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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.N. R.G. 1790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Lucio Marcantonio - Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1790/2025 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, e promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Soddu (C.F. C.F._1
, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 8, presso il C.F._2 quale è elettivamente domiciliato;
- APPELLANTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Demontis (C.F. C.F._3
), con studio in Milano, via Visconti Venosta n. 2, presso il cui C.F._4 studio è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3966/2025 del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, emessa in data 14.05.2025 e pubblicata il 15.05.2025, nel procedimento R.G. n. 2852/2024.
***
Conclusioni: Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione ed in totale riforma della sentenza n. 3966/2025 emessa il 14.05.2025 nel giudizio R.G. 2852/2024, pubblicata in data 15.05.2025, notificata in data 20.05.2025, così decidere:
IN VIA PRELIMINARE D'URGENZA in conformità del disposto dell'art. 351 c.p.c., ravvisati i gravi motivi ex art. 283 c.p.c. e ritenute sussistenti le gravi ragioni d'urgenza determinate dalla fattuale difficoltà di ripetizione all'esito del gravame di quanto pagato dal soccombente, disporre, per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, già con decreto in via d'urgenza ed inaudita altera parte, l'immediata sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza n. 3966/2025 emessa il 14.05.2025 nel giudizio R.G.
2852/2024, pubblicata in data 15.05.2025, notificata in data 20.05.2025, quantomeno in punto di refusione delle spese legali (punto 4 del dispositivo) e, in ogni caso, ordinare la comparizione delle parti in camera di consiglio per confermare l'invocata misura cautelare sospensiva;
oppure, in subordine, fissare udienza per la comparizione delle parti per la pronuncia della richiesta misura cautelare di sospensiva;
e ciò, comunque ed in ogni caso, senza attendere l'udienza di comparizione;
NEL MERITO
In via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 3966/2025 del 14.05.2025 nel giudizio R.G. 2852/2024, per aver errato, il Giudice di prime cure, nel dichiarare l'addebito della separazione a carico del sig.
[...]
Parte_1
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'erroneità della sentenza n. 3966/2025 del 14.05.2025 nel giudizio R.G. 2852/2024, per avere, il Giudice di prime cure, posto a carico del sig. 'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 330,00 a titolo di assegno per il coniuge, oltre a
[...] rivalutazione annuale Istat;
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'erroneità della sentenza n. 3966/2025 del 14.05.2025 nel giudizio R.G. 2852/2024, per avere, il Giudice di prime cure, condannato il sig. al pagamento dei tre quarti delle spese Parte_1 di lite della sig.ra , liquidate per tale quota in € 5000,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, da rifondersi a favore dell'Erario;
In via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la separazione giudiziale fra i coniugi sig.ri e , con Parte_1 Controparte_1
l'annotazione dell'emananda sentenza presso i competenti Uffici del Registro dello Stato Civile e con ogni ulteriore provvedimento di legge”;
Ancora in via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere di prevedere a carico del sig.
[...]
n contributo al mantenimento del coniuge , Parte_1 Controparte_1 rideterminare il predetto contributo in una somma in misura inferiore a quella sentenziata (€ 330,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat);
In via istruttoria ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra di depositare in giudizio Controparte_1 ogni documentazione lavorativa e/o reddituale e/o sussidi pubblici eventualmente in essere, nonché ogni documentazione attestante iscrizioni scolastiche e/o corsi di formazione professionale, per comprendere la reale idoneità/capacità lavorativa e economica della medesima;
IN OGNI CASO: spese, competenze e oneri di entrambi i gradi del presente giudizio integralmente rifusi.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione, per tutti i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO:
Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. vverso Parte_1 la sentenza n. 3966/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 14.05.2025, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
Si chiede inoltre che, stante la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra le spese, le competenze e gli onorari del presente Controparte_1 grado di giudizio, così come quelle del primo grado di giudizio vengano poste a carico del sig. ” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, il sig. Parte_1 adiva l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dalla coniuge, sig.ra . Controparte_1 Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, pur non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione, ne chiedeva l'addebito a carico del marito in ragione di gravi comportamenti maltrattanti posti in essere da quest'ultimo, oggetto di denuncia- querela e di un procedimento penale pendente. Chiedeva, altresì, la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, stante la disparità economica tra le parti e il proprio stato di indigenza.
Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio di primo grado, istruito documentalmente con l'acquisizione, tra l'altro, degli atti del procedimento penale e degli estratti conto bancari delle parti, con sentenza n. 3966/2025, pubblicata in data 15.05.2025, così provvedeva: 1) dichiarava l'addebito della separazione al marito, sig.
[...]
2) poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1
un assegno mensile di € 330,00 a titolo di mantenimento;
3) Controparte_1 dichiarava inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali;
4) condannava il ricorrente al pagamento dei tre quarti delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato, compensando la restante quota.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello il sig. con Parte_1 ricorso notificato in data 18 giugno 2025, affidato a tre motivi di gravame e corredato da istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità e/o erroneità della sentenza per aver il giudice di prime cure dichiarato l'addebito della separazione a suo carico, fondando la decisione unicamente sulla pendenza di un procedimento penale, senza compiere un'autonoma valutazione dei fatti e in violazione dell'art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo, deduce l'illegittimità e/o erroneità della statuizione relativa al contributo di mantenimento, asserendo che la stessa sarebbe apodittica, priva di un corretto iter logico-motivazionale sulla determinazione del suo reddito e non terrebbe conto delle sue difficoltà economiche né della capacità lavorativa dell'appellata.
Con il terzo motivo, censura la condanna alle spese di lite, sostenendo una non corretta applicazione del principio della soccombenza.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado.
Questa Corte, con provvedimento presidenziale, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. La causa è stata quindi posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Va, innanzi tutto, osservato che l'istanza di sospensiva viene assorbita nella trattazione del merito. In via preliminare, va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata. Sebbene i motivi di appello si rivelino, come si vedrà, infondati nel merito, l'atto di impugnazione individua con sufficiente chiarezza i capi della sentenza oggetto di censura, le critiche mosse alla ricostruzione fattuale e giuridica del primo giudice e le modifiche richieste, superando così il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito.
Parimenti, devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate da parte appellante in relazione al deposito in giudizio della documentazione lavorativa e/o reddituale e/o sussidi pubblici eventualmente in essere a cura della controparte, nonché di ogni documentazione attestante iscrizioni scolastiche e/o corsi di formazione professionale, ritenendo la Corte che il materiale probatorio presente agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una decisione definitiva su tutte le domande formulate dalle parti.
1. Sul primo motivo di appello: l'addebito della separazione.
Con il primo motivo, l'appellante censura la statuizione di addebito, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente le risultanze del procedimento penale a suo carico, in violazione del principio dell'autonoma valutazione del giudice civile e dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il giudice di prime cure non ha fondato la propria decisione sulla mera pendenza del procedimento penale, bensì ha proceduto ad un'autonoma e approfondita valutazione del materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, costituito, in particolare, dalle “chiare, precise e circostanziate deduzioni di parte ricorrente contenute nelle denunce querele in atti e successive integrazioni”, nonché dall'ordinanza applicativa di misura cautelare e dal decreto di rinvio a giudizio. Tali atti, sebbene provenienti da un diverso procedimento, possono e devono essere liberamente apprezzati dal giudice civile quali elementi di prova atipica, idonei a fondare il proprio convincimento in ordine alla violazione dei doveri coniugali.
Le condotte di violenza fisica e morale, quali quelle emerse dagli atti richiamati, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri di assistenza morale e materiale, di rispetto reciproco e di collaborazione nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) da essere di per sé sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito, essendo *in re ipsa* il nesso di causalità tra tali comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i comportamenti gravemente lesivi dell'integrità fisica e della dignità morale del coniuge, integrando violazioni di obblighi primari derivanti dal matrimonio, sono causa, di per sé, dell'addebito della separazione. A fronte di tali elementi, l'appellante si è limitato ad una generica negazione dei fatti, senza offrire alcuna prova contraria idonea a scalfire il quadro probatorio delineato dall'appellata. La mera affermazione di innocenza resa in sede di interrogatorio di garanzia, peraltro non creduta dal giudice penale che ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare, non costituisce prova sufficiente a superare le gravi, precise e concordanti risultanze documentali prodotte dalla controparte. L'onere probatorio ex art. 2697 c.c., gravante sulla parte che ha richiesto l'addebito, è stato dunque pienamente assolto dalla sig.ra , mentre il CP_1 sig. non ha adempiuto all'onere, su di lui incombente, di provare fatti o Pt_1 circostanze idonei a privare di efficacia probatoria gli elementi addotti dalla controparte .
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
2. Sul secondo motivo di appello: il contributo al mantenimento.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la quantificazione dell'assegno di mantenimento in € 330,00 mensili, definendola apodittica, non motivata in ordine alla ricostruzione del suo reddito e noncurante delle sue difficoltà economiche e della capacità lavorativa dell'appellata.
Anche tale motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente adempiuto al proprio dovere di accertare le condizioni economiche delle parti. A fronte di un ordine di esibizione, il giudice di prime cure ha rilevato una palese discrepanza tra i redditi dichiarati dal sig. e le “entrate ben Pt_1 superiori” e le “spese non compatibili” risultanti dagli estratti conto bancari. In assenza di “chiarimenti sul punto da parte del ricorrente” nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ha legittimamente presunto, in via indiziaria, l'esistenza di fonti di reddito ulteriori e non dichiarate. La giustificazione addotta per la prima volta in questa sede di appello – secondo cui le ingenti movimentazioni sarebbero meri passaggi di denaro legati alla sua attività di agente di viaggio – oltre ad essere tardiva, è rimasta del tutto sfornita di prova e, pertanto, non può essere presa in considerazione.
Correttamente, inoltre, il primo giudice ha valutato la posizione dell'appellata. L'art. 156 c.c. stabilisce che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia “adeguati redditi propri” . Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra sia attualmente CP_1 disoccupata e versi in una condizione di oggettiva difficoltà nel reperire un'occupazione lavorativa stabile e remunerativa, a causa delle “scarse competenze professionali”, della “ridotta esperienza lavorativa” e, soprattutto, della “scarsa conoscenza della lingua italiana”. Quest'ultimo fattore, come dedotto dalla difesa dell'appellata, appare essere una diretta conseguenza del comportamento del marito in costanza di matrimonio, che ne avrebbe ostacolato l'integrazione sociale e l'apprendimento della lingua, configurando una forma di “violenza economica” che oggi ne pregiudica l'autonomia. La deduzione dell'appellante circa presunte dimissioni volontarie della moglie è una mera congettura, non provata e smentita dalla documentazione in atti. La finalità dell'assegno di separazione è quella di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in ossequio al dovere di assistenza materiale che non viene meno con la separazione . La disparità economica tra le parti è evidente e la richiesta di un contributo è, dunque, pienamente fondata.
Quanto alla quantificazione, la somma di € 330,00 mensili non appare affatto apodittica o sproporzionata. Tale importo, come evidenziato dalla difesa appellata, corrisponde esattamente alla rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, spesa che l'appellante già sosteneva. Il Tribunale, pertanto, ha operato una valutazione congrua e ponderata, tenendo conto sia della presumibile, e non chiarita, maggiore capacità reddituale del sig. , sia delle esigenze della sig.ra , sia degli oneri economici già gravanti Pt_1 CP_1 sull'obbligato, determinando un contributo che, di fatto, non altera significativamente la sua esposizione debitoria pregressa.
Il secondo motivo di gravame va quindi respinto.
3. Sul terzo motivo di appello: le spese di lite.
Con l'ultimo motivo, l'appellante si duole della condanna alla refusione dei tre quarti delle spese di lite, sostenendo che, essendo stata accolta la sua domanda principale di separazione, non potrebbe essere considerato soccombente.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il principio della soccombenza, che regola la ripartizione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va applicato con riferimento all'esito delle domande che hanno costituito oggetto di effettiva controversia tra le parti. Nel caso di specie, la pronuncia di separazione “in sé” non era oggetto di contesa, essendo richiesta da entrambi i coniugi. Le questioni controverse erano, invece, la domanda di addebito e la domanda di contributo al mantenimento.
Su entrambe tali domande, il sig. è risultato totalmente soccombente. Il Pt_1
Tribunale, pertanto, ha correttamente applicato il principio della soccombenza, ponendo a suo carico le spese di lite. La decisione di compensare parzialmente le spese per la quota di un quarto dimostra, anzi, un'attenta ponderazione dell'esito complessivo del giudizio, tenendo conto anche della declaratoria di inammissibilità di una delle domande accessorie della convenuta. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione di legge né alcun intento “punitivo”, ma una corretta applicazione dei principi che governano la materia .
Anche questo motivo deve essere rigettato.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante. Tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022. Considerata la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'appellata, la condanna va disposta in favore della stessa sig.ra
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3966/2025 Parte_1 del Tribunale di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 3966/2025, emessa dal Tribunale di Milano in data 14.05.2025.
2. Condanna l'appellante, sig. alla rifusione delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, sig.ra , che Controparte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente Dott.ssa Valentina Paletto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Lucio Marcantonio - Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1790/2025 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, e promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Soddu (C.F. C.F._1
, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 8, presso il C.F._2 quale è elettivamente domiciliato;
- APPELLANTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Demontis (C.F. C.F._3
), con studio in Milano, via Visconti Venosta n. 2, presso il cui C.F._4 studio è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3966/2025 del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, emessa in data 14.05.2025 e pubblicata il 15.05.2025, nel procedimento R.G. n. 2852/2024.
***
Conclusioni: Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione ed in totale riforma della sentenza n. 3966/2025 emessa il 14.05.2025 nel giudizio R.G. 2852/2024, pubblicata in data 15.05.2025, notificata in data 20.05.2025, così decidere:
IN VIA PRELIMINARE D'URGENZA in conformità del disposto dell'art. 351 c.p.c., ravvisati i gravi motivi ex art. 283 c.p.c. e ritenute sussistenti le gravi ragioni d'urgenza determinate dalla fattuale difficoltà di ripetizione all'esito del gravame di quanto pagato dal soccombente, disporre, per le ragioni tutte, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, già con decreto in via d'urgenza ed inaudita altera parte, l'immediata sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza n. 3966/2025 emessa il 14.05.2025 nel giudizio R.G.
2852/2024, pubblicata in data 15.05.2025, notificata in data 20.05.2025, quantomeno in punto di refusione delle spese legali (punto 4 del dispositivo) e, in ogni caso, ordinare la comparizione delle parti in camera di consiglio per confermare l'invocata misura cautelare sospensiva;
oppure, in subordine, fissare udienza per la comparizione delle parti per la pronuncia della richiesta misura cautelare di sospensiva;
e ciò, comunque ed in ogni caso, senza attendere l'udienza di comparizione;
NEL MERITO
In via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 3966/2025 del 14.05.2025 nel giudizio R.G. 2852/2024, per aver errato, il Giudice di prime cure, nel dichiarare l'addebito della separazione a carico del sig.
[...]
Parte_1
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'erroneità della sentenza n. 3966/2025 del 14.05.2025 nel giudizio R.G. 2852/2024, per avere, il Giudice di prime cure, posto a carico del sig. 'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 330,00 a titolo di assegno per il coniuge, oltre a
[...] rivalutazione annuale Istat;
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'erroneità della sentenza n. 3966/2025 del 14.05.2025 nel giudizio R.G. 2852/2024, per avere, il Giudice di prime cure, condannato il sig. al pagamento dei tre quarti delle spese Parte_1 di lite della sig.ra , liquidate per tale quota in € 5000,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, da rifondersi a favore dell'Erario;
In via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la separazione giudiziale fra i coniugi sig.ri e , con Parte_1 Controparte_1
l'annotazione dell'emananda sentenza presso i competenti Uffici del Registro dello Stato Civile e con ogni ulteriore provvedimento di legge”;
Ancora in via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere di prevedere a carico del sig.
[...]
n contributo al mantenimento del coniuge , Parte_1 Controparte_1 rideterminare il predetto contributo in una somma in misura inferiore a quella sentenziata (€ 330,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat);
In via istruttoria ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra di depositare in giudizio Controparte_1 ogni documentazione lavorativa e/o reddituale e/o sussidi pubblici eventualmente in essere, nonché ogni documentazione attestante iscrizioni scolastiche e/o corsi di formazione professionale, per comprendere la reale idoneità/capacità lavorativa e economica della medesima;
IN OGNI CASO: spese, competenze e oneri di entrambi i gradi del presente giudizio integralmente rifusi.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione, per tutti i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO:
Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. vverso Parte_1 la sentenza n. 3966/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 14.05.2025, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
Si chiede inoltre che, stante la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra le spese, le competenze e gli onorari del presente Controparte_1 grado di giudizio, così come quelle del primo grado di giudizio vengano poste a carico del sig. ” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, il sig. Parte_1 adiva l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dalla coniuge, sig.ra . Controparte_1 Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, pur non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione, ne chiedeva l'addebito a carico del marito in ragione di gravi comportamenti maltrattanti posti in essere da quest'ultimo, oggetto di denuncia- querela e di un procedimento penale pendente. Chiedeva, altresì, la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, stante la disparità economica tra le parti e il proprio stato di indigenza.
Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio di primo grado, istruito documentalmente con l'acquisizione, tra l'altro, degli atti del procedimento penale e degli estratti conto bancari delle parti, con sentenza n. 3966/2025, pubblicata in data 15.05.2025, così provvedeva: 1) dichiarava l'addebito della separazione al marito, sig.
[...]
2) poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1
un assegno mensile di € 330,00 a titolo di mantenimento;
3) Controparte_1 dichiarava inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali;
4) condannava il ricorrente al pagamento dei tre quarti delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato, compensando la restante quota.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello il sig. con Parte_1 ricorso notificato in data 18 giugno 2025, affidato a tre motivi di gravame e corredato da istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità e/o erroneità della sentenza per aver il giudice di prime cure dichiarato l'addebito della separazione a suo carico, fondando la decisione unicamente sulla pendenza di un procedimento penale, senza compiere un'autonoma valutazione dei fatti e in violazione dell'art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo, deduce l'illegittimità e/o erroneità della statuizione relativa al contributo di mantenimento, asserendo che la stessa sarebbe apodittica, priva di un corretto iter logico-motivazionale sulla determinazione del suo reddito e non terrebbe conto delle sue difficoltà economiche né della capacità lavorativa dell'appellata.
Con il terzo motivo, censura la condanna alle spese di lite, sostenendo una non corretta applicazione del principio della soccombenza.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado.
Questa Corte, con provvedimento presidenziale, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. La causa è stata quindi posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Va, innanzi tutto, osservato che l'istanza di sospensiva viene assorbita nella trattazione del merito. In via preliminare, va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata. Sebbene i motivi di appello si rivelino, come si vedrà, infondati nel merito, l'atto di impugnazione individua con sufficiente chiarezza i capi della sentenza oggetto di censura, le critiche mosse alla ricostruzione fattuale e giuridica del primo giudice e le modifiche richieste, superando così il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito.
Parimenti, devono essere rigettate le richieste istruttorie avanzate da parte appellante in relazione al deposito in giudizio della documentazione lavorativa e/o reddituale e/o sussidi pubblici eventualmente in essere a cura della controparte, nonché di ogni documentazione attestante iscrizioni scolastiche e/o corsi di formazione professionale, ritenendo la Corte che il materiale probatorio presente agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una decisione definitiva su tutte le domande formulate dalle parti.
1. Sul primo motivo di appello: l'addebito della separazione.
Con il primo motivo, l'appellante censura la statuizione di addebito, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente le risultanze del procedimento penale a suo carico, in violazione del principio dell'autonoma valutazione del giudice civile e dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il giudice di prime cure non ha fondato la propria decisione sulla mera pendenza del procedimento penale, bensì ha proceduto ad un'autonoma e approfondita valutazione del materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, costituito, in particolare, dalle “chiare, precise e circostanziate deduzioni di parte ricorrente contenute nelle denunce querele in atti e successive integrazioni”, nonché dall'ordinanza applicativa di misura cautelare e dal decreto di rinvio a giudizio. Tali atti, sebbene provenienti da un diverso procedimento, possono e devono essere liberamente apprezzati dal giudice civile quali elementi di prova atipica, idonei a fondare il proprio convincimento in ordine alla violazione dei doveri coniugali.
Le condotte di violenza fisica e morale, quali quelle emerse dagli atti richiamati, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri di assistenza morale e materiale, di rispetto reciproco e di collaborazione nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) da essere di per sé sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito, essendo *in re ipsa* il nesso di causalità tra tali comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i comportamenti gravemente lesivi dell'integrità fisica e della dignità morale del coniuge, integrando violazioni di obblighi primari derivanti dal matrimonio, sono causa, di per sé, dell'addebito della separazione. A fronte di tali elementi, l'appellante si è limitato ad una generica negazione dei fatti, senza offrire alcuna prova contraria idonea a scalfire il quadro probatorio delineato dall'appellata. La mera affermazione di innocenza resa in sede di interrogatorio di garanzia, peraltro non creduta dal giudice penale che ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare, non costituisce prova sufficiente a superare le gravi, precise e concordanti risultanze documentali prodotte dalla controparte. L'onere probatorio ex art. 2697 c.c., gravante sulla parte che ha richiesto l'addebito, è stato dunque pienamente assolto dalla sig.ra , mentre il CP_1 sig. non ha adempiuto all'onere, su di lui incombente, di provare fatti o Pt_1 circostanze idonei a privare di efficacia probatoria gli elementi addotti dalla controparte .
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
2. Sul secondo motivo di appello: il contributo al mantenimento.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la quantificazione dell'assegno di mantenimento in € 330,00 mensili, definendola apodittica, non motivata in ordine alla ricostruzione del suo reddito e noncurante delle sue difficoltà economiche e della capacità lavorativa dell'appellata.
Anche tale motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente adempiuto al proprio dovere di accertare le condizioni economiche delle parti. A fronte di un ordine di esibizione, il giudice di prime cure ha rilevato una palese discrepanza tra i redditi dichiarati dal sig. e le “entrate ben Pt_1 superiori” e le “spese non compatibili” risultanti dagli estratti conto bancari. In assenza di “chiarimenti sul punto da parte del ricorrente” nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ha legittimamente presunto, in via indiziaria, l'esistenza di fonti di reddito ulteriori e non dichiarate. La giustificazione addotta per la prima volta in questa sede di appello – secondo cui le ingenti movimentazioni sarebbero meri passaggi di denaro legati alla sua attività di agente di viaggio – oltre ad essere tardiva, è rimasta del tutto sfornita di prova e, pertanto, non può essere presa in considerazione.
Correttamente, inoltre, il primo giudice ha valutato la posizione dell'appellata. L'art. 156 c.c. stabilisce che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia “adeguati redditi propri” . Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra sia attualmente CP_1 disoccupata e versi in una condizione di oggettiva difficoltà nel reperire un'occupazione lavorativa stabile e remunerativa, a causa delle “scarse competenze professionali”, della “ridotta esperienza lavorativa” e, soprattutto, della “scarsa conoscenza della lingua italiana”. Quest'ultimo fattore, come dedotto dalla difesa dell'appellata, appare essere una diretta conseguenza del comportamento del marito in costanza di matrimonio, che ne avrebbe ostacolato l'integrazione sociale e l'apprendimento della lingua, configurando una forma di “violenza economica” che oggi ne pregiudica l'autonomia. La deduzione dell'appellante circa presunte dimissioni volontarie della moglie è una mera congettura, non provata e smentita dalla documentazione in atti. La finalità dell'assegno di separazione è quella di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in ossequio al dovere di assistenza materiale che non viene meno con la separazione . La disparità economica tra le parti è evidente e la richiesta di un contributo è, dunque, pienamente fondata.
Quanto alla quantificazione, la somma di € 330,00 mensili non appare affatto apodittica o sproporzionata. Tale importo, come evidenziato dalla difesa appellata, corrisponde esattamente alla rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, spesa che l'appellante già sosteneva. Il Tribunale, pertanto, ha operato una valutazione congrua e ponderata, tenendo conto sia della presumibile, e non chiarita, maggiore capacità reddituale del sig. , sia delle esigenze della sig.ra , sia degli oneri economici già gravanti Pt_1 CP_1 sull'obbligato, determinando un contributo che, di fatto, non altera significativamente la sua esposizione debitoria pregressa.
Il secondo motivo di gravame va quindi respinto.
3. Sul terzo motivo di appello: le spese di lite.
Con l'ultimo motivo, l'appellante si duole della condanna alla refusione dei tre quarti delle spese di lite, sostenendo che, essendo stata accolta la sua domanda principale di separazione, non potrebbe essere considerato soccombente.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il principio della soccombenza, che regola la ripartizione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va applicato con riferimento all'esito delle domande che hanno costituito oggetto di effettiva controversia tra le parti. Nel caso di specie, la pronuncia di separazione “in sé” non era oggetto di contesa, essendo richiesta da entrambi i coniugi. Le questioni controverse erano, invece, la domanda di addebito e la domanda di contributo al mantenimento.
Su entrambe tali domande, il sig. è risultato totalmente soccombente. Il Pt_1
Tribunale, pertanto, ha correttamente applicato il principio della soccombenza, ponendo a suo carico le spese di lite. La decisione di compensare parzialmente le spese per la quota di un quarto dimostra, anzi, un'attenta ponderazione dell'esito complessivo del giudizio, tenendo conto anche della declaratoria di inammissibilità di una delle domande accessorie della convenuta. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione di legge né alcun intento “punitivo”, ma una corretta applicazione dei principi che governano la materia .
Anche questo motivo deve essere rigettato.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante. Tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022. Considerata la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'appellata, la condanna va disposta in favore della stessa sig.ra
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3966/2025 Parte_1 del Tribunale di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 3966/2025, emessa dal Tribunale di Milano in data 14.05.2025.
2. Condanna l'appellante, sig. alla rifusione delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, sig.ra , che Controparte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente Dott.ssa Valentina Paletto