Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5802/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Calvaruso;
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Letizia Patanè e Carmelo Spampinato;
NONCHE' CONTRO già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Torrisi;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha chiesto al Tribunale di condannare La a Parte_2 Controparte_1 corrispondergli una somma indicativamente pari ad euro 50.079,45, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (sub specie di danno biologico) patito in conseguenza di un sinistro occorso in data 31 luglio 2020 alle ore 11:00 circa.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha prospettato che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava all'interno dei locali della società convenuta, siti in Catania, Blocco;
uscito dai predetti locali, si dirigeva verso il piazzale per raggiungere Controparte_4 la propria auto allorquando udiva abbaiare il cane asseritamente di proprietà della società; il cane, sempre abbaiando, si dirigeva verso l'attore il quale, “onde evitarne l'aggressione, effettuava uno scatto repentino, riportando danni fisici”; a seguito dell'evento lesivo si rendeva necessario l'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania ove veniva sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso, come da referto in atti, nonché ad intervento chirurgico cui
la responsabilità del sinistro e delle conseguenze pregiudizievoli derivatene è da imputarsi in via esclusiva alla convenuta ai sensi dell'art. 2052 CP_5
c. c., in quanto proprietaria del cane su cui ha un obbligo di custodia.
A sostegno della domanda, il sig. ha prodotto una copiosa documentazione, comprensiva di Pt_2 certificazioni mediche e relazione tecnica medico – legale di parte;
quindi, ha chiesto l'ammissione della prova per testi e della c. t. u. medico – legale.
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 4 c. p. c.. Nel merito, ha contestato integralmente ogni deduzione di parte avversa e, in particolare, ha eccepito la mancata prova del fatto storico nonché del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal cane e l'evento lesivo lamentato. Ha inoltre contestato la quantificazione del danno operata dall'attore in quanto eccessiva e sproporzionata. In ogni caso ha chiesto, in ragione del contratto di assicurazione stipulato con la a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile, di disporre Controparte_6 la chiamata in causa della predetta compagnia assicurativa per essere, in ipotesi di condanna, da questa garantita e manlevata da ogni somma che sarà chiamata a corrispondere in ragione del presente giudizio.
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita in giudizio la la quale, Controparte_6 in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo alla società Controparte_1 per essere il cane di proprietà del sig. , figlio dell'amministratore della società. Nel
[...] Persona_1 merito ha resistito all'avversa domanda contestando integralmente i fatti e la dinamica del sinistro così come narrati da controparte. In particolare, ha lamentato la mancata prova del collegamento eziologico tra l'evento dannoso ed il comportamento materiale dell'animale ritenendo invece, quale unica ed esclusiva causa dell'evento lesivo occorso all'attore, “il comportamento ingiustificato dello stesso danneggiato” il quale “preso dal panico sol perché aveva udito il cane abbaiare ha cominciato a correre”. Ha, infine, contestato la quantificazione del danno proposta dall'attore sulla base di una mera perizia di parte, priva di qualunque valore probatorio.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, le parti costituite hanno ribadito, precisandole, le rispettive domande, difese ed eccezioni. In particolare, nella memoria ex 183 co. 6 n. 1 c. p. c., ha fatto propria Controparte_1
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva già sollevata dalla terza chiamata nella propria comparsa di costituzione.
Con ordinanza emessa in data 21 giugno 2022, ritenendosi che “la causa si palesa matura per essere decisa avuto riguardo alla scarnissima prospettazione di cui all'atto di citazione, non colmata dalla prima memoria ex art. 183 co. 6, c. p. c., né colmabile con la prova per testi, in parte afferente a circostanze non prospettate in precedenza” sono state rigettate le istanze istruttorie sì come articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
All'udienza del 25 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue. Secondo l'art. 2052 c. c., “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2052 c. c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. Detta responsabilità per danni causati dall'animale è esclusa solo se il responsabile provi “il caso fortuito”. Trattasi della stessa formula esimente adottata dal legislatore anche nell'ipotesi di responsabilità, per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c. c.
In particolare, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c. c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (Cass. n. 17091/2014; Cass. n. 24223/2015; Cass. n. 10402/2016).
Il caso fortuito, la cui rilevanza deve essere apprezzata sotto il profilo causale (Cass. n. 7260/2013), può avere ad oggetto anche il comportamento del danneggiato che per assumere efficacia causale esclusiva deve rivestire caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità (Cass. n. 10402/2016 e Cass. n. 25223/2016; in termini e, più recentemente, Cass. n. 9315/2019 la quale ha affermato i medesimi principi evidenziando che la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
Ciò non esclude che il comportamento del danneggiato, pur non integrando gli estremi del vero e proprio caso fortuito, possa assumere rilevanza a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c. c. (come osservato da Cass. n. 27724/2018 in tema di responsabilità ex art. 2051 c. c. con insegnamento applicabile anche nel presente caso vertendosi sempre in tema di responsabilità oggettiva, “la condotta incauta della vittima…assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c. c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere anche esclusiva”; rileva, altresì, l'insegnamento di Cass. n. 2480/2018 che invita a considerare la condotta del danneggiato tenendo conto “ del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”).
Da quanto (del tutto condivisibilmente) indicato dal Supremo Collegio, su colui il quale promuova un giudizio risarcitorio invocando a proprio suffragio la previsione di cui all'art. 2052 cit. incombe essenzialmente l'onere di operare una compiuta prospettazione del nesso eziologico;
adempiuto tale onere egli beneficia della natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, competendo piuttosto al custode convenuto offrire la cd. prova liberatoria. Orbene, è evidente che, dinanzi ad un quadro siffatto, l'adempimento dell'unico onere gravante sul danneggiato (vale a dire la prospettazione del nesso eziologico) debba avvenire in modo preciso e adeguato;
egli deve in altre parole operare una prospettazione del meccanismo produttivo dell'evento tale da consentire al giudice di affermare positivamente la sussistenza del nesso eziologico: fino a quando la prospettazione operata dall'attore non consenta realmente di ricostruire “come” la “cosa” abbia cagionato il danno, tale prospettazione risulterà insufficiente.
L'onere di allegazione va, dunque, adempiuto in modo puntuale e circostanziato poiché, solo per detta via, si pone il giudice in condizione di individuare rettamente il thema decidendum giacché altrimenti, a fronte di mere enunciazioni e doglianze generiche, non sorgerebbe neppure, in capo al decidente, il potere - dovere di provvedere;
inoltre, una prospettazione precisa e adeguata è la sola che mette realmente il convenuto in condizione di difendersi eventualmente prospettando a propria volta gli elementi dai quali desumere se e in che misura il danneggiato abbia concorso alla produzione del danno.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice va rigettata per insufficiente prospettazione del nesso eziologico tra l'animale in custodia e il danno.
L'attore, infatti, ha omesso di allegare in modo preciso edadeguato la dinamica del fatto, inteso come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento producendo determinati effetti.
Egli si è, invece, limitato a prospettre che sinistro e animale si collocavano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto spazio – temporale, omettendo di esplicitare il meccanismo produttivo del primo ed il nesso di derivazione eziologica tra lo stesso e la res, ossia come e in che misura l'abbaiare del cane ed, in generale, la sua condotta abbia potuto causalmente incidere sulla caduta dell'attore.
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame della domanda di manleva spiegata dalla società
[...] CP nei confronti della terza chiamata. CP_1
Il regime delle spese processuali, quanto ai rapporti tra l'attore e è regolato Controparte_1 dal principio della soccombenza sicché parte attrice deve rifondere il convenuto delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014, sì come aggiornati al d. m. 147/2022 (valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00), con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in causa, va ricordato che, secondo l'orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23948/2019): “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestatamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Inoltre, in altre decisioni (Cass. n. 7674/2008 e Cass. n. 14930/2000) i giudici di legittimità affermano che le spese del giudizio sostenute dalla parte chiamata in causa possono essere poste a carico della parte soccombente anche quando non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo ovvero quest'ultimo sia stato chiamato iussu iudicis (Cass. n. 8886/2013).
Applicando tali principi al caso in esame, essendo risultata infondata la tesi di parte attrice, secondo la regola della soccombenza, la stessa va condannata alla rifusione delle spese processuali di costituzione e di rappresentanza della terza chiamata in causa liquidate sulla base degli stessi parametri utilizzati per parte convenuta.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere Parte_2 Controparte_1
[. delle spese di lite, che liquida in Euro 3.809,00, oltre c. p. c. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.; condanna a rifondere la terza chiamata Parte_2 CP_6
[... a. delle spese di lite, che liquida in Euro 3.809,00, oltre c. p. c. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 23 maggio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo