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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01524/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02248 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01524/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2025, proposto da
AN Di palma, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
MP, FA AN, WA MI, EN SA e RI NI, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato EN SA in Mestre, via Torre Belfredo
n. 13/4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 216/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione
Lavoro, pubblicata in data 6-9-2024. N. 01524/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. PO AL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Rovigo al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato “il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024” e, per l'effetto, ha condannato il Ministero “a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione”.
3. In data 11-11-2024, l'interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde N. 01524/2025 REG.RIC.
ottenere l'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito della somma complessiva di € 1.000,00.
La ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 21-8-2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria. N. 01524/2025 REG.RIC.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), in conformità
a quanto richiesto nel ricorso per ottemperanza.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M. N. 01524/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
PO AL, Primo Referendario, Estensore
LB AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO AL AR AN N. 01524/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02248 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01524/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2025, proposto da
AN Di palma, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
MP, FA AN, WA MI, EN SA e RI NI, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato EN SA in Mestre, via Torre Belfredo
n. 13/4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 216/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione
Lavoro, pubblicata in data 6-9-2024. N. 01524/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. PO AL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Rovigo al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha accertato e dichiarato “il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024” e, per l'effetto, ha condannato il Ministero “a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione”.
3. In data 11-11-2024, l'interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde N. 01524/2025 REG.RIC.
ottenere l'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito della somma complessiva di € 1.000,00.
La ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 21-8-2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria. N. 01524/2025 REG.RIC.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), in conformità
a quanto richiesto nel ricorso per ottemperanza.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M. N. 01524/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
PO AL, Primo Referendario, Estensore
LB AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO AL AR AN N. 01524/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO