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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6278 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa UN d'AM Presidente dott. PP UE Consigliere rel. dott.ssa Maria Regina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.1989/2021 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.7436/2020 pronunciata il 26.10.2010 dal Tribunale di Napoli -sezione distaccata di Ischia- tra
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro, Clotilde Parte_3 C.F._3
e IO Di GL in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello ( Email_1 Email_2 Email_3
appellanti
e
( ), ( , Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 [...]
e ( ), in proprio e Parte_4 C.F._6 Parte_5 C.F._7 nella qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi Persona_1 C.F._8 dall'Avv. Antonio Trani in virtù di procura a margine del ricorso in riassunzione in primo grado ( Email_4
appellati
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da atto di appello.
Per gli appellati, rigetto del gravame in quanto totalmente infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10/12.6.2004 , , Persona_1 Controparte_1 [...]
, e esponevano di essere di Controparte_2 Parte_4 Parte_5 comproprietari di un terreno sito alla località Salatino di Casamicciola Terme (NA), censito in catasto al foglio 10 particella 289, loro pervenuto per atto di divisione dell'eredità relitta da rogato Persona_2
l'8.2.1969, a favore del quale era stata costituita servitù di passaggio pedonale sul fondo contiguo, identificato dalla particella 596 (già 289 subalterno b) del foglio 10, inizialmente assegnato a Parte_6
e poi venduto a con atto pubblico del 18.12.1980.
[...] Parte_1
Precisavano che con successivo contratto del 2.2.1995 aveva alienato a Parte_4
e l'appezzamento riportato al foglio 10 particella Parte_2 Parte_3
297, dotato di accesso pedonale dalla via Montecito ex Borbonica, sulla quale gli attori e i loro danti causa avevano sempre esercitato, in modo pubblico, pacifico e continuativo, il transito a piedi lungo un percorso che si raccordava con la fascia asservita della particella 596 fino ad arrivare al proprio immobile dominante.
Denunciavano che i convenuti avevano, nel corso degli anni e fino a epoca recente, realizzato fabbriche del complesso alberghiero “Poggio Aragosta” a distanza inferiore a quella prescritta dal vigente Piano regolatore generale, peraltro in violazione della normativa antisismica, urbanistica e paesaggistica, e installato all'imbocco del sentiero che si diparte dalla via Borbonica un cancello munito di serratura, così spogliandoli del passaggio pedonale da sempre utilizzato.
Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti a demolire le costruzioni e a risarcire i danni derivanti dalla loro illecita realizzazione, l'accertamento del proprio diritto a esercitare in alienum la servitù di passaggio pedonale, acquisita per titolo e per usucapione, attraverso la stradina che, dipartendosi dalla via Borbonica, insiste nel tratto iniziale su fondi di proprietà aliena per poi proseguire sui terreni di proprietà (particella 297) e (particella 596), con condanna alla rimozione Pt_2 Parte_1 del lucchetto apposto al cancello installato al suo ingresso o a consegnare copia delle chiavi del lucchetto apposto alla barriera mobile.
Si costituivano in giudizio i convenuti che, nel contestare le domande, confermavano di essere comproprietari della consistenza immobiliare turistica denominata "Poggio Aragosta", situata tra la via Montecito-Borbonica e la via del Monaco su suolo censito al foglio 10 particelle 901, 738, 909 (ex 287), 704, 903, 905, 907, 284, 297, 278, 900, 899, in virtù di una serie di atti di acquisto, rappresentati in particolare da: a) nota di trascrizione n.102/62 emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stato trasferito a il fondo già di proprietà di sito in Parte_1 Parte_7
Casamicciola Terme, loc. Cava del Monaco o Salatino, in mappa al foglio 10 particelle 207, 493 (fabbricato rurale), 290, 286, 261, 281, 284, 282, comprensivo di altro fabbricato e 5 capannoni;
b) atto pubblico del 26.11.1967, con il quale aveva acquistato il fondo limitrofo individuato Parte_1 al foglio 10 particelle 277, 285, 288 e 295; c) atto pubblico del 18.12.1980, con il quale
[...]
aveva acquistato da la particella 596; d) atto pubblico del 2.2.1995, con cui Parte_1 Parte_6
e avevano acquistato da la Parte_2 Parte_3 Parte_4 particella 297.
Deducevano che l'attuale configurazione catastale dell'immobile derivava dal frazionamento n.58221/2002 del 19.11.2002 (protocollo n.502324), con il quale le particelle 285, 286, 493, 277, 288, 295, 596 erano state accorpate nell'unica particella identificata con il n.907.
Soggiungevano che , nell'atto di vendita del 18.12.1980, aveva dichiarato che il fondo Parte_6 venduto (particella 596) era "libero da oneri" nonostante nel titolo di provenienza, rappresentato dall'atto di divisione del 1969, vi risultasse costituita una servitù di passaggio;
che sin dall'epoca dell'acquisto (1980-1981) sulla particella 596, sulla zona ove avrebbe dovuto essere esercitato il passaggio secondo il titolo del 1969, erano stati costruiti senza alcuna opposizione edifici, come risultava dalle richieste di condono presentate ai sensi della L. 47/85; che, pertanto, la servitù di passaggio sorta con l'atto di divisione del 1969 si era estinta per mancato uso ultraventennale ai sensi dell'art.1073 commi 2 e 4 cc;
che nessuna servitù gravava sulla particella 297, acquistata dai Pt_2 nel 1995; che, in ogni caso, la strada normalmente utilizzata dagli attori per raggiungere la particella 289 si diramava dalla via Cava del Monaco e costeggiava per pochi metri il confine della particella 292 di proprietà di , risultando molto più breve (circa 20 metri) di quella oggetto della pretesa Controparte_1 vantata dagli attori (oltre 120 metri).
Spiegavano quindi domanda riconvenzionale affinché fosse dichiarata estinta per non uso la servitù di passaggio pedonale costituita con il titolo divisionale dell'8.2.1969 sulla particella 289/b (poi 596) a favore della particella 289/a (poi 289), con accertamento della libertà da servitù del restante fondo e di tutto il compendio immobiliare di loro appartenenza.
In via subordinata, chiedevano di disporre lo spostamento della servitù di passaggio pedonale su altra porzione del proprio fondo, precisamente lungo il confine tra la particella 286 e la particella 292 di proprietà di , con inizio dalla via del Monaco e recapito, dopo circa 20 metri, nella Controparte_1 particella 289 nella titolarità comune degli attori.
Infine contestavano che le proprie fabbriche insistessero a distanza inferiore a quella legale e sostenevano gli attori, in relazione all'eventuale inosservanza di prescrizioni amministrative, potessero vantare soltanto interessi legittimi e non anche diritti soggettivi.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale in data 15.9.2011, poi integrato con successivi chiarimenti, ammesse e assunte prove orali, il Tribunale con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc:
1) dichiarava sussistente la servitù di passaggio pedonale a favore dell'ex particella 289 attorea ed a carico della particella 596, costituita con atto di divisione dell'8.2.1969; 2) dichiarava l'usucapione della servitù di passaggio a favore dei predetti cespiti attorei sul secondo tratto di tale itinerario, ovvero sulla particella 297 acquistata dai convenuti e in data 2.2.1995; 3) dichiarava il Parte_2 Pt_3 diritto degli attori alla servitù di passaggio pedonale che si esercita partendo da via Montecito ex Borbonica, attraverso la stradetta che insiste nel tratto iniziale su fondi alieni e prosegue sulle particelle 297 e 596, di proprietà dei convenuti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, secondo l'itinerario descritto dal CTU;
4) ordinava ai convenuti di consegnare agli attori copia
[...] delle chiavi del lucchetto del cancello apposto a chiusura della detta stradetta e di consentire agli attori stessi l'esercizio della servitù di passaggio per accedere al fondo di loro proprietà identificato in catasto al foglio 10 particella ex 289, attualmente particelle 1038, 1039 e 1040; 5) rigettava tutte le ulteriori domande formulate dalle parti;
6) condannava i convenuti , Parte_1 Parte_2
e , in via solidale, al pagamento in favore delle spese di giudizio,
[...] Parte_3 liquidate in complessivi € 13.969,96 oltre accessori, e al rimborso dei costi di CTU pari a € 2.200,00.
Il Tribunale, recependo le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio, rilevava che:
a) il fondo attoreo (ex particella 289, ora particelle 1038, 1039 e 1040) era stato assegnato a Per_2
con atto di divisione dell'8.2.1969, con il quale era stata contestualmente costituita servitù di
[...] passaggio pedonale a carico della porzione di terreno attribuita al condividente , Parte_6 descritta alla lettera b) della II quota, a favore della porzione di terreno attribuita al condividente descritta alla lettera d) della III quota, stabilendo che tale servitù di passaggio fosse Persona_2 esercitata lungo il confine sud del fondo servente per la larghezza di metri lineari uno;
b) l'accesso a via Montecito ex Borbonica relativo ai fondi di cui alle particelle 1038, 1039, 1040 (ex unica particella 289) -che un tempo avveniva grazie alla servitù di passaggio per attraversamento della ex particella 596 (ora parte integrante della particella 1044), per poi raggiungere la testa del viottolo segnalato dalle mappe catastali che, attraversando obliquamente le particelle 1042 e 1043 (ex unica particella 297) e altrettante proprietà aliene, immetteva sul sentiero che menava sulla predetta via- era da ricercarsi tra le aiuole e i viottoli pavimentati interposti tra corpi di fabbrica realizzati sul fondo dei convenuti in tempi successivi;
c) l'itinerario era attualmente più o meno coincidente con quello originario, come riportato nella relazione peritale;
d) tale percorso era ostacolato, nell'ultimo tratto, da un cancello metallico posto sulla gradinata che consente l'ascesa dal cortile pavimentato d'ingresso, dalla predetta via, in direzione di un pianerottolo dal quale si diparte il vialetto sterrato che si inoltra nel percorso dalla proprietà dei convenuti verso il suolo alieno;
e) risultava quindi acclarata la servitù di passaggio in favore del cespite attoreo ex particella 289 e a carico dei cespiti dei convenuti (particella 596) in base a legittimo titolo;
f) all'esito delle prove testimoniali, dalle quali era emerso l'ultraventennale uso pubblico e pacifico di tale stradina da parte degli istanti e dei loro autori, doveva dichiararsi a favore degli attori l'acquisto per usucapione del diritto di passaggio sul secondo tratto di tale itinerario che, allineandosi con quello sulla particella 596 e formando con esso un'unica stradetta, attraversava obliquamente la particella 297, fino a raggiungere la via Montecito, previo attraversamento delle proprietà aliene particelle 278 e 275; tale complessivo itinerario formava un unico tratturo riportato chiaramente nelle planimetrie catastali ed ancor oggi esistente, come rilevato dal consulente.
Venivano invece respinte le azioni riconvenzionali di accertamento dell'avvenuta estinzione del diritto prediale per non uso ventennale ex art. 1073 cc, ritenuto non provato, e di traslazione della servitù ai sensi dell'art.1068 comma 2 cc sul tragitto tra la particella 286 e la 292, rilevando che dalla consulenza era emersa l'estrema precarietà di tale percorso, caratterizzato da tratti in forte salita nei quali occorreva inerpicarsi fra vegetazione spontanea e pietrame sconnesso, il quale imponeva un "livello di disagio eccessivo di percorrenza, al limite della praticabilità, tale da ritenersi ragionevolmente non idoneo per i bisogni dei fondi".
Avverso la sentenza , e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 citazione notificata il 26.4.2021, proponevano tempestivamente appello affidato a due motivi, il primo dei quali articolato sotto diversi profili:
a) mancata dichiarazione di estinzione per non uso ultraventennale ex art.1073 cc della servitù costituita sulla particella 596, ostruita dalla presenza di fabbricati realizzati prima dell'anno 1981; errata declaratoria dell'acquisto per usucapione della servitù apparente di passaggio sulla particella 297, disposta in mancanza di opere visibili e permanenti;
nullità e inutilizzabilità della consulenza tecnica di ufficio per avere acquisito un rilievo aerofotogrammetrico dell'anno 1998 in violazione delle regole del contraddittorio processuale e delle preclusioni istruttorie stabilite dall'art.184 cpc;
errato rigetto della domanda riconvenzionale subordinata di spostamento della servitù su un percorso alternativo meno invasivo;
b) violazione degli artt.91 e 92 cpc per la liquidazione delle spese di lite in misura eccessiva, ritenuta non rispondente al valore effettivo della domanda, e per l'omessa considerazione della soccombenza parziale degli attori.
Gli appellati resistevano al gravame, del quale invocavano la reiezione con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
In particolare, rivendicavano l'utilizzo del passaggio fino all'apposizione, negli anni 2000, del cancelletto di chiusura dell'accesso al percorso, effettuato esercitando una servitù apparente, come certificato dall'elaborato peritale, e la correttezza della determinazione delle spese di giudizio, introdotto con domanda di valore indeterminabile. Negavano invece la possibilità di avvalersi di un percorso alternativo che avrebbe interessato fondi di proprietà di terzi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.9.2025 la causa è stata riservata in decisione con termini ex art.190 comma 2 cpc di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionale e di venti giorni per la redazione delle note di replica.
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L'impugnazione è fondata e pertanto merita accoglimento, dovendosi condividere le doglianze con le quali è stato protestato che l'accertamento della servitù di passaggio di origine volontaria e legale, costituita con l'atto notarile di divisione stipulato nell'anno 1969 e per usucapione su un tronco non asservito ex contractu, è stato effettuato senza considerare l'avvenuta estinzione per non uso ultraventennale, ai sensi dell'art.1073 cc, del diritto vantato dagli istanti e senza verificare adeguatamente la ricorrenza dei requisiti dell'apparenza necessari per il suo acquisto a titolo originario.
Dall'esame dei titoli di provenienza, demandato al consulente tecnico di ufficio affidatario delle indagini peritali, è emerso che la servitù di transito pedonale controversa è sorta in virtù del contratto appena richiamato a favore della porzione di terreno attribuita in dominio esclusivo al condividente Per_2
, dante causa degli odierni appellati, e a carico dell'area finitima assegnata a ,
[...] Parte_6 allora individuata come particella 289 subalterno b e poi divenuta particella 596.
Nel titolo venne precisato che la servitù avrebbe dovuto esercitarsi "lungo il confine sud del fondo servente per la larghezza di metri lineari uno", secondo una specifica determinazione concordante con il contenuto della planimetria catastale, trascritta alla pag.7 della relazione tecnica, riproduttiva del foglio 10 con le particelle sopra menzionate, nella quale è raffigurato, con linee tratteggiate, il tracciato di un vialetto che si diparte dal confine settentrionale tra le particelle 297 e 298 e si sviluppa lungo la linea immaginaria di collegamento con il sentiero che dalla pubblica via Montecito, costeggiando la particella 275, consente l'ingresso a meridione alla particella 278 di appartenenza aliena.
Tale percorso attraversa dapprima, in senso obliquo, la particella 297 fino a raggiungere il confine tra quest'ultima e la particella 596, per poi proseguire in direzione sud, al suo interno e lungo il limite tra questa e la particella 297, e sboccare infine nella particella 296.
La conformazione del tracciato compiutamente descritta dai contraenti induce quindi ad affermare, con ragionevole certezza, che la servitù di passaggio pedonale in questione, così come costituita in sede di divisione, investisse nel tratto iniziale la particella 289, proseguisse lungo la banda di confine meridionale della particella 596 e terminasse infine nel vialetto graficamente riprodotto nella mappa catastale.
Il diritto di passaggio sulla residua parte dell'itinerario che conduce alla pubblica via si assume poi acquisito dagli appellati per usucapione, come risulta dai chiarimenti forniti dal perito di ufficio alla luce dell'estratto aerofotogrammetrico risalente a luglio 1998, utilizzabile sul punto come documento necessario per adempiere il mandato conferitogli (Cass.3947/2025, Cass.21840/2024, Cass.18832/2024 e Cass.26144/2023), sul quale è stato posto in evidenza l'esatto tracciato della servitù negoziale fino al confine orientale della particella 596 con la particella 297 e il suo innesto nel viottolo tratteggiato, visibile anche nella planimetria catastale attuale allegata alla relazione.
Tanto premesso, occorre però prendere atto della situazione materiale dei luoghi riscontrata dall'esperto nel corso dell'ispezione, da cui è emersa l'impraticabilità del tracciato descritto nell'atto di divisione perché ostruito da corpi di fabbrica del complesso alberghiero di proprietà degli appellanti, innalzati sullo spazio asservito, che impediscono il transito lungo il tragitto concordato dai contraenti. Il momento dal quale la servitù ha cessato di essere esercitata secondo le modalità specifiche stabilite nel suo titolo costitutivo, il quale rappresenta il termine iniziale del periodo ventennale di estinzione per prescrizione sancito dall'art.1073 cc, è stato individuato dagli appellanti nell'anno 1981, epoca in cui sarebbero stati costruiti gli edifici che insistono sulla superficie destinata al passaggio, come risulterebbe da una richiesta di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex lege 47/1985.
Tuttavia la copia di tale istanza amministrativa, depositata agli atti di causa con la memoria istruttoria ex art.184 cpc, è priva degli allegati tecnici in essa richiamati, segnatamente dei rilievi fotografici e degli elaborati grafici che avrebbero consentito di verificare a quali specifici corpi di fabbrica si riferisse la procedura di condono, il cui oggetto, pertanto, non può ritenersi rappresentato dalle strutture edilizie che ingombrano l'area destinata al passaggio, tenuto conto che sul fondo servente, per ammissione unanime delle parti, insistevano già da epoca anteriore altri fabbricati sottoposti a interventi di trasformazione e adeguamento necessari per adibirli a uso turistico alberghiero.
Tuttavia l'indisponibilità di una prova documentale in grado di dare conto del periodo in cui il transito per alienum è divenuto obiettivamente impossibile per la presenza di costruzioni erette lungo il percorso non consente di risolvere il tema in esame, e ciò a prescindere dalla contestata utilizzabilità dei documenti allegati dal consulente ai chiarimenti resi in forma scritta, dovendosi infatti accertare se gli appellanti abbiano altrimenti soddisfatto l'onere, posto a loro esclusivo carico ex art.2697 cc (Cass.10486/2018 e Cass.6697/1991), di dimostrare che le controparti non abbiano esercitato per un periodo di durata ventennale la servitù così come consacrata nella sua fonte convenzionale, sorta lungo il confine meridionale della particella 596 per la larghezza di un metro, indipendentemente dall'apposizione lungo il corridoio di passaggio, in epoca rimasta incerta, di ostacoli inamovibili.
Infatti la maturazione della vicenda legale cui si ricollega la perenzione del diritto di servitù può essere provata dalla parte che la invoca con ogni mezzo idoneo allo scopo.
Ebbene nella fattispecie, tenuto conto che l'indagine sul non uso protrattosi per il tempo necessario al compimento della prescrizione deve essere condotta avendo riguardo non già a un generico passaggio attraverso la consistenza immobiliare di proprietà degli appellanti, bensì alla fruizione concreta della servitù volontaria così come generata dal suo titolo, il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione si profila estraneo al thema probandum perché ammesso, implicitamente ma inequivocabilmente, dagli stessi promotori dell'azione confessoria principale, i quali non hanno mai dedotto di essersi effettivamente avvalsi del vantaggio riservato ex contractu al loro fondo né hanno sollevato contestazioni di sorta sulla sua mancata acquisizione fattuale puntualmente opposta ex adversiis nella fase assertiva della causa.
Invero nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado gli attori hanno reclamato il diritto di passaggio su settori imprecisati del fondo alieno, lamentandone la privazione per effetto dell'installazione di un cancello all'imbocco del sentiero che si dirama dalla pubblica via e conduce ai fondi di loro appartenenza, senza specificare neppure per approssimazione quale fosse il tragitto da essi seguito nell'esercizio della servitù, a proposito del quale si sono limitati a segnalare lo sfruttamento di una "stradetta" che interseca la proprietà degli antagonisti.
Il richiamo generico al vincolo reale imposto su sezioni indefinite del fondo servente ha quindi lasciato indeterminate, in un elemento di rilevanza essenziale, le forme di manifestazione esteriormente percepibili delle condotte di impiego materiale del brano circoscritto del terreno di proprietà altrui volontariamente riservato all'utilitas del fondo dominante secondo le indicazioni dettagliate contenute nel titolo costitutivo della servitù.
Peraltro le carenze assertive appena segnalate non sono state colmate neppure parzialmente nell'istruttoria costituenda del giudizio di primo grado, atteso che i testimoni escussi su impulso degli odierni appellati, nel confermare l'esistenza di un passaggio che si snoda in senso longitudinale all'interno del complesso alberghiero degli appellanti lambendone i vari corpi edilizi, ne hanno chiaramente escluso la coincidenza con il percorso delineato nell'atto di divisione, come si è visto ingombrato dai manufatti che vi insistono, confermando così l'assunto delle controparti sul suo inutilizzo.
In particolare all'udienza del 20.12.2017 il teste n risposta al capo 2) della memoria 184 Testimone_1 cpc di parte attrice («Vero che gli attori per accedere al fondo di loro proprietà, hanno sempre utilizzato il sentiero che partendo da via Borbonica attraversa prima il fondo di proprietà aliena, successivamente quello contraddistinto con la particella 292 di proprietà dei GG.ri ed infine quello Pt_2 contraddistinto con la particella ex 289 sub b) divenuta poi 596, di proprietà ?»), ha Parte_8 dichiarato che “per accedere ai fondi si transitava attraverso un viottolo che è situato sul Parte_6 versante di Casamicciola in zona Montecito ed era utilizzato anche da altri proprietari terrieri aventi il fondo attiguo a quelli dei […], aggiungendo poi, sul successivo capo 3) («Vero che sulla Parte_6 particella 292, venduta da ai GG.ri , gli attori hanno sempre Parte_4 Pt_2 esercitato, sull'esistente viottolo, servitù di passaggio pedonale in modo pacifico, pubblico e continuativo da oltre trent'anni; sul fondo contraddistinto con la particella ex 289 sub b) definita 596, gli attori hanno parimenti sempre esercitato detta servitù di passaggio non solo in forza del richiamato titolo divisionale, ma anche da oltre trent'anni pacificamente, pubblicamente e continuativamente») che “[…] attraverso questo fondo si transitava per accedere al fondo degli odierni attori […]; preciso che sto descrivendo sempre il viottolo di cui ho detto in precedenza che principia dalla località Montecito; ricordo questo viottolo da sempre ossia da quando ho cominciato a frequentare i luoghi da quando avevo 15 anni;
preciso che il passaggio è sempre avvenuto senza opposizione da parte di alcuno”, per concludere infine, in ordine al capo 4) («Vero che per effetto delle costruzioni realizzate sul fondo dei convenuti l'originario sentiero veniva modificato e pertanto gli attori, da oltre venti anni, esercitano in maniera continua, pacifica e pubblica la servitù di passaggio pedonale per accedere al proprio fondo, attraverso un viale cementato, che si diparte dalla via Borbonica, giunge ad una scalinata, e prosegue per un breve tratto su di sentiero cementato e poi in terra battuta, fino a raggiungere una stradina asfaltata che mena ad un vialetto pavimentato in cotto che divide un giardino, ed attraverso un vano si perviene al fondo di proprietà degli attori?») che “non mi risultano variazioni del tracciato della stradina poiché i fabbricati dell'albergo sono stati realizzati a fianco, sul versante a destra percorrendo la stradina stessa senza ingombrarla”.
Dalle affermazioni sopra trascritte si evince che il passaggio, mai effettuato lungo il confine meridionale della ex particella 596, avveniva attraverso altro percorso, di probabile andamento longitudinale rispetto alla particella in questione, sui margini laterali del quale insistono i corpi di fabbrica della struttura alberghiera.
Analogamente il teste , interrogato all'udienza del 2.7.2018 sui medesimi capi già trascritti, Tes_2 ha riferito che “il sedime di questo viottolo ha subito nel corso del tempo delle trasformazioni in quanto, originariamente in terra battuta, è stato poi cementato dai proprietari del complesso alberghiero […]; a destra e a sinistra di tale viottolo, a partire dagli anni '80 sono stati realizzati i corpi di fabbrica che costituiscono il complesso alberghiero…”, rappresentando così che il passaggio veniva praticato su un tracciato delimitato su entrambi i lati dalle costruzioni alberghiere, come tale dislocato in un'area diversa da quella posta nella proprietà degli appellanti lungo il confine sud della particella 596.
Inoltre la circostanza che il passaggio è stato sempre esercitato attraverso un segmento mediano della particella 596 è stata riconosciuta dai medesimi attori in sede di interrogatorio formale, nel quale
, interpellato sul capo 8) della memoria 184 cpc dei convenuti («i tratti di quest'ultimo Controparte_1 corrispondono ai percorsi di penetrazione del complesso turistico-ricettivo “Poggio Aragosta”, ne attraversano i cortili e i giardini e garantiscono da epoca remota il normale e tranquillo svolgimento delle attività aziendali, nonché i lavori, le riparazioni e i miglioramenti delle strutture e degli impianti?»), ha risposto: “è vero ma io ci sono passato fin da quando ero bambino per accedere ai fondi oggetto di causa”.
Di uguale tenore si profilano le asserzioni dell'appellata , secondo cui “le Controparte_2 strutture aziendali sono state realizzate successivamente rispetto all'epoca in cui abbiamo iniziato a percorrere quel tratto di strada, che risale ad epoca remota. In pratica i convenuti hanno realizzato i fabbricati ai lati della stradina da noi utilizzata”.
Il concordante contenuto narrativo delle confessioni rese dalle parti e delle deposizioni rilasciate dagli informatori da esse evocati -queste ultime valutabili anche a favore degli antagonisti in virtù del principio di acquisizione obiettiva al processo di tutte le risultanze istruttorie disponibili indipendentemente dalla loro provenienza dall'uno o dall'altro dei contendenti (Cass.23286/2024, Cass.19241/2024 e Cass.23782/2022)- offre la prova convincente che il passaggio veniva praticato attraverso spazi accessori annessi al compendio residenziale turistico situati in posizione mediana nella particella 596 e non sul suo confine ove era stata stabilita la servitù volontaria, la quale pertanto non è mai stata esercitata con le modalità sancite nell'atto di divisione.
La conclusione appena raggiunta trova poi un ulteriore riscontro estrinseco che ne avvalora ad abundantiam l'affidabilità in un dato indiziario desumibile dalla relazione tecnica d'ufficio, nella quale l'ausiliario, rilevando che l'itinerario di collegamento tra il fondo attoreo e la pubblica via, "più o meno coincidente con quello originario", si snoda "tra le aiuole e i viottoli pavimentati interposti tra i corpi di fabbrica allocati sul territorio di parte convenuta", ha adoperato una formula espressiva di assimilazione volutamente approssimativa e sfumata che dà conto dell'obiettiva impossibilità di osservare in situ il percorso lineare, coincidente con la banda ideale di confine, prescritto nell'atto di costituzione volontaria della servitù, soppresso e deviato quanto meno in alcuni segmenti rettilinei addossati alla striscia estrema del terreno e dunque in parte qua non più esistente.
Inoltre lo stesso esperto, invitato a fornire delucidazioni sul proprio operato, ha fatto ricorso a locuzioni di portata e significato inequivocabili per chiarire che "il viottolo preposto alla servitù di passaggio, di cui all'atto notarile, è situato lungo il confine sud della particella 596" e che "il percorso, a cui fa riferimento l'atto redatto dal Notaio , è impedito dalla presenza di alcuni manufatti", così segnalando Persona_3 la netta distinzione tra il percorso volontariamente asservito, situato lungo il confine meridionale attualmente occluso, e il distinto itinerario ipotizzato nell'elaborato iniziale che si addentra nella proprietà degli appellanti e si sviluppa tra costruzioni e relative pertinenze scoperte.
La prospettazione, accennata nella prima relazione, di un passaggio alternativo "più o meno coincidente" con quello originario non può essere dunque interpretata nel senso che tale percorso coincida con quello indicato nel titolo giustificativo della servitù, rappresentando invece l'individuazione di un possibile canale alternativo di collegamento tra i fondi degli appellati e la pubblica via, idealmente tracciato su zone della proprietà degli appellanti differenti da quelle asservite nell'atto di divisione, il cui sfruttamento costituirebbe l'estrinsecazione di un diverso diritto astrattamente acquistabile per usucapione del quale si dirà in seguito.
Infatti la servitù prediale, riflettendo un diritto reale che grava su un fondo, va esercitata secondo le modalità specifiche, nel caso di costituzione volontaria individuate nel titolo, delle quali è inibita la modificazione unilaterale in grado di apportare variazioni apprezzabili ai limiti e ai canoni di godimento fissati nel suo atto genetico.
Pertanto il comportamento del proprietario del praedium dominante che abbia usufruito di fatto del diritto di passaggio in alienum percorrendo un'articolazione dell'immobile servente diversa da quella asservita non può essere ricondotto all'esercizio della servitù volontaria di cui è titolare per difetto del requisito di corrispondenza tra il diritto acquisito e la manifestazione concreta delle relative facoltà.
Così la traslazione in altro comparto dello stesso fondo servente del tragitto convenzionale ostruito, ancorché imposta da un fattore ostativo all'esercizio del passaggio, non può essere valutata come atto di esercizio della medesima servitù divenuta non più fruibile, in quanto altera un elemento essenziale obiettivo del diritto reale definito nel suo atto costitutivo.
Ne consegue che la servitù volontaria costituita a beneficio del fondo di proprietà degli odierni appellati deve intendersi, alla luce del materiale probatorio raccolto, mai esercitata in conformità al contenuto del titolo indipendentemente dall'accertamento dell'epoca di innalzamento lungo il percorso delle costruzioni che lo occupano.
Verificata dunque l'estinzione della servitù di origine convenzionale, a questo punto va esaminato l'acquisto iure usucapionis, ai sensi dell'art.1031 cc, del diritto reale di passaggio sul diverso percorso effettivamente utilizzato dagli appellati, il quale attraversa la fascia mediana della particella 596 e prosegue con andamento obliquo sulla particella 297 fino a raggiungere, previo attraversamento di proprietà aliene, la pubblica via Montecito.
Al riguardo si osserva che la norma dettata dall'art.1061 cc esclude dal novero delle servitù acquistabili per usucapione quelle non apparenti, non corredate da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio che ne integrano una qualità oggettiva intrinseca.
La vicenda legale genetica della servitù, secondo il principio generale appena enunciato, è quindi condizionata dall'esito positivo di un duplice accertamento che deve investire, da un lato, la presenza sul fondo servente di dotazioni materiali munite dei caratteri di permanenza e visibilità da parte di qualsiasi osservatore, e dall'altro la loro riconoscibilità universale, attraverso segni esteriori di significato inequivocabile, quali elementi rivelatori della destinazione all'esercizio di una servitù specifica e del correlativo peso che grava sul fondo servente.
Tuttavia in materia di servitù di passaggio non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso astrattamente idonei al transito, la cui consistenza strutturale ne deve invece rivelare la creazione al fine di consentire l'accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante, in virtù di un quid pluris che palesi la specifica vocazione dell'opera all'esercizio della servitù e ne escluda nel contempo la possibile finalità di soddisfare bisogni propri del fondo sul quale insiste (Cass.29174/2024 e Cass.27515/2022).
Orbene nel caso di specie tali requisiti esteriori non risultano ricorrenti.
Infatti, come già segnalato ad altro proposito, l'attuale itinerario indeterminato e di andamento irregolare descritto dal consulente si articola su spazi scoperti attrezzati compresi nel complesso turistico alberghiero, armonicamente inseriti in un contesto architettonico uniforme, secondo una sequenza che attinge aiuole floreali, viottoli pavimentati, rampe di scale e cortili, come risulta dai rilievi fotografici inseriti nell'elaborato peritale.
Una simile conformazione esclude in radice che il percorso, diramandosi attraverso deambulatori, gradinate, elementi ornamentali e aree ammattonate della struttura residenziale, come tali manifestamente adibite al suo servizio quanto meno in via assolutamente prevalente, possa considerarsi specificamente e visibilmente destinato all'esercizio di una servitù di passaggio, poiché il suo utilizzo per raggiungere i fondi contigui ne costituisce una modalità di impiego ab extraneis eventuale e accidentale non rispondente alle caratteristiche delle superfici. Si tratta infatti di componenti complementari connotati da un'evidente funzione strumentale di adornamento e corredo del gruppo di fabbricati, attratti in una universalità di beni immobili organizzata in forma imprenditoriale, cui sono integrati quali dotazioni polivalenti proprie ed esclusive realizzate per migliorare il pregio estetico, ottimizzare la fruibilità e agevolare il collegamento interno tra i blocchi edilizi del compendio residenziale adibito all'accoglimento della clientela.
Del resto la stessa impossibilità di riconoscere nella proprietà degli appellanti un tracciato dai contorni definiti che conduce al fondo altrui non consentirebbe di identificare le aree e i vialetti che contornano gli edifici alberghieri come opere univocamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio, tenuto conto inoltre che i testi, dopo avere fornito una descrizione generica del tragitto verso il terreno dominante, hanno fatto riferimento a un viottolo che non risulta individuabile in base a segni esteriormente percepibili, la presenza dei quali è stata negata dallo stesso appellato Controparte_1 allorquando ha dichiarato che il percorso di penetrazione nell'immobile servente ne attraversa cortili e giardini.
Al riguardo risulta irrilevante che gli stabili alberghieri siano stati costruiti in epoca posteriore all'inizio dell'esercizio del passaggio, effettuato in origine dagli appellati seguendo un percorso, poi forzatamente deviato, del quale non sono stati allegati, né tanto meno dimostrati, i requisiti di apparenza.
Sul punto non soccorrono neppure le planimetrie catastali, valorizzate dal Giudice a quo, ove è riportato con linee tratteggiate un viottolo che attraversa obliquamente la particella 297 e prosegue all'interno della particella 596, giacché la cartografia evidenzia lo sviluppo in direzione sud del tracciato, secondo un orientamento compatibile con la descrizione offerta nell'atto di divisione ma non coincidente con il diverso percorso per aree intermedie ricostruito nell'istruttoria costituenda e ipotizzato dal consulente tecnico nella prima relazione.
Comunque dal contenuto della scheda grafica, inidonea ex se a dare prova certa dell'effettivo assetto territoriale del terreno, non possono desumersi elementi in grado di rivelare che il viottolo in questione costituisse, in concreto, un'opera visibile e permanente.
Ugualmente insufficienti a dare conto dell'usucapione appaiono i dati assunti sul secondo tratto del percorso, quello che dalla pubblica via Montecito, attraversando proprietà aliene, condurrebbe alla particella 297, in quanto anche in relazione a tale spezzone dell'itinerario gli appellanti si sono limitati a evocare l'esistenza della “stradetta” senza descriverne il tracciato né indicarne gli aspetti materiali in base ai quali avrebbe potuto soddisfare il requisito dell'apparenza intesa nel senso anzidetto.
L'inosservanza dell'onere di allegare compiutamente le circostanze giustificative dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, esercitata di fatto su un tracciato individuato munito di opere che ne rendano evidente la destinazione al servizio del fondo dominante, impedisce di ricercare e apprezzare fatti che non sono stati prospettati a dispetto del loro rilievo determinante ai fini della decisione della causa.
Non può dunque essere valutata l'eventuale apparenza del segmento in discorso isolatamente considerato, consistente in un sentiero parzialmente delimitato, ai margini laterali opposti, da muri di cinta della struttura alberghiera e da una rete di recinzione installati in epoca incerta.
Alla luce delle osservazioni svolte, preso atto che gli appellati non hanno provato di avere acquisito iure usucapionis la servitù di passaggio pedonale esercitata su una porzione determinata del fondo delle controparti riportato nelle particelle già censite ai nn.596 (ora integrata alla 1044) e 297 (attualmente 1042 e 1043), la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto delle azioni principali, accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarativa dell'intervenuta estinzione per non uso, ex art.1073 cc, della servitù di passaggio pedonale volontaria costituita sulla particella 289/b (poi 596 e ora integrata alla 1044) a favore della particella 289/a (poi 289, attualmente 1038, 1039 e 1040) con atto pubblico di divisione rogato per Notaio in data 8.2.1969, e dichiarazione dell'inesistenza di servitù Per_3 di passaggio pedonale sull'intera consistenza immobiliare di proprietà degli appellanti.
Il secondo e il terzo motivo di gravame restano assorbiti.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex officio, in mancanza di note specifiche, secondo i parametri tariffari commisurati al valore della controversia stimato dai comproprietari del fondo asseritamente servente secondo la disposizione dettata dall'art.15 alinea 3 cpc, maggiorati in virtù dell'assistenza prestata a una pluralità di parti in identica posizione processuale.
Infine vanno posti a carico degli appellati, in via solidale paritaria, gli oneri sostenuti per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.7436/2020 emessa dal Tribunale di Napoli -sezione distaccata di Ischia-, così provvede:
1) rigetta l'azione principale confessoria servitutis e la domanda accessoria di condanna degli appellati a consegnare copia delle chiavi del lucchetto apposto al cancello che delimita l'ingresso pedonale al complesso alberghiero “Poggio Aragosta” dalla via Montecito (già Borbonica) in Casamicciola Terme;
2) dichiara estinta la servitù di passaggio pedonale costituita per atto pubblico rogato dal Notaio
in data 8.2.1969 sul fondo censito nel catasto del Comune di Casamicciola Terme al foglio Per_3
10 particella 596 (ora parte integrante della particella 1044) e in favore del fondo individuato allo stesso foglio 10 particella 289 (oggi particelle 1038, 1039 e 1040);
3) dichiara la suddetta proprietà immobiliare degli appellanti esente da servitù di passaggio;
4) condanna , , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro, al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_2
e delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in
[...] Parte_3 complessivi € 4.461,50, di cui € 2.070,00 per il giudizio di primo grado (€ 1.800,00 per compensi ed € 270,00 per spese generali) ed € 2.391,00 per il grado di appello (€ 91,50 per esborsi, € 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per spese generali), il tutto oltre IVA e CPA;
5) pone definitivamente a carico di , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , in via solidale, gli oneri sostenuti per lo svolgimento della Parte_4 Parte_5 consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, disponendo l'immediata restituzione agli appellanti delle somme dagli stessi versate a tale titolo.
Così deciso il 20.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
PP UE UN d'AM