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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 882/2024 promosso da: nato il [...] a [...], e CP_1 CP_2 nata ad [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. D'ALOISIO MARIALUCIA
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palmoli in data 26 maggio
2007 tra e come da atto trascritto CP_1 CP_2 nei registri dello stato civile del Comune di Palmoli al n. 1 Parte
II Serie A Anno 2007; – ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso gli uffici dello stato civile del Comune di
Palmoli; 3 – confermare le condizioni già pattuite in sede di separazione consensuale e integralmente riproposte nel ricorso divorzile;
– dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e CP_1 CP_2
, che si sono sposati a Palmoli il 26/05/2007, hanno chiesto
[...] cumulativamente la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 25.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
6. Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio.
7. Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
8. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
10. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
11. Le spese di lite sono integralmente compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Palmoli il 26/05/2007 e trascritto CP_1 CP_2 nel Registro dello Stato Civile del comune di Palmoli al n. 1, parte
II, serie A, dell'anno 2007; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palmoli (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/05/2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 882/2024 promosso da: nato il [...] a [...], e CP_1 CP_2 nata ad [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. D'ALOISIO MARIALUCIA
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palmoli in data 26 maggio
2007 tra e come da atto trascritto CP_1 CP_2 nei registri dello stato civile del Comune di Palmoli al n. 1 Parte
II Serie A Anno 2007; – ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso gli uffici dello stato civile del Comune di
Palmoli; 3 – confermare le condizioni già pattuite in sede di separazione consensuale e integralmente riproposte nel ricorso divorzile;
– dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e CP_1 CP_2
, che si sono sposati a Palmoli il 26/05/2007, hanno chiesto
[...] cumulativamente la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 25.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
6. Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio.
7. Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
8. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
10. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
11. Le spese di lite sono integralmente compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Palmoli il 26/05/2007 e trascritto CP_1 CP_2 nel Registro dello Stato Civile del comune di Palmoli al n. 1, parte
II, serie A, dell'anno 2007; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palmoli (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/05/2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi