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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6252/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Raggruppamento Temporaneo D impresa Resistente_1 S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20240002161771102427545 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21812/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Conclusioni della parte ricorrente: Per tutti i motivi esposti, la signora Ricorrente_1, come sopra rappresentata e difesa,
CHIEDE
che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Voglia:
I) In via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso, per i motivi esposti, e, dichiarare illegittimo il diritto della Resistente_1 S.p.A. – AC S.p.A. alla riscossione del credito indicato nella intimazione di pagamento de quo per l'importo complessivo di Euro
407,41, di competenza dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento n. 20240002161771102427545 del 21.12.2024, notificata il 17 gennaio 2025 dalla R.T.I. e di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e/o comunque ad essa connessi e la non debenza, da parte della ricorrente, di alcuna delle somme addebitate.
II) Sempre in via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la presente opposizione, per i motivi indicati, e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione i diritti di credito contenuto nell'atto impugnato.
III) In via gradata, accertare la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza della procedura di riscossione dei suddetti crediti in quanto non risultano notificate alla istante gli atti prodromici, riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, e poiché non sono stati regolarmente iscritti a ruolo i tributi e, pertanto, nulla è dovuto in relazione agli stessi, per intervenuta decadenza dal potere impositivo.
IV) In via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi in cui si ritengano dovuto il tributo, valutata la ricorrenza di ipotesi di prescrizione, riduzione e/o esenzione, dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, così come emessa, e rideterminare, sulla base di quanto dedotto ed eccepito, nella più equa e giusta misura, le somme addebitate a titolo di maggiorazione, compensi, spese ed interessi, nonché dichiarare la nullità della ridetta intimazione nella parte in cui prevede l'irrogazione di sanzioni.
V) Condannare, in ogni caso, la R.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore e/o la Regione
Campania, in persona del Presidente in carica, in solido tra loro, o chi tenutovi per legge, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti di MUNICIPIA PA- AC PA, Concessionario della Riscossione Coattiva dei Tributi e delle Altre Entrate per la Regione
Campania una intimazione di pagamento n. 20240002161771102427545 del 21.12.2024, con la quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 407,41 (comprensiva di interessi, oneri di riscossione, spese di procedura e di notifica), entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'atto impugnato, pena l'esecuzione forzata;
che la intimazione di pagamento in questione afferisce al mancato pagamento dell'ingiunzione n. 234400777813 del 25.10.2017, di importo complessivo pari ad € 275,64, asseritamente notificata il 23.11.2017, e, ancor prima, al prodromico avviso di accertamento n.
201400777813, presuntivamente notificato il 15.09.2014, avente ad oggetto la Tassa Automobilistica (art. 17 Legge 449/97), per l'anno 2012 per il veicolo Tg. Targa_1 ed avente come Ente Creditore la Regione Campania;
che la ricorrente impugna, in questa sede, la predetta intimazione di pagamento n.
20240002161771102427545 del 21.12.2024, notificata in data 17.01.2025, dalla R.T.I., per l'importo complessivo di € 407,41.
Parte ricorrente faceva rilevare che dalla data di scadenza del tributo dovuto alla data di notifica delle singole ingiunzioni di pagamento è ampiamente maturata la prescrizione triennale, non essendoci la prova dell'interruzione della stessa;
che, pertanto, la ricorrente impugna la presente notifica al fine di poterne ottenere l'annullamento per l'intervenuta prescrizione triennale del tributo, con le conseguenti declaratorie di nullità ed il favore delle spese processuali con attribuzione.
Benché ritualmente citati, con rituale notifica inviata via PEC, REGIONE CAMPANIA e MUNICIPIA PA-
AC PA non si costituivano in giudizio nei termini.
All'esito della discussione avvenuta in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.
L'atto impugnato riguarda un una intimazione di pagamento relativo alla tassa automobilistica anno di imposta 2012.
Sì precisa, che l'art. 5, comma 32, del D.L. 30/12/82, n. 953 convertito con L. 28/02/83, n. 53 sancisce che l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ricade in capo a coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico e da quello delle immatricolazioni.
Il comma 38 della succitata normativa sancisce, altresì: "Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia .....". L'art. 5 del D.P.R. 05/02/1953, n. 39 al comma 1 così testualmente recita: " La tassa di circolazione è stabilita in ragione di anno solare".
Il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, prevedeva che tenuti al pagamento della tassa in oggetto fossero coloro che, in base al pubblico registro automobilistico, potessero dirsi proprietari del veicolo in esso iscritto. In quel contesto normativo, il soggetto passivo del tributo andava quindi ineludibilmente identificato in funzione della titolarità del diritto di proprietà sul veicolo, tenuto conto delle risultanze del pubblico registro automobilistico. Le quali ponevano una presunzione relativa, soggetta a prova contraria
(per tutte Cass. n. 10011-06).
In tema di prescrizione triennale vedi Corte di Cassazione Civile, sez. VI-T, ordinanza 25/08/2017 n°
20425 e ordinanza n° 20425 co cui la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalle SS
UU della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento.
Pertanto, trattandosi di tributi tassa automobilistica risalenti all'anno 2012, sono ormai decorsi i termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio dell'azione della P.A. alla riscossione della tassa in oggetto, senza che vi sia prova di altri atti interruttivi nei termini notificati da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La difesa del contribuente ha fatto rilevare che per il periodo d'imposta oggetto dell'ingiunzioni di pagamento, l'intimazione impugnata non è stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento.
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione. Quindi, il conteggio per il bollo auto 2012, a cui afferisce l'intimazione di pagamento impugnata, parte il 1° gennaio 2014, pertanto, il termine ultimo per la richiesta di pagamento corrisponde al 1° gennaio 2017; dopodiché, interviene la prescrizione e ogni richiesta è da considerarsi nulla.
In altre parole, la notifica dell'atto di intimazione di pagamento è avvenuta ben oltre i tre anni previsti dalla normativa vigente, pertanto il diritto è ampiamente prescritto.
Gli enti impositori non si sono tempestivamente costituiti;
a tal proposito giova rammentare il consolidato orientamento della SC secondo cui è ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purché sia rispettato il termine, di cui all'art.32 comma 1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione (sentenza n. 11943/2016).
Ne consegue che, in assenza di prova di rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria vantata, l'atto impugnato va annullato attesa la prescrizione maturatasi in ordine al tributo che ne costituisce oggetto.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto e deve essere annullata l'intimazione di pagamento impugnata in premessa.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e dell'esito del giudizio con la contumacia dell'ente di riscossione e dell'ente impositore, si ritiene giusto non provvedere sulla liquidazione delle spese del procedimento tra le parti medesime.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Nulla per le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6252/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Raggruppamento Temporaneo D impresa Resistente_1 S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20240002161771102427545 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21812/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Conclusioni della parte ricorrente: Per tutti i motivi esposti, la signora Ricorrente_1, come sopra rappresentata e difesa,
CHIEDE
che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Voglia:
I) In via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso, per i motivi esposti, e, dichiarare illegittimo il diritto della Resistente_1 S.p.A. – AC S.p.A. alla riscossione del credito indicato nella intimazione di pagamento de quo per l'importo complessivo di Euro
407,41, di competenza dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento n. 20240002161771102427545 del 21.12.2024, notificata il 17 gennaio 2025 dalla R.T.I. e di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e/o comunque ad essa connessi e la non debenza, da parte della ricorrente, di alcuna delle somme addebitate.
II) Sempre in via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la presente opposizione, per i motivi indicati, e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione i diritti di credito contenuto nell'atto impugnato.
III) In via gradata, accertare la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza della procedura di riscossione dei suddetti crediti in quanto non risultano notificate alla istante gli atti prodromici, riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, e poiché non sono stati regolarmente iscritti a ruolo i tributi e, pertanto, nulla è dovuto in relazione agli stessi, per intervenuta decadenza dal potere impositivo.
IV) In via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi in cui si ritengano dovuto il tributo, valutata la ricorrenza di ipotesi di prescrizione, riduzione e/o esenzione, dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, così come emessa, e rideterminare, sulla base di quanto dedotto ed eccepito, nella più equa e giusta misura, le somme addebitate a titolo di maggiorazione, compensi, spese ed interessi, nonché dichiarare la nullità della ridetta intimazione nella parte in cui prevede l'irrogazione di sanzioni.
V) Condannare, in ogni caso, la R.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore e/o la Regione
Campania, in persona del Presidente in carica, in solido tra loro, o chi tenutovi per legge, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti di MUNICIPIA PA- AC PA, Concessionario della Riscossione Coattiva dei Tributi e delle Altre Entrate per la Regione
Campania una intimazione di pagamento n. 20240002161771102427545 del 21.12.2024, con la quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 407,41 (comprensiva di interessi, oneri di riscossione, spese di procedura e di notifica), entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'atto impugnato, pena l'esecuzione forzata;
che la intimazione di pagamento in questione afferisce al mancato pagamento dell'ingiunzione n. 234400777813 del 25.10.2017, di importo complessivo pari ad € 275,64, asseritamente notificata il 23.11.2017, e, ancor prima, al prodromico avviso di accertamento n.
201400777813, presuntivamente notificato il 15.09.2014, avente ad oggetto la Tassa Automobilistica (art. 17 Legge 449/97), per l'anno 2012 per il veicolo Tg. Targa_1 ed avente come Ente Creditore la Regione Campania;
che la ricorrente impugna, in questa sede, la predetta intimazione di pagamento n.
20240002161771102427545 del 21.12.2024, notificata in data 17.01.2025, dalla R.T.I., per l'importo complessivo di € 407,41.
Parte ricorrente faceva rilevare che dalla data di scadenza del tributo dovuto alla data di notifica delle singole ingiunzioni di pagamento è ampiamente maturata la prescrizione triennale, non essendoci la prova dell'interruzione della stessa;
che, pertanto, la ricorrente impugna la presente notifica al fine di poterne ottenere l'annullamento per l'intervenuta prescrizione triennale del tributo, con le conseguenti declaratorie di nullità ed il favore delle spese processuali con attribuzione.
Benché ritualmente citati, con rituale notifica inviata via PEC, REGIONE CAMPANIA e MUNICIPIA PA-
AC PA non si costituivano in giudizio nei termini.
All'esito della discussione avvenuta in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.
L'atto impugnato riguarda un una intimazione di pagamento relativo alla tassa automobilistica anno di imposta 2012.
Sì precisa, che l'art. 5, comma 32, del D.L. 30/12/82, n. 953 convertito con L. 28/02/83, n. 53 sancisce che l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ricade in capo a coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico e da quello delle immatricolazioni.
Il comma 38 della succitata normativa sancisce, altresì: "Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia .....". L'art. 5 del D.P.R. 05/02/1953, n. 39 al comma 1 così testualmente recita: " La tassa di circolazione è stabilita in ragione di anno solare".
Il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, prevedeva che tenuti al pagamento della tassa in oggetto fossero coloro che, in base al pubblico registro automobilistico, potessero dirsi proprietari del veicolo in esso iscritto. In quel contesto normativo, il soggetto passivo del tributo andava quindi ineludibilmente identificato in funzione della titolarità del diritto di proprietà sul veicolo, tenuto conto delle risultanze del pubblico registro automobilistico. Le quali ponevano una presunzione relativa, soggetta a prova contraria
(per tutte Cass. n. 10011-06).
In tema di prescrizione triennale vedi Corte di Cassazione Civile, sez. VI-T, ordinanza 25/08/2017 n°
20425 e ordinanza n° 20425 co cui la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalle SS
UU della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento.
Pertanto, trattandosi di tributi tassa automobilistica risalenti all'anno 2012, sono ormai decorsi i termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio dell'azione della P.A. alla riscossione della tassa in oggetto, senza che vi sia prova di altri atti interruttivi nei termini notificati da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La difesa del contribuente ha fatto rilevare che per il periodo d'imposta oggetto dell'ingiunzioni di pagamento, l'intimazione impugnata non è stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento.
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione. Quindi, il conteggio per il bollo auto 2012, a cui afferisce l'intimazione di pagamento impugnata, parte il 1° gennaio 2014, pertanto, il termine ultimo per la richiesta di pagamento corrisponde al 1° gennaio 2017; dopodiché, interviene la prescrizione e ogni richiesta è da considerarsi nulla.
In altre parole, la notifica dell'atto di intimazione di pagamento è avvenuta ben oltre i tre anni previsti dalla normativa vigente, pertanto il diritto è ampiamente prescritto.
Gli enti impositori non si sono tempestivamente costituiti;
a tal proposito giova rammentare il consolidato orientamento della SC secondo cui è ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purché sia rispettato il termine, di cui all'art.32 comma 1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione (sentenza n. 11943/2016).
Ne consegue che, in assenza di prova di rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria vantata, l'atto impugnato va annullato attesa la prescrizione maturatasi in ordine al tributo che ne costituisce oggetto.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto e deve essere annullata l'intimazione di pagamento impugnata in premessa.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e dell'esito del giudizio con la contumacia dell'ente di riscossione e dell'ente impositore, si ritiene giusto non provvedere sulla liquidazione delle spese del procedimento tra le parti medesime.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Nulla per le spese.