CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6967/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acri - Ufficio Tributi 87041 Acri CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014527346000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento sopra indicato, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). L'atto intimava il pagamento di somme riferite alla Tassa Rifiuti (TARES) per l'anno 2013, portate dalla cartella di pagamento n. 03420170000399264000,.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente eccepiva:
1. L'omessa notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento), deducendo la nullità dell'intimazione successiva;
2. L'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale previsto per i tributi locali, atteso che tra la presunta notifica della cartella (2017) e l'intimazione (2024) era trascorso un lasso di tempo superiore ai cinque anni, senza atti interruttivi validi,.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando integralmente il ricorso. L'Agente della Riscossione eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti la formazione del ruolo e la titolarità del credito, attribuendole all'Ente
Impositore,. Nel merito, l'AdER sosteneva la regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 15/06/2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., producendo la relativa relata e l'estratto di ruolo,.
Il Comune di Acri, ente impositore, risultava evocato in giudizio come da richiesta di parte resistente e atti del fascicolo,.
Con memorie illustrative depositate il 09/01/2026, la ricorrente ribadiva le proprie difese e produceva certificazione anagrafica storica a dimostrazione dell'irregolarità della notifica dell'atto presupposto,.
All'udienza del 20/01/2026, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (SS.UU. n.
16412/2007), il contribuente ha facoltà di chiamare in giudizio l'Agente della Riscossione anche per vizi attinenti alla notifica degli atti della riscossione stessa. Nel caso di specie, la ricorrente contesta specificamente la mancata notifica della cartella di pagamento, attività di diretta competenza dell'Agente della Riscossione.
Nel merito, la questione centrale riguarda la validità della notifica della cartella di pagamento n.
03420170000399264000, che l'AdER assume essere stata perfezionata il 15/06/2017.
Dall'esame della documentazione prodotta da parte resistente, risulta che la notifica è stata tentata nel Comune di Acri, presso Indirizzo_1, avvalendosi della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa (temporanea assenza),. Tuttavia, parte ricorrente ha prodotto in giudizio un
Certificato Storico di Residenza rilasciato dal Comune di Acri in data 08/01/2026, dal quale emerge inconfutabilmente che la Sig.ra Ricorrente_1 si era cancellata dall'Anagrafe della Popolazione Residente di Acri per emigrazione nel Comune di Cosenza in data 27/06/2016.
Ne consegue che, alla data del tentativo di notifica (giugno 2017), la ricorrente non era più residente ad
Acri né ivi domiciliata da quasi un anno. La notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo non più corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario è affetta da nullità insanabile.
L'Agente della Riscossione aveva l'onere di verificare l'effettiva residenza del contribuente prima di procedere alla notifica.
L'invalidità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) comporta due conseguenze fondamentali:
1. L'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto fondata su un titolo esecutivo non validamente notificato;
2. L'intervenuta prescrizione del credito. Trattandosi di tassa rifiuti (TARES) relativa all'anno 2013, il termine di prescrizione è quinquennale. Poiché la cartella del 2017 non è stata validamente notificata, non si è prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (ottobre 2024), il termine quinquennale era ampiamente decorso, determinando l'estinzione della pretesa tributaria,.
Accertata la nullità della notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del credito, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, dell'esiguità del valore della controversia (€ 202,14) e della natura formale del vizio rilevato, possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6967/2024 R.G.:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Intimazione n. 03420249014527346000 e dichiara non dovute le somme ivi richieste per intervenuta prescrizione;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6967/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acri - Ufficio Tributi 87041 Acri CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014527346000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento sopra indicato, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). L'atto intimava il pagamento di somme riferite alla Tassa Rifiuti (TARES) per l'anno 2013, portate dalla cartella di pagamento n. 03420170000399264000,.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente eccepiva:
1. L'omessa notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento), deducendo la nullità dell'intimazione successiva;
2. L'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale previsto per i tributi locali, atteso che tra la presunta notifica della cartella (2017) e l'intimazione (2024) era trascorso un lasso di tempo superiore ai cinque anni, senza atti interruttivi validi,.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando integralmente il ricorso. L'Agente della Riscossione eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti la formazione del ruolo e la titolarità del credito, attribuendole all'Ente
Impositore,. Nel merito, l'AdER sosteneva la regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 15/06/2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., producendo la relativa relata e l'estratto di ruolo,.
Il Comune di Acri, ente impositore, risultava evocato in giudizio come da richiesta di parte resistente e atti del fascicolo,.
Con memorie illustrative depositate il 09/01/2026, la ricorrente ribadiva le proprie difese e produceva certificazione anagrafica storica a dimostrazione dell'irregolarità della notifica dell'atto presupposto,.
All'udienza del 20/01/2026, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (SS.UU. n.
16412/2007), il contribuente ha facoltà di chiamare in giudizio l'Agente della Riscossione anche per vizi attinenti alla notifica degli atti della riscossione stessa. Nel caso di specie, la ricorrente contesta specificamente la mancata notifica della cartella di pagamento, attività di diretta competenza dell'Agente della Riscossione.
Nel merito, la questione centrale riguarda la validità della notifica della cartella di pagamento n.
03420170000399264000, che l'AdER assume essere stata perfezionata il 15/06/2017.
Dall'esame della documentazione prodotta da parte resistente, risulta che la notifica è stata tentata nel Comune di Acri, presso Indirizzo_1, avvalendosi della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa (temporanea assenza),. Tuttavia, parte ricorrente ha prodotto in giudizio un
Certificato Storico di Residenza rilasciato dal Comune di Acri in data 08/01/2026, dal quale emerge inconfutabilmente che la Sig.ra Ricorrente_1 si era cancellata dall'Anagrafe della Popolazione Residente di Acri per emigrazione nel Comune di Cosenza in data 27/06/2016.
Ne consegue che, alla data del tentativo di notifica (giugno 2017), la ricorrente non era più residente ad
Acri né ivi domiciliata da quasi un anno. La notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo non più corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario è affetta da nullità insanabile.
L'Agente della Riscossione aveva l'onere di verificare l'effettiva residenza del contribuente prima di procedere alla notifica.
L'invalidità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) comporta due conseguenze fondamentali:
1. L'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto fondata su un titolo esecutivo non validamente notificato;
2. L'intervenuta prescrizione del credito. Trattandosi di tassa rifiuti (TARES) relativa all'anno 2013, il termine di prescrizione è quinquennale. Poiché la cartella del 2017 non è stata validamente notificata, non si è prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (ottobre 2024), il termine quinquennale era ampiamente decorso, determinando l'estinzione della pretesa tributaria,.
Accertata la nullità della notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del credito, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, dell'esiguità del valore della controversia (€ 202,14) e della natura formale del vizio rilevato, possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6967/2024 R.G.:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Intimazione n. 03420249014527346000 e dichiara non dovute le somme ivi richieste per intervenuta prescrizione;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.