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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9026/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010303289/2013 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5319.16 del 20.7.2016 depositata il 10.11.2016, resa in primo grado nel processo RG 2196.14, era stato accolto il ricorso sostanzialmente sulla eccezione defensionale della ritenuta erroneità dell'accertamento induttivo effettuato dall'Agenzia (alla società Ricorrente 1 srl) applicando la percentuale di ricarico fissa pari al 15%.
L'appello della Agenzia soccombente si fondava, oltre alle censure alla motivazione relativa alla tipologia di accertamento, anche sulla presenza del litisconsorzio necessario tra reddito della società e soci.
A seguito dell'annullamento da parte del giudice di appello della sentenza di primo, a causa del ritenuto litisconsorzio necessario (Sentenza appello n. 1760.2023 dep. 22.6.2023), il processo prosegue oggi nella primigenia fase del primo grado.
All'udienza odierna la causa era posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non è condivisibile in relazione alle emergenze documentali agli atti del fascicolo. Agli atti
è stata depositata la ricostruzione del reddito di impresa della società verificata. La ricostruzione operata dai militari della GdF, perfettamente resa nello spirito del testo e della ratio delle norme vigenti, trae origine dalla parziale omessa tenuta delle scritture contabili e si esplica attraverso una certosina ricostruzione dei ricavi per ogni singola tipologia di merce, differenziando quindi il ricavo per ogni particolare bene venduto.
Il ricorso non si confronta con i numerosi allegati (vedasi ad esempio nel fascicolo allegato 63) il quale dà atto della prudente e rispettosa metodica impiegata dalla Amministrazione per effettuare l'accertamento analitico;
l'accertamento indica per ogni merce il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita, la percentuale di ricarico, il numero della fattura e la sua data. In assenza di parte delle scritture contabili obbligatorie non si comprende come avrebbe potuto l'Amministrazione effettuare un accertamento analitico maggiormente rispettoso della logica di sistema. Il PVC è composto non solo da 102 fogli ma anche da 64 allegati i quali sono stati consegnati alla parte che ha sottoscritto l'accettazione. I ricarichi in percentuale sono stati ricavati dalle fatture di acquisto e dalle vendite per tipologia di prodotto.
Successivamente (pag.75 del PVC) è stato chiesto alla parte sig. Nominativo_1 la percentuale media di ricarico e la risposta è stata 13%; a pag. 82 la medesima percentuale è stata applicata al calcolo delle rimanenze finali. L'accertamento non soffre di alcuna illegittimità paventata e va pertanto confermato.
Quando la difesa del ricorrente lamenta l'applicazione della media aritmetica semplice non è condivisibile.
I verificatori hanno rispettato il calcolo induttivo dei ricarichi per ogni singolo prodotto o categoria commerciale.
Anche l'eccezione riproposta in sede di processo verbale in contraddittorio presso l'Agenzia del 10.2.2014
(pag.1) è destituita di fondamento;
nelle tabelle si dà atto del valore della fattura, la quale implicitamente indica il valore e la quantità della merce venduta. Peraltro, l'ufficio in data 4.3.2014 aveva offerto in riduzione una minore percentuale di ricarico non accettata dal contribuente riducendo il reddito di impresa da 55.930,00 ad euro 50.024,00.
Questo Collegio, diversamente operando, ritiene che il primigenio accertamento fosse coerente con un PVC che non soffre di alcuna illegittimità o illogicità. L'accertamento è corredato dalle ampie motivazioni che riprendono il PVC nella parte in cui effettua il ricarico calcolando su ogni singola categoria merceologica acquisendo il dato del costo (acquisto della merce) e la il prezzo di vendita.
Occorre solo aggiungere che la sentenza di primo grado non è condivisibile anche nella parte in cui "dimentica" che il giudice tributario è un giudice dell'impugnazione\annullamento\merito: a differenza di un giudizio puramente demolitorio, quello tributario è finalizzato a una decisione sostitutiva. Il giudice, quando riscontra un vizio (che nel caso peraltro non esiste) non può fermarsi all'annullamento dell'atto. Deve, invece, esaminare nel merito la pretesa fiscale e, operando una valutazione sostitutiva, ricondurla alla sua corretta misura, nei limiti delle domande delle parti. Nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto determinare le corrette quote di ricarico dovute dalle parti, anziché annullare in toto l'accertamento all'amministrazione finanziaria. Errando in tal senso, ha omesso una parte essenziale della sua pronuncia (Corte di Cassazione, ordinanza n. 27098/2024).
Il ricorso deve essere rigettato e per l'effetto confermata la legittimità dell'accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente per euro 500.00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 500,00.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9026/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010303289/2013 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5319.16 del 20.7.2016 depositata il 10.11.2016, resa in primo grado nel processo RG 2196.14, era stato accolto il ricorso sostanzialmente sulla eccezione defensionale della ritenuta erroneità dell'accertamento induttivo effettuato dall'Agenzia (alla società Ricorrente 1 srl) applicando la percentuale di ricarico fissa pari al 15%.
L'appello della Agenzia soccombente si fondava, oltre alle censure alla motivazione relativa alla tipologia di accertamento, anche sulla presenza del litisconsorzio necessario tra reddito della società e soci.
A seguito dell'annullamento da parte del giudice di appello della sentenza di primo, a causa del ritenuto litisconsorzio necessario (Sentenza appello n. 1760.2023 dep. 22.6.2023), il processo prosegue oggi nella primigenia fase del primo grado.
All'udienza odierna la causa era posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non è condivisibile in relazione alle emergenze documentali agli atti del fascicolo. Agli atti
è stata depositata la ricostruzione del reddito di impresa della società verificata. La ricostruzione operata dai militari della GdF, perfettamente resa nello spirito del testo e della ratio delle norme vigenti, trae origine dalla parziale omessa tenuta delle scritture contabili e si esplica attraverso una certosina ricostruzione dei ricavi per ogni singola tipologia di merce, differenziando quindi il ricavo per ogni particolare bene venduto.
Il ricorso non si confronta con i numerosi allegati (vedasi ad esempio nel fascicolo allegato 63) il quale dà atto della prudente e rispettosa metodica impiegata dalla Amministrazione per effettuare l'accertamento analitico;
l'accertamento indica per ogni merce il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita, la percentuale di ricarico, il numero della fattura e la sua data. In assenza di parte delle scritture contabili obbligatorie non si comprende come avrebbe potuto l'Amministrazione effettuare un accertamento analitico maggiormente rispettoso della logica di sistema. Il PVC è composto non solo da 102 fogli ma anche da 64 allegati i quali sono stati consegnati alla parte che ha sottoscritto l'accettazione. I ricarichi in percentuale sono stati ricavati dalle fatture di acquisto e dalle vendite per tipologia di prodotto.
Successivamente (pag.75 del PVC) è stato chiesto alla parte sig. Nominativo_1 la percentuale media di ricarico e la risposta è stata 13%; a pag. 82 la medesima percentuale è stata applicata al calcolo delle rimanenze finali. L'accertamento non soffre di alcuna illegittimità paventata e va pertanto confermato.
Quando la difesa del ricorrente lamenta l'applicazione della media aritmetica semplice non è condivisibile.
I verificatori hanno rispettato il calcolo induttivo dei ricarichi per ogni singolo prodotto o categoria commerciale.
Anche l'eccezione riproposta in sede di processo verbale in contraddittorio presso l'Agenzia del 10.2.2014
(pag.1) è destituita di fondamento;
nelle tabelle si dà atto del valore della fattura, la quale implicitamente indica il valore e la quantità della merce venduta. Peraltro, l'ufficio in data 4.3.2014 aveva offerto in riduzione una minore percentuale di ricarico non accettata dal contribuente riducendo il reddito di impresa da 55.930,00 ad euro 50.024,00.
Questo Collegio, diversamente operando, ritiene che il primigenio accertamento fosse coerente con un PVC che non soffre di alcuna illegittimità o illogicità. L'accertamento è corredato dalle ampie motivazioni che riprendono il PVC nella parte in cui effettua il ricarico calcolando su ogni singola categoria merceologica acquisendo il dato del costo (acquisto della merce) e la il prezzo di vendita.
Occorre solo aggiungere che la sentenza di primo grado non è condivisibile anche nella parte in cui "dimentica" che il giudice tributario è un giudice dell'impugnazione\annullamento\merito: a differenza di un giudizio puramente demolitorio, quello tributario è finalizzato a una decisione sostitutiva. Il giudice, quando riscontra un vizio (che nel caso peraltro non esiste) non può fermarsi all'annullamento dell'atto. Deve, invece, esaminare nel merito la pretesa fiscale e, operando una valutazione sostitutiva, ricondurla alla sua corretta misura, nei limiti delle domande delle parti. Nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto determinare le corrette quote di ricarico dovute dalle parti, anziché annullare in toto l'accertamento all'amministrazione finanziaria. Errando in tal senso, ha omesso una parte essenziale della sua pronuncia (Corte di Cassazione, ordinanza n. 27098/2024).
Il ricorso deve essere rigettato e per l'effetto confermata la legittimità dell'accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente per euro 500.00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 500,00.