Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 681
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto la notifica della cartella di pagamento nulla in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo non più corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario, che si era cancellato dall'anagrafe quasi un anno prima del tentativo di notifica.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, stante la nullità della notifica della cartella di pagamento, non si è prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione, il termine quinquennale era ampiamente decorso, determinando l'estinzione della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 681
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 681
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo