di pagamen zione attorea mai contestata dalla convenuta Controparte_6 oltre 5 anni prima della notifica della ridett
[...] eventuali atti interruttivi comunque idonei ad interrompere il corso della maturata prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/81 per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione per violazioni amministrative, rispetto alla notificazione della cartella di pagamento opposta”.
'eccezione di sospensione della prescrizione sollevata dalla stessa in forza delle disposizioni emergenziali di cui al D.L. 18/2020, Controparte_5 tarie, in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 3l maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come recita l'art. 68 1 comma di detto decreto. Infatti, il richiamato comma 4 bis dello stesso articolo, come modificato dal D.L. 41 del 22/3/2021 […] limita espressamente detta sospensione della prescrizione alle entrate tributarie e non tributarie affidate agli agenti della riscossione nel periodo sopra citato (8/3/20 – 31/08/21) ma non a ruoli resi esecutivi antecedentemente (nel caso che ci occupa il ruolo n. 2019/002254 risulta essere stato reso esecutivo ed affidato all'agente della riscossione fin dal 29/04/19)”. pagina 3 di 6 La sentenza del primo Giudice non è condivisibile e deve pertanto essere riformata.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto che il comma 4 bis di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 deve essere interpretato nel senso che esso “limita espressamente detta sospensione della prescrizione alle entrate tributarie e non tributarie affidate agli agenti della riscossione nel periodo sopra citato (08.03.2020 – 31.08.2021) ma non a ruoli resi esecutivi antecedentemente”.
Sulla base di tale motivazion tinta per prescrizione la pretesa sanzionatoria fatta valere da in quanto le sanzioni contestate Controparte_5 erano state notificate oltre c fica della cartella di pagamento, avvenuta in data 8/10/2021.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, occorre tenere presente che il quinquennio di prescrizione, con decorrenza dal 9/3/2015 (data di notifica del primo verbale di accertamento), è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
Specificamente, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il comma 4 della stessa norma ha disposto: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso pertanto anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Infine, l'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. pagina 4 di 6 Pertanto, se l'art. 67 ha sospeso i termini per attività accertative che si sarebbero concluse durante il periodo emergenziale, l'art. 68 ha prorogato il termine finale, ampliando il tempo a disposizione degli enti per agire sui crediti.
Il D.L. n. 73/2021, convertito con L. 106/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), ha poi ulteriormente prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8/3/2020 al 31/8/2021.
La disposizione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, richiamata dal predetto articolo 68, prevede, al comma 1, che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; al comma 3 che: “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che, nel periodo dall'8/3/2020 al 31/8/2021, la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione della prescrizione dei termini anche per la notifica delle cartelle di pagamento, alla quale non poteva procedersi.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché risulta ato che i tre verbali di accertamento iscritti a ruolo risultano notificati alla uno in data 9/3/2015 e Controparte_2 due in data 18/8/2015, al momento della notifica d to impugnata, avvenuta in data 8/10/2021, non era ancora intervenuta la prescrizione, tenuto conto del periodo di sospensione disciplinato dalle norme precedentemente riportate.
L'appello è, dunque, fondato e va accolto.
Nonostante la soccombenza di visto che la normativa oggetto di disamina Controparte_2 ha ingenerato negli anni dubbi a non univoche soluzioni giurisprudenziali sussistono quelle ragioni che ex art. 92 co. 2 cpc giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia dell'appellata Controparte_2
-ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 19/2022 del 24/1/2022, conferma la cartella di pagamento n. 08720190010152835000;
-DICHIARA compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Pisa l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa DA IA
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