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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1715/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1715/2022, promossa da:
(P.I.: Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Grumelli, elettivamente domiciliata come in atti. P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Maria Corbò, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
pagina 1 di 14 L'appellante: “[…] Si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto d'Appello e ne chiede l'integrale accoglimento, torna ad impugnare e contestare la costituzione della siccome infondata in fatto CP_1 ed in diritto […]”.
L'appellata: “[…] Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente trascritte […]”.
.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Alle ore 21.00 circa del 10.1.21, si verificò sulla carreggiata della S.S. 153, nei pressi di Capestrano, un sinistro stradale tra una automobile Audì A4 - di proprietà di e Controparte_2 nell'occasione condotta da - ed un cinghiale. Persona_1
2. La (di Parte_1 Parte_3
seguito, ) – ove la vettura era stata ricoverata per la riparazione dei danni riportati a seguito Pt_1 dell'impatto con l'animale e che, in forza di apposito contratto con la divenne CP_2
cessionaria del credito risarcitorio relativo ai costi di riparazione del mezzo – nel 2021 convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, la , chiedendone la condanna, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2052 c.c. e nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, al risarcimento dei danni al mezzo (pari ad €. 6261,00), quale custode della fauna selvatica e per avere omesso di effettuare i doverosi programmi di controllo e di prelievo programmato degli animali selvatici, impostigli dalla disciplina normativa del settore.
3. La (di seguito, resistette alla domanda, sostenendo il difetto di Controparte_1 CP_1 legittimazione passiva della attrice, la inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c., la mancanza di una propria colpa per il sinistro (necessaria per attribuirle la responsabilità ex art. 2043 c.c., l'unica – a suo dire - in astratto configurabile per i danni da fauna selvatica) ovvero, quanto meno, la sussistenza di un concorso di colpa dell'automobilista, nonché il difetto di prova della effettiva esistenza dei danni rivendicati in ristoro.
4. All'esito del processo (articolatosi nella trattazione e nella istruttoria orale), il Giudice di Pace -con sentenza n. 288/22 - rigettò le domande della e compensò le spese di lite, ritenendo: Pt_1
l'applicabilità alla fattispecie non già della ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., bensì di quella di cui all'art. 2043 c.c.; la insussistenza di colpa della per il sinistro;
il difetto di CP_1 pagina 2 di 14 prova, gravante sull'automobilista (ex art. 2054, I comma, c.c.), di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la riconducibilità della verificazione del sinistro alla imprudenza e alla eccessiva velocità di guida dell'automobilista, dimostrate dalla presenza in loco di segnali stradali di avviso del possibile attraversamento di animali selvatici, dalla entità rilevante dei danni riportati dalla vettura e dal fatto (documentato dalla allocazione dei predetti danni) che era stata la vettura ad investire l'animale, quando questo era già sulla carreggiata.
5. La ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza, di cui ha denunziato la Pt_1 erroneità, per non avere ritenuto applicabile alla fattispecie il regime di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e per non avere correttamente valutato che le prove acquisite avevano dimostrato l'assenza di colpa dell'automobilista per il sinistro. L'appellante ha quindi insistito per l'accoglimento della propria domanda risarcitoria di I grado ovvero, in subordine, per il riconoscimento di un ristoro commisurato all'entità del concorso di colpa della CP_1
6. Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del gravame, per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, la infondatezza del medesimo, in ragione della correttezza della decisione assunta dal Giudice di Pace.
7. La causa – dopo la fase di trattazione e la udienza di precisazione delle conclusioni - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi, in rito, ammissibile e, nel merito, fondato, dovendosi ascrivere la responsabilità esclusiva del sinistro alla ai sensi dell'art. 2052 c.c. CP_1
Si perviene a tali conclusioni in ragione delle considerazioni di seguito espresse.
8. L'appello è ammissibile – contrariamente a quanto eccepito dalla – posto che in esso la CP_1
ha sollevato motivi di censura alla sentenza di I grado da ritenersi rispettosi del principio di Pt_1
specificità: in particolare, essa ha indicato in modo circostanziato sia le ragioni giuridiche della ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c., sia le risultanze probatorie di I grado che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre il Giudice di Pace all'accoglimento delle proprie domande. A fronte di tali specifiche censure, la ha spiegato difese altrettanto circostanziate sulla correttezza della CP_1 decisione di I grado e sulla infondatezza delle prospettazioni fattuali e giuridiche dell'avversario. pagina 3 di 14 Risulta quindi pienamente individuato il thema decidendum del presente giudizio.
9. Passando all'esame del merito della controversia, va accolto il 1° motivo di appello con cui la ha lamentato l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace, per non avere ritenuto Pt_1
applicabile verso la il regime di responsabilità ex art. 2052 c.c., dalla prima espressamente CP_1 invocato sin dall'atto di citazione di I grado (peraltro, per il principio per cui “lo stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando su ciò sia mancata in primo grado una pronuncia espressa e non vi sia mutamento dei fatti costitutivi della domanda, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta in grado di appello”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023).
9.1 Invero, con orientamento ormai stabile, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità delle
Regioni, per danni da fauna selvatica, va ricondotta all'art. 2052 cod. civ. (cfr., a partire da Cass. Sez.
3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, Rv. 657572-01, tra le altre: Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n.
12113, Rv. 658165-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848, Rv. 658298-01; Cass. Sez. 6-3, ord.
2 ottobre 2020, n. 20997, Rv. 659153-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 maggio 2022, n. 16550, Rv. 665057-
01; si vedano anche, tra le non massimate, Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8384; Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8385; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18085; 7 Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18087; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 settembre 2020, n. 19101; Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2020, n. 25466; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2021, n. 3023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
11107 del 27/04/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
17253 del 21/06/2024; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024).
9.2 In base a tale indirizzo, “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto CP_1
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e pagina 4 di 14 dell'ecosistema” (così, tra le più recenti, Cass. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024; Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023, nonché, ex multis, la pronuncia capofila di tale indirizzo, Cass. Sez. 3, sent. 7969 del 2020, cit.).
9.3 E' noto che l'applicazione dell'art. 2052 c.c. alla fattispecie dei danni da fauna selvatica (come nel caso di danno cagionato da cinghiale: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023)
“comporta una differente distribuzione degli oneri probatori tra le parti, rispetto a quello derivante dall'operatività dell'art. 2043 cod. civ., dovendo avere ad oggetto la sola esistenza del danno e la sua scaturigine dal comportamento dell'animale, laddove la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. esige anche la prova della colpa del soggetto convenuto in giudizio per il risarcimento” (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024).
9.4 E' parimenti noto che “la prova liberatoria di cui all'art. 2052 c.c. ha ad oggetto la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito", premesso che essa non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, consisterà nel dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
Occorrerà, in altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna
è diretta. Viene in rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata dalla
Cassazione, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno” (cfr., ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13848 del
06/07/2020; Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295, Rv. 654350- 01; Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo
2019, n. 6326, Rv. 653121-01; Cass. Sez. 6-3, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1725, Rv. 652290-01).
10. Posto che, nella specie, il “danno cagionato da animali” (ai sensi dell'art. 2052 c.c.) si è verificato nell'ambito di un sinistro stradale, trova applicazione l'ulteriore, consolidato, principio per cui, “in pagina 5 di 14 tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023; Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; per il generale principio per cui, “in caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell'altro mezzo con cui è venuto a collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest'ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (ex art. 2054 c.c., comma 3) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4795 del 01/03/2007; Cass. n. 726/2001).
10.1 Pertanto, “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida
(cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023: nella specie, relativa a danni subiti da una vettura per impatto contro un cinghiale, la
S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, “nel rilevare la mancanza di adeguata prova della condotta di guida connotata da speciale prudenza da parte dell'attore nel tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente, ove era nota e segnalata la possibile presenza di animali selvatici, nonché del comportamento in concreto imprevedibile dell'animale, tale da rendere inevitabile
l'impatto, cioè, in altri termini, nel negare che fosse stata fornita sufficiente prova del nesso di causa pagina 6 di 14 tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso lamentato dall'attore, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'automobilista; cfr. in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del
21/06/2024; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1; conf., più di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022).
10.2 Sul concreto piano probatorio, opera, pertanto, il principio per cui, “In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa. Corollario dei suddetti princìpi è che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5783 del
27/06/1997).
11. Passando a questo punto al merito della controversia– in forza del 2° e del 3° motivo di appello, con cui la ha invocato, in riforma della sentenza di prime cure, il riconoscimento della Pt_1
responsabilità ex art. 2052 c.c. della alla luce dei una corretta valutazione delle risultanze CP_1
probatorie acquisite in atti - giova richiamare il principio per cui “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del
12/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011; Cass. 16-4-2008 n. 9917; 12-9-2003 n.
13430; Cass. 25-9-1998 n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013).
12. Alla luce della considerazione comparata dei principi prima richiamati e delle risultanze del giudizio di I cure, si deve ritenere che:
pagina 7 di 14 a) la attrice ha fornito la prova dei fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2052 c.c. della
CP_1
b) la attrice ha fornito la prova, ex art. 2054 c.c., del fatto che il conducente fece di tutto per evitare l'impatto con il cinghiale;
c) la convenuta non ha fornito non solo la prova ma, ancor prima, la allegazione della sussistenza di un caso fortuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2052 c.c.
13. La prova dei fatti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra emerge dalla considerazione delle risultanze documentali e fotografiche acquisite e dal contenuto delle testimonianze assunte in prime cure, dalle quali è emerso che:
- nel mentre la vettura condotta dal stava percorrendo la SS 153, in prossimità dello svincolo Per_1 di Capestrano, sbucò all'improvviso dalla adiacente boscaglia, posta al lato destro del guidatore, un grosso cinghiale, il quale invase la corsia di marcia della vettura, la quale, di conseguenza, impattò contro l'animale, nella parte centrale del paraurti anteriore (cfr. le testimonianze dei testi oculari e , genitori del conducente, i quali nell'occasione lo Testimone_1 Testimone_2
seguivano a poca distanza in un'altra vettura);
- l'irrompere del cinghiale avvenne, in particolare, all'altezza di una semicurva e fu “improvviso” e
“repentino” (cfr. le testimonianze di e ); Testimone_1 Testimone_2
- in quel tratto stradale, il limite di velocità era di 70 km/h (cfr. la testimonianza del Carabiniere intervenuto e non erano presenti recinzioni laterali tra la boscaglia e la carreggiata (cfr. le Tes_3
testimonianze dei Carabinieri intervenuti);
- la strada era buia (per l'ora invernale tarda e per la mancanza di luce artificiale) ed il manto stradale era reso viscido dal nevischio in atto (cfr. le testimonianze di e Testimone_1 Tes_2
);
[...]
- la vettura condotta da stava procedendo a velocità moderata (“andava piano”: Persona_1
testimonianze della del;
Tes_2 Per_1
- Il tentò di adottare una immediata manovra di emergenza, frenando, ma, “stante la Per_1 repentinità della fuoruscita del cinghiale dl boschetto, non riuscì ad evitare l'impatto” (testimonianza della;
Tes_2
pagina 8 di 14 - i Carabinieri intervenuti non elevarono nei confronti dell'automobilista alcun verbale di contravvenzione per violazione del Codice della Strada (cfr. le testimonianze dei Carabinieri intervenuti).
13.1 Le deposizioni dei testi oculari del sinistro, sopra richiamate, devono ritenersi attendibili, in quanto:
-) esse sono state rese in modo circostanziato, senza contraddizioni e con contenuti risultati tra di loro perfettamente coerenti;
-) esse non sono risultate confutate da prove di segno contrario da parte della CP_1
-) esse trovano conferma – quanto al riferito attraversamento della carreggiata da parte del cinghiale, poco prima dell'arrivo della vettura del - nel fatto (oggettivamente ricavabile dall'esame Per_1 fotografico della vettura) che il punto di impatto di essa con l'animale fu sostanzialmente il paraurti anteriore centrale del veicolo;
-) non sono emersi altri elementi da cui poter inferire il dubbio della non veridicità di quanto riferito dai testi.
13.2 Al riguardo, la riferita velocità di guida moderata dell'automobilista trova conferma anche nella considerazione nel fatto che quest'ultimo, nonostante la repentinità della comparsa improvvisa del grosso cinghiale sulla careggiata (in una semicurva di una strada buia, con limite di velocità di 70 km/h e con il manto stradale reso viscido dalla pioggia), non perse il controllo del mezzo (come è pacifico), il quale, infatti (nonostante la frenata e nonostante l'impatto con l'animale), si arrestò in posizione di quiete sulla propria corsia di marcia.
13.3 Né la conclusione di cui sopra trova alcuna smentita (diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace) nella entità dei danni riportati alla vettura e nel fatto che essi coinvolsero anche le cinture di sicurezza: infatti, premesso che la entità dei danni in parola è stata comunque non particolarmente rilevante (circa 5.000,00 euro di pezzi di ricambio e manodopera), è noto che una vettura che impatti – in ipotesi anche a 50 km/h - un animale di grosse dimensioni (come il cinghiale coinvolto nel sinistro, definito “grosso” dai militari e come è evincibile dalle fotografie della carcassa) può riportare (per l'energia cinetica prodotta dall'urto di un corpo in movimento contro un ostacolo fermo) i danni della entità e della tipologia analoghe a quelle in questione.
13.4 Inoltre, sempre diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il video prodotto dall'attrice
(raffigurante, dall'interno dell'abitacolo di una vettura in movimento, la citata strada statale e nel corso pagina 9 di 14 del quale si sente una voce femminile che dice al conducente: “però vai forte”) non riguarda affatto il momento immediatamente antecedente il sinistro (infatti al tempo del video non vi erano né pioggia, né nevischio), bensì, come precisato dall'appellante e come è del tutto verosimile, una giornata successiva all'evento, in cui si ripercorse quel tratto stradale per documentarlo ai fini di causa.
13.5 Parimenti, il fatto che sulla Strada Statale 153 vi fossero dei segnali verticali segnalanti il pericolo di attraversamento di animali selvatici (cfr. il video di cui sopra) non costituisce circostanza da cui poter ricavare (neanche in via presuntiva, ex art. 2054 c.c.) un addebito di colpa dell'automobilista: infatti, una volta provati tanto la repentinità dell'attraversamento della sede stradale del grosso cinghiale, quanto la particolare insidiosità spazio temporale del luogo in cui avvenne tale attraversamento (tratto in semicurva di strada con limite di velocità di 70 km/h, buio completo;
vegetazione circostante la sede stradale, nevischio in atto), quanto la regolare e prudente condotta di guida dell'automobilista (velocità moderata), quanto il pronto tentativo di emergenza esperito
(frenata), con conservazione del controllo del mezzo, dalla mera circostanza che la strada statale avesse quei segnali di avviso non si può in alcun modo ricavare un addebito di colpa del conducente, posto che non è possibile imputare allo stesso di non avere tenuto una qualche condotta di guida diversa da quella (prudenziale e perita) che il processo ha dimostrato che lo stesso nell'occasione abbia serbato.
14. A fronte della avvenuta acquisizione sia della prova dei fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2052 c.c. della sia della prova liberatoria dell'automobilista dalla presunzione di pari CP_1 responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., la convenuta non ha fornito non solo la prova ma, ancor prima, la allegazione della sussistenza di un caso fortuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2052 c.c.
14.1 Come detto, la avrebbe dovuto dedurre (nel thema decidendum) e dimostrare (nel CP_1 thema probandum) che l'attraversamento del cinghiale era un fatto “non ragionevolmente prevedibile
e/o che, comunque, non evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”
(Cass. Sez. 3, sent. 7969 del 2020, cit.).
14.2 Per contro, benchè parte attrice, sin dalla citazione di I grado, le avesse espressamente imputato
(come fatto costitutivo della invocata responsabilità ex art. 2052 c.c.) di “non avere approntato... un pagina 10 di 14 adeguato piano di riduzione e contenimento della fauna selvatica ivi allocata…” e di non avere effettuato “nella zona per cui è causa programmi di prelievo programmato o di controllo e spostamento della fauna selvatica”, così violando “l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali simpatici arrechino danni a persone e/o a cose”, così venendo meno alle “funzioni di programmazione e di pianificazione al riguardo”, la tanto nella comparsa di costituzione in CP_1
prime cure, quanto nelle proprie ulteriori difese rese nel thema decidendum, quanto nel prosieguo, non ha mai fornito alcuna controdeduzione né, tanto meno, alcuna prova di avere invece adempiuto ai propri doveri legislativi ed amministrativi in materia.
In particolare, essa si è limitata ad eccepire (infondatamente) la inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., senza fornire alcuna indicazione né, tanto meno, alcuna dimostrazione di quali attività di controllo, di gestione e di contenimento dei cinghiali essa avesse mai adottato in quella zona ovvero, più in generale, nel territorio regionale (cfr. la comparsa di risposta e le successive difese).
Anzi, la stessa ha affermato che l'attraversamento della sede stradale da parte di cinghiali CP_1 fosse “un fatto assolutamente prevedibile” da parte dell'automobilista (cfr. pag. 5 della comparsa), così riconoscendo la circostanza (dedotta e documentata dall'attrice sin dalla citazione: cfr. gli articoli di giornali prodotti) che quel tratto stradale era già stato nel recente passato interessato da molteplici incidenti stradali, causati dall'impatto degli autoveicoli con i cinghiali che avevano attraversato la carreggiata.
14.3 Un tale difetto della stessa allegazione (prima ancora che della prova) dei fatti costitutivi del caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c. sancisce, di per sé, l'addebito di responsabilità alla della CP_1 relativa responsabilità: è infatti noto sia che “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare” (Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998), sia che “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000), sia che, “poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti pagina 11 di 14 costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato” (Cass. N. 4392/2000; Cass. N.
7878/2000).
14.4 Inoltre – e ad abundantiam – la attrice ha fornito la prova positiva della frequenza con cui in quella zona si erano verificati, anche nel recente passato, incidenti tra veicoli e cinghiali che avevano attraversato la carreggiata (cfr. le testimonianze del Carabiniere di;
Tes_3 Testimone_1
cfr. gli articoli di giornale in atti.).
15. Pertanto, non avendo parte convenuta fornito allegazione e prova del caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c., va affermata la sua responsabilità esclusiva per l'evento.
16. Passando all'esame della domanda risarcitoria attorea, con essa si è chiesto (nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace) il ristoro del costo delle riparazioni effettuate (per
€.5009,27), del noleggio di auto sostitutiva (per €. 274,5), di soccorso stradale (per €. 427,00) e di assistenza stragiudiziale legale operata dalla (per €. 550,00). CP_3
16.1 Si tratta di pretesa fondata, posto che:
-) i danni riportati dalla vettura sono documentati (cfr. le fotografie in atti;
cfr. le fatture) e assolutamente compatibili con la necessità del fermo tecnico del mezzo per le riparazioni e della consequenziale presa a noleggio (confermata dal testimone di altra vettura da parte del Tes_4
danneggiato;
-) l'unica contestazione alla entità e ai costi dei lavori e del noleggio, mossa al riguardo dalla convenuta nel thema decidendum (cfr. la comparsa di risposta), è stata quella relativa alla insufficienza delle relative fatture a provare la effettività di questi ultimi: ma tale contestazione è superata dalla avvenuta conferma, avvenuta nella istruttoria orale espletata, della avvenuta esecuzione delle riparazioni del mezzo e dalle relative fatture (cfr. la testimonianza di Testimone_5
cfr. le fotografie dello svolgimento progressivo dei lavori sulla vettura);
-) anche la attività di assistenza stragiudiziale prestata dalla in favore del danneggiato è CP_3
documentata (cfr. la diffida del 14.1.21 alla contenente il corretto inquadramento CP_1 giuridico della fattispecie e la consequenziale legittima pretesa risarcitoria in favore dell'assistito), oltre che congrua, anche in ragione di specifiche contestazioni della controparte sul quantum.
17. Pertanto, la deve essere condannata al pagamento a titolo risarcitorio in favore della CP_1
della somma di €. 5000,00 (ossia di quella rivendicata dall'attore per rispettare la Pt_1
pagina 12 di 14 competenza per valore del Giudice di Pace), oltre interessi legali dalla notifica della citazione di I cure
(come chiesto dalla attrice) sino al saldo.
18. La disciplina delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue, ex lege, la soccombenza della con liquidazione nei valori medi dei compensi, come da dispositivo, applicando le tabelle CP_1
forensi di volta in volta vigenti ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa di II grado, iscritta al R.G. n. 1715/22, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento integrale dell'appello
ACCERTA la sussistenza della responsabilità civile ex art. 2052 c.c. della per il sinistro Controparte_1
stradale oggetto di causa.
Per l'effetto
CONDANNA la al pagamento a titolo risarcitorio in favore della Controparte_1 [...]
della somma di €. 5.000,00, Parte_4
oltre interessi legali dalla notifica della citazione di I cure sino al saldo.
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
.
CONDANNA
l'appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida
- per il I grado – in €.125,00 per esborsi ed €. 1.205,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge e – per il II grado – in €. 382,00 per esborsi ed €. 1.265,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge. pagina 13 di 14 Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 30.5.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1715/2022, promossa da:
(P.I.: Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Grumelli, elettivamente domiciliata come in atti. P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Maria Corbò, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
pagina 1 di 14 L'appellante: “[…] Si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto d'Appello e ne chiede l'integrale accoglimento, torna ad impugnare e contestare la costituzione della siccome infondata in fatto CP_1 ed in diritto […]”.
L'appellata: “[…] Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente trascritte […]”.
.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Alle ore 21.00 circa del 10.1.21, si verificò sulla carreggiata della S.S. 153, nei pressi di Capestrano, un sinistro stradale tra una automobile Audì A4 - di proprietà di e Controparte_2 nell'occasione condotta da - ed un cinghiale. Persona_1
2. La (di Parte_1 Parte_3
seguito, ) – ove la vettura era stata ricoverata per la riparazione dei danni riportati a seguito Pt_1 dell'impatto con l'animale e che, in forza di apposito contratto con la divenne CP_2
cessionaria del credito risarcitorio relativo ai costi di riparazione del mezzo – nel 2021 convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, la , chiedendone la condanna, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2052 c.c. e nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, al risarcimento dei danni al mezzo (pari ad €. 6261,00), quale custode della fauna selvatica e per avere omesso di effettuare i doverosi programmi di controllo e di prelievo programmato degli animali selvatici, impostigli dalla disciplina normativa del settore.
3. La (di seguito, resistette alla domanda, sostenendo il difetto di Controparte_1 CP_1 legittimazione passiva della attrice, la inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c., la mancanza di una propria colpa per il sinistro (necessaria per attribuirle la responsabilità ex art. 2043 c.c., l'unica – a suo dire - in astratto configurabile per i danni da fauna selvatica) ovvero, quanto meno, la sussistenza di un concorso di colpa dell'automobilista, nonché il difetto di prova della effettiva esistenza dei danni rivendicati in ristoro.
4. All'esito del processo (articolatosi nella trattazione e nella istruttoria orale), il Giudice di Pace -con sentenza n. 288/22 - rigettò le domande della e compensò le spese di lite, ritenendo: Pt_1
l'applicabilità alla fattispecie non già della ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., bensì di quella di cui all'art. 2043 c.c.; la insussistenza di colpa della per il sinistro;
il difetto di CP_1 pagina 2 di 14 prova, gravante sull'automobilista (ex art. 2054, I comma, c.c.), di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la riconducibilità della verificazione del sinistro alla imprudenza e alla eccessiva velocità di guida dell'automobilista, dimostrate dalla presenza in loco di segnali stradali di avviso del possibile attraversamento di animali selvatici, dalla entità rilevante dei danni riportati dalla vettura e dal fatto (documentato dalla allocazione dei predetti danni) che era stata la vettura ad investire l'animale, quando questo era già sulla carreggiata.
5. La ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza, di cui ha denunziato la Pt_1 erroneità, per non avere ritenuto applicabile alla fattispecie il regime di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e per non avere correttamente valutato che le prove acquisite avevano dimostrato l'assenza di colpa dell'automobilista per il sinistro. L'appellante ha quindi insistito per l'accoglimento della propria domanda risarcitoria di I grado ovvero, in subordine, per il riconoscimento di un ristoro commisurato all'entità del concorso di colpa della CP_1
6. Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del gravame, per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, la infondatezza del medesimo, in ragione della correttezza della decisione assunta dal Giudice di Pace.
7. La causa – dopo la fase di trattazione e la udienza di precisazione delle conclusioni - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi, in rito, ammissibile e, nel merito, fondato, dovendosi ascrivere la responsabilità esclusiva del sinistro alla ai sensi dell'art. 2052 c.c. CP_1
Si perviene a tali conclusioni in ragione delle considerazioni di seguito espresse.
8. L'appello è ammissibile – contrariamente a quanto eccepito dalla – posto che in esso la CP_1
ha sollevato motivi di censura alla sentenza di I grado da ritenersi rispettosi del principio di Pt_1
specificità: in particolare, essa ha indicato in modo circostanziato sia le ragioni giuridiche della ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c., sia le risultanze probatorie di I grado che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre il Giudice di Pace all'accoglimento delle proprie domande. A fronte di tali specifiche censure, la ha spiegato difese altrettanto circostanziate sulla correttezza della CP_1 decisione di I grado e sulla infondatezza delle prospettazioni fattuali e giuridiche dell'avversario. pagina 3 di 14 Risulta quindi pienamente individuato il thema decidendum del presente giudizio.
9. Passando all'esame del merito della controversia, va accolto il 1° motivo di appello con cui la ha lamentato l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace, per non avere ritenuto Pt_1
applicabile verso la il regime di responsabilità ex art. 2052 c.c., dalla prima espressamente CP_1 invocato sin dall'atto di citazione di I grado (peraltro, per il principio per cui “lo stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando su ciò sia mancata in primo grado una pronuncia espressa e non vi sia mutamento dei fatti costitutivi della domanda, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta in grado di appello”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023).
9.1 Invero, con orientamento ormai stabile, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità delle
Regioni, per danni da fauna selvatica, va ricondotta all'art. 2052 cod. civ. (cfr., a partire da Cass. Sez.
3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, Rv. 657572-01, tra le altre: Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n.
12113, Rv. 658165-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848, Rv. 658298-01; Cass. Sez. 6-3, ord.
2 ottobre 2020, n. 20997, Rv. 659153-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 maggio 2022, n. 16550, Rv. 665057-
01; si vedano anche, tra le non massimate, Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8384; Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8385; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18085; 7 Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18087; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 settembre 2020, n. 19101; Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2020, n. 25466; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2021, n. 3023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
11107 del 27/04/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
17253 del 21/06/2024; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024).
9.2 In base a tale indirizzo, “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto CP_1
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e pagina 4 di 14 dell'ecosistema” (così, tra le più recenti, Cass. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024; Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023, nonché, ex multis, la pronuncia capofila di tale indirizzo, Cass. Sez. 3, sent. 7969 del 2020, cit.).
9.3 E' noto che l'applicazione dell'art. 2052 c.c. alla fattispecie dei danni da fauna selvatica (come nel caso di danno cagionato da cinghiale: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023)
“comporta una differente distribuzione degli oneri probatori tra le parti, rispetto a quello derivante dall'operatività dell'art. 2043 cod. civ., dovendo avere ad oggetto la sola esistenza del danno e la sua scaturigine dal comportamento dell'animale, laddove la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. esige anche la prova della colpa del soggetto convenuto in giudizio per il risarcimento” (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024).
9.4 E' parimenti noto che “la prova liberatoria di cui all'art. 2052 c.c. ha ad oggetto la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito", premesso che essa non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, consisterà nel dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
Occorrerà, in altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna
è diretta. Viene in rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata dalla
Cassazione, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno” (cfr., ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13848 del
06/07/2020; Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295, Rv. 654350- 01; Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo
2019, n. 6326, Rv. 653121-01; Cass. Sez. 6-3, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1725, Rv. 652290-01).
10. Posto che, nella specie, il “danno cagionato da animali” (ai sensi dell'art. 2052 c.c.) si è verificato nell'ambito di un sinistro stradale, trova applicazione l'ulteriore, consolidato, principio per cui, “in pagina 5 di 14 tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023; Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; per il generale principio per cui, “in caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell'altro mezzo con cui è venuto a collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest'ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (ex art. 2054 c.c., comma 3) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4795 del 01/03/2007; Cass. n. 726/2001).
10.1 Pertanto, “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida
(cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023: nella specie, relativa a danni subiti da una vettura per impatto contro un cinghiale, la
S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, “nel rilevare la mancanza di adeguata prova della condotta di guida connotata da speciale prudenza da parte dell'attore nel tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente, ove era nota e segnalata la possibile presenza di animali selvatici, nonché del comportamento in concreto imprevedibile dell'animale, tale da rendere inevitabile
l'impatto, cioè, in altri termini, nel negare che fosse stata fornita sufficiente prova del nesso di causa pagina 6 di 14 tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso lamentato dall'attore, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'automobilista; cfr. in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del
21/06/2024; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1; conf., più di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022).
10.2 Sul concreto piano probatorio, opera, pertanto, il principio per cui, “In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa. Corollario dei suddetti princìpi è che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5783 del
27/06/1997).
11. Passando a questo punto al merito della controversia– in forza del 2° e del 3° motivo di appello, con cui la ha invocato, in riforma della sentenza di prime cure, il riconoscimento della Pt_1
responsabilità ex art. 2052 c.c. della alla luce dei una corretta valutazione delle risultanze CP_1
probatorie acquisite in atti - giova richiamare il principio per cui “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del
12/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011; Cass. 16-4-2008 n. 9917; 12-9-2003 n.
13430; Cass. 25-9-1998 n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013).
12. Alla luce della considerazione comparata dei principi prima richiamati e delle risultanze del giudizio di I cure, si deve ritenere che:
pagina 7 di 14 a) la attrice ha fornito la prova dei fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2052 c.c. della
CP_1
b) la attrice ha fornito la prova, ex art. 2054 c.c., del fatto che il conducente fece di tutto per evitare l'impatto con il cinghiale;
c) la convenuta non ha fornito non solo la prova ma, ancor prima, la allegazione della sussistenza di un caso fortuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2052 c.c.
13. La prova dei fatti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra emerge dalla considerazione delle risultanze documentali e fotografiche acquisite e dal contenuto delle testimonianze assunte in prime cure, dalle quali è emerso che:
- nel mentre la vettura condotta dal stava percorrendo la SS 153, in prossimità dello svincolo Per_1 di Capestrano, sbucò all'improvviso dalla adiacente boscaglia, posta al lato destro del guidatore, un grosso cinghiale, il quale invase la corsia di marcia della vettura, la quale, di conseguenza, impattò contro l'animale, nella parte centrale del paraurti anteriore (cfr. le testimonianze dei testi oculari e , genitori del conducente, i quali nell'occasione lo Testimone_1 Testimone_2
seguivano a poca distanza in un'altra vettura);
- l'irrompere del cinghiale avvenne, in particolare, all'altezza di una semicurva e fu “improvviso” e
“repentino” (cfr. le testimonianze di e ); Testimone_1 Testimone_2
- in quel tratto stradale, il limite di velocità era di 70 km/h (cfr. la testimonianza del Carabiniere intervenuto e non erano presenti recinzioni laterali tra la boscaglia e la carreggiata (cfr. le Tes_3
testimonianze dei Carabinieri intervenuti);
- la strada era buia (per l'ora invernale tarda e per la mancanza di luce artificiale) ed il manto stradale era reso viscido dal nevischio in atto (cfr. le testimonianze di e Testimone_1 Tes_2
);
[...]
- la vettura condotta da stava procedendo a velocità moderata (“andava piano”: Persona_1
testimonianze della del;
Tes_2 Per_1
- Il tentò di adottare una immediata manovra di emergenza, frenando, ma, “stante la Per_1 repentinità della fuoruscita del cinghiale dl boschetto, non riuscì ad evitare l'impatto” (testimonianza della;
Tes_2
pagina 8 di 14 - i Carabinieri intervenuti non elevarono nei confronti dell'automobilista alcun verbale di contravvenzione per violazione del Codice della Strada (cfr. le testimonianze dei Carabinieri intervenuti).
13.1 Le deposizioni dei testi oculari del sinistro, sopra richiamate, devono ritenersi attendibili, in quanto:
-) esse sono state rese in modo circostanziato, senza contraddizioni e con contenuti risultati tra di loro perfettamente coerenti;
-) esse non sono risultate confutate da prove di segno contrario da parte della CP_1
-) esse trovano conferma – quanto al riferito attraversamento della carreggiata da parte del cinghiale, poco prima dell'arrivo della vettura del - nel fatto (oggettivamente ricavabile dall'esame Per_1 fotografico della vettura) che il punto di impatto di essa con l'animale fu sostanzialmente il paraurti anteriore centrale del veicolo;
-) non sono emersi altri elementi da cui poter inferire il dubbio della non veridicità di quanto riferito dai testi.
13.2 Al riguardo, la riferita velocità di guida moderata dell'automobilista trova conferma anche nella considerazione nel fatto che quest'ultimo, nonostante la repentinità della comparsa improvvisa del grosso cinghiale sulla careggiata (in una semicurva di una strada buia, con limite di velocità di 70 km/h e con il manto stradale reso viscido dalla pioggia), non perse il controllo del mezzo (come è pacifico), il quale, infatti (nonostante la frenata e nonostante l'impatto con l'animale), si arrestò in posizione di quiete sulla propria corsia di marcia.
13.3 Né la conclusione di cui sopra trova alcuna smentita (diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace) nella entità dei danni riportati alla vettura e nel fatto che essi coinvolsero anche le cinture di sicurezza: infatti, premesso che la entità dei danni in parola è stata comunque non particolarmente rilevante (circa 5.000,00 euro di pezzi di ricambio e manodopera), è noto che una vettura che impatti – in ipotesi anche a 50 km/h - un animale di grosse dimensioni (come il cinghiale coinvolto nel sinistro, definito “grosso” dai militari e come è evincibile dalle fotografie della carcassa) può riportare (per l'energia cinetica prodotta dall'urto di un corpo in movimento contro un ostacolo fermo) i danni della entità e della tipologia analoghe a quelle in questione.
13.4 Inoltre, sempre diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il video prodotto dall'attrice
(raffigurante, dall'interno dell'abitacolo di una vettura in movimento, la citata strada statale e nel corso pagina 9 di 14 del quale si sente una voce femminile che dice al conducente: “però vai forte”) non riguarda affatto il momento immediatamente antecedente il sinistro (infatti al tempo del video non vi erano né pioggia, né nevischio), bensì, come precisato dall'appellante e come è del tutto verosimile, una giornata successiva all'evento, in cui si ripercorse quel tratto stradale per documentarlo ai fini di causa.
13.5 Parimenti, il fatto che sulla Strada Statale 153 vi fossero dei segnali verticali segnalanti il pericolo di attraversamento di animali selvatici (cfr. il video di cui sopra) non costituisce circostanza da cui poter ricavare (neanche in via presuntiva, ex art. 2054 c.c.) un addebito di colpa dell'automobilista: infatti, una volta provati tanto la repentinità dell'attraversamento della sede stradale del grosso cinghiale, quanto la particolare insidiosità spazio temporale del luogo in cui avvenne tale attraversamento (tratto in semicurva di strada con limite di velocità di 70 km/h, buio completo;
vegetazione circostante la sede stradale, nevischio in atto), quanto la regolare e prudente condotta di guida dell'automobilista (velocità moderata), quanto il pronto tentativo di emergenza esperito
(frenata), con conservazione del controllo del mezzo, dalla mera circostanza che la strada statale avesse quei segnali di avviso non si può in alcun modo ricavare un addebito di colpa del conducente, posto che non è possibile imputare allo stesso di non avere tenuto una qualche condotta di guida diversa da quella (prudenziale e perita) che il processo ha dimostrato che lo stesso nell'occasione abbia serbato.
14. A fronte della avvenuta acquisizione sia della prova dei fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2052 c.c. della sia della prova liberatoria dell'automobilista dalla presunzione di pari CP_1 responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., la convenuta non ha fornito non solo la prova ma, ancor prima, la allegazione della sussistenza di un caso fortuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2052 c.c.
14.1 Come detto, la avrebbe dovuto dedurre (nel thema decidendum) e dimostrare (nel CP_1 thema probandum) che l'attraversamento del cinghiale era un fatto “non ragionevolmente prevedibile
e/o che, comunque, non evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”
(Cass. Sez. 3, sent. 7969 del 2020, cit.).
14.2 Per contro, benchè parte attrice, sin dalla citazione di I grado, le avesse espressamente imputato
(come fatto costitutivo della invocata responsabilità ex art. 2052 c.c.) di “non avere approntato... un pagina 10 di 14 adeguato piano di riduzione e contenimento della fauna selvatica ivi allocata…” e di non avere effettuato “nella zona per cui è causa programmi di prelievo programmato o di controllo e spostamento della fauna selvatica”, così violando “l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali simpatici arrechino danni a persone e/o a cose”, così venendo meno alle “funzioni di programmazione e di pianificazione al riguardo”, la tanto nella comparsa di costituzione in CP_1
prime cure, quanto nelle proprie ulteriori difese rese nel thema decidendum, quanto nel prosieguo, non ha mai fornito alcuna controdeduzione né, tanto meno, alcuna prova di avere invece adempiuto ai propri doveri legislativi ed amministrativi in materia.
In particolare, essa si è limitata ad eccepire (infondatamente) la inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., senza fornire alcuna indicazione né, tanto meno, alcuna dimostrazione di quali attività di controllo, di gestione e di contenimento dei cinghiali essa avesse mai adottato in quella zona ovvero, più in generale, nel territorio regionale (cfr. la comparsa di risposta e le successive difese).
Anzi, la stessa ha affermato che l'attraversamento della sede stradale da parte di cinghiali CP_1 fosse “un fatto assolutamente prevedibile” da parte dell'automobilista (cfr. pag. 5 della comparsa), così riconoscendo la circostanza (dedotta e documentata dall'attrice sin dalla citazione: cfr. gli articoli di giornali prodotti) che quel tratto stradale era già stato nel recente passato interessato da molteplici incidenti stradali, causati dall'impatto degli autoveicoli con i cinghiali che avevano attraversato la carreggiata.
14.3 Un tale difetto della stessa allegazione (prima ancora che della prova) dei fatti costitutivi del caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c. sancisce, di per sé, l'addebito di responsabilità alla della CP_1 relativa responsabilità: è infatti noto sia che “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare” (Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998), sia che “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000), sia che, “poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti pagina 11 di 14 costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato” (Cass. N. 4392/2000; Cass. N.
7878/2000).
14.4 Inoltre – e ad abundantiam – la attrice ha fornito la prova positiva della frequenza con cui in quella zona si erano verificati, anche nel recente passato, incidenti tra veicoli e cinghiali che avevano attraversato la carreggiata (cfr. le testimonianze del Carabiniere di;
Tes_3 Testimone_1
cfr. gli articoli di giornale in atti.).
15. Pertanto, non avendo parte convenuta fornito allegazione e prova del caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c., va affermata la sua responsabilità esclusiva per l'evento.
16. Passando all'esame della domanda risarcitoria attorea, con essa si è chiesto (nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace) il ristoro del costo delle riparazioni effettuate (per
€.5009,27), del noleggio di auto sostitutiva (per €. 274,5), di soccorso stradale (per €. 427,00) e di assistenza stragiudiziale legale operata dalla (per €. 550,00). CP_3
16.1 Si tratta di pretesa fondata, posto che:
-) i danni riportati dalla vettura sono documentati (cfr. le fotografie in atti;
cfr. le fatture) e assolutamente compatibili con la necessità del fermo tecnico del mezzo per le riparazioni e della consequenziale presa a noleggio (confermata dal testimone di altra vettura da parte del Tes_4
danneggiato;
-) l'unica contestazione alla entità e ai costi dei lavori e del noleggio, mossa al riguardo dalla convenuta nel thema decidendum (cfr. la comparsa di risposta), è stata quella relativa alla insufficienza delle relative fatture a provare la effettività di questi ultimi: ma tale contestazione è superata dalla avvenuta conferma, avvenuta nella istruttoria orale espletata, della avvenuta esecuzione delle riparazioni del mezzo e dalle relative fatture (cfr. la testimonianza di Testimone_5
cfr. le fotografie dello svolgimento progressivo dei lavori sulla vettura);
-) anche la attività di assistenza stragiudiziale prestata dalla in favore del danneggiato è CP_3
documentata (cfr. la diffida del 14.1.21 alla contenente il corretto inquadramento CP_1 giuridico della fattispecie e la consequenziale legittima pretesa risarcitoria in favore dell'assistito), oltre che congrua, anche in ragione di specifiche contestazioni della controparte sul quantum.
17. Pertanto, la deve essere condannata al pagamento a titolo risarcitorio in favore della CP_1
della somma di €. 5000,00 (ossia di quella rivendicata dall'attore per rispettare la Pt_1
pagina 12 di 14 competenza per valore del Giudice di Pace), oltre interessi legali dalla notifica della citazione di I cure
(come chiesto dalla attrice) sino al saldo.
18. La disciplina delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue, ex lege, la soccombenza della con liquidazione nei valori medi dei compensi, come da dispositivo, applicando le tabelle CP_1
forensi di volta in volta vigenti ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa di II grado, iscritta al R.G. n. 1715/22, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento integrale dell'appello
ACCERTA la sussistenza della responsabilità civile ex art. 2052 c.c. della per il sinistro Controparte_1
stradale oggetto di causa.
Per l'effetto
CONDANNA la al pagamento a titolo risarcitorio in favore della Controparte_1 [...]
della somma di €. 5.000,00, Parte_4
oltre interessi legali dalla notifica della citazione di I cure sino al saldo.
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
.
CONDANNA
l'appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida
- per il I grado – in €.125,00 per esborsi ed €. 1.205,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge e – per il II grado – in €. 382,00 per esborsi ed €. 1.265,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge. pagina 13 di 14 Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 30.5.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 14 di 14