Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/05/2026, n. 7997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7997 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07997/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10044 del 2025, proposto da
Tecno Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 94994000DF, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di ZI – Ater di ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D'Aci, Francesco Quaranta, Gianni Zgagliardich e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento di acquisizione della nota prot. AN del 3 settembre 2025 recante segnalazione dell'Ater di ZI di aver disposto, con determinazione la risoluzione del contratto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia previa demolizione e ricostruzione di 6 alloggi - Grado Via Argine dei Moreri 50 a carico della Tecno Service;
b) del provvedimento di annotazione della ridetta segnalazione da parte dell'Ater di ZI ed in particolare della annotazione nel casellario informatico delle imprese da parte di AN a carico della Tecno Service senza neanche aver effettivamente verificato la esistenza di responsabilità della Tecno Service ma automaticamente;
c) della nota dell'Ater di ZI acquisita al prot. AN ove viene segnalato di aver disposto, con determina, la risoluzione del contratto di appalto relativo ai lavori affidati alla Tecno Service per grave inadempimento;
d) del provvedimento di annotazione della ridetta segnalazione da parte dell'Ater di ZI ed in particolare della annotazione nel casellario informatico delle imprese da parte di A.n.a.c. a carico della Tecno Service senza neanche previamente informarla;
e) di ogni altro provvedimento propedeutico, connesso e collegato a quelli impugnati lesivo degli interessi della ricorrente specie quelli che hanno condotto alle annotazioni nel casellario informatico pregiudizievoli per la Tecno Service;
f) del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con delibera n. 272 del 20 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di ZI – Ater di ZI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. GA Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con provvedimento del 2 dicembre 2024 il direttore dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI ha disposto la risoluzione ai sensi dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 del contratto di appalto stipulato in data 12 aprile 2023 con l’impresa Tecno Service s.u.r.l. relativo ai “ Lavori di ristrutturazione edilizia previa demolizione e ricostruzione di un edificio per complessivi 6 alloggi sito a Grado in Viale Argine dei Moreri n. 50 … CIG 94994000DF” , in ragione « di gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori per fatti imputabili a negligenza dell’appaltatore ».
2. Con nota acquisita al protocollo dell’AN in data 15 gennaio 2025, al n. 6282, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI ha quindi comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’adozione del suindicato provvedimento ai fini delle valutazioni di competenza di quest’ultima ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
3. Con nota del 1° aprile 2025, l’AN ha quindi comunicato a Tecno Service s.u.r.l. l’avvio del procedimento di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
4. Il 19 maggio 2015, Tecno Service s.u.r.l. ha trasmesso ad AN documentazione comprovante l’intervenuta instaurazione di un giudizio civile innanzi al Tribunale di ZI al fine di contestare la condotta tenuta dalla stazione appaltante in relazione al contratto oggetto risoluzione.
5. All’esito dell’istruttoria, con provvedimento adottato il 3 settembre 2025 l’AN ha disposto l’annotazione nel Casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 della notizia relativa alla risoluzione disposta dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI.
6. Con l’atto introduttivo del giudizio, Tecno Service s.u.r.l. ha impugnato la suindicata decisione e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione di misure cautelari – sulla base di due motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione del codice degli appalti; violazione e falsa applicazione del Regolamento Anac; eccesso di potere [e] sviamento », osservando:
- che l’AN aveva adottato il provvedimento di annotazione senza considerare che il rapporto tra la società ricorrente e la stazione appaltante era stato viziato dal fatto quest’ultima aveva ritenuto di applicare all’operatore economico una penale (per il mancato rispetto dell’obbligo di assunzione di giovani o donne nella misura del 30%) irragionevole, ingiusta e comunque errata nel suo ammontare;
- che analogamente l’Autorità non aveva adeguatamente considerato che la società « aveva anche denunciato una oggettiva impossibilità tecnica a proseguire le opere pubbliche appaltata e che necessitava una perizia di variante ».
6.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione adottata all’Autorità Nazionale Anticorruzione per « violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023 [ed] eccesso di potere », sostenendo:
- che l’AN aveva disposto l’annotazione « in modo acritico » e non aveva indagato « se la ricorrente fosse stata o meno responsabile per la risoluzione contrattuale »;
- che in particolare l’Autorità non aveva adeguatamente tenuto conto « delle difese e dei documenti prodotti » in sede procedimentale dall’operatore economico.
7. In data 11 settembre 2025 l’AN si è costituita in giudizio.
8. Il 23 settembre 2025 si è costituita in giudizio anche l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI.
9. Con memoria depositata il 30 settembre 2025 l’Autorità resistente ha insistito per il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente, sottolineando la correttezza del proprio operato.
10. Con memoria del 1° ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare, sottolineando che « la responsabilità per l’andamento anomalo dell’appalto [era] imputabile alla stazione appaltante ».
11. Con memoria del 3 ottobre 2025 l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI:
- ha chiesto di essere estromessa dal giudizio;
- ha argomentato sull’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
12. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 8 ottobre 2025, n. 5404 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata da Tecno Service s.u.r.l. ritenendo il ricorso sprovvisto di adeguato fumus boni iuris , e ha contestualmente fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 10 febbraio 2026.
13. Con memoria depositata in data 12 gennaio 2026 la ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine all’illegittimità dell’annotazione, sottolineando in particolare che tanto la pretesa dell’Ater di addebitare all’operatore economico la risoluzione quanto il provvedimento di annotazione contestato non tenevano « in debito conto le effettive dinamiche del cantiere relative alla ristrutturazione dell'edificio in Viale Argine dei Moreri, 50 ».
14. Con memoria depositata il 23 gennaio 2026 l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI ha aggiornato questo Tribunale sullo stato del procedimento instaurato dalla ricorrente innanzi al Tribunale civile di ZI e ha insistito per il rigetto del ricorso.
15. Con repliche del 29 gennaio 2026 la stazione appaltante ha preso posizione sulle ultime deduzioni difensive della ricorrente e ha ulteriormente argomentato in ordine all’infondatezza del gravame.
16. Con memoria di replica versata in atti il 2 febbraio 2026 parte ricorrente ha preso posizione su quanto dedotto dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI, insistendo nel sostenere che AN non avrebbe potuto disporre la gravata annotazione in quanto « nel caso di specie, la segnalazione era manifestamente infondata e caratterizzata da "grossolanità" rilevabile senza necessità di un processo civile ».
17. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
18. In via preliminare, deve rigettarsi la domanda di estromissione dal giudizio che è stata avanzata dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI. La giurisprudenza di questo Tribunale ha già in altre occasioni notato che nei giudizi sui provvedimenti di annotazione adottati da AN « la presenza in giudizio [della stazione appaltante segnalante] consente [al] giudice di poter disporre, in qualsiasi fase del giudizio, degli apporti partecipativi necessari a far luce su quegli aspetti del rapporto giuridico presupposto tra l’operatore economico e la stazione appaltante che sono di più immediato interesse nella verifica di legittimità del provvedimento di iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici adottato dall’AN » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 10 marzo 2025, n. 5005).
19. Tanto premesso, deve evidenziarsi che le censure dedotte nel ricorso – con cui la società ha sostenuto, in sintesi, la mancata valutazione da parte dell’Autorità di quanto prodotto in sede procedimentale, la lacunosità della motivazione del provvedimento gravato e l’assenza dei presupposti per disporre l’annotazione – non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
20. Appare opportuno innanzitutto ricordare:
- che ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’AN « gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 » e stabilisce « le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 »;
- che all’art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità (nel testo ratione temporis applicabile) è stato specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, a) « le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico », nonché b) « le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ».
21. Va poi evidenziato che in ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza amministrativa ha specificato che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione, e in particolare:
- ha precisato che « in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098) » e che « la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595) » (cfr. Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107);
- ha evidenziato che l’AN, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta « a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione » (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);
- ha affermato che un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione « fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione » (v. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021, nonché Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2022, n. 6032) e in particolare nell’ipotesi tipica di annotazione di una risoluzione contrattuale (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 28 marzo 2023, n. 5326) e che tuttavia anche in tali casi l’Autorità « non può esimersi dal considerare se la [notizia] è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico », non annotando quelle notizie che – in concreto – non appaiono utili a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico (v. Tar Lazio, I- quater , 5 ottobre 2022, n. 12637);
- ha inoltre ricordato che « nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) » (cfr. ancora la già richiamata sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 6032/2022 e più di recente, Tar Lazio, I- quater , 9 novembre 2024, n. 19806);
- ha precisato che la verifica sulla non manifesta infondatezza della notizia importa lo svolgimento da parte di AN di «una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate» e che «la “manifesta infondatezza”, dinanzi alla quale l’AN deve archiviare la segnalazione [ricorre] solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale … nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico» (Tar Lazio, I- quater , 15 novembre 2025, n. 4953).
22. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Collegio ritiene che nessuna delle doglianze di parte ricorrente sia fondata, tenuto conto che:
- non può dubitarsi dell’utilità della notizia annotata in quanto la stessa riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento disposta in ragione di un « ritardo insanabile [nell’esecuzione delle opere, con] abbandono del cantiere da parte dell’impresa» ;
- la circostanza che la società ricorrente avesse proposto in data 2 novembre 2024 un’azione al fine di contestare la legittimità di una penale di 90.000 irrogatale dalla stazione appaltante nel mese di dicembre 2023 e di far accertare la risoluzione del contratto per fatto della stazione appaltante (che appunto aveva preteso di irrogarle la penale contestata) non appariva (né appare, anche avuto riguardo a tutto quanto dedotto e prodotto dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ZI nel presente giudizio) idoneo a dimostrare (con un’evidenza tale da poter essere apprezzata dall’Autorità nell’ambito del procedimento di annotazione) né la palese insussistenza dell’inadempimento per cui è stata disposta la risoluzione segnalata, né la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione, né comunque la sussistenza di evidenti ragioni di straordinarietà della vicenda tali da rendere inutile la notizia annotata;
- né in sede procedimentale né in sede processuale parte ricorrente ha depositato documentazione idonea a comprovare che l’abbandono del cantiere sia dipeso dalla impossibilità di proseguire i lavori per la mancata approvazione di una variante necessaria (come genericamente sostenuto dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio);
- del tutto ragionevolmente l’Autorità – preso atto della tardiva trasmissione da parte della ricorrente (non di specifiche deduzioni difensive relative al procedimento di annotazione ma solo) di copia dell’atto di citazione proposto avverso la stazione appaltante non ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’archiviazione ma si è limitata a dare evidenza nel corpo dell’annotazione del giudizio instaurato da Tecno Service s.u.r.l. innanzi al Tribunale civile di ZI (circostanza che comprova come non sia vero che l’AN abbia omesso di esaminare quanto trasmessole dalla società ricorrente).
23. Da ciò l’infondatezza di tutte le doglianze spiegate da Tecno Service s.u.r.l. nell’ambito del presente giudizio, impregiudicate – naturalmente – le valutazioni che il Tribunale civile di ZI sarà chiamato a svolgere nel giudizio instaurato dalla ricorrente per contestare la penale e far addebitare alla stazione appaltante la risoluzione del contratto (nell’ambito del quale potranno essere approfonditamente vagliate tutte le deduzioni della ricorrente, che tuttavia – per la loro consistenza – non appaiono rilevanti ai fini della presente controversia che, invece, riguarda il diverso ambito dei compiti spettanti all’AN, cfr. Consiglio di Stato, V, 24 maggio 2024, n. 4744).
24. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio ER, Presidente
GA Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| GA Giuseppe Lanzafame | Orazio ER |
IL SEGRETARIO