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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 48244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 13.3.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e vertente TRA
, elett.te dom.to in Roma, via San Calepodio 46, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Morgan Giacalone, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in primo grado appellante
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via del Tempio di CP_1 Giove 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Scerpa come da procura in atti appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7486/2023 – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da rispettivi atti depositati telematicamente nei termini concessi ex art. 352 c.p.c. conformemente alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.10.2023 proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n. 7486/2023, pubblicata il 21.3.2023 e non notificata, con la quale – in accoglimento dell'opposizione di – era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 17924/21, emesso per l'importo CP_1
di € 250,97 oltre accessori ad istanza del , e quest'ultimo era stato condannato al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
L'appellante, con unico motivo di impugnazione, censurava la decisione del Giudice di Pace e chiedeva – in riforma dell'impugnata sentenza – che, accertato il proprio diritto di credito per compensi professionali ex art. 4, comma 5 lett. e> del D.M. 55/2014, l'appellata venisse condannata al pagamento della somma di € 250,97,
con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi.
Nel costituirsi in data 10.1.2024 contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, e precisate le conclusioni, all'udienza del 13.3.2025 in trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Giova premettere che la presente causa non concerne la pretesa di pagamento dell'avvocato di compensi nei confronti del proprio cliente;
piuttosto la controversia trae origine dalla sentenza n. 16839/2018 del Giudice di
Pace di Roma che ha condannato al pagamento delle spese di giudizio (pari a € 325,00 oltre CP_1
accessori) in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa avv. . Parte_1
Successivamente il provvedeva a notificare, a mezzo pec, la sentenza munita di formula esecutiva Pt_1
(ma non anche l'atto di precetto) a , la quale nei termini di legge corrispondeva all'odierno CP_1
appellante quanto dovuto in ragione della stessa sentenza. L'avv. , tuttavia, reclamava il pagamento Pt_1
di ulteriori € 250,97 a titolo di compensi (ma non anche di esborsi) per l'attività svolta successivamente all'emissione della sentenza e agiva giudizialmente in monitorio per conseguirne il relativo pagamento.
A seguito dell' opposizione di , il Giudice di Pace con la sentenza qui impugnata respingeva la CP_1
richiesta del , ritenendo non dovuto l'importo richiesto. Pt_1
Ciò posto è risaputo che le sentenze del Giudice di Pace, in cause di valore non eccedente i 1.100,00 euro,
sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., e di conseguenza le stesse non sono appellabili ex art. 339 comma 3 c.p.c. (come sostituito dal d.lgs. 40/2006).
Le sole eccezioni si hanno qualora ci si trovi in presenza di cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., ovvero qualora nel giudizio di primo grado vi sia stata violazione delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia (v. Cass. 769/2021).
Per norme del procedimento devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinnanzi al
Giudice di Pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio (Cass.
27384/22).
Orbene nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette previsioni che renderebbe la sentenza suscettibile di appello, posto che la controversia non si basa su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., né è ravvisabile o è stata dedotta una violazione delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, avendo piuttosto l'appellante lamentato, nel motivo di impugnazione, un'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, di fatti e atti del giudizio nonchè la presunta violazione dell'art. 4 comma 5 lett. e> del D.M. 55/2014, su cui si fonda la pretesa di pagamento del compenso professionale, e quindi avendo dedotto meramente un “error in iudicando”. Invero il neppure ha indicato quali siano i “principi regolatori della materia” eventualmente disattesi, Pt_1
come invece sarebbe stato suo preciso onere quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. 4282/2011; 3005/2014).
Ciò detto, per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità e sia, quindi,
appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c., occorre avere riguardo al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. (Cass. 3290/2018).
Nel caso in esame il valore della causa è, con tutta evidenza, inferiore a € 1.100,00 atteso che la pretesa di pagamento del ammonta a € 250,97. Pt_1
Da ciò consegue l'inappellabilità della statuizione di primo grado.
Tenuto conto della natura meramente in rito della decisione e del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità, si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Trattandosi di causa proposta successivamente al 31.1.2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012,
per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 11 aprile 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 48244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 13.3.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e vertente TRA
, elett.te dom.to in Roma, via San Calepodio 46, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Morgan Giacalone, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in primo grado appellante
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via del Tempio di CP_1 Giove 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Scerpa come da procura in atti appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7486/2023 – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da rispettivi atti depositati telematicamente nei termini concessi ex art. 352 c.p.c. conformemente alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.10.2023 proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n. 7486/2023, pubblicata il 21.3.2023 e non notificata, con la quale – in accoglimento dell'opposizione di – era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 17924/21, emesso per l'importo CP_1
di € 250,97 oltre accessori ad istanza del , e quest'ultimo era stato condannato al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
L'appellante, con unico motivo di impugnazione, censurava la decisione del Giudice di Pace e chiedeva – in riforma dell'impugnata sentenza – che, accertato il proprio diritto di credito per compensi professionali ex art. 4, comma 5 lett. e> del D.M. 55/2014, l'appellata venisse condannata al pagamento della somma di € 250,97,
con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi.
Nel costituirsi in data 10.1.2024 contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, e precisate le conclusioni, all'udienza del 13.3.2025 in trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Giova premettere che la presente causa non concerne la pretesa di pagamento dell'avvocato di compensi nei confronti del proprio cliente;
piuttosto la controversia trae origine dalla sentenza n. 16839/2018 del Giudice di
Pace di Roma che ha condannato al pagamento delle spese di giudizio (pari a € 325,00 oltre CP_1
accessori) in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa avv. . Parte_1
Successivamente il provvedeva a notificare, a mezzo pec, la sentenza munita di formula esecutiva Pt_1
(ma non anche l'atto di precetto) a , la quale nei termini di legge corrispondeva all'odierno CP_1
appellante quanto dovuto in ragione della stessa sentenza. L'avv. , tuttavia, reclamava il pagamento Pt_1
di ulteriori € 250,97 a titolo di compensi (ma non anche di esborsi) per l'attività svolta successivamente all'emissione della sentenza e agiva giudizialmente in monitorio per conseguirne il relativo pagamento.
A seguito dell' opposizione di , il Giudice di Pace con la sentenza qui impugnata respingeva la CP_1
richiesta del , ritenendo non dovuto l'importo richiesto. Pt_1
Ciò posto è risaputo che le sentenze del Giudice di Pace, in cause di valore non eccedente i 1.100,00 euro,
sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., e di conseguenza le stesse non sono appellabili ex art. 339 comma 3 c.p.c. (come sostituito dal d.lgs. 40/2006).
Le sole eccezioni si hanno qualora ci si trovi in presenza di cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., ovvero qualora nel giudizio di primo grado vi sia stata violazione delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia (v. Cass. 769/2021).
Per norme del procedimento devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinnanzi al
Giudice di Pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio (Cass.
27384/22).
Orbene nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette previsioni che renderebbe la sentenza suscettibile di appello, posto che la controversia non si basa su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., né è ravvisabile o è stata dedotta una violazione delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, avendo piuttosto l'appellante lamentato, nel motivo di impugnazione, un'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, di fatti e atti del giudizio nonchè la presunta violazione dell'art. 4 comma 5 lett. e> del D.M. 55/2014, su cui si fonda la pretesa di pagamento del compenso professionale, e quindi avendo dedotto meramente un “error in iudicando”. Invero il neppure ha indicato quali siano i “principi regolatori della materia” eventualmente disattesi, Pt_1
come invece sarebbe stato suo preciso onere quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. 4282/2011; 3005/2014).
Ciò detto, per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità e sia, quindi,
appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c., occorre avere riguardo al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. (Cass. 3290/2018).
Nel caso in esame il valore della causa è, con tutta evidenza, inferiore a € 1.100,00 atteso che la pretesa di pagamento del ammonta a € 250,97. Pt_1
Da ciò consegue l'inappellabilità della statuizione di primo grado.
Tenuto conto della natura meramente in rito della decisione e del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità, si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Trattandosi di causa proposta successivamente al 31.1.2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/2012,
per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 11 aprile 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)