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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/09/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1918/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Motta, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
CP_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- per tutte le ragioni svolte in narrativa accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto Parte_1 prestazioni professionali nell'interesse del Sig. CP_1
- per tutte le ragioni svolte in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. è debitore CP_1 dell'Avv. della somma di Euro 5.068,15= I.V.A. e accessori di legge inclusi, per l'attività Parte_1 lavorativa professionale svolta in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 12261/2022 R.G.N.R. Mod. 21 avanti il Tribunale di Bergamo;
CP_
- Per l'effetto condannare il sig. al pagamento di Euro 5.068,15= I.V.A. e accessori di legge compresi, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, nei limiti della competenza del Giudice adito. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, onorari e diritti per il presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 14 D.Lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c.
l'Avvocato ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare lo svolgimento dell'attività Parte_1 difensiva prestata nell'interesse del signor e di condannare il convenuto al pagamento del CP_1 compenso professionale pari ad € 5.068,15, incluse spese generali, IVA e CPA, oltre interessi legali fino al saldo.
1.1. Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace.
2. Accoglimento della domanda. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. In diritto, vale premettere che in materia di contratto d'opera professionale grava sul professionista l'onere di provare (con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni) l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'avvenuta l'esecuzione della prestazione. Come costantemente statuito dalla Corte di cassazione presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta come titolo del diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso.
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione dell'incarico e l'entità delle prestazioni rese (argomentare e termini mutuati da Cass. n. 13828/2019 che, a sua volta, cita Cass. Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345; Cass.
Sez. 3, 04/02/2000, n. 1244, Cass. Sez. 2, 21/04/1981, n. 2342; Cass. Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627;
Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9254. Nella giurisprudenza di merito, ex multis, cfr. Tribunale Brescia
n.152/2021).
2.2. L'odierno ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico.
In particolare, in conformità al disposto dell'art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001), l'Avv. per via Pt_1 documentale ha provato il conferimento dell'incarico e l'esecuzione dello stesso e ha assolto altresì
l'onere di allegazione posto a suo carico, avendo dedotto l'inadempimento di parte convenuta, processualmente gravata dall'onere di provare di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento posta a suo carico.
2.2. Dal documento n. 2 emerge la prova della nomina quale difensore di fiducia dell'avv. da Pt_1
CP_ parte del signor intervenuta in seguito alla notifica dell'ordinanza di esecuzione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa il 21 febbraio 2021 dal
G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale R.G. mod. 21 n.
12261/2022.
Dai documenti dal n.3 al n. 14 emerge la prova dell'esecuzione dell'incarico nella fase delle indagini preliminari.
2.3. La domanda è fondata anche in relazione al quantum del compenso professionale richiesto, da ritenersi congruo e conforme al preventivo inoltrato all'odierno convenuto (cfr. doc.4).
2.4. Deve da ultimo osservarsi che il convenuto ha tenuto un contegno inerte, sia nella fase stragiudiziale avendo omesso di pagare il saldo dovuto, sia nella presente fase processuale ove è rimasto contumace;
per quanto la contumacia non possa assumere il valore di ficta confessio, trattandosi di una libera scelta processuale della parte, deve tuttavia rilevarsi che decidendo di non CP_ costituirsi il signor non ha consentito l'apprezzamento di possibili circostanze di significato contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti.
Dalle superiori considerazioni emerge, dunque, l'accertamento di un credito dell'Avv. nei Parte_1 confronti del signor di importo pari ad € 5.068,15, incluse spese generali, IVA e CPA, CP_1 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, visto il valore della domanda, rilevato che non è stata svolta attività istruttoria, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate e della celerità del rito, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.200,00 oltre esborsi
(vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie,
IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di l'importo € 5.068,15, oltre interessi al CP_1 Parte_1 tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo. 2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_1 Parte_1
1.200,00 oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1918/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Motta, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
CP_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- per tutte le ragioni svolte in narrativa accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto Parte_1 prestazioni professionali nell'interesse del Sig. CP_1
- per tutte le ragioni svolte in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. è debitore CP_1 dell'Avv. della somma di Euro 5.068,15= I.V.A. e accessori di legge inclusi, per l'attività Parte_1 lavorativa professionale svolta in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 12261/2022 R.G.N.R. Mod. 21 avanti il Tribunale di Bergamo;
CP_
- Per l'effetto condannare il sig. al pagamento di Euro 5.068,15= I.V.A. e accessori di legge compresi, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, nei limiti della competenza del Giudice adito. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, onorari e diritti per il presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 14 D.Lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c.
l'Avvocato ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare lo svolgimento dell'attività Parte_1 difensiva prestata nell'interesse del signor e di condannare il convenuto al pagamento del CP_1 compenso professionale pari ad € 5.068,15, incluse spese generali, IVA e CPA, oltre interessi legali fino al saldo.
1.1. Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace.
2. Accoglimento della domanda. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. In diritto, vale premettere che in materia di contratto d'opera professionale grava sul professionista l'onere di provare (con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni) l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'avvenuta l'esecuzione della prestazione. Come costantemente statuito dalla Corte di cassazione presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta come titolo del diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso.
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione dell'incarico e l'entità delle prestazioni rese (argomentare e termini mutuati da Cass. n. 13828/2019 che, a sua volta, cita Cass. Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345; Cass.
Sez. 3, 04/02/2000, n. 1244, Cass. Sez. 2, 21/04/1981, n. 2342; Cass. Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627;
Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9254. Nella giurisprudenza di merito, ex multis, cfr. Tribunale Brescia
n.152/2021).
2.2. L'odierno ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico.
In particolare, in conformità al disposto dell'art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001), l'Avv. per via Pt_1 documentale ha provato il conferimento dell'incarico e l'esecuzione dello stesso e ha assolto altresì
l'onere di allegazione posto a suo carico, avendo dedotto l'inadempimento di parte convenuta, processualmente gravata dall'onere di provare di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento posta a suo carico.
2.2. Dal documento n. 2 emerge la prova della nomina quale difensore di fiducia dell'avv. da Pt_1
CP_ parte del signor intervenuta in seguito alla notifica dell'ordinanza di esecuzione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa il 21 febbraio 2021 dal
G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale R.G. mod. 21 n.
12261/2022.
Dai documenti dal n.3 al n. 14 emerge la prova dell'esecuzione dell'incarico nella fase delle indagini preliminari.
2.3. La domanda è fondata anche in relazione al quantum del compenso professionale richiesto, da ritenersi congruo e conforme al preventivo inoltrato all'odierno convenuto (cfr. doc.4).
2.4. Deve da ultimo osservarsi che il convenuto ha tenuto un contegno inerte, sia nella fase stragiudiziale avendo omesso di pagare il saldo dovuto, sia nella presente fase processuale ove è rimasto contumace;
per quanto la contumacia non possa assumere il valore di ficta confessio, trattandosi di una libera scelta processuale della parte, deve tuttavia rilevarsi che decidendo di non CP_ costituirsi il signor non ha consentito l'apprezzamento di possibili circostanze di significato contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti.
Dalle superiori considerazioni emerge, dunque, l'accertamento di un credito dell'Avv. nei Parte_1 confronti del signor di importo pari ad € 5.068,15, incluse spese generali, IVA e CPA, CP_1 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, visto il valore della domanda, rilevato che non è stata svolta attività istruttoria, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate e della celerità del rito, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.200,00 oltre esborsi
(vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie,
IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di l'importo € 5.068,15, oltre interessi al CP_1 Parte_1 tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo. 2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_1 Parte_1
1.200,00 oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo