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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5867 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 25956 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 17/04/2025 è presente l'avv. CLEMENTE MASSIMO, per parte attrice il quale si riporta ai propri scritti difensivi, nonché alla documentazione depositata in atti, confermando che non era costituita in primo grado. CP_1
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 11.26, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 25956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 25956 /2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SALARIA N.292 00199 rappresentato e difeso dall'avv. CLEMENTE CP_1
MASSIMO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 07.06.2024 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di
[...] CP_1
n.20419/2023 che ha rigettato l'opposizione ex art.7 d.lgs.150/2011 proposta avverso i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada elevati da CP_1
nn. 00002179816/2022/1/1/1, n. 00002179817/2022/1/1/1, n.
00002179845/2022/1/1/;
rilevato che -con l'opposizione proposta- l'odierna appellante ha lamentato che
-riferendosi i tre verbali alla stessa presunta violazione ai sensi dell'art 7. comma 1 e
14, D.LG.VO 30/4/92 n. 285 (“circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici”), commessa in data 10 dicembre 2022, nello stesso luogo, in viale Eritrea ingresso 301,
in tre orari conseguenziali, il primo n. 00002179816/2022/1/1/1, alle ore 9:37, il secondo n. 00002179817/2022/1/1/1 sempre alle ore 9:37, ed il terzo
00002179845/2022/1/1/1 alle ore 9:43 sussistevano i presupposti per stimare che i tre verbali fossero riconducibili ad un'unica violazione, essendo stati rilevati a pochi minuti l'uno dall'altro;
rilevato che il giudice di pace ha rigettato l'opposizione con una motivazione incentrata sulla possibilità o meno di applicare l'istituto del cumulo giuridico all'ipotesi di plurime violazioni del divieto di accesso alle zone a traffico limitato;
rilevato che l'appello si fonda sulla dedotta erroneità della sentenza impugnata stante la diversa disciplina applicabile in relazione alla pluralità di violazioni del divieto di accesso alle zone a traffico limitato e la pluralità di violazioni di transito su corsia riservata a mezzi pubblici, nonché sulla considerazione che sarebbe stata commessa una sola violazione e non tre;
rilevato che non si è costituita nel presente procedimento e non è CP_1
presente in atti la documentazione da questi depositata nel procedimento di primo grado;
rilevato che i verbali impugnati contengono le seguenti contestazioni:
rilevato che tutte e tre le rilevazioni sono state effettuate col dispositivo
“K53800”;
rilevato che la prima e la seconda delle indicate infrazioni sono state elevate per violazioni che sarebbero state commesse nel medesimo momento, nel medesimo punto;
ritenuto che la superiore circostanza consente di inferire un malfunzionamento dell'apparecchio che ha rilevato le infrazioni, stante l'assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui nel medesimo minuto il medesimo soggetto possa aver transitato due volte dal medesimo punto di accesso e ciò per la semplice considerazione per cui nell'arco del medesimo minuto questi dovrebbe aver completato il transito dalla via e tornare indietro per nuovamente rientrare nel punto di accesso;
ritenuto pertanto che in difetto di diverse spiegazioni da parte degli agenti accertatori può stimarsi non correttamente effettuato il secondo dei predetti accertamenti;
ritenuto che l'erroneo funzionamento dell'apparecchio per il secondo dei predetti rilievi non consente di stimare affidabile neanche il terzo dei su indicati accertamenti tenuto conto peraltro, anche in questo caso, dell'inverosimiglianza dell'ipotesi per cui sarebbe stato effettuato l'intero transito sulla via riservata ai mezzi pubblici per poi rientrare nuovamente dal medesimo punto;
ritenuto, in conclusione, che vanno annullate la seconda e la terza delle accertate infrazioni;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per il primo e il secondo grado di giudizio, tenuto conto dell'esiguità
dell'attività processuale svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata e per l'effetto ANNULLA i verbali n.
00002179817/2022/1/1/1 e n. 00002179845/2022/1/1/, emessi da CP_1
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
appellante che liquida in:
- euro 200,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso spese forfettarie e spese vive documentate per il primo grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- euro 300,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso spese forfettarie e spese vive documentate per il presente grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 17/04/2025 è presente l'avv. CLEMENTE MASSIMO, per parte attrice il quale si riporta ai propri scritti difensivi, nonché alla documentazione depositata in atti, confermando che non era costituita in primo grado. CP_1
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 11.26, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 25956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 25956 /2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SALARIA N.292 00199 rappresentato e difeso dall'avv. CLEMENTE CP_1
MASSIMO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 07.06.2024 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di
[...] CP_1
n.20419/2023 che ha rigettato l'opposizione ex art.7 d.lgs.150/2011 proposta avverso i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada elevati da CP_1
nn. 00002179816/2022/1/1/1, n. 00002179817/2022/1/1/1, n.
00002179845/2022/1/1/;
rilevato che -con l'opposizione proposta- l'odierna appellante ha lamentato che
-riferendosi i tre verbali alla stessa presunta violazione ai sensi dell'art 7. comma 1 e
14, D.LG.VO 30/4/92 n. 285 (“circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici”), commessa in data 10 dicembre 2022, nello stesso luogo, in viale Eritrea ingresso 301,
in tre orari conseguenziali, il primo n. 00002179816/2022/1/1/1, alle ore 9:37, il secondo n. 00002179817/2022/1/1/1 sempre alle ore 9:37, ed il terzo
00002179845/2022/1/1/1 alle ore 9:43 sussistevano i presupposti per stimare che i tre verbali fossero riconducibili ad un'unica violazione, essendo stati rilevati a pochi minuti l'uno dall'altro;
rilevato che il giudice di pace ha rigettato l'opposizione con una motivazione incentrata sulla possibilità o meno di applicare l'istituto del cumulo giuridico all'ipotesi di plurime violazioni del divieto di accesso alle zone a traffico limitato;
rilevato che l'appello si fonda sulla dedotta erroneità della sentenza impugnata stante la diversa disciplina applicabile in relazione alla pluralità di violazioni del divieto di accesso alle zone a traffico limitato e la pluralità di violazioni di transito su corsia riservata a mezzi pubblici, nonché sulla considerazione che sarebbe stata commessa una sola violazione e non tre;
rilevato che non si è costituita nel presente procedimento e non è CP_1
presente in atti la documentazione da questi depositata nel procedimento di primo grado;
rilevato che i verbali impugnati contengono le seguenti contestazioni:
rilevato che tutte e tre le rilevazioni sono state effettuate col dispositivo
“K53800”;
rilevato che la prima e la seconda delle indicate infrazioni sono state elevate per violazioni che sarebbero state commesse nel medesimo momento, nel medesimo punto;
ritenuto che la superiore circostanza consente di inferire un malfunzionamento dell'apparecchio che ha rilevato le infrazioni, stante l'assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui nel medesimo minuto il medesimo soggetto possa aver transitato due volte dal medesimo punto di accesso e ciò per la semplice considerazione per cui nell'arco del medesimo minuto questi dovrebbe aver completato il transito dalla via e tornare indietro per nuovamente rientrare nel punto di accesso;
ritenuto pertanto che in difetto di diverse spiegazioni da parte degli agenti accertatori può stimarsi non correttamente effettuato il secondo dei predetti accertamenti;
ritenuto che l'erroneo funzionamento dell'apparecchio per il secondo dei predetti rilievi non consente di stimare affidabile neanche il terzo dei su indicati accertamenti tenuto conto peraltro, anche in questo caso, dell'inverosimiglianza dell'ipotesi per cui sarebbe stato effettuato l'intero transito sulla via riservata ai mezzi pubblici per poi rientrare nuovamente dal medesimo punto;
ritenuto, in conclusione, che vanno annullate la seconda e la terza delle accertate infrazioni;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per il primo e il secondo grado di giudizio, tenuto conto dell'esiguità
dell'attività processuale svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata e per l'effetto ANNULLA i verbali n.
00002179817/2022/1/1/1 e n. 00002179845/2022/1/1/, emessi da CP_1
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
appellante che liquida in:
- euro 200,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso spese forfettarie e spese vive documentate per il primo grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- euro 300,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché
rimborso spese forfettarie e spese vive documentate per il presente grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)