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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 30.05.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 2309/2022
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
All'udienza del 30.05.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 2309/2022 e compaiono:
Per 'Avv. LORENZO CANCILLA in sost. avv. FRANCIA GIAN Parte_1
LUCA ;
Per l'Avv. ANDREA NICOLINI in sost. avv. Controparte_1
TONAZZINI LUCIA;
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
IL Giudice visto l'art. 348 bis invita le parti alla discussione orale. L'avv. CANCILLA precisa le conclusioni come da foglio di pc del 2.4.24. L'avv. NICOLINI precisa le conclusioni come foglio di pc del 10.4.24.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 1 | 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 30/05/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE
nel procedimento iscritto al n. 2309 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. FRANCIA GIAN LUCA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. TONAZZINI LUCIA
- PARTE CONVENUTA -
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'ill.mo Tribunale qui adito, contrariis rejectis, in riforma della qui impugnata Sentenza n° 94/2022 del Giudice di Pace di Massa, integralmente accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di prime cure e, per l'effetto, Voglia accertare e dichiarare che la piantumazione nel fondo del convenuto qui appellato della siepe di alloro non è rispettosa delle distanze minime di legge (ex art. 892 c.c.) e, per l'effetto, Voglia condannare il qui convenuto Sig. ad estirpare e comunque ad arretrare le stesse alla Controparte_1 distanza di legge;
vinte le spese, il compenso, il contr. forf. oltre gli accessori di legge, per il doppio grado di Giudizio, oltre alle spese di Ctu””
P a g . 2 | 5 Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza:
• Nel merito: voglia rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , confermando la Parte_1 sentenza di primo grado.
• Il tutto con vittoria di spese, compensi e accessori, comprese le spese di Ctu, di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 94/2022 il gdp di Massa disponeva come di seguito: “definitivamente pronunciandosi sulla domanda principale, la accoglie in parte e , per l'effetto, condanna il convenuto a tenere la siepe ad un'altezza non superiore al muro divisorio ivi compresa la sopraelevazione. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale. Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico delle parti per metà su ciascuna, il costo delle consulenze tecniche e di ufficio nella misura liquidata in corso di causa.”
Proponeva appello lamentando l'equiparazione della rete metallica a un Parte_1 muro divisorio, “quando la norma (art. 892 4° co. c.c.), già ad una prima letterale interpretazione, consente la non osservanza delle distanze ivi imposte, solamente nel caso in cui tra le rispettive proprietà vi sia un “muro divisorio”, che, ben altro manufatto è, […] rispetto ad una “rete metallica”.
All'udienza del 30.5.2025 il Giudice invitava le parti alla discussione orale, dando, al termine dell'udienza, lettura del dispositivo, con motivazione contestuale.
L'appello deve essere rigettato.
È pur vero, infatti, che, come evidenziato dall'appellante, per costante giurisprudenza di legittimità la nozione di muro divisorio non coincide con quella di rete metallica (Sez. 2, Sentenza n. 968 del 14/03/1975: “La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che a norma del quarto comma dell'art 892 cod civ, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine, coincide con quella di muro divisorio risultante dall'art 881 cod civ. muro, a tali effetti, e soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, in quanto la ratio della norma e appunto quella di nascondere le piante stesse alla vista del vicino. (nella specie, e stato escluso che, al fine di accertare se alcune piante fossero tenute ad altezza non eccedente la sommita di un muro divisorio esistente sul confine, potesse tenersi conto di una rete metallica collocata sopra il muro).”; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 12956 del 29/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 21010 del 01/08/2008).
Nondimeno, nel caso in esame, come peraltro si evince chiaramente dalla documentazione fotografica in atti – e come evidenziato nella sentenza impugnata – tra le due proprietà è effettivamente presente un muro divisorio, sormontato da una rete metallica. Se così è, trova comunque applicazione l'art. 892 ult. comma c.c., con la precisazione che, evidentemente, l'altezza da considerare è quella del manufatto in muratura e non della rete metallica. È appena il caso di precisare che, tenuto conto della documentazione fotografica, il manufatto in questione può considerarsi a tutti gli effetti un muro divisorio (“la nozione di muro divisorio, ai sensi del quarto comma dell'art 892 cod. civ., - 2 - coincide con quella di muro divisorio risultante dall'art. 881 cod. civ. e che muro, a tali effetti, è soltanto quel manufatto che
P a g . 3 | 5 impedisce al vicino di vedere le piante altrui” – Cass. 18439 /18), sebbene non di elevata altezza (si tratta, infatti, di “muro di cemento armato di altezza media cm 60” – come dato atto in CTU). Tale muro di altezza media di 60 cm (ma in talune porzioni più elevata, come dalle foto in atti), anche tenuto conto del fatto che ben potrebbe essere la siepe tenuta ad altezza non superiore a 60 centimetri, è da considerarsi di per sé astrattamente idoneo a escludere la vista delle piante del fondo limitrofo.
Tuttavia, l'appellante ha chiesto unicamente l'applicazione dell'art. 892 c. 1 n. 3 c.c.., su.l presupposto dell'assenza di un muro divisorio, di talchè non è possibile riformare la sentenza di primo grado oltre i limiti della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c. 1 ult.parte)
Compenso al netto delle riduzioni €1.276,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se e come per legge dovuti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 94/2022 del gdp di Massa così Controparte_1 provvede:
Rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.276,00 , oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
P a g . 4 | 5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Massa, in data 30.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 30.05.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
P a g . 5 | 5
VERBALE DI UDIENZA DEL 30.05.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 2309/2022
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
All'udienza del 30.05.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 2309/2022 e compaiono:
Per 'Avv. LORENZO CANCILLA in sost. avv. FRANCIA GIAN Parte_1
LUCA ;
Per l'Avv. ANDREA NICOLINI in sost. avv. Controparte_1
TONAZZINI LUCIA;
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
IL Giudice visto l'art. 348 bis invita le parti alla discussione orale. L'avv. CANCILLA precisa le conclusioni come da foglio di pc del 2.4.24. L'avv. NICOLINI precisa le conclusioni come foglio di pc del 10.4.24.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 1 | 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 30/05/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE
nel procedimento iscritto al n. 2309 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. FRANCIA GIAN LUCA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. TONAZZINI LUCIA
- PARTE CONVENUTA -
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'ill.mo Tribunale qui adito, contrariis rejectis, in riforma della qui impugnata Sentenza n° 94/2022 del Giudice di Pace di Massa, integralmente accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di prime cure e, per l'effetto, Voglia accertare e dichiarare che la piantumazione nel fondo del convenuto qui appellato della siepe di alloro non è rispettosa delle distanze minime di legge (ex art. 892 c.c.) e, per l'effetto, Voglia condannare il qui convenuto Sig. ad estirpare e comunque ad arretrare le stesse alla Controparte_1 distanza di legge;
vinte le spese, il compenso, il contr. forf. oltre gli accessori di legge, per il doppio grado di Giudizio, oltre alle spese di Ctu””
P a g . 2 | 5 Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza:
• Nel merito: voglia rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , confermando la Parte_1 sentenza di primo grado.
• Il tutto con vittoria di spese, compensi e accessori, comprese le spese di Ctu, di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 94/2022 il gdp di Massa disponeva come di seguito: “definitivamente pronunciandosi sulla domanda principale, la accoglie in parte e , per l'effetto, condanna il convenuto a tenere la siepe ad un'altezza non superiore al muro divisorio ivi compresa la sopraelevazione. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale. Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico delle parti per metà su ciascuna, il costo delle consulenze tecniche e di ufficio nella misura liquidata in corso di causa.”
Proponeva appello lamentando l'equiparazione della rete metallica a un Parte_1 muro divisorio, “quando la norma (art. 892 4° co. c.c.), già ad una prima letterale interpretazione, consente la non osservanza delle distanze ivi imposte, solamente nel caso in cui tra le rispettive proprietà vi sia un “muro divisorio”, che, ben altro manufatto è, […] rispetto ad una “rete metallica”.
All'udienza del 30.5.2025 il Giudice invitava le parti alla discussione orale, dando, al termine dell'udienza, lettura del dispositivo, con motivazione contestuale.
L'appello deve essere rigettato.
È pur vero, infatti, che, come evidenziato dall'appellante, per costante giurisprudenza di legittimità la nozione di muro divisorio non coincide con quella di rete metallica (Sez. 2, Sentenza n. 968 del 14/03/1975: “La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che a norma del quarto comma dell'art 892 cod civ, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine, coincide con quella di muro divisorio risultante dall'art 881 cod civ. muro, a tali effetti, e soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, in quanto la ratio della norma e appunto quella di nascondere le piante stesse alla vista del vicino. (nella specie, e stato escluso che, al fine di accertare se alcune piante fossero tenute ad altezza non eccedente la sommita di un muro divisorio esistente sul confine, potesse tenersi conto di una rete metallica collocata sopra il muro).”; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 12956 del 29/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 21010 del 01/08/2008).
Nondimeno, nel caso in esame, come peraltro si evince chiaramente dalla documentazione fotografica in atti – e come evidenziato nella sentenza impugnata – tra le due proprietà è effettivamente presente un muro divisorio, sormontato da una rete metallica. Se così è, trova comunque applicazione l'art. 892 ult. comma c.c., con la precisazione che, evidentemente, l'altezza da considerare è quella del manufatto in muratura e non della rete metallica. È appena il caso di precisare che, tenuto conto della documentazione fotografica, il manufatto in questione può considerarsi a tutti gli effetti un muro divisorio (“la nozione di muro divisorio, ai sensi del quarto comma dell'art 892 cod. civ., - 2 - coincide con quella di muro divisorio risultante dall'art. 881 cod. civ. e che muro, a tali effetti, è soltanto quel manufatto che
P a g . 3 | 5 impedisce al vicino di vedere le piante altrui” – Cass. 18439 /18), sebbene non di elevata altezza (si tratta, infatti, di “muro di cemento armato di altezza media cm 60” – come dato atto in CTU). Tale muro di altezza media di 60 cm (ma in talune porzioni più elevata, come dalle foto in atti), anche tenuto conto del fatto che ben potrebbe essere la siepe tenuta ad altezza non superiore a 60 centimetri, è da considerarsi di per sé astrattamente idoneo a escludere la vista delle piante del fondo limitrofo.
Tuttavia, l'appellante ha chiesto unicamente l'applicazione dell'art. 892 c. 1 n. 3 c.c.., su.l presupposto dell'assenza di un muro divisorio, di talchè non è possibile riformare la sentenza di primo grado oltre i limiti della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c. 1 ult.parte)
Compenso al netto delle riduzioni €1.276,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se e come per legge dovuti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 94/2022 del gdp di Massa così Controparte_1 provvede:
Rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.276,00 , oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
P a g . 4 | 5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Massa, in data 30.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 30.05.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
P a g . 5 | 5