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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 880 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Simona IODICE e dall'avv. Guido Parte_1
CONTICELLI
RICORRENTE
E
Controparte_1
– Sede di Civitavecchia – in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Marco Moretti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver subito un infortunio in itinere a seguito del quale gli è stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 20%, in seguito elevato al 22%. Ritenendo corretta una percentuale maggiore ha chiesto al Tribunale di:
«determinare in misura non inferiore al 25% il grado di inabilità permanente da cui è attualmente affetto il ricorrente a far data dal 17/12/2016, per la compresenza con le patologie accertate dall di una mielopatia CP_1 spondilogenetica, per l'effetto, condannando l' a corrispondere con gli arretrati di legge la maggiore rendita CP_1 conseguente al più elevato grado di inabilità permanente riportato dal concludente;
il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria delle spese ese nti e dei compensi imponibili, condanna al rimborso delle spese generali e delle rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge.
Salvo ogni altro diritto».
L' ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Previo espletamento di Ctu medico legale, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
3. Il CTU, sottoponendo a visita il ricorrente, ha concluso, accertando che «alla luce della documentazione agli atti, degli accertamenti strumentali eseguiti nel corso del tempo, della visita effettuata, risulta che la patologia a carico della colonna cervicale si è modicamente aggravata e i postumi permanenti risultano pari a 22% come già valutato nella seduta di visita collegiale del
14/05/2021».
Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente e puntualmente rispondendo alle contestazioni mossegli da parte ricorrente, devono essere integralmente recepite.
4. Il ricorso va, dunque, integralmente respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte ricorrente atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €3.099,00, di cui €2.695,00 a titolo di compensi ed €404,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Pone a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE
SA LL
2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 880 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Simona IODICE e dall'avv. Guido Parte_1
CONTICELLI
RICORRENTE
E
Controparte_1
– Sede di Civitavecchia – in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Marco Moretti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver subito un infortunio in itinere a seguito del quale gli è stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 20%, in seguito elevato al 22%. Ritenendo corretta una percentuale maggiore ha chiesto al Tribunale di:
«determinare in misura non inferiore al 25% il grado di inabilità permanente da cui è attualmente affetto il ricorrente a far data dal 17/12/2016, per la compresenza con le patologie accertate dall di una mielopatia CP_1 spondilogenetica, per l'effetto, condannando l' a corrispondere con gli arretrati di legge la maggiore rendita CP_1 conseguente al più elevato grado di inabilità permanente riportato dal concludente;
il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria delle spese ese nti e dei compensi imponibili, condanna al rimborso delle spese generali e delle rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge.
Salvo ogni altro diritto».
L' ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Previo espletamento di Ctu medico legale, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
3. Il CTU, sottoponendo a visita il ricorrente, ha concluso, accertando che «alla luce della documentazione agli atti, degli accertamenti strumentali eseguiti nel corso del tempo, della visita effettuata, risulta che la patologia a carico della colonna cervicale si è modicamente aggravata e i postumi permanenti risultano pari a 22% come già valutato nella seduta di visita collegiale del
14/05/2021».
Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente e puntualmente rispondendo alle contestazioni mossegli da parte ricorrente, devono essere integralmente recepite.
4. Il ricorso va, dunque, integralmente respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte ricorrente atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €3.099,00, di cui €2.695,00 a titolo di compensi ed €404,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Pone a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE
SA LL
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