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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR TA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2436/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CE VI e LD TE
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luigi
[...] P.IVA_2
Molinaro
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Onorati Giuliano Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
(C.F. e CP_3 C.F._1 Controparte_4
( ) con il patrocinio dell'avv. Fortunato AR Giovanna CodiceFiscale_2
ER CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/9/2025.
La società appaltatrice ha convenuto in giudizio la stazione Parte_1 appaltate, e la compagnia assicurativa emittente le polizze fideiussorie in favore Controparte_2 della committente, Controparte_1
pagina 1 di 24 , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come Controparte_1 precisate nella prima memoria ex art. 183 co VI cpc: “- rigettare le domande riconvenzionali articolate dal e da inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- confermare il Controparte_2 CP_1 rigetto dell'istanza di emissione dell'Ordinanza ex art. 186 ter formulata da non sussistendone CP_1
i presupposti di legge e comunque;
Quanto al In via preliminare e comunque: a) Controparte_2 accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del provvedimento disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal Servizio Edilizia del Comune di di CP_2 risoluzione contrattuale (e degli atti successivi) in danno della società in Parte_1 quanto carente nei necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne, ove occorra, la disapplicazione;
conseguentemente, dichiarare lo stesso provvedimento privo di qualsivoglia validità
e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa, e/o costitutiva e di condanna a carico del;
nonché Controparte_2 accertare e dichiarare la non fondatezza delle richieste del di cui alla Controparte_2 determinazione comunale del Settore OO.PP. Servizio Edilizia n. 1826 – 2022 del 2.9.2022, ivi compresi gli addebiti delle penali, nonché della non correttezza ed erroneità dello stato di consistenza del 16.5.2022 e di tutto quanto non riconosciuto in favore dell'impresa Parte_1 chiedendo altresì l'accertamento e la declaratoria del diritto della ad ottenere Parte_1
l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 73/2021 e ss. mm. e ii. con riconoscimento delle circostanze impreviste e imprevedibili come da Deliberazione n. 227 dell'11.5.2022 e delle norme di legge CP_5 applicabili;
b) previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento di risoluzione disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal Servizio
Edilizia del e sua disapplicazione, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione Controparte_2 in danno del del Contratto di Appalto stipulato in data 29.6.2021 (PG 37773 Controparte_2 registrato in il 1.7.2021 n. 5035 rep. n. 4822) per grave inadempimento contrattuale del CP_2
e per violazione del dovere di buona fede e collaborazione nella esecuzione del Controparte_2 contratto, per i fatti e le motivazioni esposti, e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia, accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico del;
nel merito Controparte_2 ed in ogni caso: c) accertare e dichiarare il diritto della a vedersi Parte_1 riconosciuta la somma di € 79.678,59 oltre IVA, a titolo di pagamento delle lavorazioni contrattuali dalla stessa eseguite e tuttavia mai remunerate (o comunque non riconosciute) oltre materiale a piè
d'opera da stato di consistenza del 3.5.2022 e per l'effetto condannare il al Controparte_2 pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi pagina 2 di 24 dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art.
2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed
IVA se dovuta, come per legge;
d) accertare il diritto della a vedersi Parte_1 riconosciuta la somma corrispondente al 10% dei lavori non eseguiti pari ad € 77.553,46 (su lavori al ribasso non eseguiti per € 775.534,65), oltre IVA ed interessi come per legge, nonchè la somma da determinarsi in corso di causa, corrispondente al valore venale delle opere oltre IVA ed interessi come per legge e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle predette somme o di Controparte_2 quelle, maggiori o minori ritenute di giustizia e determinate anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge;
e) accertare il diritto della
a vedersi riconosciuta la somma - da determinarsi in via equitativa - a Parte_1 titolo di danno all'immagine, in conseguenza della diffusione delle notizie attinenti al rapporto contrattuale alla stampa locale e relativamente alla segnalazione all'ANAC rispetto alla quale ci si riserva di azionare contro il gli ulteriori pregiudizi che dovessero sorgere in caso Controparte_2 di provvedimenti a carico dell'impresa; nel merito e in via subordinata f) previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque ineffcacia del provvedimento di risoluzione disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal Servizio Edilizia del (e degli atti Controparte_2 successivi) e sua disapplicazione, attribuire a tale provvedimento valore di recesso ai sensi dell'art.
109 del D.Lgs n. 50/2016 e per l'effetto accertare e dichiarare sciolto il contratto di appalto di cui è causa per intervenuto recesso da parte del;
per l'effetto condannare il Controparte_2 CP_2
a pagare a i lavori eseguiti e il 10% sul non eseguito nella somma
[...] Parte_1 di € 77.553,46 a titolo di lucro cessante, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Quanto alla società e h ) accertare e Controparte_6 Controparte_7 dichiarare inammissibile, illegittima e/o infondata la richiesta di escussione da parte del CP_2
delle polizze fdeiussorie n. DE0628316 emessa in data 12.4.2021 per la garanzia defnitiva sui
[...] lavori (copertura €uro 139.982,72) e la n. AN0601643 emessa in data 13.5.2021 a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972, con riferimento all'appalto per cui è causa, non sussistendo per tale escussione, in quanto arbitraria ed abusiva e, per l'effetto, ordinare pagina 3 di 24 alla società di non procedere a nessun pagamento Controparte_8 nei riguardi del , in relazione alle suddette polizze, con vittoria di spese, Controparte_2 competenze ed onorari del presente giudizio;
Con riserva di articolare i mezzi istruttori ex art. 183 VI
n. 2) comma c.p.c..”.
Il convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Voglia Controparte_2 codesto ecc.mo Giudice, respingere le domande tutte di parte attrice perché infondate, in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale - accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto de quo pronunciata dal ex art 108 dlgs 50/2016; - Controparte_2 dichiarare obbligata a restituire l'anticipo contrattuale percepito pari ad euro Parte_1
186.643,63 oltre IVA e così per euro 295.307,99, dedotti € 146.000,00 iva inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza oltre euro 51.068,00 a titolo di penale e così per complessivi € 109.878,00; - dichiarare tenuta a garantire detta somma al netto dell'iva CP_1 pertanto dovuto il pagamento della stessa già effettuato in favore del quanto Parte_2 alla polizza AN 0601643 relativa all'anticipazione; - dichiarare obbligata a Parte_1 risarcire il danno cagionato dall'inadempimento contrattuale e dalla conseguente risoluzione quantificato, per i motivi di cui all'esposizione che precede, in €. 593.570,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia;
- dichiarare quale prestatore di polizza fideiussoria a cauzione CP_1 definitiva nell'appalto di cui è causa, obbligata ad adempiere alla richiesta di escussione del
[...]
ed a pagare in favore dello stesso la somma garantite di €.139.982,72 Euro quanto alla CP_2 polizza DE 0628316 relativa alla cauzione definitiva . - condannare a Parte_1 pagare in favore del , a titolo di risarcimento del danno, per la parte eccedente a Controparte_2 quanto già riscosso dal con l'escussione della cauzione definitiva.”. CP_2 ha concluso come Controparte_1 segue: “a) in via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi Sigg.ri e nel rispetto dei termini dell'art. CP_3 Controparte_4
163 bis cpc b) nel merito, in via principale e riconvenzionale (nei confronti dell'attrice): - accertato e dichiarato l'obbligo della e dei fideiussori di quest'ultima Sigg.ri Parte_1
e a tenere indenne da ogni pagamento effettuato CP_3 Controparte_4 CP_1 al beneficiario per effetto delle polizze richiamate in premessa (per capitale, interessi e spese tutte) nonché a versare alla IA stessa, a semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, tutte le somme a qualsiasi titolo o per qualunque ragione corrisposte al beneficiario delle polizze - accertato e dichiarato l'obbligo della a pagare, sulle stesse somme dovute in Parte_1 rivalsa, gli interessi di mora nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di n. 3 punti pagina 4 di 24 percentuali - condannare ed i Sigg.ri e Parte_1 CP_3 [...]
, in solido, tra loro al pagamento in favore di dell'importo di € 249.861,34 CP_4 CP_1 pari al totale delle somme escusse e versate al , oltre agli interessi di mora sul Controparte_2 menzionato capitale al saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti della
e nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confronti dei Parte_1 coobbligati di quest'ultima dalla data del pagamento fino al soddisfo;
instando sin da ora affinché il
Tribunale di Ferrara voglia emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter cpc, nei confronti dei menzionati soggetti debitori, per le stesse somme sopra indicate c) nel merito, in via subordinata (condizionata all'accoglimento totale o parziale delle domande azionate dalla attrice) e riconvenzionale (nei confronti del ): - accertato e dichiarato il diritto Controparte_2 di ad ottenere, nei confronti della Stazione appaltante, la ripetizione di tutte le somme CP_1 pagate a seguito della escussione delle polizze nel caso in cui, sulla base delle prospettazioni e prove fornite dalla appaltatrice, le domande della dovessero trovare Parte_1 totale o parziale accoglimento e le somme corrisposte dalla garante a favore del beneficiario dovessero risultare, ad esito del giudizio, parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dalla garante stessa (ex artt. 4 condizioni di polizza, 104 comma 10 Codice degli Appalti e 2033 cc); - condannare il a rimborsare la IA tutte le somme che dovessero venir Controparte_2 accertate come indebitamente ricevute dal stesso perché ritenute non dovute dalla CP_2 con l'aggravio della rivalutazione e degli interessi nella misura Parte_1 prevista dal D. LGs. 231/2002 dalla data del pagamento fino al soddisfo In ogni, con vittoria delle spese di lite (da liquidare in base allo scaglione di riferimento determinato in base al valore della causa, tenendo conto dei criteri stabiliti dal DM 55/2014) e rimborso di quelle anticipate per la riconvenzionale”.
I terzi chiamati e hanno concluso come segue: “Nel merito: - accertare e CP_4 Parte_3 dichiarare l'invalidità, la nullità e/o inefficacia delle pattuizioni speciali denominate “ CP_9
SPECIALE Coobbligazione solidale e oneri specifici in capo al contraente e ai coobbligati” delle polizze fideiussorie n. DE0628316 emessa in data 12.4.2021 per la garanzia definitiva sui lavori
(copertura €uro 139.982,72) e la n. AN0601643 emessa in data 13.5.2021 a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972 e sottoscritte dal Contraente
Costruttori per l'effetto dichiarare l'avversa pretesa inammissibile e infondata in fatto Parte_1
e in diritto e per l'effetto disporre l'estromissione dei terzi dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ai sigg.ri e CP_3 Controparte_4 dell'obbligo di tenere indenne da ogni pagamento effettuato in favore del CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 24 quale beneficiario delle polizze, e per l'effetto rigettare le domande nei loro confronti avanzate da
essendo la pretesa infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, CP_1 fatte proprie le deduzioni eccezioni e articolazioni dell'attrice principale, accogliere le conclusioni dell'attrice principale nei confronti delle altre parti del presente giudizio, Parte_1 con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso, rigettare le domande proposte da nei confronti CP_1 di e;
- in ogni caso, condannare e comunque le altre parti CP_3 Controparte_4 CP_1 del presente giudizio al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei terzi chiamati da
con ogni conseguenza di legge.”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appaltatrice ha chiesto l'accertamento dell'invalidità e/o illegittimità e Parte_1 comunque l'inefficacia del provvedimento disposto con determinazione n. 2022-571 del 14/04/2022 dal
Servizio Edilizia del Comune di di risoluzione del contratto di appalto, poiché ritenuto privo dei CP_2 necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, ne ha domandato la disapplicazione.
Nel merito, in via principale, parte attrice ha chiesto di accertare l'infondatezza delle richieste del n. 1826 – 2022 del 2/9/2022, nonché l'erroneità dello stato di consistenza del Controparte_10
16/5/2022 e di tutto quanto non riconosciuto in favore dell'impresa Costruttori ferma Parte_1 la richiesta di ottenere l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 73/2021 e ss. mm. e ii. con riconoscimento delle circostanze impreviste e imprevedibili come da Deliberazione ANAC n. 227 dell'11/5/2022 e delle norme di legge applicabili. ha richiesto poi l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto Parte_1 stipulato in data 29/6/2021 (PG 37773 registrato in il 1/7/2021 n. 5035 rep. n. 4822) per grave CP_2 inadempimento contrattuale del e per violazione del dovere di buona fede e Controparte_2 collaborazione nella esecuzione del contratto.
Per l'effetto, parte attrice ha chiesto la condanna del al pagamento di euro Controparte_2
79.678,59 oltre IVA, a titolo di pagamento delle lavorazioni contrattuali eseguite, oltre al costo del materiale a piè d'opera da stato di consistenza del 3/5/2022, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge.
Parte attrice ha, poi, formulato la richiesta risarcitoria a norma dell'art. 2043 c.c. e, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c. ha altresì domandato la condanna del convenuto al pagamento di Parte_1 CP_2 una somma - da determinarsi in via equitativa - a titolo di danno all'immagine, in conseguenza della pagina 6 di 24 diffusione delle notizie attinenti al rapporto contrattuale alla stampa locale e relativamente alla segnalazione all' CP_5
Nel merito, in via subordinata, parte attrice ha chiesto di attribuire al provvedimento n. 2022-571 del
14/04/2022 del Servizio Edilizia del Comune di Ferrara valore di recesso ai sensi dell'art. 109 del
D.Lgs n. 50/2016 e, per l'effetto, di dichiarare sciolto il contratto di appalto e condannare il CP_2
a pagare a i lavori eseguiti e il 10% sul non eseguito nella somma di
[...] Parte_1 euro 77.553,46 a titolo di lucro cessante, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c.
L'attrice ha poi richiesto l'accertamento dell'inammissibilità, illegittimità e/o infondatezza della richiesta di escussione da parte del delle polizze fideiussorie n. DE0628316 del Controparte_2
12/4/2021 e n. AN0601643 del 13/5/2021 e, per l'effetto, la condanna della Controparte_8
a non procedere a nessun pagamento nei riguardi del in
[...] Controparte_2 relazione alle suddette polizze, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
A fondamento delle domande proposte l'attrice ha dedotto quanto segue:
- con determina n. DD-2020-2780 n. PG-2020-143017 esecutiva dal 29/12/2020 (doc 1), il CP_2
aveva approvato il progetto per lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della
[...]
Cittadella dello Sport, dell'importo complessivo di euro 1.550.000,00 (I.V.A. compresa), poi modificata dalla successiva Determinazione DD-2021-20 P.G. 2139/2021 esecutiva dal 11/01/2021
(doc. 2), con correzione della classificazione da III a III-bis;
- rilevati ulteriori errori, l'Ente comunale, con Determina DD-2021-509 P.G. 6624/2021 (doc. 3) esecutiva dal 19/01/2021, aveva approvato la seconda parziale modifica della determina a contrarre, per errate qualificazione e modalità di subappalto della categoria scorporabile superspecializzata OS30, superiore al 10%;
- verificata la copertura finanziaria, facendo ricorso anche a un contributo regionale assegnato dalla
Regione Emilia-Romagna, era stato assunto l'impegno di spesa con “codice 06012.02.0715010319 –
CITTADELLA DELLO SPORT: RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE”;
- con determinazione n. DD-2021-509 PG-2021-37773, esecutiva dal 24/03/2021, i lavori erano stati aggiudicati all'odierna attrice per l'importo di euro 933.218,15, al netto del ribasso offerto del 25,95%, di cui euro 20.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. 10% (doc. 4);
- la società attrice aveva sottoscritto tramite Controparte_11
due polizze fideiussorie: la n. DE0628316 emessa in data 12/4/2021 per la
[...] garanzia definitiva sui lavori (copertura euro 139.982,72) e la n. AN0601643 emessa in data 13/5/2021
pagina 7 di 24 a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972 (copertura euro 205.307,99)
(doc. 5 e 6);
- il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori veniva stipulato in data 29/6/2021 (PG 37773 registrato in il 1/7/2021 n. 5035 rep. N. 4822) (doc. 7); CP_2
- il aveva provveduto a consegnare il cantiere in tre momenti differenti e, in Controparte_2 particolare: in data 8/6/2021 consegna parziale per i lavori agli spogliatoi del pattinodromo, posticipando al 21 giugno la data di effettivo inizio dei lavori;
in data 28/6/2021consegna parziale per i lavori relativi agli spogliatoi del campo scuola e dell'impianto di illuminazione del velodromo ed in data 24/8/2021 consegna definitiva per i restanti lavori;
- con l'ultima consegna, il termine per l'ultimazione di tutti i lavori era stato fissato in 300 giorni decorrenti dal 12/08/2021 e, quindi, con scadenza al 7/06/2022;
- l'attività preparatoria del cantiere, rivelatasi più difficoltosa per via di una serie di mancanze e imprecisioni della progettazione esecutiva, indagini aggiuntive, nonché dell'improvviso aumento dei prezzi delle materie prime e delle forniture per i lavori, aveva causato una serie di ritardi, non dipendenti dall'appaltatore, e conseguenti contrasti tra e il Parte_1 CP_2
;
[...]
- nonostante l'irragionevolezza della tempistica assegnata alla luce delle carenze negli elaborati progettuali, l'appaltatore aveva evitato di formalizzare riserve in tal senso, anche tenuto conto della collaborazione sul piano pratico da parte del CP_2
- il Comune di , invece, a mezzo del Direttore dei Lavori, a pochi giorni dalla consegna parziale CP_2 del cantiere, aveva inviato ordini di servizio in rapporto alla fase di insediamento e inizio delle attività da parte dell'impresa appaltatrice e del subappaltatore autorizzato per la prima fase dei lavori (doc. 8,
9), contestando asseriti ritardi nel rispetto del cronoprogramma ed inadeguata organizzazione di cantiere e richiedendo documentazione già nella propria disponibilità;
- in data 10/08/2021, il direttore di cantiere, per conto della ditta appaltatrice, tramite una pec, aveva fornito indicazioni sulle tempistiche di avanzamento dei lavori al pattinodromo, garantendo la loro ultimazione entro i termini contrattuali, aveva precisato che alcuni documenti richiesti erano già nelle mani della Stazione appaltante, aveva comunicato la normale ripresa delle attività subito dopo
Ferragosto e trasmesso anche il nuovo cronoprogramma dei lavori (doc. 10);
- dato l'innalzamento dei costi dovuto alla crisi pandemica e la difficoltà nel reperire i materiali, con mail del 7/10/2021 e del 29.11.2021 (docc. 11 e 12), il Direttore di Cantiere aveva chiesto al RUP una revisione e una rimodulazione dei prezzi, oltre alla proroga per l'esecuzione dei lavori;
pagina 8 di 24 - il aveva negato di fatto la revisione dei prezzi ed avviato la procedura di Controparte_2 risoluzione del contratto ex art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016;
- in data 07/03/2022, tramite pec, il Direttore Lavori aveva contestato gli addebiti all'impresa (doc. 13)
e, in data 21/03/2022, aveva trasmesso le proprie controdeduzioni (doc. 14); Parte_1
- con determinazione 2022-571 del 14/04/2022 del Servizio Edilizia, il rigettando Controparte_2 le controdeduzioni della società, aveva approvato la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e, contestualmente, trasmesso ad Controparte_11
la richiesta di escussione delle polizze per le garanzie
[...] Controparte_1 sull'anticipazione e sulla cauzione definitiva per un totale di euro 345.290,71 (doc. 15);
- la ditta appaltatrice aveva contestato tale decisione, evidenziando l'illegittimità degli atti comunali ed invitando la compagnia assicurativa a non procedere alla escussione (doc. 16 e 17);
- solamente in data 3/05/2022, il Direttore dei Lavori aveva trasmesso alla Parte_1 uno stato di consistenza con allegati, dal quale era emerso lo svolgimento dei lavori da parte della ditta per oltre euro 180.000,00, oltre IVA, (doc. 18);
- dopo un'interlocuzione con gli uffici comunali, in data 17/05/2022, la Parte_1 aveva comunicato di non avere osservazioni, nell'intento di definire la questione ed accelerare l'emissione del SAL, che avrebbe consentito all'attrice di annullare la polizza sulle anticipazioni e abbattere proporzionalmente la somma coperta per la polizza definitiva sui lavori (doc. 19);
- nell'attesa dell'emissione del SAL definitivo, l'impresa aveva richiesto chiarimenti, senza ottenere riscontro (doc. 20);
- poiché in data 17/08/2022 il aveva sollecitato l'escussione delle polizze alla Controparte_2 compagnia assicurativa, (doc. 21), parte attrice aveva contestato tali richieste, in quanto ritenute illegittime, contestato l'inerzia nell'emissione del SAL ed invitato a sospendere l'escussione integrale delle polizze (doc. 22);
- con determinazione comunale n. 2022-1826 del 2/9/2022 (doc. 23), il aveva Controparte_2 inviato alla IA di Assicurazioni ulteriore sollecito al pagamento delle polizze (doc. 24) e, con nota del 22/08/2022, aveva dato riscontro all'avv. LD, precisando che non vi sarebbe stata alcuna emissione di SAL poiché la ditta appaltatrice non era creditrice, bensì debitrice dell'Ente (doc. 25), alla luce dello stato di consistenza del 3/5/2022 attestante il credito del di circa euro Controparte_2
110.000,00;
- con nota del 13/09/2022 e del 26/09/2022, parte attrice aveva evidenziato l'illegittimità della gestione della fase risolutiva del contratto di appalto, con conseguente grave e irreparabile pregiudizio all'attrice pagina 9 di 24 da parte del , che aveva contestato il contenuto delle missive con nota del 5/10/2022 CP_2 CP_2
(docc. 26 - 28);
- la comunicazione del 4/10/2022, con cui la compagnia assicurativa aveva comunicato di provvedere al completamento della procedura per la liquidazione delle fideiussioni, era stata contestata dall'attrice in data 5/10/2022 (docc. 29 e 30).
Parte attrice ha chiesto la disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo ritenuto “contra legem” ed ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, eccependo la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione nell'esecuzione del contratto, nonché la violazione delle norme a tutela della partecipazione e della riservatezza dei diritti ed interessi della società attrice all'interno del procedimento amministrativo, che avrebbero determinato le anomalie verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto.
In particolare, ha rilevato carenze ed imprecisioni del progetto esecutivo – più volte evidenziate dal
Direttore di Cantiere (doc. 31) - non tempestivamente sanate dalla committente, e pertanto ritenute integranti una grave violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, che hanno causato ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a ragioni di adeguamento allo stato di fatto diverso da quanto rappresentato nelle tavole progettuali.
Secondo la prospettazione attorea, l'indisponibilità dei materiali e il rincaro dei prezzi del materiale e l'ulteriore ondata pandemica del 2021 - cause non imputabili all'appaltatrice - hanno impedito la regolare prosecuzione dei lavori. ha, poi, precisato che il anche a seguito dell'adozione Parte_1 Controparte_2 del provvedimento di risoluzione, nonostante le ripetute e puntuali contestazioni da pare dell'attrice, aveva continuato a mettere in atto comportamenti illegittimi e provveduto, in data 2/09/2022, ad adottare la determinazione del Settore RP 141 – Servizio Edilizia n. 1860-2022 e a Parte_4 trasmettere il sollecito alla compagnia di assicurazioni di escussione delle polizze (docc. 23 e CP_1
24).
Con comparsa di costituzione e risposta, il ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande attoree.
In via riconvenzionale, il ha chiesto di accertare la legittimità della risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto e condannare l'attrice al pagamento di complessivi euro 109.878,00, calcolati quale differenza tra l'anticipo contrattuale pari ad euro 295.307,99, IVA inclusa, ed euro
146.000,00 iva inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza oltre euro 51.068,00
a titolo di penale, oltre alla condanna di Controparte_11
a garantire detta somma in virtù della polizza AN 0601643.
[...]
pagina 10 di 24 Il costituito ha altresì chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno, causato dalla CP_2 risoluzione per inadempimento contrattuale e quantificato in euro 593.570,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, della compagnia assicurativa ad adempiere alla richiesta di escussione e a pagare la somma garantita di euro 139.982,72 quanto alla polizza DE 0628316 relativa alla cauzione definitiva e condannare parte attrice a pagare la parte eccedente a titolo di risarcimento del danno.
Il ha contestato la ricostruzione fattuale operata dall'attrice ed ha eccepito e documentato in CP_2 particolare che:
- le presunte carenze progettuali della Stazione appaltante – comunque risolte in corso d'opera con l'intervento del Direttore Lavori - derivano da imprevisti riscontrati in corso d'opera, come risulta dalla Relazione del Direttore dei Lavori, Ing. del 22/09/2022 (doc.26), e Persona_1 che, in ogni caso non hanno inciso sull'aumento significativo dei tempi, tuttalpiù sugli oneri economici aggiuntivi che non sono mai stati oggetto di discussione;
- il termine di consegna dei lavori era da ritenersi essenziale al fine di garantire la ripresa delle attività sportive e gli imprevisti riscontrati in corso d'opera non hanno inciso sull'aumento significativo dei tempi, fermo che tutte le contestazioni formulate dall'impresa erano già state riscontrate e in buona parte su di esse si era già intervenuti e che parte attrice era stata più volte richiamata al rispetto delle tempistiche e del cronoprogramma, senza esito;
- la segnalazione, inoltrata in data 7/10/2021 da parte dell'impresa appaltatrice e relativa all'indisponibilità e rincaro dei materiali, era generica, limitandosi a riportare la tabella pubblicata dal decreto ministeriale e priva di riferimenti ai lavori effettivamente eseguiti, con conseguente impossibilità di verifica da parte della Stazione appaltante, anche tenuto conto che fino a dicembre 2021 i lavori eseguiti erano pochi e, comunque, realizzati in modo inidoneo a consentire l'emissione del primo SAL;
- non sussiste alcun fatto grave e pregiudizievole per la ditta appaltatrice, poiché le dichiarazioni rese dall'assessore i riferiscono a quanto direttamente constatato dallo stesso in cantiere Tes_1 al momento dell'abbandono del cantiere.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, la richiesta risarcitoria di incameramento della cauzione definitiva, i maggiori costi di riaggiudicazione e di realizzazione dei lavori non eseguiti pari a circa
593.570,00 trova giustificazione nelle inadempienze della appaltatrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, Parte_5 ha chiesto, nel merito, in via principale e riconvenzionale, di condannare
[...] [...]
e i suoi fideiussori, e – previa autorizzazione alla Parte_1 CP_3 Controparte_4 chiamata in causa degli stessi - a tenerla indenne da ogni pagamento effettuato al beneficiario per pagina 11 di 24 effetto delle polizze, nonché al pagamento dell'importo di euro 249.861,34, pari al totale delle somme escusse e versate al oltre agli interessi di mora. Controparte_2
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della non debenza delle somme dal contraente o dalla garante, la compagnia di assicurazione ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere dal la ripetizione Controparte_2 delle somme pagate a seguito dell'escussione delle polizze, con rivalutazione ed interessi nella misura prevista dal D. LGs. 231/2002 dalla data del pagamento fino al saldo ex artt. 4 u.c. testo e dal Codice degli Appalti art. 104 comma 10.
Con comparsa di costituzione e risposta, e hanno chiesto, in CP_3 Controparte_4 via preliminare e pregiudiziale, il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla compagnia di assicurazione, poiché gravemente pregiudizievole nei confronti dei terzi chiamati.
Nel merito, i terzi chiamati hanno chiesto l'accertamento dell'inammissibilità della chiamata in causa per nullità della sottoscrizione ed inefficacia delle dichiarazioni di coobbligazione contenute nelle pattuizioni speciali denominate “PATTUIZIONE SPECIALE Coobbligazione solidale e oneri specifici in capo al contraente e ai coobbligati” delle polizze fideiussorie e, per l'effetto, l'estromissione dei terzi dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge (docc. 4 - 6).
Nella comparsa di costituzione e risposta, e hanno chiesto il rigetto CP_3 Controparte_4 della domanda di garanzia formulata nei loro confronti dalla compagnia di assicurazione e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
***
La domanda formulata da non può trovare accoglimento. Parte_1
1. Sulla legittimità della risoluzione del contratto ad opera del L'eccezione di CP_2 inadempimento dell'appaltatrice.
Parte attrice agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto, stipulato in data 29/6/2021 (PG 37773 registrato in il 1/7/2021 n. 5035 rep. n. 4822) CP_2 per grave inadempimento contrattuale, disposto dal con determinazione n. 2022-571 Controparte_2 del 14/04/2022.
Il ha contestato le asserite inadempienze relative alle carenze progettuali e, in via Controparte_2 riconvenzionale, ha eccepito il grave inadempimento della impresa appaltatrice.
La ricostruzione dell'andamento dell'appalto operata dal convenuto ha trovato piena conferma CP_2 nella espletata c.t.u., a cura del dr. il quale, dopo una approfondita disamina della Per_2 documentazione in atti e dello stato dei luoghi, nel contraddittorio con i c.t.p., ha escluso gli eccepiti pagina 12 di 24 inadempimenti del a giustificazione dei ritardi e dell'inadempimento contrattuale evidenziato CP_2 dal da parte dell'appaltatore CP_2 Parte_1
Con argomenti e considerazioni tecniche logiche e convincenti, basate sull'esame della documentazione contrattuale e sulla verifica in loco delle lavorazioni, il CTU ha accertato che:
a) ha eseguito in modo parziale ed incompleto solo alcuni dei lavori Parte_1 appaltati per un importo che, al netto delle detrazioni per i costi di messa in sicurezza del cantiere e delle penali dall'art. 18 del Capitolato speciale dell'appalto, nonché al netto delle anticipazioni corrisposte dal a fronte della garanzia prestata da CP_2 Parte_5
presenta un valore negativo (vale a dire costituisce un debito nei confronti del di
[...] CP_2 ben - euro 109.878,82 (pag. 36/37 c.t.u.: “Si determina quindi che in funzione delle sole opere eseguite dall'Appaltatore, come sopra descritte, detratte le spese di messa in sicurezza del cantiere, detratta l'anticipazione contrattuale percepita, detratte le penali applicabili a termini di Capitolato Speciale d'Appalto, risulta un credito in favore del Comune di di complessivi € 109 878,82”); CP_2
b) le doglianze lamentate da nei confronti del non Parte_1 CP_2 configuravano (e non integrano) carenze progettuali idonee a poter incidere sui tempi di esecuzione delle opere appaltate e giustificare ritardi ed inadempimenti della appaltatrice (pag. 51 c.t.u.: “In conclusione e per quanto sopra riportato lo scrivente ritiene che quanto lamentato dall'Appaltatore nonché odierno Attore non si configura quale carenza progettuale, e quanto sopra lamentato si ritiene non abbia influenza sui tempi di esecuzione complessivi della parte d'opera interessata e dell'appalto in generale”);
c) che, peraltro, non disponeva delle risorse idonee a consentire il rispetto Parte_1 del cronoprogramma d'appalto nei suoi tempi complessivi (pag. 54 c.t.u.: “Dalla tabella che segue quindi si evidenziano le differenze di produzione media giornaliera che lasciano presupporre in modo macroscopico che
l'appaltatore non disponesse delle risorse che gli avrebbero consentito il rispetto del cronoprogramma d'appalto nei sui tempi complessivi”, e pag. 57 c.t.u. “Pertanto, facendo seguito a quanto riportato nel capitolo relativo alle asserite carenze progettuali lamentate dall'appaltatore, per le quali lo scrivente ha potuto determinare che quanto lamentato dall'Appaltatore non si configura quale carenza progettuale, e si può ritenere che i ritardi occorsi al cantiere in relazione ai crono programmi successivamente concordati tra l'appaltatore ed il committente siano imputabili alla macroscopica carenza di risorse impiegate nel cantiere”);
d) che la mancata esecuzione da parte di dei lavori appaltati ha procurato Parte_1 un pregiudizio al per costi di ripetizione della procedura di appalto pari (quantificati in euro CP_2
14.760,00) e per i maggiori costi per l'esecuzione degli stessi da parte di imprese terzi (quantificati in euro 669.386,10 - vedi pag. 67 c.t.u. “Si ritiene quindi che i maggior costi per lavori in capo alla Convenuta, rispetto ai costi si sarebbero sostenuti in ipotesi di una corretta e completa esecuzione dell'Appalto in oggetto ad opera dell'Attrice, sono stimati in € 669.386,10”) per un importo complessivo pari ad euro 684.146,10.
e) che, quindi, la risoluzione deliberata dal è pienamente legittima e mossa sulla base di gravi CP_2 pagina 13 di 24 inadempimenti imputabili all'appaltatore, espressamente ritenuto dal CTU responsabile di negligenti condotte e omissioni nello svolgimento delle lavorazioni appaltate.
Il CTU, in particolare: “facendo seguito a quanto riportato nel capitolo relativo alle asserite carenze progettuali lamentate dall'appaltatore, per le quali lo scrivente ha potuto determinare che quanto lamentato dall'Appaltatore non si configura quale carenza progettuale, e si può ritenere che i ritardi occorsi al cantiere in relazione ai crono programmi successivamente concordati tra l'appaltatore ed il committente siano imputabili alla macroscopica carenza di risorse impiegate nel cantiere.
Verosimilmente la mancanza di sufficienti risorse (maestranze e/o subappaltatori) in cantiere ha poi determinato anche gli ulteriori inadempimenti al termine del codice degli appalti che sono stati addebitati all'appaltatore (vedi comunicazione di Contestazione all'Appaltatore del 05/03/2022 (ai sensi del art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016), come ad esempio il mancato rispetto delle direttive degli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori, e verosimilmente il rispetto delle prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza al fine eseguire le lavorazioni in conformità al D.lgs.
81/2008. In conclusione, si può ritenere che gli inadempimenti dell'Appaltatrice denunciati dalla
Committente e posti a fondamento della risoluzione contrattuale di cui alla determinazione n. 2022-
571 del 14.04.2022 del Servizio Edilizia del di , siano la conseguenza di negligenti CP_2 CP_2 condotte e omissioni dell'Appaltatrice nello svolgimento delle lavorazioni a lei appaltate” (pag. 57
c.t.u.).
In ordine alla imputabilità dei ritardi, a fronte delle osservazioni del c.t.p., ha poi precisato e concluso come segue: “..il contratto d'appalto prevedeva la consegna lavori anche in formula parziale con specifiche durate per le rispettive cantierizzazione (come ad esempio spogliatoi pattinodromo, campo scuola, ecc.), precisando anche che i verbali di consegna venivano sottoscritti senza alcuna riserva e quindi intendendo che l'appaltatore ne accettava in pieno i contenuti, comprese le relative durate per ogni singola rispettiva cantierizzazione. Anche in questo caso nonostante la consegna lavori effettuata in tre distinte fasi, l'importo contrattuale complessivo che doveva essere realizzato (€ 933.218,15 al netto del ribasso d'asta) ne risultava eseguita una piccola parte (€ 158.853,44 al netto del ribasso
d'asta), come contabilizzata alla data del recesso contrattuale. Come ampiamente argomentato nel capitolo 9, si evince che l'appaltatore non avrebbe mai potuto completare l'appalto aggiudicato nei tempi contrattuali in quanto la produzione media giornaliera risultava inferiore a quella minima che sarebbe stata necessaria a garantire il corretto andamento temporale del cantiere. Quindi si ritiene di confermare quanto riportato nella sopra esposta relazione peritale” (pag. 88 c.t.u.).
Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie, deve trovare accoglimento la domanda, formulata dal di accertamento della legittimità della risoluzione del contratto di appalto operata Controparte_2
pagina 14 di 24 dal con rigetto della eccezione di inadempimento della appaltatrice. CP_2
2. Sui maggiori costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti
Il ha domandato la condanna della al risarcimento del Controparte_2 Parte_1 danno causato a seguito dell'inadempimento contrattuale e quantificato in euro 593.570,00 o nella diversa somma accertata in giudizio.
Poiché gli inadempimenti dell'appaltatrice denunciati dal sono conseguenza diretta Controparte_2 ex art. 1223 c.c. della condotta negligente tenuta dalla e posti a Parte_1 fondamento della risoluzione contrattuale, come emerge dalle conclusioni assunte dal ctu (pag. 94
c.t.u.: “Sulla base di quanto rappresentato nel pertinente capitolo (Cap. 9), in conclusione si può ritenere che gli inadempimenti dell'Appaltatrice denunciati dalla Committente e posti a fondamento della risoluzione contrattuale di cui alla determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 del Servizio Edilizia del Comune di , siano la conseguenza di CP_2 negligenti condotte e omissioni dell'Appaltatrice nello svolgimento delle lavorazioni a lei appaltate”), la committente è obbligata a risarcire il danno causato dall'inadempimento.
In particolare, il c.t.u. ha calcolato i maggiori costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti in capo alla convenuta, come di seguito elencati e riassunti nelle conclusioni della consulenza: “- Si ritiene quindi che i maggior costi per lavori in capo alla Convenuta, rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti in ipotesi di una corretta e completa esecuzione dell'Appalto in oggetto ad opera dell'Attrice, si stimano in € 669.386,10 complessivi. - Si ipotizza quindi anche
l'attività ed i relativi costi necessari per ripetere una procedura di appalto come quella oggi in esame, che debba sostenere l'Ente Appaltante per rimettere in gara d'appalto il progetto oggi oggetto di vertenza, che con la giusta approssimazione, si stimano in € 14.760,00 complessivi” (pag. 94 c.t.u.).
3. Sulla eccepita contrarietà a buona fede della mancata revisione dei prezzi
Parte attrice ha eccepito inoltre la contrarietà a buona fede del diniego da parte del Controparte_2 di revisione e rimodulazione dei prezzi. asserisce di aver inviato tempestivamente dettagliata documentazione al Parte_1 fine procedere alla revisione dei prezzi.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti risulta che con mail, inoltrata in data 7/10/2021, la si sia riservata di fornire in seguito dei dettagli sui costi (doc. 11 fascicolo Parte_1 attoreo: “riservandomi di fornirLe documentazione dettagliata in seguito,”) e nella successiva comunicazione del
29/11/2021 la stessa si sia limitata a fare riferimento alla normativa ministeriale, omettendo di elencare
– in maniera dettagliata – l'asserito aggravio dei costi (doc. 12 fascicolo attoreo).
In assenza di tali necessarie indicazioni, si ritiene legittimo il diniego alla richiesta di compensazioni ex pagina 15 di 24 D.L. 73/2021 e ss.mm e ii di parte convenuta.
4. Sulle domande svolte nei confronti della CP_1 Parte_5
e sul diritto di regresso nei confronti della compagnia assicurativa
[...]
Occorre premettere che ha rilasciato Parte_5 nell'interesse della (contraente garantito) ed a favore del Parte_1 CP_2
(beneficiario) due polizze:
[...]
a) la prima DE0628316 (denominata dal Codice degli Appalti, all'art. 103 comma 1, “garanzia definitiva”) emessa in data 20/4/2021 “a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della
Cittadella dello Sport in ” (causale) e fino a concorrenza dell'importo di euro 139.982,72 CP_2
(massimale) corrispondente, come per Legge, al 10% dell'importo contrattuale;
b) la seconda AN0601643 (richiamata invece dall'art. 35 comma 18 Codice degli Appalti) emessa in data 12.5.2021 “a garanzia degli obblighi e degli oneri assunti in relazione all'anticipazione ottenuta in base alla Legge per esecuzione delle opere di riqualificazione e miglioramento funzionale Cittadella dello Sport” (causale) fino alla concorrenza dell'importo di euro 205.307,99 (massimale) corrispondente al 20% del valore del contratto di appalto.
In particolare, con la prima polizza DE0628316 (garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103
Codice degli Appalti), in conformità al regolamento contenente l'approvazione dello schema tipo delle garanzie fideiussorie per la cauzione definitiva di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31 ed in deroga alle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno convenuto:
- l'obbligo della IA di pagare l'importo escusso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 cc comma II (v. condizioni particolari) e l'intesa che il pagamento sarebbe avvenuto dopo un semplice avviso alla dita obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla IA in merito al pagamento stesso (vedi art. 5 comma II condizioni generali);
- l'obbligo della impresa a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto garantito, comprese quelle previste dall'art. 1952 cc (vedi art. 6 comma I condizioni generali) e con aggravio degli interessi di mora in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti (vedi art. 6 comma III condizioni generali) nonché assunzione, da parte del contraente, degli oneri di qualunque natura che la IA fosse chiamata a sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla polizza (art. 7 condizioni pagina 16 di 24 generali).
In base al disposto di cui all'art. 103 Codice appalti ed alle clausole convenute nel testo della polizza,
l'oggetto di questa garanzia copriva (e copre) non solo le somme dovute in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel contratto di appalto e nel relativo capitolato ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché il rimborso:
i) delle eventuali maggiori somme pagate dalla stazione appaltante all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario, iii) di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme in materia di sicurezza (art. 1 testo polizza) Agli artt. 4 e 5 del testo della polizza, infine, in modo coerente al disposto di cui all'art. 104 comma 10 Codice degli Appalti, fermo sempre il diritto di rivalsa verso il contrante per le somme pagate in forza della garanzia (convenuto a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione), si è espressamente riconosciuto in capo alla
IA il diritto di agire in ripetizione anche verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme eventualmente pagate dal garante fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dal garante stesso.
Con la seconda polizza AN0601643 (garanzia per l'anticipazione prestata ai sensi dell'art. 35 comma
18 Codice degli appalti), in conformità allo stesso regolamento sopra menzionato (contenente l'approvazione dello schema tipo delle garanzie fideiussorie previsti per gli appalti pubblici di cui al
DM 19 gennaio 2018 n. 31), anche in deroga alle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno previsto disposizioni pressoché identiche, convenendo:
- l'obbligo della IA di pagare l'importo escusso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla stazione appaltante e della somma dovuta a tale titolo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 cc comma II (vedi art. 4 testo polizza) e con l'intesa che il pagamento sarebbe avvenuto dopo un semplice avviso alla ditta obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla IA in merito al pagamento stesso (vedi art. 5 comma II condizioni generali);
- l'obbligo della impresa obbligata a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad pagina 17 di 24 ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto garantito, comprese quelle previste dall'art. 1952 cc
(vedi art. 6 comma I condizioni generali) e con aggravio degli interessi di mora in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti (vedi art. 6 comma III condizioni generali) nonché con assunzione, da parte del contraente, degli oneri di qualunque natura che la IA fosse stata costretta a sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza
(art. 7 condizioni generali).
Anche nel testo di questa polizza, infine, sempre in modo coerente al disposto di cui all'art. 104 comma
10 Codice degli Appalti, ferma l'obbligazione assunta dal contrante di rivalere la IA a semplice richiesta e con rinuncia a qualsiasi eccezione di tutte le somme pagate in forza della garanzia, agli artt. 4 e 5 è stato fatto salvo il diritto di Parte_5 ad agire in ripetizione anche verso la Stazione appaltante per cui il caso in cui le somme eventualmente pagate a seguito della escussione fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dal garante stesso.
Con riferimento ad entrambe le polizze, seppur con distinte e separate appendici (la n. DF0628316 relativa alla “garanzia definitiva” DE0628316 e la n. DF0601643 relativa alla “garanzia anticipazione”
AN0601643) sottoscritte contestualmente alle polizze stesse, si sono costituiti fideiussori della contraente a favore della IA, i Sigg. , nata a Parte_1 CP_12
Gravina di Puglia il giorno 8/8/1977 (C.F.: e , nato a C.F._1 Controparte_4
Gravina di Puglia il 30/5/1978 (CF.: . C.F._3
Attraverso questa pattuizione speciale (titolata “coobbligazione solidale e oneri specifici in capo al contraente ed ai coobbligati”), peraltro firmata dalla Sig.ra anche nella qualità di CP_12 legale rappresentante della i menzionati coobbligati si sono dichiarati Parte_1 fideiussori del contraente per l'adempimento degli obblighi e degli oneri che allo stesso incombono in dipendenza della stipulazione della polizza, dichiarando così di volersi in ogni caso coobbligare, in solido ed indivisibilmente, per sé i propri eredi e/o aventi causa, in favore della IA per l'adempimento degli obblighi stessi, nonché riconoscendo espressamente come proprie tutte le obbligazioni spettanti al contraente nei confronti di Parte_5
[...]
Per l'effetto, attraverso le menzionate dichiarazioni di garanzia, i medesimi hanno espressamente riconosciuto alla IA, oltre al diritto di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'articolo 1953 cc (obbligandosi espressamente a liberare la società ancor prima di pagare l'indennizzo al beneficiario ovvero a prestare le garanzie reali necessarie ad assicurare il pieno soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso), anche il diritto di regresso e/o di surroga nei loro pagina 18 di 24 confronti e/o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, obbligandosi espressamente a tenere indenne da ogni pagamento che essa fosse chiamata Parte_5 ad effettuare per effetto della polizza per capitale interessi e spese tutte ed a versare alla Società stessa, in qualunque momento, a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione dell'obbligato principale, ogni eccezione rimossa (ivi comprese quelle di cui all'articolo 1952 cc), tutte le somme a qualsiasi titolo per qualunque ragione dalla società corrisposte per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte.
Nelle stesse appendici, infine, i predetti obbligati hanno dichiarato di rinunciare ai diritti agli contrattualmente spettanti in forza degli articoli 1955 1956 e 1957 codice civile liberando la
IA dagli obblighi e dai termini in dette disposizioni previste.
Quindi, nelle polizze fideiussorie prestate da Parte_5
e nelle correlate obbligazioni di pagamento assunte dal contraente e dai coobbligati sono ravvisabili i caratteri tipici delle garanzie autonome che, notoriamente, si sono affermate nella prassi commerciale al fine precipuo di tenere indenne, mediante la previsione del tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata nel suo ammontare (il massimale) e da corrispondere senza obiezioni da parte del garantito, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, “avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione” (Cass. S. U. 3947/2010), con conseguente esclusione in capo al garante della possibilità di resistere la richiesta di pagamento attraverso eccezioni, opponibili dall'appaltatore, derivanti dal rapporto garantito, salva solo l'ipotesi della escussione dolosa purché però risultante da prove liquide da facile ed immediata rilevazione (Cass. 30181/2018), assenti nel caso di specie.
Com'è noto, le garanzie autonome si sono progressivamente sviluppate nei rapporti contrattuali internazionali (ove si è inteso assicurato l'adempimento mediante il rilascio di performance bonds con pagamento esigibile dal creditore senza prove e condizioni) mentre, nel diritto interno, l'esigenza di una garanzia di immediata riscossione a prima o semplice richiesta si è affermata prevalentemente negli appalti pubblici ove, al fine di evitare (all'appaltatore) l'immobilizzazione di somme dovute a scopo cauzionale ed al tempo stesso tutelare (al creditore) le ragioni di pronta realizzazione dei pagamenti eventualmente richiesti dagli Enti committenti, in sostituzione del deposito cauzionale, si è consentito alle imprese di rilasciare delle garanzie, provenienti da banche o Compagnie di Assicurazioni, strutturate in modo da permettere alle stazioni appaltanti di ottenere il pronto pagamento della somma garantita a semplice richiesta del creditore e senza possibilità, per il garantito, di sollevare obiezioni sul pagamento richiesto al garante ed, per quest'ultimo, di opporre eccezioni spettanti al debitore garantito. pagina 19 di 24 Le disposizioni vigenti del Codice degli Appalti impongono che le garanzie fideiussorie dovute a favore degli Enti pubblici contengano espressamente l'impegno a pagare a semplice richiesta (e con conseguente rinuncia del debitore garantito a sollevare obiezioni in ordine al pagamento preteso), prevedendo che le polizze fideiussorie consentite in sostituzione della cauzione provvisoria (art. 93 comma 1) o della cauzione definitiva (art. 103 comma 1), ovvero a garanzia della anticipazione (art. 35 comma 8), o della rata di saldo (art. 103 comma 6) ovvero ancora a garanzia per la risoluzione o il buon adempimento (art. 104 comma 1) contengano sempre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le stesse esigenze si trovano poi espresse nel regolamento contenente l'approvazione degli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie (originariamente adottato con DM 19 gennaio 2018 n. 31 e recentemente abrogato e sostituito dal DM 16 settembre 2022 n. 193 contenente la riunificazione, in un unico provvedimento, della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Gli schemi delle polizze ivi previste, infatti, contengono tutte espressamente le clausole di pagamento a prima e semplice richiesta scritta e la rinuncia del garantito ad opporre eccezioni in ordine al pagamento chiesto dal creditore.
Applicando i principi e le pattuizioni sopra descritte alla fattispecie concreta e muovendo dalla constatazione che i ritardi e gli inadempimenti addebitati dal nelle determine di risoluzione e CP_2 di escussione delle polizze hanno trovato tutti puntuale conferma da parte del CTU (e comunque non Co erano stati neppure contestati da parte di che, avverso il computo metrico e lo stato di consistenza redatto dal DL ai sensi dell'art. 108 comma 3 Codice degli appalti in esecuzione della determinazione n. 571/2022, aveva omesso di esprimere riserve o di formulare osservazioni), deve concludersi:
a) che il pagamento delle somme escusse dal (pagamenti eseguiti in data 10/10/2022 uno CP_2 dell'importo di euro 139.982,72 in relazione alla polizza DE0628316 e uno dell'importo di €
109.878,62 in relazione alla polizza AN0601643) per un totale di euro 249.861,34, hanno rappresentato adempimento di un obbligo contrattuale cui la IA non poteva sottrarsi proprio in ragione dell'impegno autonomo assunto nei confronti del beneficiario delle polizze di pagare l'importo escusso entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del creditore (e della conseguente rinuncia alle eccezioni riguardanti il rapporto principale garantito) nonché in ragione della carenza di prove “pronte e liquide” (rectius “certe e non contestate”), idonee a far ritenere il carattere abusivo o fraudolento od in mala fede della escussione;
b) in ragione della natura parimenti autonoma dell'obbligo di rimborso delle somme pagate al creditore pagina 20 di 24 - anche questo assunto a semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa - convenuto nella polizza e nelle relative condizioni, alla IA spetta il diritto (di regresso), nei confronti di Parte_1 nonché di , all'immediato pagamento di tutte le somme
[...] Controparte_14 Controparte_4 versate al con gli interessi di mora, nella misura stabilita nelle condizioni di assicurazione CP_2
(vale a dire saggio ufficiale di sconto aumentato di 3 punti – rif. art. 6 CGA).
5. Sul diritto di regresso nei confronti di e CP_3 Controparte_4
Occorre premettere alcune considerazioni in ordine al ruolo che e CP_3 Controparte_4 rivestivano all'interno della società e sulla attività che i medesimi svolgevano per conto della prima, durante e dopo la sottoscrizione delle garanzie fideiussorie (i Parte_1 negozi che, nella menzionata ordinanza, sono stati impropriamente sussunti nella categoria dei contratti con il consumatore).
Sulla posizione di assumono rilievo: CP_3
- l'omessa prova da parte di dell'assenza di collegamento funzionale tra la CP_3 prestazione della dichiarazione di coobbligazione e lo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la sottoscrizione per “scopi personali” e/o “non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata”;
- il ruolo della stessa quale Amministratore unico nonché socia unico della Parte_1
, al momento della partecipazione al bando di gara ed alla sottoscrizione dei relativi
[...] impegni contrattuali, come evincibile dalla visura camerale;
- la sottoscrizione delle appendici delle polizze contenenti la dichiarazione di coobbligazione e l'impegno a tenere indenne la IA da ogni pagamento che fosse stato eseguito al
Comune in dipendenza dei contratti garantiti nonché le pattuizioni speciali allegate alle polizze nella duplice veste sia di persona fisica sia di Amministratrice della CA, dando espressamente atto di aver preventivamente “preso visione” e di “conoscere ed approvare le condizioni tutte riportate nelle polizze” dalla medesima sottoscritte contestualmente.
Ne segue che, non è possibile qualificare la garanzia sottoscritta a favore della IA come
“contratto con il consumatore” dal momento che, secondo la giurisprudenza consolidata, la qualifica di consumatore può esser riferita solo alla persona che abbia agito per scopi personali e non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata (Cass. SU 5868/2023) mentre nel caso di specie, era - ed è - socio dispositore della nonché CP_3 Parte_1 amministratore unico della stessa e, ad ulteriore conferma che la coobbligazione era strettamente funzionale all'affidamento dell'appalto da parte del la medesima ha firmato la dichiarazione CP_2
Par anche nella qualità di legale rappresentante della debitrice garantita "... sicché non può dirsi che la pagina 21 di 24 medesima sia intervenuta nell'operazione economica de qua per scopi di natura “privata”, avendo, piuttosto, agito per finalità collegate allo svolgimento dell'attività d'impresa” (Tribunale di Trapani,
Sentenza n. 179/2025 del 14-03-2025).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato dopo le pronunce della Corte di Giustizia
Europea del 2015 e 2016, e dopo la sentenza della Cassazione n. 32225/2018, la disciplina consumeristica trova applicazione esclusivamente solo quando la persona fisica agisce al di fuori della propria attività professionale per scopi puramente personali, e tale circostanza non ricorre quando il fideiussore detiene cariche apicali nella società garantita o comunque sussistono collegamenti funzionali significativi con l'attività imprenditoriale della società beneficiaria della garanzia (sul punto, tra i tanti, Trib. di Rovigo sentenza n. 144 del 21/2/2025 secondo cui “il fideiussore che riveste la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società beneficiaria della garanzia non può essere considerato consumatore ai sensi del Codice del Consumo, poiché la fideiussione prestata non risulta rilasciata per scopi estranei alla propria attività professionale, ma è invece strettamente connessa al ruolo dirigenziale e agli interessi professionali del garante nella società”, - Trib. Modena sentenza n. 648 del 22/5/2025 secondo cui “non può considerarsi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo attività professionale, stipuli il contratto di garanzia in qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della società debitrice principale, poiché in tal caso la prestazione della fideiussione costituisce atto espressivo dell'attività professionale del garante”).
Sulla posizione di , assumono rilievo: Controparte_4
- l'omessa prova da parte di dell'assenza di collegamento funzionale tra la Controparte_4 prestazione della dichiarazione di coobbligazione e lo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la sottoscrizione per “scopi personali” e/o “non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata”;
- il pieno coinvolgimento di – sia durante partecipazione alla gara di appalto e Controparte_4 della sottoscrizione delle garanzie sia dopo - nell'organizzazione amministrativa di
[...]
così come emerge dalla documentazione prodotta ed esibita all'udienza del Parte_1
19/10/2023;
- l'esercizio di attività di impresa da parte di nello stesso settore edilizio per cui Controparte_4 operava all'epoca (ed opera) la e, in particolare, lo svolgimento da Parte_1 parte dello stesso del ruolo di Amministratore Unico e Socio unico della società HABITAT
Srls;
- la sottoscrizione da parte di , geometra, del contratto di appalto con il Controparte_4 [...]
, spendendo proprio la carica di “procuratore della CP_2 Parte_1
;
[...]
- la ricezione da parte di di quasi tutta la corrispondenza intercorsa con il Controparte_4 pagina 22 di 24 relativamente alla esecuzione dell'appalto e la consegna dei lavori dalla Controparte_2 stazione appaltante, in nome e per conto dell'appaltatore.
Così come per , parimenti per la posizione di , in assenza di prova CP_3 Controparte_4 della stipulazione dei contratti di garanzia sottoscritti contestualmente alle polizze per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività professionale esercitata presso la ed a quella imprenditoriale svolta indirettamente nell'interesse della Parte_1 stessa, non è possibile invocare la tutela del Codice del consumo o comunque riconoscere al medesimo la qualifica di consumatore.
In conclusione, la domanda formulata da Controparte_1
in via principale e riconvenzionale, deve essere accolta e, per l'effetto,
[...] [...] ed i coobbligati e , in via solidale, sono tenuti al Parte_1 CP_3 Controparte_4 pagamento in favore della compagnia di assicurazione dell'importo di € 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al oltre gli interessi di mora sul menzionato capitale al saggio CP_2 ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti della CA e nella misura prevista dal D. Lgs.
231/2002 nei confronti dei coobbligati di quest'ultima, dalla data del pagamento fino al soddisfo.
6. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge le domande formulate da Parte_1
2) accerta la legittimità della risoluzione per inadempimento della appaltatrice Parte_1 in relazione al contratto di appalto per cui è causa, pronunciata dal ex art
[...] Controparte_2
108 dlgs 50/2016 e, per l'effetto:
3) condanna al pagamento in favore del : dell'anticipo Parte_1 Controparte_2 contrattuale percepito pari ad euro 186.643,63 oltre IVA (per euro 295.307,99), cui dedurre euro
146.000,00, IVA inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza, oltre euro
51.068,00 a titolo di penale e così, per complessivi netti, euro 109.878,00;
4) condanna al pagamento in favore del di euro Parte_1 Controparte_2
684.146,10 a titolo di risarcimento del danno causato dai costi di riaggiudicazione e i maggiori costi pagina 23 di 24 di realizzazione dei lavori non eseguiti;
5) condanna a pagare in favore del CP_1 Controparte_1 la somma garantita di euro 139.982,72 quanto alla polizza DE 0628316 a Controparte_2 titolo di cauzione definitiva;
6) condanna e , in via solidale, al Parte_1 CP_3 Controparte_4 pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al CP_2
, oltre gli interessi di mora sul menzionato capitale al saggio ufficiale di sconto
[...] maggiorato di tre punti nei confronti di e nella misura Parte_1 prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confronti dei coobbligati di quest'ultima, dalla data del pagamento fino al soddisfo;
7) condanna alla rifusione in favore del delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
8) condanna e , in via solidale, Parte_1 CP_3 Controparte_4 alla rifusione in favore di delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 7 novembre 2025
Il Giudice
AR TA ON
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR TA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2436/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CE VI e LD TE
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luigi
[...] P.IVA_2
Molinaro
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Onorati Giuliano Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
(C.F. e CP_3 C.F._1 Controparte_4
( ) con il patrocinio dell'avv. Fortunato AR Giovanna CodiceFiscale_2
ER CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/9/2025.
La società appaltatrice ha convenuto in giudizio la stazione Parte_1 appaltate, e la compagnia assicurativa emittente le polizze fideiussorie in favore Controparte_2 della committente, Controparte_1
pagina 1 di 24 , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come Controparte_1 precisate nella prima memoria ex art. 183 co VI cpc: “- rigettare le domande riconvenzionali articolate dal e da inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- confermare il Controparte_2 CP_1 rigetto dell'istanza di emissione dell'Ordinanza ex art. 186 ter formulata da non sussistendone CP_1
i presupposti di legge e comunque;
Quanto al In via preliminare e comunque: a) Controparte_2 accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del provvedimento disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal Servizio Edilizia del Comune di di CP_2 risoluzione contrattuale (e degli atti successivi) in danno della società in Parte_1 quanto carente nei necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne, ove occorra, la disapplicazione;
conseguentemente, dichiarare lo stesso provvedimento privo di qualsivoglia validità
e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa, e/o costitutiva e di condanna a carico del;
nonché Controparte_2 accertare e dichiarare la non fondatezza delle richieste del di cui alla Controparte_2 determinazione comunale del Settore OO.PP. Servizio Edilizia n. 1826 – 2022 del 2.9.2022, ivi compresi gli addebiti delle penali, nonché della non correttezza ed erroneità dello stato di consistenza del 16.5.2022 e di tutto quanto non riconosciuto in favore dell'impresa Parte_1 chiedendo altresì l'accertamento e la declaratoria del diritto della ad ottenere Parte_1
l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 73/2021 e ss. mm. e ii. con riconoscimento delle circostanze impreviste e imprevedibili come da Deliberazione n. 227 dell'11.5.2022 e delle norme di legge CP_5 applicabili;
b) previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento di risoluzione disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal Servizio
Edilizia del e sua disapplicazione, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione Controparte_2 in danno del del Contratto di Appalto stipulato in data 29.6.2021 (PG 37773 Controparte_2 registrato in il 1.7.2021 n. 5035 rep. n. 4822) per grave inadempimento contrattuale del CP_2
e per violazione del dovere di buona fede e collaborazione nella esecuzione del Controparte_2 contratto, per i fatti e le motivazioni esposti, e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia, accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico del;
nel merito Controparte_2 ed in ogni caso: c) accertare e dichiarare il diritto della a vedersi Parte_1 riconosciuta la somma di € 79.678,59 oltre IVA, a titolo di pagamento delle lavorazioni contrattuali dalla stessa eseguite e tuttavia mai remunerate (o comunque non riconosciute) oltre materiale a piè
d'opera da stato di consistenza del 3.5.2022 e per l'effetto condannare il al Controparte_2 pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi pagina 2 di 24 dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art.
2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed
IVA se dovuta, come per legge;
d) accertare il diritto della a vedersi Parte_1 riconosciuta la somma corrispondente al 10% dei lavori non eseguiti pari ad € 77.553,46 (su lavori al ribasso non eseguiti per € 775.534,65), oltre IVA ed interessi come per legge, nonchè la somma da determinarsi in corso di causa, corrispondente al valore venale delle opere oltre IVA ed interessi come per legge e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle predette somme o di Controparte_2 quelle, maggiori o minori ritenute di giustizia e determinate anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge;
e) accertare il diritto della
a vedersi riconosciuta la somma - da determinarsi in via equitativa - a Parte_1 titolo di danno all'immagine, in conseguenza della diffusione delle notizie attinenti al rapporto contrattuale alla stampa locale e relativamente alla segnalazione all'ANAC rispetto alla quale ci si riserva di azionare contro il gli ulteriori pregiudizi che dovessero sorgere in caso Controparte_2 di provvedimenti a carico dell'impresa; nel merito e in via subordinata f) previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque ineffcacia del provvedimento di risoluzione disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal Servizio Edilizia del (e degli atti Controparte_2 successivi) e sua disapplicazione, attribuire a tale provvedimento valore di recesso ai sensi dell'art.
109 del D.Lgs n. 50/2016 e per l'effetto accertare e dichiarare sciolto il contratto di appalto di cui è causa per intervenuto recesso da parte del;
per l'effetto condannare il Controparte_2 CP_2
a pagare a i lavori eseguiti e il 10% sul non eseguito nella somma
[...] Parte_1 di € 77.553,46 a titolo di lucro cessante, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Quanto alla società e h ) accertare e Controparte_6 Controparte_7 dichiarare inammissibile, illegittima e/o infondata la richiesta di escussione da parte del CP_2
delle polizze fdeiussorie n. DE0628316 emessa in data 12.4.2021 per la garanzia defnitiva sui
[...] lavori (copertura €uro 139.982,72) e la n. AN0601643 emessa in data 13.5.2021 a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972, con riferimento all'appalto per cui è causa, non sussistendo per tale escussione, in quanto arbitraria ed abusiva e, per l'effetto, ordinare pagina 3 di 24 alla società di non procedere a nessun pagamento Controparte_8 nei riguardi del , in relazione alle suddette polizze, con vittoria di spese, Controparte_2 competenze ed onorari del presente giudizio;
Con riserva di articolare i mezzi istruttori ex art. 183 VI
n. 2) comma c.p.c..”.
Il convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Voglia Controparte_2 codesto ecc.mo Giudice, respingere le domande tutte di parte attrice perché infondate, in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale - accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto de quo pronunciata dal ex art 108 dlgs 50/2016; - Controparte_2 dichiarare obbligata a restituire l'anticipo contrattuale percepito pari ad euro Parte_1
186.643,63 oltre IVA e così per euro 295.307,99, dedotti € 146.000,00 iva inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza oltre euro 51.068,00 a titolo di penale e così per complessivi € 109.878,00; - dichiarare tenuta a garantire detta somma al netto dell'iva CP_1 pertanto dovuto il pagamento della stessa già effettuato in favore del quanto Parte_2 alla polizza AN 0601643 relativa all'anticipazione; - dichiarare obbligata a Parte_1 risarcire il danno cagionato dall'inadempimento contrattuale e dalla conseguente risoluzione quantificato, per i motivi di cui all'esposizione che precede, in €. 593.570,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia;
- dichiarare quale prestatore di polizza fideiussoria a cauzione CP_1 definitiva nell'appalto di cui è causa, obbligata ad adempiere alla richiesta di escussione del
[...]
ed a pagare in favore dello stesso la somma garantite di €.139.982,72 Euro quanto alla CP_2 polizza DE 0628316 relativa alla cauzione definitiva . - condannare a Parte_1 pagare in favore del , a titolo di risarcimento del danno, per la parte eccedente a Controparte_2 quanto già riscosso dal con l'escussione della cauzione definitiva.”. CP_2 ha concluso come Controparte_1 segue: “a) in via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi Sigg.ri e nel rispetto dei termini dell'art. CP_3 Controparte_4
163 bis cpc b) nel merito, in via principale e riconvenzionale (nei confronti dell'attrice): - accertato e dichiarato l'obbligo della e dei fideiussori di quest'ultima Sigg.ri Parte_1
e a tenere indenne da ogni pagamento effettuato CP_3 Controparte_4 CP_1 al beneficiario per effetto delle polizze richiamate in premessa (per capitale, interessi e spese tutte) nonché a versare alla IA stessa, a semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, tutte le somme a qualsiasi titolo o per qualunque ragione corrisposte al beneficiario delle polizze - accertato e dichiarato l'obbligo della a pagare, sulle stesse somme dovute in Parte_1 rivalsa, gli interessi di mora nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di n. 3 punti pagina 4 di 24 percentuali - condannare ed i Sigg.ri e Parte_1 CP_3 [...]
, in solido, tra loro al pagamento in favore di dell'importo di € 249.861,34 CP_4 CP_1 pari al totale delle somme escusse e versate al , oltre agli interessi di mora sul Controparte_2 menzionato capitale al saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti della
e nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confronti dei Parte_1 coobbligati di quest'ultima dalla data del pagamento fino al soddisfo;
instando sin da ora affinché il
Tribunale di Ferrara voglia emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter cpc, nei confronti dei menzionati soggetti debitori, per le stesse somme sopra indicate c) nel merito, in via subordinata (condizionata all'accoglimento totale o parziale delle domande azionate dalla attrice) e riconvenzionale (nei confronti del ): - accertato e dichiarato il diritto Controparte_2 di ad ottenere, nei confronti della Stazione appaltante, la ripetizione di tutte le somme CP_1 pagate a seguito della escussione delle polizze nel caso in cui, sulla base delle prospettazioni e prove fornite dalla appaltatrice, le domande della dovessero trovare Parte_1 totale o parziale accoglimento e le somme corrisposte dalla garante a favore del beneficiario dovessero risultare, ad esito del giudizio, parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dalla garante stessa (ex artt. 4 condizioni di polizza, 104 comma 10 Codice degli Appalti e 2033 cc); - condannare il a rimborsare la IA tutte le somme che dovessero venir Controparte_2 accertate come indebitamente ricevute dal stesso perché ritenute non dovute dalla CP_2 con l'aggravio della rivalutazione e degli interessi nella misura Parte_1 prevista dal D. LGs. 231/2002 dalla data del pagamento fino al soddisfo In ogni, con vittoria delle spese di lite (da liquidare in base allo scaglione di riferimento determinato in base al valore della causa, tenendo conto dei criteri stabiliti dal DM 55/2014) e rimborso di quelle anticipate per la riconvenzionale”.
I terzi chiamati e hanno concluso come segue: “Nel merito: - accertare e CP_4 Parte_3 dichiarare l'invalidità, la nullità e/o inefficacia delle pattuizioni speciali denominate “ CP_9
SPECIALE Coobbligazione solidale e oneri specifici in capo al contraente e ai coobbligati” delle polizze fideiussorie n. DE0628316 emessa in data 12.4.2021 per la garanzia definitiva sui lavori
(copertura €uro 139.982,72) e la n. AN0601643 emessa in data 13.5.2021 a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972 e sottoscritte dal Contraente
Costruttori per l'effetto dichiarare l'avversa pretesa inammissibile e infondata in fatto Parte_1
e in diritto e per l'effetto disporre l'estromissione dei terzi dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ai sigg.ri e CP_3 Controparte_4 dell'obbligo di tenere indenne da ogni pagamento effettuato in favore del CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 24 quale beneficiario delle polizze, e per l'effetto rigettare le domande nei loro confronti avanzate da
essendo la pretesa infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, CP_1 fatte proprie le deduzioni eccezioni e articolazioni dell'attrice principale, accogliere le conclusioni dell'attrice principale nei confronti delle altre parti del presente giudizio, Parte_1 con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso, rigettare le domande proposte da nei confronti CP_1 di e;
- in ogni caso, condannare e comunque le altre parti CP_3 Controparte_4 CP_1 del presente giudizio al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei terzi chiamati da
con ogni conseguenza di legge.”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appaltatrice ha chiesto l'accertamento dell'invalidità e/o illegittimità e Parte_1 comunque l'inefficacia del provvedimento disposto con determinazione n. 2022-571 del 14/04/2022 dal
Servizio Edilizia del Comune di di risoluzione del contratto di appalto, poiché ritenuto privo dei CP_2 necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, ne ha domandato la disapplicazione.
Nel merito, in via principale, parte attrice ha chiesto di accertare l'infondatezza delle richieste del n. 1826 – 2022 del 2/9/2022, nonché l'erroneità dello stato di consistenza del Controparte_10
16/5/2022 e di tutto quanto non riconosciuto in favore dell'impresa Costruttori ferma Parte_1 la richiesta di ottenere l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 73/2021 e ss. mm. e ii. con riconoscimento delle circostanze impreviste e imprevedibili come da Deliberazione ANAC n. 227 dell'11/5/2022 e delle norme di legge applicabili. ha richiesto poi l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto Parte_1 stipulato in data 29/6/2021 (PG 37773 registrato in il 1/7/2021 n. 5035 rep. n. 4822) per grave CP_2 inadempimento contrattuale del e per violazione del dovere di buona fede e Controparte_2 collaborazione nella esecuzione del contratto.
Per l'effetto, parte attrice ha chiesto la condanna del al pagamento di euro Controparte_2
79.678,59 oltre IVA, a titolo di pagamento delle lavorazioni contrattuali eseguite, oltre al costo del materiale a piè d'opera da stato di consistenza del 3/5/2022, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge.
Parte attrice ha, poi, formulato la richiesta risarcitoria a norma dell'art. 2043 c.c. e, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c. ha altresì domandato la condanna del convenuto al pagamento di Parte_1 CP_2 una somma - da determinarsi in via equitativa - a titolo di danno all'immagine, in conseguenza della pagina 6 di 24 diffusione delle notizie attinenti al rapporto contrattuale alla stampa locale e relativamente alla segnalazione all' CP_5
Nel merito, in via subordinata, parte attrice ha chiesto di attribuire al provvedimento n. 2022-571 del
14/04/2022 del Servizio Edilizia del Comune di Ferrara valore di recesso ai sensi dell'art. 109 del
D.Lgs n. 50/2016 e, per l'effetto, di dichiarare sciolto il contratto di appalto e condannare il CP_2
a pagare a i lavori eseguiti e il 10% sul non eseguito nella somma di
[...] Parte_1 euro 77.553,46 a titolo di lucro cessante, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c.
L'attrice ha poi richiesto l'accertamento dell'inammissibilità, illegittimità e/o infondatezza della richiesta di escussione da parte del delle polizze fideiussorie n. DE0628316 del Controparte_2
12/4/2021 e n. AN0601643 del 13/5/2021 e, per l'effetto, la condanna della Controparte_8
a non procedere a nessun pagamento nei riguardi del in
[...] Controparte_2 relazione alle suddette polizze, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
A fondamento delle domande proposte l'attrice ha dedotto quanto segue:
- con determina n. DD-2020-2780 n. PG-2020-143017 esecutiva dal 29/12/2020 (doc 1), il CP_2
aveva approvato il progetto per lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della
[...]
Cittadella dello Sport, dell'importo complessivo di euro 1.550.000,00 (I.V.A. compresa), poi modificata dalla successiva Determinazione DD-2021-20 P.G. 2139/2021 esecutiva dal 11/01/2021
(doc. 2), con correzione della classificazione da III a III-bis;
- rilevati ulteriori errori, l'Ente comunale, con Determina DD-2021-509 P.G. 6624/2021 (doc. 3) esecutiva dal 19/01/2021, aveva approvato la seconda parziale modifica della determina a contrarre, per errate qualificazione e modalità di subappalto della categoria scorporabile superspecializzata OS30, superiore al 10%;
- verificata la copertura finanziaria, facendo ricorso anche a un contributo regionale assegnato dalla
Regione Emilia-Romagna, era stato assunto l'impegno di spesa con “codice 06012.02.0715010319 –
CITTADELLA DELLO SPORT: RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE”;
- con determinazione n. DD-2021-509 PG-2021-37773, esecutiva dal 24/03/2021, i lavori erano stati aggiudicati all'odierna attrice per l'importo di euro 933.218,15, al netto del ribasso offerto del 25,95%, di cui euro 20.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. 10% (doc. 4);
- la società attrice aveva sottoscritto tramite Controparte_11
due polizze fideiussorie: la n. DE0628316 emessa in data 12/4/2021 per la
[...] garanzia definitiva sui lavori (copertura euro 139.982,72) e la n. AN0601643 emessa in data 13/5/2021
pagina 7 di 24 a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972 (copertura euro 205.307,99)
(doc. 5 e 6);
- il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori veniva stipulato in data 29/6/2021 (PG 37773 registrato in il 1/7/2021 n. 5035 rep. N. 4822) (doc. 7); CP_2
- il aveva provveduto a consegnare il cantiere in tre momenti differenti e, in Controparte_2 particolare: in data 8/6/2021 consegna parziale per i lavori agli spogliatoi del pattinodromo, posticipando al 21 giugno la data di effettivo inizio dei lavori;
in data 28/6/2021consegna parziale per i lavori relativi agli spogliatoi del campo scuola e dell'impianto di illuminazione del velodromo ed in data 24/8/2021 consegna definitiva per i restanti lavori;
- con l'ultima consegna, il termine per l'ultimazione di tutti i lavori era stato fissato in 300 giorni decorrenti dal 12/08/2021 e, quindi, con scadenza al 7/06/2022;
- l'attività preparatoria del cantiere, rivelatasi più difficoltosa per via di una serie di mancanze e imprecisioni della progettazione esecutiva, indagini aggiuntive, nonché dell'improvviso aumento dei prezzi delle materie prime e delle forniture per i lavori, aveva causato una serie di ritardi, non dipendenti dall'appaltatore, e conseguenti contrasti tra e il Parte_1 CP_2
;
[...]
- nonostante l'irragionevolezza della tempistica assegnata alla luce delle carenze negli elaborati progettuali, l'appaltatore aveva evitato di formalizzare riserve in tal senso, anche tenuto conto della collaborazione sul piano pratico da parte del CP_2
- il Comune di , invece, a mezzo del Direttore dei Lavori, a pochi giorni dalla consegna parziale CP_2 del cantiere, aveva inviato ordini di servizio in rapporto alla fase di insediamento e inizio delle attività da parte dell'impresa appaltatrice e del subappaltatore autorizzato per la prima fase dei lavori (doc. 8,
9), contestando asseriti ritardi nel rispetto del cronoprogramma ed inadeguata organizzazione di cantiere e richiedendo documentazione già nella propria disponibilità;
- in data 10/08/2021, il direttore di cantiere, per conto della ditta appaltatrice, tramite una pec, aveva fornito indicazioni sulle tempistiche di avanzamento dei lavori al pattinodromo, garantendo la loro ultimazione entro i termini contrattuali, aveva precisato che alcuni documenti richiesti erano già nelle mani della Stazione appaltante, aveva comunicato la normale ripresa delle attività subito dopo
Ferragosto e trasmesso anche il nuovo cronoprogramma dei lavori (doc. 10);
- dato l'innalzamento dei costi dovuto alla crisi pandemica e la difficoltà nel reperire i materiali, con mail del 7/10/2021 e del 29.11.2021 (docc. 11 e 12), il Direttore di Cantiere aveva chiesto al RUP una revisione e una rimodulazione dei prezzi, oltre alla proroga per l'esecuzione dei lavori;
pagina 8 di 24 - il aveva negato di fatto la revisione dei prezzi ed avviato la procedura di Controparte_2 risoluzione del contratto ex art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016;
- in data 07/03/2022, tramite pec, il Direttore Lavori aveva contestato gli addebiti all'impresa (doc. 13)
e, in data 21/03/2022, aveva trasmesso le proprie controdeduzioni (doc. 14); Parte_1
- con determinazione 2022-571 del 14/04/2022 del Servizio Edilizia, il rigettando Controparte_2 le controdeduzioni della società, aveva approvato la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e, contestualmente, trasmesso ad Controparte_11
la richiesta di escussione delle polizze per le garanzie
[...] Controparte_1 sull'anticipazione e sulla cauzione definitiva per un totale di euro 345.290,71 (doc. 15);
- la ditta appaltatrice aveva contestato tale decisione, evidenziando l'illegittimità degli atti comunali ed invitando la compagnia assicurativa a non procedere alla escussione (doc. 16 e 17);
- solamente in data 3/05/2022, il Direttore dei Lavori aveva trasmesso alla Parte_1 uno stato di consistenza con allegati, dal quale era emerso lo svolgimento dei lavori da parte della ditta per oltre euro 180.000,00, oltre IVA, (doc. 18);
- dopo un'interlocuzione con gli uffici comunali, in data 17/05/2022, la Parte_1 aveva comunicato di non avere osservazioni, nell'intento di definire la questione ed accelerare l'emissione del SAL, che avrebbe consentito all'attrice di annullare la polizza sulle anticipazioni e abbattere proporzionalmente la somma coperta per la polizza definitiva sui lavori (doc. 19);
- nell'attesa dell'emissione del SAL definitivo, l'impresa aveva richiesto chiarimenti, senza ottenere riscontro (doc. 20);
- poiché in data 17/08/2022 il aveva sollecitato l'escussione delle polizze alla Controparte_2 compagnia assicurativa, (doc. 21), parte attrice aveva contestato tali richieste, in quanto ritenute illegittime, contestato l'inerzia nell'emissione del SAL ed invitato a sospendere l'escussione integrale delle polizze (doc. 22);
- con determinazione comunale n. 2022-1826 del 2/9/2022 (doc. 23), il aveva Controparte_2 inviato alla IA di Assicurazioni ulteriore sollecito al pagamento delle polizze (doc. 24) e, con nota del 22/08/2022, aveva dato riscontro all'avv. LD, precisando che non vi sarebbe stata alcuna emissione di SAL poiché la ditta appaltatrice non era creditrice, bensì debitrice dell'Ente (doc. 25), alla luce dello stato di consistenza del 3/5/2022 attestante il credito del di circa euro Controparte_2
110.000,00;
- con nota del 13/09/2022 e del 26/09/2022, parte attrice aveva evidenziato l'illegittimità della gestione della fase risolutiva del contratto di appalto, con conseguente grave e irreparabile pregiudizio all'attrice pagina 9 di 24 da parte del , che aveva contestato il contenuto delle missive con nota del 5/10/2022 CP_2 CP_2
(docc. 26 - 28);
- la comunicazione del 4/10/2022, con cui la compagnia assicurativa aveva comunicato di provvedere al completamento della procedura per la liquidazione delle fideiussioni, era stata contestata dall'attrice in data 5/10/2022 (docc. 29 e 30).
Parte attrice ha chiesto la disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo ritenuto “contra legem” ed ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, eccependo la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione nell'esecuzione del contratto, nonché la violazione delle norme a tutela della partecipazione e della riservatezza dei diritti ed interessi della società attrice all'interno del procedimento amministrativo, che avrebbero determinato le anomalie verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto.
In particolare, ha rilevato carenze ed imprecisioni del progetto esecutivo – più volte evidenziate dal
Direttore di Cantiere (doc. 31) - non tempestivamente sanate dalla committente, e pertanto ritenute integranti una grave violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, che hanno causato ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a ragioni di adeguamento allo stato di fatto diverso da quanto rappresentato nelle tavole progettuali.
Secondo la prospettazione attorea, l'indisponibilità dei materiali e il rincaro dei prezzi del materiale e l'ulteriore ondata pandemica del 2021 - cause non imputabili all'appaltatrice - hanno impedito la regolare prosecuzione dei lavori. ha, poi, precisato che il anche a seguito dell'adozione Parte_1 Controparte_2 del provvedimento di risoluzione, nonostante le ripetute e puntuali contestazioni da pare dell'attrice, aveva continuato a mettere in atto comportamenti illegittimi e provveduto, in data 2/09/2022, ad adottare la determinazione del Settore RP 141 – Servizio Edilizia n. 1860-2022 e a Parte_4 trasmettere il sollecito alla compagnia di assicurazioni di escussione delle polizze (docc. 23 e CP_1
24).
Con comparsa di costituzione e risposta, il ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande attoree.
In via riconvenzionale, il ha chiesto di accertare la legittimità della risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto e condannare l'attrice al pagamento di complessivi euro 109.878,00, calcolati quale differenza tra l'anticipo contrattuale pari ad euro 295.307,99, IVA inclusa, ed euro
146.000,00 iva inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza oltre euro 51.068,00
a titolo di penale, oltre alla condanna di Controparte_11
a garantire detta somma in virtù della polizza AN 0601643.
[...]
pagina 10 di 24 Il costituito ha altresì chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno, causato dalla CP_2 risoluzione per inadempimento contrattuale e quantificato in euro 593.570,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, della compagnia assicurativa ad adempiere alla richiesta di escussione e a pagare la somma garantita di euro 139.982,72 quanto alla polizza DE 0628316 relativa alla cauzione definitiva e condannare parte attrice a pagare la parte eccedente a titolo di risarcimento del danno.
Il ha contestato la ricostruzione fattuale operata dall'attrice ed ha eccepito e documentato in CP_2 particolare che:
- le presunte carenze progettuali della Stazione appaltante – comunque risolte in corso d'opera con l'intervento del Direttore Lavori - derivano da imprevisti riscontrati in corso d'opera, come risulta dalla Relazione del Direttore dei Lavori, Ing. del 22/09/2022 (doc.26), e Persona_1 che, in ogni caso non hanno inciso sull'aumento significativo dei tempi, tuttalpiù sugli oneri economici aggiuntivi che non sono mai stati oggetto di discussione;
- il termine di consegna dei lavori era da ritenersi essenziale al fine di garantire la ripresa delle attività sportive e gli imprevisti riscontrati in corso d'opera non hanno inciso sull'aumento significativo dei tempi, fermo che tutte le contestazioni formulate dall'impresa erano già state riscontrate e in buona parte su di esse si era già intervenuti e che parte attrice era stata più volte richiamata al rispetto delle tempistiche e del cronoprogramma, senza esito;
- la segnalazione, inoltrata in data 7/10/2021 da parte dell'impresa appaltatrice e relativa all'indisponibilità e rincaro dei materiali, era generica, limitandosi a riportare la tabella pubblicata dal decreto ministeriale e priva di riferimenti ai lavori effettivamente eseguiti, con conseguente impossibilità di verifica da parte della Stazione appaltante, anche tenuto conto che fino a dicembre 2021 i lavori eseguiti erano pochi e, comunque, realizzati in modo inidoneo a consentire l'emissione del primo SAL;
- non sussiste alcun fatto grave e pregiudizievole per la ditta appaltatrice, poiché le dichiarazioni rese dall'assessore i riferiscono a quanto direttamente constatato dallo stesso in cantiere Tes_1 al momento dell'abbandono del cantiere.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, la richiesta risarcitoria di incameramento della cauzione definitiva, i maggiori costi di riaggiudicazione e di realizzazione dei lavori non eseguiti pari a circa
593.570,00 trova giustificazione nelle inadempienze della appaltatrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, Parte_5 ha chiesto, nel merito, in via principale e riconvenzionale, di condannare
[...] [...]
e i suoi fideiussori, e – previa autorizzazione alla Parte_1 CP_3 Controparte_4 chiamata in causa degli stessi - a tenerla indenne da ogni pagamento effettuato al beneficiario per pagina 11 di 24 effetto delle polizze, nonché al pagamento dell'importo di euro 249.861,34, pari al totale delle somme escusse e versate al oltre agli interessi di mora. Controparte_2
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della non debenza delle somme dal contraente o dalla garante, la compagnia di assicurazione ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere dal la ripetizione Controparte_2 delle somme pagate a seguito dell'escussione delle polizze, con rivalutazione ed interessi nella misura prevista dal D. LGs. 231/2002 dalla data del pagamento fino al saldo ex artt. 4 u.c. testo e dal Codice degli Appalti art. 104 comma 10.
Con comparsa di costituzione e risposta, e hanno chiesto, in CP_3 Controparte_4 via preliminare e pregiudiziale, il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla compagnia di assicurazione, poiché gravemente pregiudizievole nei confronti dei terzi chiamati.
Nel merito, i terzi chiamati hanno chiesto l'accertamento dell'inammissibilità della chiamata in causa per nullità della sottoscrizione ed inefficacia delle dichiarazioni di coobbligazione contenute nelle pattuizioni speciali denominate “PATTUIZIONE SPECIALE Coobbligazione solidale e oneri specifici in capo al contraente e ai coobbligati” delle polizze fideiussorie e, per l'effetto, l'estromissione dei terzi dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge (docc. 4 - 6).
Nella comparsa di costituzione e risposta, e hanno chiesto il rigetto CP_3 Controparte_4 della domanda di garanzia formulata nei loro confronti dalla compagnia di assicurazione e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
***
La domanda formulata da non può trovare accoglimento. Parte_1
1. Sulla legittimità della risoluzione del contratto ad opera del L'eccezione di CP_2 inadempimento dell'appaltatrice.
Parte attrice agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto, stipulato in data 29/6/2021 (PG 37773 registrato in il 1/7/2021 n. 5035 rep. n. 4822) CP_2 per grave inadempimento contrattuale, disposto dal con determinazione n. 2022-571 Controparte_2 del 14/04/2022.
Il ha contestato le asserite inadempienze relative alle carenze progettuali e, in via Controparte_2 riconvenzionale, ha eccepito il grave inadempimento della impresa appaltatrice.
La ricostruzione dell'andamento dell'appalto operata dal convenuto ha trovato piena conferma CP_2 nella espletata c.t.u., a cura del dr. il quale, dopo una approfondita disamina della Per_2 documentazione in atti e dello stato dei luoghi, nel contraddittorio con i c.t.p., ha escluso gli eccepiti pagina 12 di 24 inadempimenti del a giustificazione dei ritardi e dell'inadempimento contrattuale evidenziato CP_2 dal da parte dell'appaltatore CP_2 Parte_1
Con argomenti e considerazioni tecniche logiche e convincenti, basate sull'esame della documentazione contrattuale e sulla verifica in loco delle lavorazioni, il CTU ha accertato che:
a) ha eseguito in modo parziale ed incompleto solo alcuni dei lavori Parte_1 appaltati per un importo che, al netto delle detrazioni per i costi di messa in sicurezza del cantiere e delle penali dall'art. 18 del Capitolato speciale dell'appalto, nonché al netto delle anticipazioni corrisposte dal a fronte della garanzia prestata da CP_2 Parte_5
presenta un valore negativo (vale a dire costituisce un debito nei confronti del di
[...] CP_2 ben - euro 109.878,82 (pag. 36/37 c.t.u.: “Si determina quindi che in funzione delle sole opere eseguite dall'Appaltatore, come sopra descritte, detratte le spese di messa in sicurezza del cantiere, detratta l'anticipazione contrattuale percepita, detratte le penali applicabili a termini di Capitolato Speciale d'Appalto, risulta un credito in favore del Comune di di complessivi € 109 878,82”); CP_2
b) le doglianze lamentate da nei confronti del non Parte_1 CP_2 configuravano (e non integrano) carenze progettuali idonee a poter incidere sui tempi di esecuzione delle opere appaltate e giustificare ritardi ed inadempimenti della appaltatrice (pag. 51 c.t.u.: “In conclusione e per quanto sopra riportato lo scrivente ritiene che quanto lamentato dall'Appaltatore nonché odierno Attore non si configura quale carenza progettuale, e quanto sopra lamentato si ritiene non abbia influenza sui tempi di esecuzione complessivi della parte d'opera interessata e dell'appalto in generale”);
c) che, peraltro, non disponeva delle risorse idonee a consentire il rispetto Parte_1 del cronoprogramma d'appalto nei suoi tempi complessivi (pag. 54 c.t.u.: “Dalla tabella che segue quindi si evidenziano le differenze di produzione media giornaliera che lasciano presupporre in modo macroscopico che
l'appaltatore non disponesse delle risorse che gli avrebbero consentito il rispetto del cronoprogramma d'appalto nei sui tempi complessivi”, e pag. 57 c.t.u. “Pertanto, facendo seguito a quanto riportato nel capitolo relativo alle asserite carenze progettuali lamentate dall'appaltatore, per le quali lo scrivente ha potuto determinare che quanto lamentato dall'Appaltatore non si configura quale carenza progettuale, e si può ritenere che i ritardi occorsi al cantiere in relazione ai crono programmi successivamente concordati tra l'appaltatore ed il committente siano imputabili alla macroscopica carenza di risorse impiegate nel cantiere”);
d) che la mancata esecuzione da parte di dei lavori appaltati ha procurato Parte_1 un pregiudizio al per costi di ripetizione della procedura di appalto pari (quantificati in euro CP_2
14.760,00) e per i maggiori costi per l'esecuzione degli stessi da parte di imprese terzi (quantificati in euro 669.386,10 - vedi pag. 67 c.t.u. “Si ritiene quindi che i maggior costi per lavori in capo alla Convenuta, rispetto ai costi si sarebbero sostenuti in ipotesi di una corretta e completa esecuzione dell'Appalto in oggetto ad opera dell'Attrice, sono stimati in € 669.386,10”) per un importo complessivo pari ad euro 684.146,10.
e) che, quindi, la risoluzione deliberata dal è pienamente legittima e mossa sulla base di gravi CP_2 pagina 13 di 24 inadempimenti imputabili all'appaltatore, espressamente ritenuto dal CTU responsabile di negligenti condotte e omissioni nello svolgimento delle lavorazioni appaltate.
Il CTU, in particolare: “facendo seguito a quanto riportato nel capitolo relativo alle asserite carenze progettuali lamentate dall'appaltatore, per le quali lo scrivente ha potuto determinare che quanto lamentato dall'Appaltatore non si configura quale carenza progettuale, e si può ritenere che i ritardi occorsi al cantiere in relazione ai crono programmi successivamente concordati tra l'appaltatore ed il committente siano imputabili alla macroscopica carenza di risorse impiegate nel cantiere.
Verosimilmente la mancanza di sufficienti risorse (maestranze e/o subappaltatori) in cantiere ha poi determinato anche gli ulteriori inadempimenti al termine del codice degli appalti che sono stati addebitati all'appaltatore (vedi comunicazione di Contestazione all'Appaltatore del 05/03/2022 (ai sensi del art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016), come ad esempio il mancato rispetto delle direttive degli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori, e verosimilmente il rispetto delle prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza al fine eseguire le lavorazioni in conformità al D.lgs.
81/2008. In conclusione, si può ritenere che gli inadempimenti dell'Appaltatrice denunciati dalla
Committente e posti a fondamento della risoluzione contrattuale di cui alla determinazione n. 2022-
571 del 14.04.2022 del Servizio Edilizia del di , siano la conseguenza di negligenti CP_2 CP_2 condotte e omissioni dell'Appaltatrice nello svolgimento delle lavorazioni a lei appaltate” (pag. 57
c.t.u.).
In ordine alla imputabilità dei ritardi, a fronte delle osservazioni del c.t.p., ha poi precisato e concluso come segue: “..il contratto d'appalto prevedeva la consegna lavori anche in formula parziale con specifiche durate per le rispettive cantierizzazione (come ad esempio spogliatoi pattinodromo, campo scuola, ecc.), precisando anche che i verbali di consegna venivano sottoscritti senza alcuna riserva e quindi intendendo che l'appaltatore ne accettava in pieno i contenuti, comprese le relative durate per ogni singola rispettiva cantierizzazione. Anche in questo caso nonostante la consegna lavori effettuata in tre distinte fasi, l'importo contrattuale complessivo che doveva essere realizzato (€ 933.218,15 al netto del ribasso d'asta) ne risultava eseguita una piccola parte (€ 158.853,44 al netto del ribasso
d'asta), come contabilizzata alla data del recesso contrattuale. Come ampiamente argomentato nel capitolo 9, si evince che l'appaltatore non avrebbe mai potuto completare l'appalto aggiudicato nei tempi contrattuali in quanto la produzione media giornaliera risultava inferiore a quella minima che sarebbe stata necessaria a garantire il corretto andamento temporale del cantiere. Quindi si ritiene di confermare quanto riportato nella sopra esposta relazione peritale” (pag. 88 c.t.u.).
Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie, deve trovare accoglimento la domanda, formulata dal di accertamento della legittimità della risoluzione del contratto di appalto operata Controparte_2
pagina 14 di 24 dal con rigetto della eccezione di inadempimento della appaltatrice. CP_2
2. Sui maggiori costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti
Il ha domandato la condanna della al risarcimento del Controparte_2 Parte_1 danno causato a seguito dell'inadempimento contrattuale e quantificato in euro 593.570,00 o nella diversa somma accertata in giudizio.
Poiché gli inadempimenti dell'appaltatrice denunciati dal sono conseguenza diretta Controparte_2 ex art. 1223 c.c. della condotta negligente tenuta dalla e posti a Parte_1 fondamento della risoluzione contrattuale, come emerge dalle conclusioni assunte dal ctu (pag. 94
c.t.u.: “Sulla base di quanto rappresentato nel pertinente capitolo (Cap. 9), in conclusione si può ritenere che gli inadempimenti dell'Appaltatrice denunciati dalla Committente e posti a fondamento della risoluzione contrattuale di cui alla determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 del Servizio Edilizia del Comune di , siano la conseguenza di CP_2 negligenti condotte e omissioni dell'Appaltatrice nello svolgimento delle lavorazioni a lei appaltate”), la committente è obbligata a risarcire il danno causato dall'inadempimento.
In particolare, il c.t.u. ha calcolato i maggiori costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti in capo alla convenuta, come di seguito elencati e riassunti nelle conclusioni della consulenza: “- Si ritiene quindi che i maggior costi per lavori in capo alla Convenuta, rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti in ipotesi di una corretta e completa esecuzione dell'Appalto in oggetto ad opera dell'Attrice, si stimano in € 669.386,10 complessivi. - Si ipotizza quindi anche
l'attività ed i relativi costi necessari per ripetere una procedura di appalto come quella oggi in esame, che debba sostenere l'Ente Appaltante per rimettere in gara d'appalto il progetto oggi oggetto di vertenza, che con la giusta approssimazione, si stimano in € 14.760,00 complessivi” (pag. 94 c.t.u.).
3. Sulla eccepita contrarietà a buona fede della mancata revisione dei prezzi
Parte attrice ha eccepito inoltre la contrarietà a buona fede del diniego da parte del Controparte_2 di revisione e rimodulazione dei prezzi. asserisce di aver inviato tempestivamente dettagliata documentazione al Parte_1 fine procedere alla revisione dei prezzi.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti risulta che con mail, inoltrata in data 7/10/2021, la si sia riservata di fornire in seguito dei dettagli sui costi (doc. 11 fascicolo Parte_1 attoreo: “riservandomi di fornirLe documentazione dettagliata in seguito,”) e nella successiva comunicazione del
29/11/2021 la stessa si sia limitata a fare riferimento alla normativa ministeriale, omettendo di elencare
– in maniera dettagliata – l'asserito aggravio dei costi (doc. 12 fascicolo attoreo).
In assenza di tali necessarie indicazioni, si ritiene legittimo il diniego alla richiesta di compensazioni ex pagina 15 di 24 D.L. 73/2021 e ss.mm e ii di parte convenuta.
4. Sulle domande svolte nei confronti della CP_1 Parte_5
e sul diritto di regresso nei confronti della compagnia assicurativa
[...]
Occorre premettere che ha rilasciato Parte_5 nell'interesse della (contraente garantito) ed a favore del Parte_1 CP_2
(beneficiario) due polizze:
[...]
a) la prima DE0628316 (denominata dal Codice degli Appalti, all'art. 103 comma 1, “garanzia definitiva”) emessa in data 20/4/2021 “a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della
Cittadella dello Sport in ” (causale) e fino a concorrenza dell'importo di euro 139.982,72 CP_2
(massimale) corrispondente, come per Legge, al 10% dell'importo contrattuale;
b) la seconda AN0601643 (richiamata invece dall'art. 35 comma 18 Codice degli Appalti) emessa in data 12.5.2021 “a garanzia degli obblighi e degli oneri assunti in relazione all'anticipazione ottenuta in base alla Legge per esecuzione delle opere di riqualificazione e miglioramento funzionale Cittadella dello Sport” (causale) fino alla concorrenza dell'importo di euro 205.307,99 (massimale) corrispondente al 20% del valore del contratto di appalto.
In particolare, con la prima polizza DE0628316 (garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103
Codice degli Appalti), in conformità al regolamento contenente l'approvazione dello schema tipo delle garanzie fideiussorie per la cauzione definitiva di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31 ed in deroga alle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno convenuto:
- l'obbligo della IA di pagare l'importo escusso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 cc comma II (v. condizioni particolari) e l'intesa che il pagamento sarebbe avvenuto dopo un semplice avviso alla dita obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla IA in merito al pagamento stesso (vedi art. 5 comma II condizioni generali);
- l'obbligo della impresa a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto garantito, comprese quelle previste dall'art. 1952 cc (vedi art. 6 comma I condizioni generali) e con aggravio degli interessi di mora in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti (vedi art. 6 comma III condizioni generali) nonché assunzione, da parte del contraente, degli oneri di qualunque natura che la IA fosse chiamata a sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla polizza (art. 7 condizioni pagina 16 di 24 generali).
In base al disposto di cui all'art. 103 Codice appalti ed alle clausole convenute nel testo della polizza,
l'oggetto di questa garanzia copriva (e copre) non solo le somme dovute in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel contratto di appalto e nel relativo capitolato ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché il rimborso:
i) delle eventuali maggiori somme pagate dalla stazione appaltante all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario, iii) di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme in materia di sicurezza (art. 1 testo polizza) Agli artt. 4 e 5 del testo della polizza, infine, in modo coerente al disposto di cui all'art. 104 comma 10 Codice degli Appalti, fermo sempre il diritto di rivalsa verso il contrante per le somme pagate in forza della garanzia (convenuto a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione), si è espressamente riconosciuto in capo alla
IA il diritto di agire in ripetizione anche verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme eventualmente pagate dal garante fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dal garante stesso.
Con la seconda polizza AN0601643 (garanzia per l'anticipazione prestata ai sensi dell'art. 35 comma
18 Codice degli appalti), in conformità allo stesso regolamento sopra menzionato (contenente l'approvazione dello schema tipo delle garanzie fideiussorie previsti per gli appalti pubblici di cui al
DM 19 gennaio 2018 n. 31), anche in deroga alle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno previsto disposizioni pressoché identiche, convenendo:
- l'obbligo della IA di pagare l'importo escusso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla stazione appaltante e della somma dovuta a tale titolo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 cc comma II (vedi art. 4 testo polizza) e con l'intesa che il pagamento sarebbe avvenuto dopo un semplice avviso alla ditta obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla IA in merito al pagamento stesso (vedi art. 5 comma II condizioni generali);
- l'obbligo della impresa obbligata a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad pagina 17 di 24 ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto garantito, comprese quelle previste dall'art. 1952 cc
(vedi art. 6 comma I condizioni generali) e con aggravio degli interessi di mora in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti (vedi art. 6 comma III condizioni generali) nonché con assunzione, da parte del contraente, degli oneri di qualunque natura che la IA fosse stata costretta a sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza
(art. 7 condizioni generali).
Anche nel testo di questa polizza, infine, sempre in modo coerente al disposto di cui all'art. 104 comma
10 Codice degli Appalti, ferma l'obbligazione assunta dal contrante di rivalere la IA a semplice richiesta e con rinuncia a qualsiasi eccezione di tutte le somme pagate in forza della garanzia, agli artt. 4 e 5 è stato fatto salvo il diritto di Parte_5 ad agire in ripetizione anche verso la Stazione appaltante per cui il caso in cui le somme eventualmente pagate a seguito della escussione fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dal garante stesso.
Con riferimento ad entrambe le polizze, seppur con distinte e separate appendici (la n. DF0628316 relativa alla “garanzia definitiva” DE0628316 e la n. DF0601643 relativa alla “garanzia anticipazione”
AN0601643) sottoscritte contestualmente alle polizze stesse, si sono costituiti fideiussori della contraente a favore della IA, i Sigg. , nata a Parte_1 CP_12
Gravina di Puglia il giorno 8/8/1977 (C.F.: e , nato a C.F._1 Controparte_4
Gravina di Puglia il 30/5/1978 (CF.: . C.F._3
Attraverso questa pattuizione speciale (titolata “coobbligazione solidale e oneri specifici in capo al contraente ed ai coobbligati”), peraltro firmata dalla Sig.ra anche nella qualità di CP_12 legale rappresentante della i menzionati coobbligati si sono dichiarati Parte_1 fideiussori del contraente per l'adempimento degli obblighi e degli oneri che allo stesso incombono in dipendenza della stipulazione della polizza, dichiarando così di volersi in ogni caso coobbligare, in solido ed indivisibilmente, per sé i propri eredi e/o aventi causa, in favore della IA per l'adempimento degli obblighi stessi, nonché riconoscendo espressamente come proprie tutte le obbligazioni spettanti al contraente nei confronti di Parte_5
[...]
Per l'effetto, attraverso le menzionate dichiarazioni di garanzia, i medesimi hanno espressamente riconosciuto alla IA, oltre al diritto di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'articolo 1953 cc (obbligandosi espressamente a liberare la società ancor prima di pagare l'indennizzo al beneficiario ovvero a prestare le garanzie reali necessarie ad assicurare il pieno soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso), anche il diritto di regresso e/o di surroga nei loro pagina 18 di 24 confronti e/o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, obbligandosi espressamente a tenere indenne da ogni pagamento che essa fosse chiamata Parte_5 ad effettuare per effetto della polizza per capitale interessi e spese tutte ed a versare alla Società stessa, in qualunque momento, a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione dell'obbligato principale, ogni eccezione rimossa (ivi comprese quelle di cui all'articolo 1952 cc), tutte le somme a qualsiasi titolo per qualunque ragione dalla società corrisposte per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte.
Nelle stesse appendici, infine, i predetti obbligati hanno dichiarato di rinunciare ai diritti agli contrattualmente spettanti in forza degli articoli 1955 1956 e 1957 codice civile liberando la
IA dagli obblighi e dai termini in dette disposizioni previste.
Quindi, nelle polizze fideiussorie prestate da Parte_5
e nelle correlate obbligazioni di pagamento assunte dal contraente e dai coobbligati sono ravvisabili i caratteri tipici delle garanzie autonome che, notoriamente, si sono affermate nella prassi commerciale al fine precipuo di tenere indenne, mediante la previsione del tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata nel suo ammontare (il massimale) e da corrispondere senza obiezioni da parte del garantito, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, “avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione” (Cass. S. U. 3947/2010), con conseguente esclusione in capo al garante della possibilità di resistere la richiesta di pagamento attraverso eccezioni, opponibili dall'appaltatore, derivanti dal rapporto garantito, salva solo l'ipotesi della escussione dolosa purché però risultante da prove liquide da facile ed immediata rilevazione (Cass. 30181/2018), assenti nel caso di specie.
Com'è noto, le garanzie autonome si sono progressivamente sviluppate nei rapporti contrattuali internazionali (ove si è inteso assicurato l'adempimento mediante il rilascio di performance bonds con pagamento esigibile dal creditore senza prove e condizioni) mentre, nel diritto interno, l'esigenza di una garanzia di immediata riscossione a prima o semplice richiesta si è affermata prevalentemente negli appalti pubblici ove, al fine di evitare (all'appaltatore) l'immobilizzazione di somme dovute a scopo cauzionale ed al tempo stesso tutelare (al creditore) le ragioni di pronta realizzazione dei pagamenti eventualmente richiesti dagli Enti committenti, in sostituzione del deposito cauzionale, si è consentito alle imprese di rilasciare delle garanzie, provenienti da banche o Compagnie di Assicurazioni, strutturate in modo da permettere alle stazioni appaltanti di ottenere il pronto pagamento della somma garantita a semplice richiesta del creditore e senza possibilità, per il garantito, di sollevare obiezioni sul pagamento richiesto al garante ed, per quest'ultimo, di opporre eccezioni spettanti al debitore garantito. pagina 19 di 24 Le disposizioni vigenti del Codice degli Appalti impongono che le garanzie fideiussorie dovute a favore degli Enti pubblici contengano espressamente l'impegno a pagare a semplice richiesta (e con conseguente rinuncia del debitore garantito a sollevare obiezioni in ordine al pagamento preteso), prevedendo che le polizze fideiussorie consentite in sostituzione della cauzione provvisoria (art. 93 comma 1) o della cauzione definitiva (art. 103 comma 1), ovvero a garanzia della anticipazione (art. 35 comma 8), o della rata di saldo (art. 103 comma 6) ovvero ancora a garanzia per la risoluzione o il buon adempimento (art. 104 comma 1) contengano sempre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le stesse esigenze si trovano poi espresse nel regolamento contenente l'approvazione degli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie (originariamente adottato con DM 19 gennaio 2018 n. 31 e recentemente abrogato e sostituito dal DM 16 settembre 2022 n. 193 contenente la riunificazione, in un unico provvedimento, della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Gli schemi delle polizze ivi previste, infatti, contengono tutte espressamente le clausole di pagamento a prima e semplice richiesta scritta e la rinuncia del garantito ad opporre eccezioni in ordine al pagamento chiesto dal creditore.
Applicando i principi e le pattuizioni sopra descritte alla fattispecie concreta e muovendo dalla constatazione che i ritardi e gli inadempimenti addebitati dal nelle determine di risoluzione e CP_2 di escussione delle polizze hanno trovato tutti puntuale conferma da parte del CTU (e comunque non Co erano stati neppure contestati da parte di che, avverso il computo metrico e lo stato di consistenza redatto dal DL ai sensi dell'art. 108 comma 3 Codice degli appalti in esecuzione della determinazione n. 571/2022, aveva omesso di esprimere riserve o di formulare osservazioni), deve concludersi:
a) che il pagamento delle somme escusse dal (pagamenti eseguiti in data 10/10/2022 uno CP_2 dell'importo di euro 139.982,72 in relazione alla polizza DE0628316 e uno dell'importo di €
109.878,62 in relazione alla polizza AN0601643) per un totale di euro 249.861,34, hanno rappresentato adempimento di un obbligo contrattuale cui la IA non poteva sottrarsi proprio in ragione dell'impegno autonomo assunto nei confronti del beneficiario delle polizze di pagare l'importo escusso entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del creditore (e della conseguente rinuncia alle eccezioni riguardanti il rapporto principale garantito) nonché in ragione della carenza di prove “pronte e liquide” (rectius “certe e non contestate”), idonee a far ritenere il carattere abusivo o fraudolento od in mala fede della escussione;
b) in ragione della natura parimenti autonoma dell'obbligo di rimborso delle somme pagate al creditore pagina 20 di 24 - anche questo assunto a semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa - convenuto nella polizza e nelle relative condizioni, alla IA spetta il diritto (di regresso), nei confronti di Parte_1 nonché di , all'immediato pagamento di tutte le somme
[...] Controparte_14 Controparte_4 versate al con gli interessi di mora, nella misura stabilita nelle condizioni di assicurazione CP_2
(vale a dire saggio ufficiale di sconto aumentato di 3 punti – rif. art. 6 CGA).
5. Sul diritto di regresso nei confronti di e CP_3 Controparte_4
Occorre premettere alcune considerazioni in ordine al ruolo che e CP_3 Controparte_4 rivestivano all'interno della società e sulla attività che i medesimi svolgevano per conto della prima, durante e dopo la sottoscrizione delle garanzie fideiussorie (i Parte_1 negozi che, nella menzionata ordinanza, sono stati impropriamente sussunti nella categoria dei contratti con il consumatore).
Sulla posizione di assumono rilievo: CP_3
- l'omessa prova da parte di dell'assenza di collegamento funzionale tra la CP_3 prestazione della dichiarazione di coobbligazione e lo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la sottoscrizione per “scopi personali” e/o “non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata”;
- il ruolo della stessa quale Amministratore unico nonché socia unico della Parte_1
, al momento della partecipazione al bando di gara ed alla sottoscrizione dei relativi
[...] impegni contrattuali, come evincibile dalla visura camerale;
- la sottoscrizione delle appendici delle polizze contenenti la dichiarazione di coobbligazione e l'impegno a tenere indenne la IA da ogni pagamento che fosse stato eseguito al
Comune in dipendenza dei contratti garantiti nonché le pattuizioni speciali allegate alle polizze nella duplice veste sia di persona fisica sia di Amministratrice della CA, dando espressamente atto di aver preventivamente “preso visione” e di “conoscere ed approvare le condizioni tutte riportate nelle polizze” dalla medesima sottoscritte contestualmente.
Ne segue che, non è possibile qualificare la garanzia sottoscritta a favore della IA come
“contratto con il consumatore” dal momento che, secondo la giurisprudenza consolidata, la qualifica di consumatore può esser riferita solo alla persona che abbia agito per scopi personali e non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata (Cass. SU 5868/2023) mentre nel caso di specie, era - ed è - socio dispositore della nonché CP_3 Parte_1 amministratore unico della stessa e, ad ulteriore conferma che la coobbligazione era strettamente funzionale all'affidamento dell'appalto da parte del la medesima ha firmato la dichiarazione CP_2
Par anche nella qualità di legale rappresentante della debitrice garantita "... sicché non può dirsi che la pagina 21 di 24 medesima sia intervenuta nell'operazione economica de qua per scopi di natura “privata”, avendo, piuttosto, agito per finalità collegate allo svolgimento dell'attività d'impresa” (Tribunale di Trapani,
Sentenza n. 179/2025 del 14-03-2025).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato dopo le pronunce della Corte di Giustizia
Europea del 2015 e 2016, e dopo la sentenza della Cassazione n. 32225/2018, la disciplina consumeristica trova applicazione esclusivamente solo quando la persona fisica agisce al di fuori della propria attività professionale per scopi puramente personali, e tale circostanza non ricorre quando il fideiussore detiene cariche apicali nella società garantita o comunque sussistono collegamenti funzionali significativi con l'attività imprenditoriale della società beneficiaria della garanzia (sul punto, tra i tanti, Trib. di Rovigo sentenza n. 144 del 21/2/2025 secondo cui “il fideiussore che riveste la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società beneficiaria della garanzia non può essere considerato consumatore ai sensi del Codice del Consumo, poiché la fideiussione prestata non risulta rilasciata per scopi estranei alla propria attività professionale, ma è invece strettamente connessa al ruolo dirigenziale e agli interessi professionali del garante nella società”, - Trib. Modena sentenza n. 648 del 22/5/2025 secondo cui “non può considerarsi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo attività professionale, stipuli il contratto di garanzia in qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della società debitrice principale, poiché in tal caso la prestazione della fideiussione costituisce atto espressivo dell'attività professionale del garante”).
Sulla posizione di , assumono rilievo: Controparte_4
- l'omessa prova da parte di dell'assenza di collegamento funzionale tra la Controparte_4 prestazione della dichiarazione di coobbligazione e lo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la sottoscrizione per “scopi personali” e/o “non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata”;
- il pieno coinvolgimento di – sia durante partecipazione alla gara di appalto e Controparte_4 della sottoscrizione delle garanzie sia dopo - nell'organizzazione amministrativa di
[...]
così come emerge dalla documentazione prodotta ed esibita all'udienza del Parte_1
19/10/2023;
- l'esercizio di attività di impresa da parte di nello stesso settore edilizio per cui Controparte_4 operava all'epoca (ed opera) la e, in particolare, lo svolgimento da Parte_1 parte dello stesso del ruolo di Amministratore Unico e Socio unico della società HABITAT
Srls;
- la sottoscrizione da parte di , geometra, del contratto di appalto con il Controparte_4 [...]
, spendendo proprio la carica di “procuratore della CP_2 Parte_1
;
[...]
- la ricezione da parte di di quasi tutta la corrispondenza intercorsa con il Controparte_4 pagina 22 di 24 relativamente alla esecuzione dell'appalto e la consegna dei lavori dalla Controparte_2 stazione appaltante, in nome e per conto dell'appaltatore.
Così come per , parimenti per la posizione di , in assenza di prova CP_3 Controparte_4 della stipulazione dei contratti di garanzia sottoscritti contestualmente alle polizze per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività professionale esercitata presso la ed a quella imprenditoriale svolta indirettamente nell'interesse della Parte_1 stessa, non è possibile invocare la tutela del Codice del consumo o comunque riconoscere al medesimo la qualifica di consumatore.
In conclusione, la domanda formulata da Controparte_1
in via principale e riconvenzionale, deve essere accolta e, per l'effetto,
[...] [...] ed i coobbligati e , in via solidale, sono tenuti al Parte_1 CP_3 Controparte_4 pagamento in favore della compagnia di assicurazione dell'importo di € 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al oltre gli interessi di mora sul menzionato capitale al saggio CP_2 ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti della CA e nella misura prevista dal D. Lgs.
231/2002 nei confronti dei coobbligati di quest'ultima, dalla data del pagamento fino al soddisfo.
6. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge le domande formulate da Parte_1
2) accerta la legittimità della risoluzione per inadempimento della appaltatrice Parte_1 in relazione al contratto di appalto per cui è causa, pronunciata dal ex art
[...] Controparte_2
108 dlgs 50/2016 e, per l'effetto:
3) condanna al pagamento in favore del : dell'anticipo Parte_1 Controparte_2 contrattuale percepito pari ad euro 186.643,63 oltre IVA (per euro 295.307,99), cui dedurre euro
146.000,00, IVA inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza, oltre euro
51.068,00 a titolo di penale e così, per complessivi netti, euro 109.878,00;
4) condanna al pagamento in favore del di euro Parte_1 Controparte_2
684.146,10 a titolo di risarcimento del danno causato dai costi di riaggiudicazione e i maggiori costi pagina 23 di 24 di realizzazione dei lavori non eseguiti;
5) condanna a pagare in favore del CP_1 Controparte_1 la somma garantita di euro 139.982,72 quanto alla polizza DE 0628316 a Controparte_2 titolo di cauzione definitiva;
6) condanna e , in via solidale, al Parte_1 CP_3 Controparte_4 pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al CP_2
, oltre gli interessi di mora sul menzionato capitale al saggio ufficiale di sconto
[...] maggiorato di tre punti nei confronti di e nella misura Parte_1 prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confronti dei coobbligati di quest'ultima, dalla data del pagamento fino al soddisfo;
7) condanna alla rifusione in favore del delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
8) condanna e , in via solidale, Parte_1 CP_3 Controparte_4 alla rifusione in favore di delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 7 novembre 2025
Il Giudice
AR TA ON
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