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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22653/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22653/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. BALSAMO SIMONE e Parte_1
- per l'avv. BESOSTRI GRIMALDI DI LL Controparte_1
CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Balsamo precisa le conclusioni come da
L'avv. Besostri precisa le conclusioni come da
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
pagina 1 di 7 Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22653/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSAMO SIMONE Parte_1 C.F._1
in forza di procura alle liti 15.12.2023, elettivamente domiciliata in Corso Franceso Ferrucci,
74, Torino, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BESOSTRI GRIMALDI DI LL SE AR in forza di procura alle liti 22.2.24, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 58, Torino, presso il difensore
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 12.5.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito, per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la nullità della deliberazione di nomina ad amministratore del sig. ; Controparte_3
per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la annullabilità della deliberazione di approvazione del consuntivo delle spese del sito in Collegno (TO) CP_1 [...]
della gestione 1.10.2021 -31.03 2023 per: CP_1
pagina 3 di 7 a violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1130 bis c.c. (mancanza del registro di contabilità
b. violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1130 bis c.c. (mancata indicazione dei
“debiti verso terzi”).
Con vittoria delle spese della mediazione de giudizio per compensi d'avvocato ed esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per : Controparte_4
“Voglia il Tribunale di Torino
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in ogni caso respingere, per le ragioni tutte di cui in narrativa, qualsiasi domanda posta nei confronti del . CP_1
Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di giudizio, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La , in qualità di condomina dello stabile sito in , via Pocchettino, 7, Parte_1 CP_1
(in seguito “ ”) ha impugnato le deliberazioni assunte dall'assemblea in data CP_1
13.9.2023 ai punti 1) “Approvazione del rendiconto consuntivo e del riparto spese gestione ordinaria al 31.3.2023: discussione e delibere relative” e 6) “Riconferma dell'Amministratore e
Consiglieri: discussione e delibere relative” e ha chiesto la declaratoria di nullità della deliberazione di cui al punto 6 e l'annullamento della deliberazione di cui al punto 1.
A fondamento dell'impugnazione ha sostenuto:
1. che la deliberazione di conferma dell'amministratore era stata adottata in violazione dell'art. 1129 c.c. per omessa indicazione del compenso, dei dati anagrafici e professionali dell'amministratore, del suo codice fiscale, del locale ove si trovano i registri di cui all'art. 1130nn. 6 e 7 c.c. e dei giorni in cui prendere visione dei documenti;
pagina 4 di 7 2. che la deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo e del riparto spese gestione ordinaria doveva essere annullata per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1130 bis c.c. con riguardo alla mancanza del registro di contabilità e alla omessa indicazione dei “debiti verso terzi” riportati nel consuntivo ma non specificati quanto alla composizione.
Il si è costituito in giudizio e ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per avere CP_1
controparte lasciato il primo incontro di mediazione, prima dell'inizio del suo svolgimento, determinando, come indicato nel verbale, una rinuncia all'istanza. Ha, sul punto, evidenziato che ai sensi dell'art. 8 comma sesto del D. lgs. 28/2010, il primo incontro è divenuto obbligatorio ai fini dell'esperimento del procedimento, con conseguente decadenza dall'azione di annullamento e improcedibilità del giudizio ove tale incontro non vi sia un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Parte convenuta ha, in ogni caso, sostenuto l'infondatezza nel merito dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione per avere parte attrice rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dal , con ordinanza CP_1
11.11.2024 il Giudice ha ritenuto che l'eccezione pregiudiziale fosse idonea a definire il giudizio e, all'odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
2.Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
L'art. 5, comma quarto, del D.Lgs. 28/2010 dispone che: “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo di conciliazione”.
L'art. 8 comma sesto del medesimo testo normativo dispone che “al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le
pagina 5 di 7 assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”.
Alla luce delle disposizioni richiamate, si ritiene che la condizione di procedibilità non si consideri avverata con la semplice presentazione della domanda di mediazione, né con la comparizione delle parti al primo incontro, ma solo allorché vi sia un effettivo confronto sulle questioni controverse.
La abolizione della previsione contenuta nel comma primo dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 prima della riforma Cartabia, dell'invito del mediatore a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e solo in caso positivo di procedere con il suo svolgimento, consente, infatti, di ritenere che la fase chiamata “filtro” del procedimento di mediazione in cui la parte poteva esprimere un rifiuto pertinente rispetto al merito delle controversia sia stata abolita e che la condizione di procedibilità possa ritenersi avverata solo allorché l'inizio della mediazione abbia avuto luogo con la discussione nel merito delle ragioni del contendere.
Nel caso di specie, nel verbale di mediazione 15.11.2023 (doc. 2 di parte convenuta) così si legge:
“Il Mediatore spiega alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, la riservatezza che assiste la procedura e le sessioni separate, le implicazioni della proposta alla luce degli articoli 11 e 13 del D. Lgs. n. 28/2010.
A questo punto la parte istante di sua iniziativa lascia l'incontro. Rimane, comunque, Pt_1
l'avv. Balsamo privo di procura sostanziale alla rappresentanza in mediazione della signora
[...]
. Parte invitata ritiene che a questo punto l'istanza si intenda rinunciata. Pt_1
Il Mediatore, preso atto dell'impossibilità di procedere alla mediazione, chiude l'incontro con verbale negativo alle ore 16.10”.
Come si evince dal verbale richiamato, il mediatore non ha potuto dare inizio al confronto sulle questioni controverse in quanto la parte onerata di procedere alla mediazione, Parte_1
, ha lasciato l'incontro di sua iniziativa prima dell'avvio della discussione e il suo
[...]
difensore non ha potuto rappresentarla in quanto privo di procura sostanziale per la pagina 6 di 7 mediazione.
Ne discende che la condizione di procedibilità non può dirsi avverata e che deve, conseguentemente, dichiararsi il presente giudizio improcedibile.
3.Le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in danno della parte che ha cagionato il motivo di improcedibilità, sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, stante la non particolare complessità della controversia e l'attività svolta, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile e così per € 3.809,00.
Ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010 parte attrice deve essere condannata a versare in favore dell'entrata di bilancio dello Stato il doppio del contributo unificato, pari a € 1036,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA improcedibile il giudizio;
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore di parte Parte_1
convenuta, che si liquidano in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
CONDANNA al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato Parte_1
della somma di euro 1.036,00.
Torino, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22653/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. BALSAMO SIMONE e Parte_1
- per l'avv. BESOSTRI GRIMALDI DI LL Controparte_1
CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Balsamo precisa le conclusioni come da
L'avv. Besostri precisa le conclusioni come da
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
pagina 1 di 7 Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22653/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALSAMO SIMONE Parte_1 C.F._1
in forza di procura alle liti 15.12.2023, elettivamente domiciliata in Corso Franceso Ferrucci,
74, Torino, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BESOSTRI GRIMALDI DI LL SE AR in forza di procura alle liti 22.2.24, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 58, Torino, presso il difensore
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 12.5.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito, per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la nullità della deliberazione di nomina ad amministratore del sig. ; Controparte_3
per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la annullabilità della deliberazione di approvazione del consuntivo delle spese del sito in Collegno (TO) CP_1 [...]
della gestione 1.10.2021 -31.03 2023 per: CP_1
pagina 3 di 7 a violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1130 bis c.c. (mancanza del registro di contabilità
b. violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1130 bis c.c. (mancata indicazione dei
“debiti verso terzi”).
Con vittoria delle spese della mediazione de giudizio per compensi d'avvocato ed esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per : Controparte_4
“Voglia il Tribunale di Torino
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in ogni caso respingere, per le ragioni tutte di cui in narrativa, qualsiasi domanda posta nei confronti del . CP_1
Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di giudizio, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La , in qualità di condomina dello stabile sito in , via Pocchettino, 7, Parte_1 CP_1
(in seguito “ ”) ha impugnato le deliberazioni assunte dall'assemblea in data CP_1
13.9.2023 ai punti 1) “Approvazione del rendiconto consuntivo e del riparto spese gestione ordinaria al 31.3.2023: discussione e delibere relative” e 6) “Riconferma dell'Amministratore e
Consiglieri: discussione e delibere relative” e ha chiesto la declaratoria di nullità della deliberazione di cui al punto 6 e l'annullamento della deliberazione di cui al punto 1.
A fondamento dell'impugnazione ha sostenuto:
1. che la deliberazione di conferma dell'amministratore era stata adottata in violazione dell'art. 1129 c.c. per omessa indicazione del compenso, dei dati anagrafici e professionali dell'amministratore, del suo codice fiscale, del locale ove si trovano i registri di cui all'art. 1130nn. 6 e 7 c.c. e dei giorni in cui prendere visione dei documenti;
pagina 4 di 7 2. che la deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo e del riparto spese gestione ordinaria doveva essere annullata per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1130 bis c.c. con riguardo alla mancanza del registro di contabilità e alla omessa indicazione dei “debiti verso terzi” riportati nel consuntivo ma non specificati quanto alla composizione.
Il si è costituito in giudizio e ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per avere CP_1
controparte lasciato il primo incontro di mediazione, prima dell'inizio del suo svolgimento, determinando, come indicato nel verbale, una rinuncia all'istanza. Ha, sul punto, evidenziato che ai sensi dell'art. 8 comma sesto del D. lgs. 28/2010, il primo incontro è divenuto obbligatorio ai fini dell'esperimento del procedimento, con conseguente decadenza dall'azione di annullamento e improcedibilità del giudizio ove tale incontro non vi sia un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Parte convenuta ha, in ogni caso, sostenuto l'infondatezza nel merito dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione per avere parte attrice rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dal , con ordinanza CP_1
11.11.2024 il Giudice ha ritenuto che l'eccezione pregiudiziale fosse idonea a definire il giudizio e, all'odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
2.Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
L'art. 5, comma quarto, del D.Lgs. 28/2010 dispone che: “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo di conciliazione”.
L'art. 8 comma sesto del medesimo testo normativo dispone che “al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le
pagina 5 di 7 assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”.
Alla luce delle disposizioni richiamate, si ritiene che la condizione di procedibilità non si consideri avverata con la semplice presentazione della domanda di mediazione, né con la comparizione delle parti al primo incontro, ma solo allorché vi sia un effettivo confronto sulle questioni controverse.
La abolizione della previsione contenuta nel comma primo dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 prima della riforma Cartabia, dell'invito del mediatore a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e solo in caso positivo di procedere con il suo svolgimento, consente, infatti, di ritenere che la fase chiamata “filtro” del procedimento di mediazione in cui la parte poteva esprimere un rifiuto pertinente rispetto al merito delle controversia sia stata abolita e che la condizione di procedibilità possa ritenersi avverata solo allorché l'inizio della mediazione abbia avuto luogo con la discussione nel merito delle ragioni del contendere.
Nel caso di specie, nel verbale di mediazione 15.11.2023 (doc. 2 di parte convenuta) così si legge:
“Il Mediatore spiega alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, la riservatezza che assiste la procedura e le sessioni separate, le implicazioni della proposta alla luce degli articoli 11 e 13 del D. Lgs. n. 28/2010.
A questo punto la parte istante di sua iniziativa lascia l'incontro. Rimane, comunque, Pt_1
l'avv. Balsamo privo di procura sostanziale alla rappresentanza in mediazione della signora
[...]
. Parte invitata ritiene che a questo punto l'istanza si intenda rinunciata. Pt_1
Il Mediatore, preso atto dell'impossibilità di procedere alla mediazione, chiude l'incontro con verbale negativo alle ore 16.10”.
Come si evince dal verbale richiamato, il mediatore non ha potuto dare inizio al confronto sulle questioni controverse in quanto la parte onerata di procedere alla mediazione, Parte_1
, ha lasciato l'incontro di sua iniziativa prima dell'avvio della discussione e il suo
[...]
difensore non ha potuto rappresentarla in quanto privo di procura sostanziale per la pagina 6 di 7 mediazione.
Ne discende che la condizione di procedibilità non può dirsi avverata e che deve, conseguentemente, dichiararsi il presente giudizio improcedibile.
3.Le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in danno della parte che ha cagionato il motivo di improcedibilità, sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, stante la non particolare complessità della controversia e l'attività svolta, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile e così per € 3.809,00.
Ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010 parte attrice deve essere condannata a versare in favore dell'entrata di bilancio dello Stato il doppio del contributo unificato, pari a € 1036,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA improcedibile il giudizio;
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore di parte Parte_1
convenuta, che si liquidano in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
CONDANNA al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato Parte_1
della somma di euro 1.036,00.
Torino, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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