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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11645/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11645/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv.to Biagio Sagliocco, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala
De Benedictis, CA UZ e DE TA, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/09/2023, la ricorrente indicata in epigrafe, esponeva di aver ricevuto in data 25.08.2023 dall' di Aversa richiesta di restituzione di un presunto indebito sulla CP_1 prestazione cat. INV. CIV. n. 07064859, per l'importo di euro 3.268,60 per il periodo dal 01/03/2022 al 31/08/2022 con la seguente motivazione: “a seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta;
è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) e portatrice di handicap in situazione di gravità (L. 104/92 art. 3 c.3) a far data da settembre/2021 con revisione settembre/2022; di aver ricevuto in data 22.12.2021, invito di presentazione a visita medica di controllo per il giorno 15.02.2022 ai sensi della L. 102/2009 art. 20 c. 2; che l'esito degli accertamenti espletati ai sensi della L. 102/2009 art. 20 c.2 veniva comunicato in data 08.03.2022 con riconoscimento dell'invalidità nella misura dell'80% e revoca del beneficio;
che a tale comunicazione non era seguito alcun provvedimento di sospensione e di revoca delle provvidenze in godimento, con la conseguenza che aveva continuato a percepire la prestazione in assoluta buona fede, non sapendo che presuntivamente le stesse non gli erano più dovute;
che comunque le somme richieste erano irripetibili per prescrizione del credito, non potendosi peraltro pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non erano mai entrate nella sua sfera patrimoniale.
Tanto premesso, chiedeva “accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto indebito di euro complessivo € 3.268,60 “tremiladuecentosessantotto/60” relativo alla prestazione di INV. CIV. periodo 01.03.2022 al 31.08.2022; - per l'effetto dichiarare la nullità della predetta missiva da parte dell' Aversa, nonché dell'intero procedimento di riscossione;
- accertare la prescrizione del CP_2 diritto a riscuotere le somme riportate nella missiva - dichiarare l'illegittimità ed inefficacia CP_1 dell'atto impugnato nei confronti della ricorrente e, pertanto, dichiarare nulla e/o annullabile la comunicazione relativamente al presunto indebito complessivo di euro 3.268,60
“tremiladuecentosessantotto/60”;- nella denegata ipotesi in cui l' riuscisse a fornire prova di CP_1 eventuali atti interruttivi, si fa presente all'Ill.mo Giudice adito che l'importo eventualmente riscosso dalla sig.ra è al netto”, vinte le spese di lite. Parte_1
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, CP_1 deduceva che l'indebito per cui è causa era derivato dalla erronea corresponsione della prestazione
INV CIV, a seguito di revisione sanitaria, effettuata con visita del 15.02.2022 a seguito della quale, era stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% e senza necessità di accompagnamento, come da verbale ritualmente notificato in data 08.03.2022.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In tema di indebito assistenziale, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI, ord. 4 agosto 2022, n. 24180). Più in generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova, infine, ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche le Sez. Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, è pacifico tra parti che l'indebito contestato con la nota del 25.08.2023 è scaturito dalla corresponsione di ratei di indennità di accompagnamento e di pensione non più spettanti per il periodo dal 01/03/2022 al 31/08/2022, a seguito di visita medica di verifica che ha acclarato il venir meno dei presupposti sanitari delle prestazioni assistenziali precedentemente concesse.
Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI,
19/12/2019, n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Tali considerazioni sono state ribadite, altresì, da ultimo dalla recente pronuncia della Suprema Corte ad avviso della quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180).
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti e come dichiarato dalla stessa ricorrente risulta che il verbale della Commissione Medica di verifica del 21.02.2022, a seguito del quale si è ingenerato poi l'indebito per il periodo dal 01/03/2022 al 31/8/2022, è stato notificato tempestivamente all'istante in data 8.03.2022.
Con riguardo poi alla dedotta mancata adozione del provvedimento di sospensione e di revoca della prestazione, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti
(mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni” (cfr.
Cass. 6610/2005, v. Corte Cost. n.448 del 2000, Cass. n. 16260/2003; 26162/2016; 34013/2019)”. Per effetto dell'accertamento sanitario, quindi, si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (il requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione dell'indebito, di talché le somme nel caso in esame sono ripetibili a far data dalla visita di revisione che ha giudicato non più sussistente il requisito sanitario.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti, essendo venuto meno il requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento e per la pensione d'invalidità, devono essere giudicate indebite e legittimamente recuperate le somme erogate dall' a tale titolo. CP_1
Nessun legittimo affidamento, infatti, può configurarsi in capo alla ricorrente a seguito della tempestiva notifica del verbale negativo da parte dell' . Ed invero, facendo applicazione dei CP_1 principi di diritto sopra richiamati, non può ritenersi sussistente nel caso di specie la buona fede della percipiente che, una volta ricevuto il verbale, era ben consapevole dell'esito negativo della visita.
Infine, priva di pregio è l'eccezione relativa alla richiesta di ripetizione delle somme al lordo delle ritenute previdenziali, atteso che è pacifico che le prestazioni assistenziali sono esenti da imposizione fiscale e, pertanto, l'importo indebito corrisposto al lordo è uguale al netto e non è in discussione che le predette somme sono state effettivamente riscosse dalla ricorrente. Del pari priva di pregio è
l'eccezione di prescrizione del credito non essendo decorso il termine di prescrizione decennale alla data della notifica dell'indebito avvenuto il 25.08.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11645/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv.to Biagio Sagliocco, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala
De Benedictis, CA UZ e DE TA, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/09/2023, la ricorrente indicata in epigrafe, esponeva di aver ricevuto in data 25.08.2023 dall' di Aversa richiesta di restituzione di un presunto indebito sulla CP_1 prestazione cat. INV. CIV. n. 07064859, per l'importo di euro 3.268,60 per il periodo dal 01/03/2022 al 31/08/2022 con la seguente motivazione: “a seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta;
è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) e portatrice di handicap in situazione di gravità (L. 104/92 art. 3 c.3) a far data da settembre/2021 con revisione settembre/2022; di aver ricevuto in data 22.12.2021, invito di presentazione a visita medica di controllo per il giorno 15.02.2022 ai sensi della L. 102/2009 art. 20 c. 2; che l'esito degli accertamenti espletati ai sensi della L. 102/2009 art. 20 c.2 veniva comunicato in data 08.03.2022 con riconoscimento dell'invalidità nella misura dell'80% e revoca del beneficio;
che a tale comunicazione non era seguito alcun provvedimento di sospensione e di revoca delle provvidenze in godimento, con la conseguenza che aveva continuato a percepire la prestazione in assoluta buona fede, non sapendo che presuntivamente le stesse non gli erano più dovute;
che comunque le somme richieste erano irripetibili per prescrizione del credito, non potendosi peraltro pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non erano mai entrate nella sua sfera patrimoniale.
Tanto premesso, chiedeva “accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto indebito di euro complessivo € 3.268,60 “tremiladuecentosessantotto/60” relativo alla prestazione di INV. CIV. periodo 01.03.2022 al 31.08.2022; - per l'effetto dichiarare la nullità della predetta missiva da parte dell' Aversa, nonché dell'intero procedimento di riscossione;
- accertare la prescrizione del CP_2 diritto a riscuotere le somme riportate nella missiva - dichiarare l'illegittimità ed inefficacia CP_1 dell'atto impugnato nei confronti della ricorrente e, pertanto, dichiarare nulla e/o annullabile la comunicazione relativamente al presunto indebito complessivo di euro 3.268,60
“tremiladuecentosessantotto/60”;- nella denegata ipotesi in cui l' riuscisse a fornire prova di CP_1 eventuali atti interruttivi, si fa presente all'Ill.mo Giudice adito che l'importo eventualmente riscosso dalla sig.ra è al netto”, vinte le spese di lite. Parte_1
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, CP_1 deduceva che l'indebito per cui è causa era derivato dalla erronea corresponsione della prestazione
INV CIV, a seguito di revisione sanitaria, effettuata con visita del 15.02.2022 a seguito della quale, era stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% e senza necessità di accompagnamento, come da verbale ritualmente notificato in data 08.03.2022.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In tema di indebito assistenziale, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI, ord. 4 agosto 2022, n. 24180). Più in generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova, infine, ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche le Sez. Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, è pacifico tra parti che l'indebito contestato con la nota del 25.08.2023 è scaturito dalla corresponsione di ratei di indennità di accompagnamento e di pensione non più spettanti per il periodo dal 01/03/2022 al 31/08/2022, a seguito di visita medica di verifica che ha acclarato il venir meno dei presupposti sanitari delle prestazioni assistenziali precedentemente concesse.
Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI,
19/12/2019, n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Tali considerazioni sono state ribadite, altresì, da ultimo dalla recente pronuncia della Suprema Corte ad avviso della quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180).
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti e come dichiarato dalla stessa ricorrente risulta che il verbale della Commissione Medica di verifica del 21.02.2022, a seguito del quale si è ingenerato poi l'indebito per il periodo dal 01/03/2022 al 31/8/2022, è stato notificato tempestivamente all'istante in data 8.03.2022.
Con riguardo poi alla dedotta mancata adozione del provvedimento di sospensione e di revoca della prestazione, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti
(mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni” (cfr.
Cass. 6610/2005, v. Corte Cost. n.448 del 2000, Cass. n. 16260/2003; 26162/2016; 34013/2019)”. Per effetto dell'accertamento sanitario, quindi, si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (il requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione dell'indebito, di talché le somme nel caso in esame sono ripetibili a far data dalla visita di revisione che ha giudicato non più sussistente il requisito sanitario.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti, essendo venuto meno il requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento e per la pensione d'invalidità, devono essere giudicate indebite e legittimamente recuperate le somme erogate dall' a tale titolo. CP_1
Nessun legittimo affidamento, infatti, può configurarsi in capo alla ricorrente a seguito della tempestiva notifica del verbale negativo da parte dell' . Ed invero, facendo applicazione dei CP_1 principi di diritto sopra richiamati, non può ritenersi sussistente nel caso di specie la buona fede della percipiente che, una volta ricevuto il verbale, era ben consapevole dell'esito negativo della visita.
Infine, priva di pregio è l'eccezione relativa alla richiesta di ripetizione delle somme al lordo delle ritenute previdenziali, atteso che è pacifico che le prestazioni assistenziali sono esenti da imposizione fiscale e, pertanto, l'importo indebito corrisposto al lordo è uguale al netto e non è in discussione che le predette somme sono state effettivamente riscosse dalla ricorrente. Del pari priva di pregio è
l'eccezione di prescrizione del credito non essendo decorso il termine di prescrizione decennale alla data della notifica dell'indebito avvenuto il 25.08.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano